N. 3774/2007
Reg.Dec.
N. 7713 Reg.Ric.
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7713/2001, proposto dal
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 ha legale domicilio;
contro
Gaetano Caraccia, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Tatozzi, dall’avv. Massimo Cirulli e dall’avv. Alfredo Bucciante, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, piazza Pasquale Paoli, n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo - Pescara, n. 411/2001, depositata il 12 aprile 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione di Caraccia Gaetano;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed udito altresì l’avv. dello Stato Volpe;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 26 della legge n. 1034/1971 per l’emissione di sentenza in forma semplificata;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. per l’Abruzzo disponeva l'annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio del sovrintendente di Polizia presso la Questura di Chieti Gaetano Caraccia sul rilievo che la rinnovazione del procedimento disciplinare, a seguito di annullamento di precedente sanzione disciplinare disposto in sede giurisdizionale, era avvenuta una volta decorso il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, quale prescritto dall'art. 119 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha articolato le seguenti censure:
1) l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 119 D.P.R. n. 3/1957 in quanto, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di destituzione, l’amministrazione ha promosso un nuovo procedimento disciplinare fondato su diversi presupposti (in particolare sulla sentenza di condanna pronunciata in sede penale) e non si è limitata a rinnovare il precedente procedimento disciplinare;
2) poiché il Caraccia è stato riammesso in servizio, a seguito dell’annullamento del primo provvedimento di destituzione, in data 17.5.2000, solo a partire da tale momento poteva computarsi il termine di novanta giorni per l’inizio del procedimento disciplinare, termine nel caso di specie rispettato dall’Amministrazione atteso che il procedimento disciplinare ha avuto inizio il 30.6.2000 (con la contestazione degli addebiti) ed è terminato, con l’emanazione del secondo provvedimento di destituzione il 15.12.2000, nel rispetto quindi dei termini previsti sia dal D.P.R.n. 737/1981 sia dell’art. 120 D.P.R. n. 3/1957.
Si è costituito in giudizio il Caraccia chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Il termine previsto dall'art. 119 d.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3, affinché il procedimento disciplinare possa essere rinnovato (termine applicabile anche ai giudizi disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato in virtù del rinvio contenuto nell'art. 10 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737), ha carattere perentorio e la sua brevità (30 giorni dalla conoscenza della sentenza di primo grado) è giustificata da esigenze di tutela della posizione del dipendente già sanzionato con provvedimento annullato dal giudice amministrativo.
L'art. 119 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), a differenza di quanto sostiene l’appellante, si applica, anche laddove non vi sia perfetta identità tra il contenuto del primo e del secondo provvedimento di destituzione, in tutti i casi in cui l’annullamento giurisdizionale (o in sede di ricorso straordinario) del provvedimento di destituzione avvenga facendo implicitamente o espressamente “salvi gli ulteriori provvedimenti” dell’Amministrazione.
Tale norma è, quindi, certamente applicabile al caso di specie, nel quale, dopo l’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di destituzione (motivato dal fatto che il procedimento disciplinare era stato avviato in pendenza del procedimento penale), l’Amministrazione ha adottato una seconda destituzione all’esito del processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento.
L’Amministrazione, quindi, aveva l’obbligo, ai sensi dell’art. 119 D.P.R. n. 3/1957 di iniziare il nuovo procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dell’annullamento giurisdizionale della destituzione, conoscenza che nel presente fattispecie – come correttamente rilevato dal primo Giudice – è avvenuta non più tardi del 28 febbraio 2000, quando la sentenza è stata notificata all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato nel frattempo formatosi.
Da quel momento decorrevano, quindi, i termini per iniziare e concludere il procedimento disciplinare nei confronti del Caraccia. Pertanto, anche a voler ritenere, come sostiene l’Amministrazione, che il nuovo procedimento abbia avuto inizio in data 30.6.2000 (anche se, in realtà, la notifica della contestazione al dipendente risulta avvenuta l’11 luglio 2000), il termine di trenta giorni risulta ampiamente violato.
4. In ogni caso, anche a considerare inapplicabile l’art. 119 D.P.R. n. 3/1957, l’appello dell’Amministrazione risulterebbe ugualmente infondato.
Il termine per l’inizio e la conclusione del nuovo procedimento disciplinare dovrebbe farsi decorrere non (come sostiene l’Amministrazione) dalla data di riammissione in servizio del Caraccia avvenuta il 17.5.2000, ma sempre dal 28 febbraio 2000, data in cui, il Ministero, essendo venuto a conoscenza dell’annullamento giurisdizionale della precedente destituzione, aveva la possibilità di riesercitare il potere disciplinare.
Prendendo in considerazione, come dies a quo, la data del 28 febbraio 2000, risulta, comunque, violato il termine di novanta giorni, espressamente invocato dall’appellante come termine a disposizione del Ministero per l’avvio del procedimento disciplinare.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese del grado compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....28/06/2007