REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7175/2006 del 19/08/2006 , proposto dal
sig. Alessandro Figliomeni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonia Vizzari D'Agostino e Michele Salazar, con domicilio eletto in Roma, Piazza Oreste Tommasini n. 20 presso l’avv.to Michele Salazar
contro
la Sig.ra Alessia Ferraro non costituitasi;
il Sig. Damocle Argiro’ rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scuderi, Giuseppe Morabito, Carmelo Barreca con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Gregorio VII, n. 396
il Sig. Domenico Panetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi, Giuseppe Morabito, Ignazio Scuderi, Carmelo Barreca con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma,via Gregorio VII, n. 396
e nei confronti
del Comune Di Siderno, non costituitosi;
l’ Ufficio Centrale elettorale Comune di Siderno non costituitosi;
i sigg.ri Antonio Macri’, Rocco (Michelangelo) Macri’Gerasolo, Antonio Trichilo, Francesco Giuseppe Figliomeni, Girolamo Monteleone, Roberto Verbeni, Antonio Condino, Giuseppe Tavernese, Jole Figliomeni, Filippo Commisso, Angelo (Salvatore) Alvaro, Giuseppe Ascioti, Domenico Barranca, Antonio Commisso, Francesco Galea, Giovanni Gerace, Vincenzo Mollica, Francesco Rispoli, Domenico Catalano, Pietro Tropiano, Vincenzo Schirripa, Domenico Commisso, Vincenzo Carna’, Agostino Baggetta, Maria Teresa Fragomeni, Paolo Fragomeni, tutti non costituitisi;
e sul ricorso in appello n. 7316/2006 del 29/08/2006 , proposto dai
sigg.ri Francesco Galea, Iole Figliomeni, Giuseppe Tavernese, Alvaro Angelo Salvatore, Francesco Giuseppe Figliomeni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonia Vizzari e Michele Salazar con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza Oreste Tommasini n. 20;
contro
il Comune di Siderno, non costituitosi;
l’Ufficio Centrale elettorale Comune di Siderno non costituitosi;
la Sig.ra Alessia Ferraro, ed il sig. Domenico Panetta rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Scuderi, Carmelo Barreca, Giuseppe Morabito con domicilio eletto presso il secondo in Roma Via Gregorio VII, 396;
il Sig. Damocle Argiro’ non costituitosi;
e nei confronti
dei sigg.ri, Antonio Macri’, Gerasolo Rocco Macri’, Antonio Trichilo, Girolamo Monteleone, Roberto Verbeni, Antonio Condino, Filippo Commisso, Giuseppe Ascioti, Domenico Barranca, Antonio Commisso, Giovanni Gerace, Vincenzo Mollica, Francesco Rispoli, Domenico Catalano, Pietro Tropiano,Vincenzo Schirripa, Domenico Commisso, Vincenzo Carna', Agostino Baggetta, Maria Teresa Fragomeni, Paolo Fragomeni, Alessandro Figliomeni, non costituitisi;
entrambi i ricorsi, per la riforma
della sentenza del TAR Calabria - Reggio Calabria n.1390/2006.
Visti gli atti d’appello con i relativi allegati ed i ricorsi incidentali (nel ricorso n. 7175 del 2006 del sig. Argirò; nel ricorso n. 7316 del 2006 della sig.ra Ferraro).
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri Damocle Argirò, Domenico Panetta e Alessia Ferraro;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 06 Febbraio 2007 , relatore il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi, altresì, l’avv. M. Salazar e l’avv. A. Giuffrida, per delega dell’avv. I. Scuderi;
FATTO
In accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 541, 542 e 543 del 2006 proposti dai signori Alessia Ferraro, Damocle Argirò e Domenico Panetta con sentenza 9 agosto 2006 n. 1390 il TAR Calabria-Sezione di Reggio Calabria ha annullato il provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di Siderno (elezioni maggio 2006);
I ricorrenti in primo grado avevano chiesto l’integrale ripetizione di tutte le operazioni elettorali relative alla elezione tanto del Sindaco che del Consiglio comunale, ovvero, in subordine, la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 3, 6, 7, 16, 18 e 19.
Estromessi dal giudizio la Commissione elettorale circondariale di Locri, la Prefettura di Reggio Calabria ed il Ministero dell’Interno per carenza di legittimazione passiva e respinte le eccezioni proposte dal Comune di Siderno, nel richiamo all’art. 77 del dpr n. 570 del 1960, la sentenza n. 1390 del 2006 limitava la rinnovazione delle operazioni elettorali alle sezioni 3, 6, 7, 16, 18 e 19.
In dette sezioni non sarebbe stata riscontrata “la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nel verbale”.
Nei ricorsi in appello i sig.ri Alessandro Figliomeni (n. 7175 del 2006), Francesco Galea, Iole Figliomeni, Giuseppe Tavernese, Alvaro Angelo Salvatore e Francesco Giuseppe Figliomeni (ric. n. 7316 del 2006) propongono le sotto riportate eccezioni (in parte ripetitive di quelle respinte in primo grado).
La sentenza sarebbe stata emessa il 31 luglio 2006 prima del decorso del termine per la costituzione dei controinteressati .
Non sarebbe stata notificata alle controparti l’istanza presentata per ottenere l’anticipazione dell’udienza già fissata.
Il ricorrente Panetta non avrebbe depositato il ricorso entro il termine di 10 giorni dalla notifica (eccezione dedotta nel solo ric. n. 7175 del 2006);
Sarebbe stata omessa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dopo aver sospeso il giudizio.
Nel merito, in entrambi i ricorsi, affermato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, sono dedotte le censure di travisamento dei fatti, d’erroneità dei presupposti e d’omessa verificazione per appurare la rilevanza dell’incompletezza nella verbalizzazione.
Il sig. Panetta si è costituto in entrambi i ricorsi ed ha depositato memoria.
Hanno prodotto controricorso ed appello incidentale il sig. Argirò (nel ric. n. 7175 del 2006) e la sig.ra Ferraro (nel ric. n. 7316 del 2006).
Con i due appelli incidentali è stato chiesto l’esame della domanda, peraltro già proposta in primo grado, di ripetizione delle operazioni elettorali in tutte le 19 sezioni, sussistendo elementi che avrebbero dovuto e dovrebbero indurre a ciò.
Con memorie, datate 1° settembre 2006, i ricorrenti in appello hanno ribadito le proprie tesi difensive.
Nella camera di consiglio del 12 settembre 2006 (ord. n. 7316) è stata respinta la domanda cautelare.
In vista dell’odierna udienza, in data 2 gennaio 2007, la parte ricorrente in appello ha depositato copia del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti del 3 ottobre 2006 e con note datate 15 gennaio 2007 ha chiesto che sia dichiarato il sopraggiunto difetto d’interesse (le elezioni parzialmente rinnovate avrebbero riconfermato i precedenti risultati e nel frattempo nessuna impugnativa sarebbe stata proposta).
DIRITTO
1.Oltre che per un’evidente loro connessione, i due ricorsi devono essere riuniti in applicazione del principio (ex art. 335 cpc) della necessaria unità del processo ove sia impugnata in appello una medesima sentenza. -
2.- Non hanno positivo ingresso le eccezioni dedotte dalla parte appellante.
La sentenza n. 1390 del 2006 di accoglimento emessa in primo grado ha disposto la riunione di tre ricorsi (nn. 541, 542 e 543 del 2006) proposti, rispettivamente, dalla sig.ra Alessia Ferraro (quale cittadina iscritta nelle liste elettorali), Damocle Argirò (quale candidato consigliere non eletto) e Domenico Panetta (quale candidato sindaco non eletto), avverso i risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Siderno (elezioni 28-29 maggio 2006).
Il 3 ottobre 2006 la Commissione Centrale ha dato atto che il 1° ed il 2° ottobre 2006 nelle sezioni nn. 3, 6, 7, 16, 18 e 19 si è proceduto al rinnovo delle operazioni elettorali in provvisorio adeguamento ai contenuti dispositivi di una sentenza esecutiva ma non passata in giudicato.
A fronte della non chiara manifestazione di desistenza degli appellanti, ed in mancanza di una dichiarazione in tal senso da parte degli appellati, due dei quali hanno proposto appello incidentale (che ha ad oggetto un capo autonomo della sentenza), non appaiono sussistere i presupposti per una pronunzia di sopravvenuto difetto d’interesse.
2.-1.-.Il deposito nella segreteria del TAR dell’originale del ricorso n. 543 del 2006 (proposto dal sig. Panetta), recante in calce il decreto di fissazione dell’udienza, andava effettuato (come è avvenuto) entro dieci giorni (art. 83/11 co. 2 t.u. n. 570 del 1960) che decorrevano dall’effettiva ricezione della notifica (in data 14 luglio) e non come afferma l’appellante sig. Figliomeni ( ric. n. 7175 del 2006), dalla consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario (in data 12 luglio).
