CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI - Parere 21 maggio 2007
Pres. L. Cossu |
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1. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Ambito temporale – Mancata indicazione – Piano di azione per l’anno 2007 – Mancata predisposizione – Piano per l’anno 2008 – Valenza – Denominazione – Cadenza annuale del Piano – Art. 1, comma 2 d.l. n. 4 del 2006 – Proposta di modifica – Piano triennale
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2. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Copertura finanziaria – Quantificazione dei costi – Risorse necessarie – Reperimento
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3. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Obiettivi – Definizione – Semplificazione normativa e Semplificazione amministrativa
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4. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Linee di azione – Attuazione – Strumenti – Predisposizione
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1. Considerato che nell’anno 2006 non è stato possibile predisporre il Piano di azione per l’anno 2007, in sede di prima applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 4 del 2006 si ammette che entro il 31 marzo 2007 sia stato predisposto non solo il Piano di azione per il 2008, ma anche quello per il residuo periodo temporale del 2007. Nella intestazione del Piano dovrà pertanto essere specificato che si tratta del Piano “per l’anno 2007 e per l’anno 2008”. La complessità delle azioni ipotizzate rende difficile il rispetto annuale del Piano. Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di una modifica della norma primaria che contempla il Piano, nel senso di sostituire il Piano annuale con un Piano triennale soggetto a verifica e aggiornamento annuale.
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2. Gran parte delle azioni previste dal Piano, concretandosi in attività normative, possono essere realizzate attraverso i competenti uffici legislativi delle amministrazioni, senza aggravi di costi. Talune azioni, quali adempimenti pubblicitari, creazione di banche dati, campagne informative e formative, possono comportare costi ulteriori, che dovranno per gli anni successivi al 2007 essere quantificati e trovare copertura. L’approvazione del Piano da parte del Consiglio dei Ministri comporta l’assunzione dell’impegno del Governo nel suo complesso a reperire le risorse necessarie per il finanziamento del Piano per l’anno 2008.
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3. È opportuno strutturare il Piano in modo che sia chiaro che la qualità delle regole non si identifica con la sola semplificazione normativa, in quanto sia quest’ultima che quella amministrativa concorrono alla qualità delle regole.
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4. Per la coerenza complessiva del Piano, è auspicabile che nella introduzione alla parte IV si specificasse, in termini generali e in coerenza con la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2007 n. 2869, che per l’attuazione delle singole linee di azione si valuteranno i più congrui strumenti giuridici, quali il disegno di legge, il regolamento, la direttiva, il piano, l’accordo, la gara di appalto, etc., nel rispetto della copertura finanziaria e comunque considerando l’opzione legislativa una extrema ratio, cui ricorrere ove non sia possibile operare con altri strumenti giuridici. Occorre poi specificare che gli strumenti giuridici devono essere coerenti con quanto previsto dalle norme vigenti. Tale coerenza non sempre si rinviene nel Piano di azione.
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CHIARA MEOLI
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| La semplificazione normativa
al vaglio del Consiglio di Stato (alcune riflessioni a margine
del parere del Consiglio di Stato 21 maggio 2007, n. 2024)
| SOMMARIO:
1. Premessa. - 2. Lo stato dell'arte: la qualità
della regolazione come obiettivo perseguito attraverso
la semplificazione amministrativa e normativa. -
2.1. (Segue) Le difficoltà della politica di semplificazione
normativa in Italia. - 3. Il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione
e l'Unità per la semplificazione. - 4. Il contenuto
del Piano di azione 2007. - 5. Il parere del Consiglio
di Stato. - 6. Notazioni conclusive. |
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| 1.
Nell'adunanza del 21 maggio 2007 la Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha
espresso parere favorevole con osservazioni sullo
schema del Piano di azione per il perseguimento
degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,
di riassetto e di qualità della regolazione.
