Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2007 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2007 n. 3457
Pres. Ruoppolo, Est. Buonvino
Comune di Roma (Avv. M. Brigato) C. Vodafone Omnitel s.p.a. (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) (Avv. M. Brizzolari) e Regione Lazio (n.c.).


Ambiente e territorio – Fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici – Competenza del Comune – Non sussiste – Ragioni.

La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni, neanche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 36/2001; infatti, prima dell'entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (1).

 

--- *** --

 

(1) Cfr. CdS, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3457/2007 Reg.Dec.
N. 7334 Reg.Ric.
ANNO 2002

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 7334/2002, proposto dal

 

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco BRIGATO elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21,

 

contro

 

la società VODAFONE OMNITEL s.p.a. (già OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio BRIZZOLARI presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 44,

 

e nei confronti

 

della Regione LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,

 

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 7071 del 29 agosto 2001;

 

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata e la memoria dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO;
uditi, per le parti, gli avv.ti BRIGATO e BRIZZOLARI.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O

 

1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha riunito e accolto i ricorsi nn. 2989/2001, 2990/2001 e 3164/2001 proposti dalla società Omnitel Pronto Italia s.p.a. (oggi, Vodafone Ominitel s.p.a.).
Con il primo di essi (n. 2989/2001) è stato chiesto, dall’odierna appellata, l'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 211 dell'11 dicembre 2000, recante "indirizzi per la tutela della salute da rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie relative all'installazione degli impianti per reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998"; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi comprese, se ed in quanto occorra, le deliberazioni della Giunta comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta alla Giunta (delibera G.C. 10 marzo 2000 n. 29) e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.
Con il secondo degli originari ricorsi (n. 2990/2001) è stato chiesto l’annullamento:
- della nota del Comune di Roma - Dipartimento IX - n. 79050 del 20 dicembre 2000, con cui si comunica che l'istanza di autorizzazione edilizia per la SRB di via Giolitti 431 dovrà essere integrata con le verifiche ed i pareri richiesti dalla nuova procedura;
- della nota del Comune di Roma - Dipartimento IX - n. 79050 del 12 gennaio 2001, con cui si comunica che i titoli abilitativi per la realizzazione delle SRB di via Giolitti, via Achille Mauri e via Cortina d'Ampezzo potranno essere rilasciati soltanto se le richieste saranno verificate conformi alla sopravvenuta delibera di C.C. n. 211 dell'11 dicembre 2000;
- della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell'11 dicembre 2001, recante "indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all'installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998";
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.
Con l’ultimo dei ricorsi di primo grado l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento:
- della nota del Comune di Roma - XVIII Circoscrizione - n. 430/2000 e 4293 in data 29 gennaio 2001, contenente diffida a non eseguire i lavori di realizzazione dell'impianto di radiotelefonia cellulare sul lastrico solare dell'edificio di via Enrico Bondi n. 294, in Roma;
- della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell'11 dicembre 2001, recante "indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all'installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998";
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.
Il TAR ha anche dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.

 

2) – La sentenza è impugnata dal Comune di Roma, che ne deduce l’erroneità in quanto gli atti impugnati e, in particolare, la delibera consiliare n. 211 del 2000 sarebbero pienamente legittimi e conformi alla disciplina normativa di fonte statale e regionale.
Si è costituita in giudizio la società appellata che eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello e insiste, comunque, nelle proprie difese, per il rigetto dello stesso perché infondato.

 

3) – L’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con altra sentenza – n. 7020 del 25 agosto 2001, resa sul ricorso n. 2521/2001 - caratterizzata da motivazione identica a quella contenuta nella decisione qui gravata, il TAR ha già annullato la deliberazione consiliare n. 211 del 2000, oggetto - per ciò che attiene al presente giudizio - del ricorso di primo grado n. 2989/2001.
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata; essa è passata in giudicato, quindi, il 1° novembre 2002.
Ne consegue che il presente appello, notificato il 22 agosto 2002, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La delibera consiliare principalmente impugnata in primo grado - n. 211/2000 – è stata, infatti, definitivamente rimossa dal mondo giuridico con la inoppugnata sentenza dianzi ricordata; con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del presente gravame non sarebbe in grado di produrre, nella sfera giuridica del Comune, alcun favorevole effetto, non potendo far rivivere un provvedimento ormai inesistente perché definitivamente annullato.
Tenuto conto della natura inscindibile dell'atto regolamentare – quale è la delibera ora detta - volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni (cfr., tra le tante, Sez. V, 25 marzo 1998, n. 371; Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854), ne consegue, invero, che il suo annullamento opera erga omnes, con il solo limite delle posizioni esaurite (circa la sfera soggettiva di efficacia delle decisioni di annullamento nella parte cassatoria cfr., tra le tante, Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 275; Sez. VI, n. 585 del 21 agosto 1993; Sez. V, 28 dicembre 1989, n. 910; 1 marzo 1989, n. 153; 25 novembre 1988, n. 749; Sez. VI, 12 maggio 1981, n. 211; 16 febbraio 1979, n. 81; 24 ottobre 1978, n. 1093; 12 maggio 1978, n. 628).
L’annullamento della disciplina regolamentare ora detta ha, poi, comportato anche il travolgimento delle determinazioni impugnate con gli altri due ricorsi di primo grado, costituenti atti consequenziali rispetto a detta disciplina normativa.

 

4) – Per completezza, può anche brevemente aggiungersi, nel merito, che, sia prima dell'entrata in vigore della legge n. 36/2001, sia successivamente, la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato (quali sono quelli introdotti dal Comune di Roma con il provvedimento impugnato in primo grado) non rientrava tra le competenze attribuite ai Comuni; infatti, prima dell'entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. Sezione VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865).

 

5) – Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del grado sono poste a carico del Comune appellante e sono liquidate sul dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.
Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €. 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2007 con l’intervento dei sigg.ri:
GIOVANNI RUOPPOLO – Presidente
CARMINE VOLPE – Consigliere
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
LANFRANCO BALUCANI - Consigliere
DOMENICO C A F I N I – Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....22/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento