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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2007 n. 3453
Pres. Ruoppolo.
Ministero per i beni e le Attività, Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro(Avv. St.) c. Malbrain Hubert, cui è succeduta la S.n.c. Damian Orfeo e C. (Avv. P. Corda).


1. Atto e provvedimento amministrativo – Natura recettizia – Predeterminazione legislativa – Esclusione dei regolamenti di delegificazione – Sussiste.

 

2. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Natura recettizia – Non sussiste – Conseguenza – Decorrenza del termine di 60 giorni dalla adozione e non dalla comunicazione.

 

3. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Positiva valutazione in astratto del progetto – Onere di motivazione – Attenuazione – Sussiste.

1. La natura recettizia dei provvedimenti amministrativi è stabilita dalla legge, mentre la delegificazione dei procedimenti, la cui disciplina è demandata ai regolamenti, non può toccare gli atti finali di detti procedimenti e la loro natura giuridica (1).

 

2. L’atto di annullamento della autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 82, 9° comma, D.P.R. n. 616/1977 costituisce atto non recettizio e pertanto il termine perentorio di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento si riferisce solo alla adozione e non anche alla comunicazione di tale atto.

 

3. L’onere di motivare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento da realizzare all’interno di un Piano di lottizzazione convenzionato sul quale è già intervenuto il parere favorevole della Soprintendenza risulta fortemente attenuato, se non addirittura escluso. Infatti, la motivazione non occorre quando il progetto attenga ad un manufatto già astrattamente valutato come compatibile con i valori ambientali del luogo e l’autorizzazione deve esclusivamente dare atto della insussistenza, in concreto, di elementi tali da contrastare con il bene tutelato (2).

 

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(1) In tal senso Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639.
(2) V. Cons. St., Sez. VI, 26 aprile 2000, n. 2500.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3453/2007 Reg.Dec.
N. 5983 Reg.Ric.
ANNO 2002

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

Ministero per i beni e le Attività culturali in persona del Ministro p.t. e dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro, in persona del Sovrintendente p.t, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

Malbrain Hubert, cui è succeduta la S.n.c. Damian Orfeo e C., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata in Roma via Filippo Carcano n. 27, nello studio dell’avv. Antonio Vallebella;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 15 giugno 2001, n. 710;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S.n.c. Damian Orfeo e C.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Dello Stato Elefante e l’avv. Corda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna il sig. Malbrain Hubert ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro in data 19.1.2001 con il quale è stata annullata la autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di S.Teresa di Gallura per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero in loc. “Porto Quadro”, chiedendo, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, anche il risarcimento dei danni “subiti e subendi” per effetto dell’illegittimo provvedimento.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo con il quale si denunciava la tardiva comunicazione dell’atto di annullamento del Soprintendente che, alla stregua di quanto previsto nella “delega” di cui al decreto dirigenziale del 18.12.1996, sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni; ha invece respinto l’istanza risarcitoria per non essere stato fornito alcun principio di prova in ordine ai danni subiti.
Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero per i beni e le attività culturali, unitamente alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, ha interposto appello contestando la fondatezza del motivo accolto dal TAR.
Si è costituita in giudizio la S.n.c. Damian Orfeo e C. subentrata all’originario ricorrente in virtù di atto di compravendita rogato il 6.9.2001, la quale ha eccepito la inammissibilità dell’appello (in quanto si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni formulare in primo grado) e ne ha sostenuto l’infondatezza.
Ha poi riproposto i motivi dichiarati assorbiti che possono essere così riassunti:
P) violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nell’assunto che l’autorizzazione comunale sarebbe sufficientemente e congruamente motivata, mentre sarebbe invece privo di ogni logica e congruente motivazione il decreto del Soprintendente;
b) violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto vari profili: ciò in quanto l’immobile oggetto della autorizzazione paesaggistica annullata dal Soprintendente riguarda l’ultimo lotto di un P.d.L. convenzionato, già autorizzato paesaggisticamente, talché la autorizzazione comunale oggetto di annullamento non richiedeva una particolare motivazione.