Il Piano in questione è stato predisposto il 30
marzo 2007 dal Comitato interministeriale per l'indirizzo
e la guida strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione, con il supporto
tecnico dell'Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione[1]. Esso trova il suo referente
normativo nell'art. 1, comma 2 del d.l. 10 gennaio
2006, n. 4, convertito nella l. 9 marzo 2006, n.
80, ai sensi del quale il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione
predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un Piano
di azione per il perseguimento degli obiettivi del
Governo in tema di semplificazione, di riassetto
e di qualità della regolazione per l'anno successivo.
Il Piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato
dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
Prendere qui in considerazione gli obiettivi concordati
e le azioni preannunziate nel Piano, soprattutto
alla luce del parere favorevole sopra citato, equivale
a rappresentare le profonde trasformazioni in corso,
con le loro luci e le loro ombre, nel procedimento
di semplificazione legislativa avviato, in prima
battuta, dalla legge n. 537 del 1993 e poi proseguito,
in maniera più organica, con la legge n. 59 del
1997, la quale ha introdotto lo strumento della
"legge annuale di semplificazione"[2]. L'art. 20
della prima legge Bassanini, accanto al generale
strumento di semplificazione consistente nell'emanazione
dei regolamenti di delegificazione di cui all'art.
17, comma 2 l. n. 400 del 1988, ha difatti introdotto
l'ulteriore previsione di un intervento legislativo
annuale, che il Governo, sentita la Conferenza unificata
tra Stato, Regioni e città, deve proporre al Parlamento
entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di individuare
nuovi procedimenti da semplificare e introdurre
nuovi criteri e principi direttivi per la semplificazione[3].
La semplificazione ed il miglioramento della regolazione
sono certamente fattori decisivi per la competitività
del Paese e per la reale fruibilità dei diritti
da parte dei cittadini: una migliore regolazione,
in un contesto di rafforzata legalità e fiducia,
costituisce una condizione essenziale per migliorare
la competitività del Paese e, allo stesso tempo,
per garantire l'effettività dei diritti fondamentali.
In questo senso, l'introduzione - a latere di altri
importanti strumenti, qual è proprio la citata legge
annuale di semplificazione - di un "Piano annuale
di azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione" realizza certamente un importante strumento
di semplificazione e di pianificazione strategica
del governo[4].
Per quel che qui compete analizzare, il Piano d'azione
per il 2007, allo scopo di dare un nuovo impulso
alle politiche di snellimento e di semplificazione
della legislazione di cui, da ultimo, alla legge
n. 246 del 2005, fornisce un quadro unitario del
complesso delle iniziative normative e amministrative
adottate dal governo di forte impatto sulla semplificazione[5]:
nel Piano sono individuati i principali obiettivi
di semplificazione e di qualità della regolazione,
i soggetti responsabili, le azioni da compiere ed
i tempi necessari al loro conseguimento, conformemente
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 marzo 2007 per l'attuazione, il
monitoraggio e la valutazione del programma di governo[6].
Il documento delinea, in sostanza, un percorso di
azioni misurabili (anche in termini di differenza
tra condizioni di partenza e risultati conseguiti)
che, raggruppate in programmi, con precise cadenze
temporali, convergano verso un obiettivo strategico
ben preciso, quello del rafforzamento della competitività
del Paese. In questo senso, al fine di passare da
una semplificazione annunciata ad una semplificazione
effettivamente percepita e rilevata, una delle principali
novità del Piano è rappresentata proprio dall'adozione
di una "logica di risultato": la riuscita degli
interventi proposti non risulta commisurata solamente
al numero di norme adottate o soppresse, ma anche,
e soprattutto, all'effettiva riduzione degli oneri
e dei tempi burocratici per i cittadini e per le
imprese. In questa logica, il Piano coniuga innovazione
organizzativa e innovazione tecnologica, in modo
da semplificare l'attività amministrativa e reingegnerizzare
i processi di servizio, utilizzando le opportunità
messe a disposizione dalle nuove tecnologie.