Il giudizio elettorale è caratterizzato dal previo deposito del ricorso e della conseguente sua notificazione, unitamente al decreto presidenziale che fissa l’udienza, ad almeno un controinteressato (art. 83/11 co.1 t.u. n. 570 del 1960).
Il successivo deposito (che viene in rilievo nel presente giudizio), da effettuarsi entro dieci giorni dalla notificazione, è finalizzato a dar prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. In tali termini si esprime il co. 2 del soprarichiamato art. 83/11 del t.u. n. 570 del 1960 (“Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare ……….. la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, …”).
In ipotesi di notifica a mezzo posta (ex art. 159 cpc), il contraddittorio si instaura al momento della consegna all’indirizzo del destinatario del plico contenente il ricorso da parte dell’addetto al servizio postale.
. Diversamente, tra l’altro, nel giudizio elettorale verrebbe a ridursi il termine perentorio di quindici giorni (art. 83/11, co.3) entro cui il controinteressato “dall’avvenuta notifica” può proporre controricorso ed eventuale ricorso incidentale.
Una corretta lettura della pronunzia della Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 477, nel richiamo anche all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2005 e con la sentenza n. 18087 dell’8 settembre 2004, ha indotto questa Sezione (29 novembre 2005 n. 6774) ad affermare che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, mentre ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine decadenziale, il consolidamento dell’effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario ed è da tale data che devono farsi decorrere i termini per il deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti (pur se ammesso nel giudizio ordinario il ritardo nel deposito della cartolina di ritorno che costituisce prova dell’avvenuta notificazione).
2.-2.-Caduta l’eccezione dedotta avverso il ricorso n. 543 del 2006, data l’identità del petitum e della causa petendi dei tre atti (ricc. nn. 541 e 542 e n. 543 del 2006), non vi è interesse ad una pronunzia d’inammissibilità dei soli ricorsi nn. 541 e 542 del 2006 in accoglimento di quanto argomentato in ricorso con una seconda eccezione (la sentenza appellata è stata emessa il 31 luglio 2006 prima del decorso del termine di quindici giorni per la costituzione dei controinteressati che nei ricc. nn. 541 e 542 del 2006,notificati a mezzo posta il 17 luglio 2006, per effetto della sospensione feriale andava a cadere il 16 settembre 2006, mentre il terzo ric. n. 543 del 2006 sarebbe stato notificato il 14 luglio 2006 ).
L’eccepita irregolarità che, secondo quanto prospettato nella memoria datata 1° settembre 2006, riguarderebbe anche il terzo ricorso (n. 543 del 2006), non era, comunque, tale da produrre un insanabile pregiudizio al diritto di difesa.
Non era impedito al controinteressato, che aveva avuto notificato il decreto di fissazione d’udienza, costituirsi al solo e limitato fine di svolgere le difese orali e chiedere termine per produrre controricorso ed eventuale ricorso incidentale (ammissibile in appello, secondo un indirizzo di questa Sezione, ove in primo grado vi sia stata insufficienza del termine).
2.-3.- Nel caso che ricorre è avvenuto che con successivi decreti (datati 18 luglio 2006) il Presidente del TAR ha anticipato la fissazione dell’udienza pubblica dei tre ricorsi in primo grado dall’11 ottobre 2006 al 31 luglio 2006.
Come esattamente rilevato dal giudice di prime cure, non si rinviene in alcuna norma il prospettato dall’eccipiente obbligo di notifica dell’istanza d’anticipazione unitamente al nuovo decreto di fissazione dell’udienza.
Il più volte richiamato art. 83/11, co.1, t.u. n. 570 del 1960 non preclude al Presidente del Tribunale, tenuto ad una sollecita fissazione (“in via di urgenza”) di disporre l’anticipazione della data d’udienza; la sua insindacabile valutazione può trovare occasionale ma non necessario supporto nell’istanza di parte che è atto del processo e del quale è possibile prendere visione previa consultazione del fascicolo d’ufficio.
