REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7916/06, proposto da
CAMPAGNUOLO Ferdinando,
rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Iannuccilli e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, via Carlo Mirabello, 26;
CONTRO
IL COMUNE DI CASERTA,
non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, n. 20589 del 22 dicembre 2005, resa “inter partes”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l’avv. Sticchi Damiani su delega dell’avv. Iannuccilli Pasquale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’appellante, Campagnuolo Ferdinando, impugna la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, con la quale è stato rigettato un ricorso presentato dallo stesso contro un provvedimento di demolizione di alcuni fabbricati di cui il medesimo era stato quasi quindici anni prima direttore dei lavori.
Avverso la suddetta sentenza sono formulati i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, nonché contraddittorietà e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; e ciò in quanto la sentenza è stata resa in forma semplificata, nonostante il ricorrente avesse preannunciato la notificazione di motivi aggiunti, conseguenti ad un’istanza di accesso agli atti, di cui aveva accluso copia, e nonostante che, in sede di Camera di Consiglio, non fosse stata presente alcuna delle parti (né il difensore del ricorrente, perché impedito, né quello dell’Amministrazione, in quanto non costituita in giudizio), pur dichiarando di aver sentito le parti.
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per essere mancato l’avviso di avvio del procedimento, che, nel caso di specie, assumeva rilevanza particolare, sia per la situazione del ricorrente (direttore dei lavori) e sia per la risalenza del presunto abuso (circa quindici anni);
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, e 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, per mancanza di responsabilità in capo al direttore dei lavori, nonché carente motivazione; per non essere comunque il direttore dei lavori il soggetto destinatario dell’ordine di demolizione.
Non costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Infatti, nella specie il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha reso una sentenza in forma semplificata senza che ne sussistessero i necessari presupposti.
Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26”.
Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono dunque l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver comunque sentito le parti costituite.
Ora, nella specie, nessuno dei due elementi sopra indicati si è verificato in concreto.
Non la completezza del contraddittorio, in quanto il ricorrente aveva preannunciato la presentazione di motivi aggiunti conseguenti ad una domanda di accesso, per cui lo stesso non aveva ancora presentato tutte le censure che avrebbe potuto presentare allorquando fosse venuto a conoscenza dei documenti di cui aveva richiesto l’accesso, e neppure le parti costituite sono state sentite, in quanto risulta che nessuno era presente, per cui anche il secondo elemento risulta non verificatosi in concreto.
L’appello va, pertanto, accolto con rinvio al primo giudice affinché decida secondo quanto necessario perché sia garantita la effettiva possibilità del contraddittorio.
Le spese saranno decise con il giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio al primo giudice.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Paolo SALVATORE - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Pier Luigi LODI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
5 Luglio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)