Sugli obiettivi prefissati e sui contenuti specifici
del programma di semplificazione normativa inaugurato
con il Piano 2007, su cui si è favorevolmente espresso
il Consiglio di Stato, sembra opportuno svolgere,
qui, qualche breve considerazione, alla luce, soprattutto,
dei "tragici" propositi messi in atto, da due anni
a questa parte, dalla legge n. 246 del 2005. Propedeutico
rispetto a queste considerazioni è senz'altro il
richiamo allo status attuale della semplificazione
normativa, che dalla delegificazione al meccanismo
"taglia-leggi", passando per i testi unici misti
e i codici di settore, è, oggi, ad una svolta cruciale.
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| 2.
Nell'ultimo decennio la semplificazione normativa
è divenuto un tema eminente di politica legislativa.
E diversi sono stati gli strumenti per mezzo dei
quali il legislatore ha inteso perseguirla. La semplificazione
nasce fondamentalmente come semplificazione amministrativa.
Pur ricorrendo, sul piano legislativo, alcune anticipazioni
volte a semplificare i procedimenti della pubblica
amministrazione[7], è stata la legge n. 59 del 1997
a porsi con maggiore risolutezza in questa direzione,
prevedendo, all'art. 20, una legge annuale di semplificazione,
che individui annualmente i procedimenti amministrativi
da semplificare, soprattutto attraverso regolamenti
di delegificazione. Il fine di questa legge è quindi
consistito nella predisposizione di uno strumento
legislativo permanente, volto a rispondere, in via
strutturale, al problema dell'eccessiva burocratizzazione
della pubblica amministrazione. In quegli anni lo
snellimento dei procedimenti amministrativi risultava
difatti realizzato per mezzo della delegificazione,
sostituente la disciplina legislativa in vigore
con altra disciplina approntata e modificabile con
l'esercizio della potestà regolamentare. A tal fine
lo strumento era (ed è tuttora) dato dai regolamenti
di cui all'art. 17, secondo comma legge n. 400 del
1988.
Ben presto, però, il legislatore italiano ha cominciato
ad utilizzare il termine "semplificazione" in un'accezione
più ampia. Oltre all'individuazione dei procedimenti
amministrativi da semplificare, le leggi annuali
di semplificazione hanno progressivamente concentrato
la loro attenzione sul riordino e riassetto del
sistema normativo, al fine di coordinare le disposizioni
normative vigenti. Si è così passati da un concetto
di semplificazione prevalentemente amministrativa
ad un concetto di semplificazione essenzialmente
normativa, perseguita mediante la riduzione del
numero delle regole poste, soprattutto, da norme
di rango primario, il consolidamento ed il riassetto
(mediante la codificazione) delle regole e una maggiore
attenzione alla qualità della regolamentazione,
anche attraverso lo strumento dell'analisi di impatto
della regolamentazione (AIR), introdotto dall'art.
5 della legge n. 50 del 1999.
Tale evoluzione è però passata attraverso una fase
intermedia (e oramai conclusa), connotata dall'adozione
dei testi unici misti[8].
La prima legge annuale di semplificazione (legge
n. 50 del 1999) ha difatti investito il governo
di un compito di riordino attraverso "l'emanazione
di testi unici riguardanti materie e settori omogenei
comprendenti, in un unico contesto e con opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari"
(art. 7, secondo comma). In sostanza la legge in
questione prevedeva la raccolta, in un unico corpus,
di norme sia legislative sia regolamentari, inerenti
un'unica materia. La ratio era evidentemente quella
di offrire ad interpreti e cittadini una raccolta
completa ed organica della normazione, onde rinvenire
in un unico testo e per una materia determinata,
sia la disciplina sostanziale dettata da norme di
rango primario sia la disciplina procedimentale
contenuta in fonti regolamentari. Era altresì prevista
una clausola di resistenza normativa del testo unico
misto, abrogabile o modificabile o derogabile solo
in modo esplicito.