2.-4.-Infine, in risposta all’ultima delle eccezioni dedotte, appare al Collegio del tutto ininfluente sottoporre a verifica del giudice penale l’accertata in primo grado circostanza della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate con quello risultante dalle schede estratte dalle urne sommate a quelle verbalizzate come residue. Le irregolarità nelle operazioni elettorali non comportano di per sé la commissione di reati da parte dei componenti i seggi.
L’esito del presente giudizio non è condizionato dall’accertamento di eventuali fatti penali (dei quali la circostanza acclarata sarebbe un mero indizio) poiché il riscontro della regolarità o meno delle operazioni elettorali in esame può essere effettuato in base agli elementi offerti dalle parti, già provati e rilevanti in questa sede, ed alle loro deduzioni.
3.- Sono infondate anche le censure di merito dedotte per contraddire l’accoglimento in sentenza del primo motivo dell’impugnazione proposta innanzi al Tribunale Amministrativo regionale.
3.-1.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, l’identità del numero delle schede votate con quello dei votanti non è sufficiente a provare la correttezza delle operazioni elettorali, potendo le schede autenticate mancanti essere state utilizzate per effettuare delle sostituzioni e, comunque, prospettandosi il pericolo di un’alterazione dei risultati (Cons. St., sez.V, 17 luglio 1991 n. 1042)
Gli artt. 47,51 e 53 del tu. n. 570 del 1960 regolano minutamente i tempi e le modalità di utilizzazione e di custodia delle schede e la verbalizzazione delle attinenti operazioni. Conseguente è la necessità (come dedotto a suo tempo dai ricorrenti in primo grado) di annullare le operazioni di voto, sia in ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato, sia se non è stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate .
Nelle sezioni n. 3, n. 6, n. 7,n. 16, n. 18, n. 19 il giudice di primo grado ha rilevato irregolarità sostanziali (quanto alla verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate).
I ricorrenti di cui all’atto d’appello principale offrono una loro versione delle ragioni che avrebbero originato le rilevate discordanze od omissioni, prospettando con riguardo a sole tre sezioni ipotesi confutate dai controinteressati, ricorrenti in primo grado.
Le risultanze ricavate dai verbali delle sei sezioni restano il dato certo ed in controvertibile che ha indotto il giudice in prime cure a disporre la rinnovazione parziale delle operazioni elettorali. E’escluso che fosse necessario disporre una macchinosa ed estesa verificazione, che avrebbe dovuto operare una ricostruzione ex post delle effettive e reali operazioni poste in essere, senza la certezza di pervenire ad un risultato certo.
Le disposizioni delle quali i ricorrenti in primo grado hanno lamentato la violazione (i sopra richiamati artt. 47, 51 e 53 del tu. n. 570 del 1960) prevedono una puntuale e sistematica verbalizzazione idonea, se conforme alle dettate prescrizioni, a permettere le necessarie successive verifiche di regolarità del voto.
Con riguardo alla sezione n. 6 gli appellanti si limitano a rilevare che nei verbali è riportata una dichiarazione di corrispondenza tra votanti e schede estratte dall’urna. A fronte delle rilevate discordanze di dati, la dichiarazione, la cui esistenza è prospettata anche nei verbali delle sezioni n. 7 e n. 18, è ulteriore indice d’incertezza e della non conformità della verbalizzazione medesima alle disposizioni normative ed ai principi di trasparenza ed affidabilità dei risultati elettorali.
Rimane incontrovertibilmente accertato che nel verbale della sezione n. 6 a pag 10 risulta che sono state autenticate n. 757 schede ed alla pagina 45 che il totale degli elettori iscritti che hanno votato è di 547.; a pagine 46 è riportato che il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione erano in numero di 30, mentre avrebbero dovuto risultare in numero di 210.
- Quanto alla sezione n. 7, alla quale era collegato il seggio speciale istituito presso la Casa di Riposo S. Antonio, a giustificazione della mancanza di cinque schede autenticate ma non votate, la parte appellante ipotizza che nel verbale generale erroneamente i votanti sarebbero stati indicati in numero di tre, anziché in numero di otto (secondo le risultanze del verbale della sezione speciale).
Senonchè dalle pagine 10,11 e 12 del modello n.191-AR (prodotto nel giudizio in primo grado) il numero dei votanti nella sezione speciale è indicato pari a 22 e non ad 8.
Appare, dunque, impossibile considerare una mera irregolarità la presenza di dati contraddittori e discordanti.