 

DIRITTO

 

Con la sentenza quivi appellata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto avverso l’annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di S.Teresa di Gallura per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero osservando che per effetto del decreto dirigenziale del 18 dicembre 1996 con il quale è stato delegato alle Soprintendenze il potere di adottare i decreti di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di annullamento della Soprintendenza debbono essere non solo adottati, ma anche comunicati agli interessati anche il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82, 9° c., D.P.R. n. 616/1997.
Sarebbe stata pertanto tardiva, nella fattispecie in esame, la comunicazione dell’annullamento trasmessa dalla Soprintendenza in data 24.1.2001 quando l’autorizzazione paesaggistica del Comune era pervenuta alla stessa Soprintendenza il 24.11.2000.
L’appello della Amministrazione, volto a contestare tale asserita tardività, è fondato.
Sul punto la Sezione ha già avuto occasione di rilevare che il decreto dirigenziale del 18 dicembre 1996 non ha il potere di modificare la natura non recettizia dell’atto di annullamento.
E ciò in quanto la natura recettizia o meno dei provvedimenti amministrativi è stabilita dalla legge, mentre la delegificazione dei procedimenti la cui disciplina è ora demandata ai regolamenti, non può toccare gli atti finali di detti procedimenti e la loro natura giuridica (in tal senso Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639).
Alla stregua di siffatto orientamento – che il Collegio condivide – la censura di tardività dedotta con il ricorso introduttivo deve essere valutata sulla base di quanto ritenuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa, vale a dire che l’atto di annullamento della autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 82, 9° comma, D.P.R. n. 616/1977 costituisce atto non recettizio e pertanto il termine perentorio di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento si riferisce solo alla adozione e non anche alla comunicazione di tale atto.
Ne consegue che, poiché nella fattispecie in esame la autorizzazione comunale era stata trasmessa alla Soprintendenza in data 24.11.2000, alcuna censura per essere mossa al provvedimento di annullamento oggetto di impugnativa che è stato adottato il 19.1.2001, e dunque entro il prescritto termine di sessanta giorni.
Stante la fondatezza del motivo di appello avanzato dalla Amministrazione, per le considerazioni che precedono, occorre passare all’esame dei motivi di gravame che il primo giudice ha dichiarato assorbiti e che sono stati ora riproposti dalla parte appellata.
Al riguardo si appalesa fondato il motivo con il quale è stata dedotta la illegittimità dell’atto della Soprintendenza per avere ritenuto viziata da difetto di motivazione la autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di S. Teresa di Gallura.
Non solo infatti il Comune ha esplicitato le ragioni che renderebbero l’intervento in questione compatibile con l’ambiente nel quale va ad inserirsi, laddove è stato rilevato che esso “non preclude particolari emergenze architettoniche e paesaggistiche…”, che “la costruzione si adagia sul sito in termini armonici …”, e che infine “la tipologia è tipica del luogo …”.
Ma quel che rende meno condivisibile la censura di difetto di motivazione è la considerazione che l’intervento oggetto di autorizzazione riguarda l’ultimo lotto di un Piano di lottizzazione convenzionato sul quale era già intervenuto il parere favorevole della Soprintendenza.
In casi di tal genere è infatti palese che l’onere di motivare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento da realizzare all’interno del Piano risulta fortemente attenuato, se non addirittura escluso. In tal senso si è già espressa la Sezione in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, affermando che la motivazione non occorre quando il progetto attenga ad un manufatto già astrattamente valutato come compatibile con i valori ambientali del luogo; e che in siffatta ipotesi l’autorizzazione deve esclusivamente dare atto della insussistenza, in concreto, di elementi tali da contrastare con il bene tutelato (Cons. St. VI 26 aprile 2000, n. 2500).
In definitiva l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune deve ritenersi sufficientemente e congruamente motivata, tenuto anche conto della valutazione già espressa dalla Soprintendenza in ordine al paino di lottizzazione.
Per le considerazioni che precedono appare fondato il motivo di doglianza riproposto dalla parte appellata, e conseguentemente l’appello proposto dalla Amministrazione deve essere respinto, rimanendo fermo l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza, seppure con diversa motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.

 

Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....22/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



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