I problemi interpretativi, non lievi, suscitati
dai testi unici misti hanno indotto il legislatore
del 2003 ad abrogare la norma che prevedeva siffatto
istituto, introducendo, quale nuovo strumento di
riassetto normativo, il codice di settore.
Siffatto cambiamento di prospettiva è emerso, in
particolare, nella legge n. 229 del 2003, recante
"Norme in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione
per il 2001)". Indicata già nel titolo, la codificazione
risultava intesa quale strumento di semplificazione,
da attuare mediante decreti legislativi di riforma
di singoli settori.
L'art. 1 della legge n. 229 sostituiva integralmente
l'art. 20 della legge n. 59 del 1997, anche con
riferimento ai fini perseguiti con lo strumento
della legge annuale di semplificazione: l'obiettivo
individuato era infatti "la semplificazione ed il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità
e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni".
In controtendenza, dunque, rispetto a quella che
era apparsa come età della decodificazione[9], si
delineava un ritorno alla codificazione (benché
originata dalla medesima decodificazione accompagnata
all'adozione di testi unici misti), con un "riordino"
della normazione che trascolorava in "riassetto"
della stessa[10].
Sennonché i codici di settore, essendo decreti legislativi
contenenti esclusivamente norme di rango primario,
non potevano soddisfare l'esigenza di un quadro
normativo completo ed unitario a livello di fonti
secondarie. Di contro, i testi unici misti, al di
là delle diverse problematiche sollevate, fornivano
un quadro organico ed esaustivo della regolamentazione
non solo primaria di un dato settore, ma anche delle
relative norme attuative ed integrative, contenute,
di regola, in fonti d rango secondario. La risposta
a tale esigenza ricognitiva è stata data dalla legge
n. 246 del 2005 ("Semplificazione e riassetto normativo
per l'anno 2005"), che novellando l'art. 20 della
legge n. 59 del 1997 prevede, all'art. 1, primo
comma lett b): "Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione
di ciascuna materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una raccolta
organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole
secondo i criteri di cui ai successivi commi".
Volendo elencarle nella loro scansione temporale
(che peraltro non è stata sempre annuale), le diverse
leggi di semplificazione susseguitesi in questi
anni sono state:
a) la legge n. 50 del 1999 "Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1998";
b) la legge n. 340 del 2000 "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999";
c) la legge n. 229 del 2003 "Interventi in materia
di qualità della regolazione, riassetto normativo
e codificazione - Legge di semplificazione 2001";
d) la legge n. 246 del 2005 "Semplificazione e riassetto
normativo per il 2005".
Ultima della serie delle leggi annuali di semplificazione
è stata la citata legge n. 246 del 2005[11].
In essa è previsto, in particolare, che il processo
di codificazione realizzato attraverso lo strumento
della delega legislativa (cui notevole impulso ha
dato la legge n. 229 del 2003) sia accompagnato
da una "raccolta organica delle norme regolamentari
regolanti la medesima materia", eventualmente coordinate
con la disciplina posta a livello primario. Sono
aggiunti, inoltre, alcuni principi in materia di
semplificazione delle funzioni amministrative, con
il richiamo, ad esempio, della generale possibilità
per le amministrazioni di utilizzare gli atti di
diritto privato (salvo nelle materie in cui l'interesse
pubblico possa essere perseguito solo attraverso
l'esercizio di poteri autoritativi) ed il richiamo
dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza e dei criteri di autonomia, leale
collaborazione, responsabilità e legittimo affidamento
nella ripartizione delle competenze tra i vari soggetti
istituzionali e nella creazione di sedi stabili
di concertazione. La legge n. 246 reca, poi, cinque
deleghe di codificazione-riassetto del settore,
in materia di benefici a favore delle vittime del
dovere e del terrorismo, gestione contabile e amministrativa
degli uffici all'estero del Ministero degli affari
esteri, pari opportunità, ordinamento del notariato
e degli archivi notarili e adempimenti amministrativi
a carico delle imprese.
Ma la peculiarità maggiore della legge di semplificazione
del 2005 risiede certamente nella c.d. norma taglia-leggi
(prevista dall'art. 14, comma 14 della legge n.
246 del 2005), con la quale si intende operare uno
sfoltimento complessivo delle norme ritenute obsolete,
mediante l'attribuzione all'esecutivo del compito
di individuare (con decreto legislativo) tutte le
norme di cui si ritenga necessaria la permanenza
in vigore. Decorso il termine di esercizio della
delega, le norme pubblicate anteriormente al 1 gennaio
1970 si considereranno comunque abrogate. |
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| 2.1.
In Italia la politica di semplificazione normativa
ha incontrato difficoltà pratiche che hanno impedito
il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati,
tant'è che stata avvertita l'esigenza di istituire
un centro di coordinamento politico e la necessità
di prevedere un Piano di azione volto alla realizzazione
di una strategia unitaria di semplificazione.
Al riguardo, la Sezione consultiva del Consiglio
di Stato, nel parere n. 2024 reso il 21 maggio scorso,
ha individuato due fondamentali ragioni di queste
evidenti difficoltà.
a) Sinora vi è stato innanzitutto un approccio generalizzante
e unitario alla semplificazione procedimentale e
normativa, quando invece sembra più opportuno che
i due aspetti siano tenuti tra loro ben distinti.
La semplificazione normativa, che mira alla riduzione
dello stock delle leggi in vigore e alla migliore
chiarezza del linguaggio legislativo, attraverso
la raccolta delle norme in codici e testi unici
e l'eliminazione delle fonti superflue, si sostanzia
difatti in un'operazione eminentemente tecnica,
gestibile dagli uffici legislativi dei Ministeri,
con l'apporto tecnico-giuridico del Consiglio di
Stato.
Diversamente, la semplificazione procedimentale,
che tende, da un lato, alla deregolamentazione,
cioè all'eliminazione dei procedimenti amministrativi
superflui, e, dall'altro, alla riduzione e accorpamento
delle fasi procedimentali e dei relativi centri
di competenza, presuppone scelte di carattere politico
in ordine alla necessità o meno dell'ingerenza pubblica
in determinati settori delle attività private e
all'individuazione dei centri di competenza amministrativa
competenti ad intervenire.
Ciò detto, la Sezione ritiene che un approccio generalista,
che prescriva la semplificazione procedimentale
unificandola sostanzialmente con quella normativa,
è sicuramente destinato al fallimento, data soprattutto
la necessità di scelte politiche che devono essere
operate caso per caso, per settori di procedimenti.
Per la semplificazione procedimentale - sostiene
ancora il Consiglio di Stato - "sembra dunque più
produttivo procedere per settori, individuando le
tipologie di procedimenti che si vogliono semplificare
e operando chiare scelte politiche su cosa s'intende
semplificare".
b) Sinora la politica di semplificazione è stata
affrontata a livello prevalentemente statale, ignorando
che l'ordinamento italiano è ad oggi connotato da
una pluralità di livelli di competenza legislativa
e amministrativa e da una moltiplicazione di fonti
normative, esigendo quindi una visione globale e
non limitata alle sole fonti statali.
La semplificazione, in un ordinamento multilivello,
non può certamente prescindere da una strategia
unitaria che coordini tutte le iniziative ai vari
livelli. Tale strategia unitaria ben può essere
perseguita mediante meccanismi consensuali, attraverso
cioè forme di collaborazione tra i vari livelli
di Governo.
Ciò considerato, deve essere comunque previsto -
osserva la Sezione - un meccanismo di chiusura che
garantisca "la vincolatività eteronoma" della politica
di semplificazione. Ma viene da chiedersi quali
sono, se esistono, le strade percorribili, compatibili
con la Costituzione, per rendere vincolante una
politica unitaria di semplificazione? |
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| 3.