Non è contestato in appello con puntuali argomenti che:
-nella sezione n. 3, a fronte di 888 schede autenticate e di 677 votanti, risultano dal verbale autenticate ma non utilizzate solo 110 schede, a fronte delle restanti 211 autenticate e non utilizzate;
- nella sezione n. 16, a fronte di 1000 schede autenticate e di 589 votanti, risulta radicalmente omessa la verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate;
- nel verbale della sezione n. 19 non è indicato né il numero delle schede autenticate, né quello delle schede autenticate ma non utilizzate.
Confermata la illegittimità delle operazioni elettorali presso le sezioni n. 3, n. 6, n. 7, n. 16 e n. 19 , un’eventuale esclusione dal rinnovo delle operazioni elettorali della sola sezione n. 18. nella quale, secondo le risultanze, contraddette in appello, non era corretto il riporto in verbale del numero di schede autenticate residue (in difetto di 2) non avrebbe permesso di superare in primo grado la prova di resistenza.
Il candidato Sindaco, risultato eletto (sig. Alessandro Figliomeni),alle elezioni svoltesi nel maggio 2006 conseguiva n 5423 voti, contro i 4812 voti del candidato Panetta (ricorrente) ed i 486 voti di altro candidato, sicché il candidato Figliomeni era eletto al primo turno per avere superato di soli 62 voti la maggioranza assoluta dei voti espressi (5361).
3.-2.-Infondati sono anche i due appelli incidentali, di identico contenuto, notificati dai sig.ri Damocle Argirò e Alessia Ferraro.
In primo grado i sig.ri Argirò, Ferraro e Panetta avevano chiesto l’integrale rinnovo delle operazioni elettorali in tutte le 19 sezioni del Comune di Siderno e non, come disposto in sentenza, limitatamente a 6, in accoglimento del capo di domanda subordinato.
La lettura dei ricorsi decisi con la sentenza n. 1390 del 2006 mostra che nessuna delle censure allora dedotte era diretta a fornire concreti elementi di incidenza sull’intero procedimento elettorale e, dunque, sulle restanti 13 sezioni a fronte di denunziate irregolarità prospettate con riguardo a sei delle diciannove sezioni.
Il contenzioso elettorale, pur se soggetto ad un regime speciale, è inquadrato nello schema del processo d’impugnazione.
Ciò impone già in primo grado la specificazione dei motivi al fine di definire l’oggetto del giudizio, operando in appello il divieto di introdurne dei nuovi .
Ad ogni buon fine, l’art. 77 del dpr n. 570 del 1960 prevede specificatamente il rinnovo delle operazioni elettorali limitato ad una o più sezione subordinanandolo alla prova dell’incidenza di tale annullamento sui risultati complessivi e finali (c.d. prova di resistenza).
Il legislatore mostra un favor alla preservazione dei risultati delle urne e della salvaguardia della volontà del corpo elettorale validamente espressa anche per l’impossibilità di riprodurre in sede di rinnovo tutte le condizioni storiche presenti all’atto dello svolgimento della prima competizione. Appaiono, dunque, recessivi i rilievi di mancanza di genuinità del voto rinnovato in parte “in presenza di numerose e già acquisite consapevolezze” e del maggior peso specifico del voto degli elettori di alcune sezioni.
In ipotesi di rinnovo parziale del voto debbono essere utilizzate le preesistenti liste elettorali per cui non è pertinente l’osservazione dello sfasamento conseguente alla ammissione al secondo voto dei cittadini che hanno nelle more raggiunto la maggiore età, mentre le cancellazioni per morte od altre cause sussistono sia in ipotesi di rinnovo parziale sia in ipotesi di rinnovo totale.
Un’incidenza del rinnovo parziale che astrattamente permetta un capovolgimento dei risultati finali è già richiesto dall’art. 73 soprarichiamato, mentre non sono stati prospettati ragioni tali da indurre a ritenere che la chiamata alle urne degli elettori d tutte le 19 sezione, anzichè di 6 (a fronte del rapporto da una a tre) avrebbe permesso una modifica dei risultati più che rilevante.
4.-Conclusivamente, sia i ricorsi in appello principali sia i ricorsi incidentali devono essere respinti.
La reciproca soccombenza induce il Collegio a compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , riuniti i ricorsi nn. 7175 e 7316 del 2006 li respinge, respinge i ricorsi incidentali, compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 06 Febbraio 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Marco Lipari
Cons. Giancarlo Giambartolomei Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21-06-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)