CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2007 n. 3491
Pres. Trotta, Est. Atzeni.
Ministero dell’Università e Ricerca e dall’Università degli Studi di Perugia (Avv. St.) contro Matteo Picuti (n.c.) e Lidia Surace (n.c.). |
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Istruzione pubblica – Università – Valutazioni sui test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia – Competenza del Tar Lazio – Sussiste – Ragioni.
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La concentrazione dei giudizi aventi ad oggetto le valutazioni formulate in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. Infatti, risponde palesemente a tale esigenza il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test. Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio concorre al soddisfacimento di tale esigenza (1).
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(1) Cfr. C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3491/2007 Reg.Dec.
N. 906 Reg.Ric.
ANNO 2007
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul regolamento di competenza n. 906/2007 proposto dal
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Ministero dell’Università e Ricerca in persona del Ministro in carica e dall’Università degli Studi di Perugia in persona del Rettore Magnifico in carica rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
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contro
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il sig Matteo Picuti, non costituito di fronte al Consiglio di Stato; in I° grado rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mariani ed elettivamente domiciliato in Perugia piazza Piccinino n. 10, presso lo studio legale dell’avv. Luciano Ghirga;
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e nei confronti
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della sig. ra Lidia Surace, non costituita di fronte al Consiglio di Stato;
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in ordine al giudizio n. 411/2006 pendente davanti al TAR Umbria, proposto dal sig. Matteo Picuti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2007 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso al TAR Umbria il sig. Matteo Picuti impugnava la graduatoria per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 ed ogni atto connesso.
Con istanza di regolamento di competenza, notificata il 12/12/2006 e depositata il successivo 28/12, la difesa erariale ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale.
Con ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2007 il TAR Umbria ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato.
Con memoria depositata il 30/1/2007 il ricorrente chiede la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del regolamento di competenza.
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DIRITTO
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L’istanza in epigrafe è tempestiva.
Quest’ultima è stata consegnata all’ufficiale giudiziario con l’indicazione “ si notifichi entro il 11/12/06”.
Tale data si colloca entro il ventesimo giorno dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura, avvenuta il precedente 21/11.
Atteso che la parte non può essere onerata del ritardo nello svolgimento dei propri compiti da parte dell’ufficiale giudiziario, ove la richiesta sia stata rivolta a quest’ultimo nei termini di legge, l’istanza deve essere ritenuta tempestiva, nonostante la notifica sia avvenuta successivamente.
La stessa è, inoltre, fondata.
Il ricorrente si duole del giudizio formulato in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 impugnando, in primo luogo, la graduatoria predisposta in esito alla procedura, nella quale non si è collocato in posizione utile per l’ammissione.
Tale atto è certamente imputabile all’Università degli Studi di Perugia.
Peraltro, la difesa erariale ha dimostrato come i singoli giudizi, concernenti gli elaborati dei candidati, non siano, invece, ad essa imputabili.
Come giustamente sottolineato dall’Avvocatura, l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, demanda al Ministero dell’Università l’individuazione di modalità e contenuti delle prove di ammissione.
Per l’anno accademico 2006/2007 la relativa disciplina è stata dettata dal D.M. 12 aprile 2006, il quale ha demandato ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero, la predisposizione dei test.
Il medesimo decreto impone alle università di raccogliere le prove dei candidati in plichi chiusi, da inviare per la correzione ad un ente ad esse estraneo (Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia del Nord - CINECA).
L’intervento delle singole università si limita, quindi, all’attribuzione di ciascun elaborato ad un candidato.
In tal modo viene individuato il punteggio conseguito da ogni candidato, e formata la relativa graduatoria.
Di conseguenza, il presente giudizio attiene da una parte alla graduatoria per l’accesso al corso di laurea di cui si tratta, sicuramente imputabile all’Università intimata, e dall’altra al giudizio sull’elaborato, che invece non è ad essa imputabile.
La difesa erariale dubita della corretta impostazione del giudizio, sostenendo la sua inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato esclusivamente atti dell’Università.
Tale problematica è, peraltro, estranea alla presente fattispecie.
E’ indubbio, infatti, che il ricorrente si duole del giudizio espresso in relazione al suo elaborato.
Le considerazione esposte in precedenza dimostrano come tale atto sia imputabile ad organo centrale dello Stato.
La concentrazione dei giudizi aventi tale contenuto risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal richiamato decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Risponde palesemente a tale esigenza, infatti, il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test..
Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso un unico Tribunale Amministrativo concorre al soddisfacimento di tale esigenza (in termini parzialmente analoghi C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677).
Deve, pertanto, essere affermato che l’oggetto del giudizio sfugge alla competenza del Tribunale Amministrativo per l’Umbria.
Non resta, quindi, alla Sezione che accogliere il regolamento, dichiarando la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
In considerazione della novità della questione le spese possono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Gaetano TROTTA Presidente Paolo BUONVINO Consigliere Domenico CAFINI Consigliere Aldo SCOLA Consigliere Manfredo ATZENI Consigliere Est.
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il....22/06/2007 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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