L'evoluzione della politica di semplificazione ha
registrato, in una prima fase, ampio ricorso alla
potestà regolamentare del governo, quale principale
strumento di semplificazione. In seguito, si è prodotto
un ricorso crescente alla legislazione delegata,
con un riordino normativo affidato a decreti legislativi.
A tale evoluzione ha concorso la revisione del Titolo
V della Costituzione, con la riscrittura dell'art.
117 Cost, che assegna alla potestà regolamentare
dello Stato solo le materie di sua legislazione
esclusiva. In ogni altra materia la potestà regolamentare
spetta alle Regioni. Inevitabilmente lo strumento
della delegificazione e del riordino normativo per
mezzo dei regolamenti governativi ha visto contrarsi
il suo raggio d'azione.
Il nuovo assetto della ripartizione di competenze
tra Stato e Regioni ha dunque sollecitato, e sollecita
tuttora, una riflessione sugli strumenti di semplificazione.
Una prima risposta è giunta dalla citata legge n.
246 del 2005, il cui art. 2 introduce l'art. 20
ter nella legge n. 59 del 1997, ove si dispone che
il governo e regioni stipulino, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, accordi o intese finalizzati a favorire,
soprattutto, il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative in vista della semplificazione
e del riassetto normativo.
La stratificazione delle fonti di produzione normativa
orientate alla semplificazione discende, oltre che
dall'intersecazione di competenze statali e regionali,
dal fatto che numerose materie siano oggetto di
disciplina comunitaria. La legge comunitaria, anch'essa
annuale, non di rado reca disposizioni volte al
riordino normativo.
È dunque chiaro che l'obiettivo della semplificazione
normativa pone l'ineludibile esigenza di coordinamento
tra le fonti, come tra i soggetti istituzionali
in vario modo coinvolti. Ad essa ha inteso fornire
risposta l'istituzione di un Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione.
Detta istituzione, prevista all'art. 1 del d.l.
n. 4 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 80 del 2006), è stata attuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 settembre 2006. Con altro decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, anch'esso datato 12
settembre 2006, è stato istituita l'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione,
istituita, a sua volta, dall'art. 1 del d.l. n.
181 del 2006 e convertito, con modificazione, dalla
legge n. 233 del 2006. Su tali organismi governativi
è il caso, qui, di soffermarsi descrivendone brevemente
la composizione e le funzioni.
a) Per quanto concerne le funzioni attribuite al
Comitato interministeriale per l'indirizzo e la
guida strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione, queste si sostanziano
essenzialmente nella predisposizione, entro il 31
marzo di ogni anno, di un piano d'azione per il
perseguimento degli obiettivi del governo in tema
di semplificazione, di riassetto e di qualità della
regolazione per l'anno successivo. Sentito il Consiglio
di Stato, il Piano è quindi sottoposto all'approvazione
del Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere.
Il Comitato deve altresì verificare, durante l'anno,
lo stato di realizzazione degli obiettivi (che viene
reso pubblico ogni sei mesi), e deve svolgere funzioni
di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario,
di impulso delle amministrazioni dello stato, nelle
politiche di semplificazione, del riassetto e della
qualità della regolazione.
Una più puntuale definizione della composizione
e delle funzioni del Comitato è stata resa, in via
attuativa, con il citato d.p.c.m. del 12 settembre
2006. L'art. 4 del decreto specifica e potenzia
le funzioni del Comitato in questione: dal decreto
è infatti contemplata la convocazione di un tavolo
permanente per la semplificazione, il quale, al
fine di favorire il raccordo con il sistema delle
autonomie, è istituito presso la Conferenza unificata
ed è composto dai rappresentanti delle categorie
produttive e delle associazioni di utenti e consumatori,
nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI
e dell'UNCEM.
