N.3561/2007
Reg.Dec.
N. 6974 Reg.Ric.
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6974/2002, proposto dal:
- Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
contro
- Piras Veneranda, Piredda Francesca, Repetto Sonia, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Patrizi ed Adolfo Biolé ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in via Bruxelles n. 20, Roma;
per annullamento e/o riforma,
della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sezione II, n. 235/2001, resa inter partes e concernente l’esclusione da concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali di III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A., in rapporto al profilo di collaboratore scolastico, nella Provincia di Genova.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle tre appellate:
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, il Consigliere Aldo SCOLA.
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio le ricorrenti esponevano di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A., relativamente al profilo di collaboratore scolastico, nella Provincia di Genova, indetto dalla direzione regionale per la Liguria del Ministero della pubblica istruzione con decreto 18 agosto 2000, in attuazione dell’o.m. 30 maggio 2000 n. 153.
Peraltro, con gli atti gravati mediante il ricorso introduttivo (adottati per mancanza del requisito di cui all’art. 2, punto g), del decreto 18 agosto 2000 di indizione del concorso, relativo al servizio effettivo di ruolo prestato presso scuole statali) la p.a. intimata aveva proceduto all’esclusione dal concorso delle tre interessate, che, dunque, li impugnavano appunto per eccesso di potere e violazione dell’art. 554, d.lgs. n. 297/1994, nonché degli artt. 3 e 97, Cost..
Il Ministero intimato si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, che chiedeva una declaratoria di inammissibilità e di rigetto del gravame.
Con l’unico articolato motivo di ricorso, la difesa di parte ricorrente contestava l’erronea interpretazione data al suddetto disposto, ovvero l’illegittimità dello stesso per violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 297/1994.
Dall’analisi della documentazione prodotta emergeva come effettivamente le odierne ricorrenti avessero prestato servizio per il biennio richiesto, ai fini della partecipazione al concorso, presso scuole anche non statali: circostanza innegabilmente in contrasto con il disposto letterale dell’art. 2, g), del decreto di indizione del concorso, il quale sul punto ripeteva la formula di cui alla precedente o.m. 30 maggio 2000 n. 153.
I primi giudici, quindi, accoglievano il ricorso, disapplicando la normativa regolamentare secondaria ritenuta in contrasto con la disciplina primaria, non recante le citate specificazioni circa il servizio effettivamente valutabile a detti fini.
La relativa sentenza veniva prontamente impugnata dalla p.a. soccombente, che deduceva l’ininfluenza, ai fini in esame, del servizio prestato presso scuole non statali (ribadita pure nell’o.m. 27 luglio 2001) e le dannose implicazioni erariali insite nell’opposto convincimento espresso dai primi giudici.
Le tre appellate si costituivano in giudizio e resistevano al gravame.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto.
Infatti, le richiamate disposizioni prevedono che, ai fini della dimostrazione del possesso della necessaria anzianità di almeno due anni di servizio, “si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo o non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e\o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.”.
In effetti, l’espressa dizione letterale desumibile dalla disposizione sopra riportata pare unicamente interpretabile nel senso che, ai fini in esame, assumerebbe rilievo il solo servizio prestato presso scuole statali, anche se il rapporto di impiego non fosse intercorso con lo Stato; in tale prospettiva deve essere, altresì, evidenziato che il rapporto di impiego con gli enti locali andava, comunque, ricollegato al servizio prestato presso scuole statali, come emergerebbe dall’ultimo inciso sopra richiamato.
Orbene, nel caso di specie non era contestato che, in assenza del computo del servizio prestato presso scuole non statali, le tre ricorrenti non sarebbero risultate titolari del biennio necessario ai fini dell’ammissione al concorso.
Occorre, tuttavia, verificare la legittimità della previsione di cui al decreto 18 agosto 2000 ed all’o.m. n. 153/2000, in specie alla luce della normativa nazionale richiamata, onde apprezzare la legittimità di un’eventuale disapplicazione (ovvero invalidazione) nel caso di specie, come ritenuto dal Tribunale adìto in prime cure.
Orbene, l’art. 554, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, specificamente richiamato nel preambolo del decreto e dell’o.m. sopra citati quali fonti dei provvedimenti impugnati, prevede che ai concorsi in esame per l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale “è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”; del pari prive di qualsiasi concreta distinzione a seconda che il servizio sia stato prestato presso scuole statali o non statali appaiono le disposizioni di cui alla citata legge 3 maggio 1999 n. 124, con particolare riferimento al trasferimento di personale A.T.A. degli enti locali alle dipendenze dello Stato.
La previsione legislativa riferita alla necessità del biennio di servizio prestato senza demerito appare diretta ad assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale di personale avente una certa esperienza omogenea, maturata senza demerito nell’ambito del servizio scolastico; alla luce di tali emergenze il Collegio non ha motivo di ritenere illegittima l’esclusione di ogni valutabilità di un servizio analogo effettivamente prestato in ambito scolastico senza demerito, così come disposta dall’art. 2, punto g), decreto 18 agosto 2000, e dall’o.m. 153/2000, per i periodi d’insegnamento peraltro svolti nell’ambito di scuole incardinate presso enti pubblici territoriali distinti dallo Stato.
Queste ultime disposizioni di natura regolamentare non dovevano pertanto essere disapplicate nella presente fattispecie (né, tanto meno, invalidate), in quanto non risultavano contenere disposizioni in contrasto con la normativa nazionale né con il principio fondamentale di uguale trattamento di situazioni sostanzialmente identiche (versandosi, invece, in un caso di situazioni obiettivamente differenziate, in quanto relative a distinte categorie di docenti), con la conseguente legittimità dei provvedimenti di esclusione adottati in esecuzione delle stesse.
A tale proposito, deve richiamarsi il generale principio per cui al giudice amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2183), mentre nella specie si tratta di disposizioni regolamentari che vanno soltanto praeter legem, limitandosi a precisare l’ambito di operatività della normativa primaria, sempre nell’ottica e nella prospettiva di una valorizzazione dei principii informatori della medesima.
L’appello va, dunque, accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e contestuale rigetto del ricorso di prima istanza, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- accoglie l’appello;
- annulla l’impugnata sentenza;
- respinge il ricorso di primo grado;
- compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007, con l'intervento dei signori magistrati:
Gaetano TROTTA Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Roberto CHIEPPA Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/06/2007