Per quanto attiene alla composizione del Comitato,
questa è determinata dall'art. 2 del decreto citato.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
(che può peraltro delegare le proprie funzioni)
ed è composto, oltre che da quest'ultimo, dai Ministri
per gli affari regionali e le autonomie locali,
per le politiche europee, per l'attuazione del programma
di governo, dell'interno, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, nonché dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
b) Il supporto tecnico al Comitato interministeriale
è assicurato dall'Unità per la semplificazione.
Tra le sue funzioni figurano compiti istruttori
relativi al piano annuale di semplificazione, la
collaborazione con il Dipartimento per il gli affari
giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e svariati compiti di
coordinamento e proposta. In particolare, l'Unità
promuove forme di raccordo con il Parlamento e con
altri soggetti titolari di poteri normativi per
il miglioramento del processo legislativo.
Fanno parte dell'Unità, tra gli altri, i Capi Uffici
legislativi dei Ministri componenti il Comitato
predetto, alcuni consiglieri giuridici e esperti
in materia. |
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| 4.
Con specifico riferimento alle previsioni di cui
al Piano di azione 2007, il profilo della semplificazione
normativa e del miglioramento della regolazione
risulta trattato nel Capitolo IV del documento,
ove sono descritti - unitamente a talune problematiche
inerenti il versante amministrativo della semplificazione,
quali, ad esempio, la riduzione degli oneri amministrativi,
la riduzione e la certezza dei tempi dei procedimenti
- alcuni importanti aspetti connessi al miglioramento
della qualità della regolazione (parte II), al controllo,
alla verifica e all'aggiornamento degli indicatori
della qualità della regolazione (parte III), tanto
a livello statale quanto a livello regionale (parte
VI).
In generale, sotto il profilo degli obiettivi, il
Comitato intende perfezionare, e portare a regime,
una serie di strumenti esistenti al fine di:
a) perfezionare la qualità dei provvedimenti in
vigore (anche attraverso una riduzione mirata dello
stock delle norme esistenti);
b) ispirare l'elaborazione delle politiche di settore
al canone della priorità del ricorso a soluzioni
di tipo amministrativo e di conseguenza al criterio
della residualità del ricorso alla nuova produzione
normativa, secondo un principio di stretta necessità
(cd. alternative alla legislazione);
c) migliorare l'attività di verifica preventiva
di coerenza dei provvedimenti sottoposti al Consiglio
dei Ministri;
d) rendere più efficace la valutazione dell'impatto
regolatorio complessivo di una serie definita di
nuovi provvedimenti di particolare importanza per
l'attuazione del programma di legislatura.
Alla loro realizzazione concorrono essenzialmente
quattro azioni, illustrate dettagliatamente dal
Comitato, che ne ha peraltro scadenzato la realizzazione.
a) Primo fra tutti si colloca un intervento volto
accelerare l'approvazione della legge di semplificazione.
Il disegno di legge annuale di semplificazione non
gode di un iter privilegiato, con tempi finali predeterminati
di approvazione, come invece avviene per la legge
finanziaria: anzi, già nella fase della sua elaborazione
endogovernativa è articolato secondo un iter molto
complesso, descritto nell'articolo 20 della legge
n. 59 del 1997. Ulteriori elementi di complessità
si sostanziano altresì nel ruolo crescente della
potestà normativa regionale e della Conferenza unificata
in ordine all'approvazione dei provvedimenti governativi
in materia.
Al riguardo, al fine di accelerare l'iter di approvazione
della legge di semplificazione il Comitato intende
procedere ad una compiuta analisi del procedimento
normativo, elaborando (entro il 31 dicembre 2007)
una proposta di modifica di tale procedimento, anche
attraverso misure relative, ad esempio, all'organizzazione
dell'attività parlamentare, come l'istituzione di
una sessione parlamentare per l'esame dei provvedimenti
di semplificazione ed il rafforzamento dei poteri
della Commissione parlamentare per la semplificazione
della legislazione.
Se l'obiettivo che il Comitato intende perseguire
è quello di una decisa accelerazione del processo
di semplificazione normativa, ben può ritenersi
che la proposta illustrata possa sostanziare un
valido ed efficace veicolo di semplificazione legislativa.
b) Attualmente è indubbio che sia in ambito europeo
che nazionale la semplificazione normativa, quale
componente fondamentale della qualità della regolazione
(Better regulation), rappresenta una priorità. Difatti
tutti i Paesi dell'Unione europea e le Istituzioni
comunitarie condividono l'obiettivo di semplificare
il quadro normativo, al fine di rilanciare la competitività,
aumentare la crescita economica e migliorare i rapporti
tra i cittadini e le istituzioni nazionali ed europee.
Ciò non attiene unicamente al numero complessivo
delle leggi, ma anche, e soprattutto, all'assetto
generale dell'apparato legislativo, spesso caratterizzato
dalla mancanza di coordinamento fra le diverse fonti
e dalla loro scarsa conoscibilità, anche dovuta
al frequente mantenimento in vigore di norme ormai
desuete e comunque non necessarie.
Al riguardo, l'azione che il Comitato interministeriale
si propone di attuare rinviene la sua ragione nella
presa d'atto della "pesantezza" dello strumento
legislativo, pesantezza che impone di considerarlo
quale extrema ratio cui ricorrere solo quando tutti
gli altri mezzi giuridici disponibili si siano rivelati
insufficienti al conseguimento dell'obiettivo. Questa
diffusa e condivisa impostazione trova poi una giustificazione
ulteriore nell'esigenza di evitare "ingorghi" parlamentari
nella gestione della proposte legislative. "A tal
fine il Presidente del Consiglio" - si legge nel
Piano - "diramerà un apposito atto di indirizzo
volto a sollecitare la massima attivazione delle
cd. alternative alla legislazione, quale condizione
preventiva per il varo di nuovi interventi normativi
di rango primario".
Da questo punto di vista - lo si è detto - la legge
di semplificazione per l'anno 2005 (legge n. 246
del 2005, art. 14) ha introdotto nel nostro ordinamento
una sorta di ghigliottina legislativa, finalizzata
ad eliminare dall'ordinamento le leggi ormai desuete
o comunque non più utili, in funzione della più
complessiva opera di riassetto normativo.
Come noto, il piano di intervento si articola in
due distinte fasi, la prima di essa consiste nell'individuazione,
entro il 16 dicembre 2007, di tutte le disposizioni
legislative statali vigenti, con evidenziazione
delle incongruenze e delle antinomie normative relative
ai diversi settori legislativi. L'obiettivo è quello
di dare definitiva attuazione alla previsione di
cui all'articolo 107 della legge finanziaria per
il 2001 (legge n. 388 del 2000), anche al fine di
agevolare, grazie alle moderne tecnologie informatiche,
la conoscenza pubblica della legislazione in vigore.
A questo proposito, primo obiettivo espresso nel
Piano concerne l'individuazione delle disposizioni
legislative statali vigenti con perimetrazione dei
settori dell'ordinamento statale di competenza di
ciascun Ministero. In particolare, è istituito un
Comitato tecnico che svolgerà compiti di impulso
e di raccordo nei confronti delle amministrazioni
di settore e sarà composto da tre rappresentanti,
uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione, uno del Dipartimento per le riforme
istituzionali e uno del Dipartimento della funzione
pubblica, che riferisce ad un Sottosegretario appositamente
incaricato con delibera del Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione.
Il Comitato tecnico sarà assistito da un apposito
gruppo di lavoro che si avvarrà delle risorse e
strutture dell'Unità, del Dipartimento per le riforme
istituzionali e del Dipartimento della funzione
pubblica.
Il secondo obiettivo prefigurato nel Piano concerne
la creazione (entro il 31 marzo 2008) di una banca
dati on line, ad accesso gratuito, contenente tutta
la legislazione e la normativa di carattere secondario
statale vigente.
A ciò consegue - come terzo obiettivo - l'individuazione,
entro il 16 dicembre 2009, in appositi decreti legislativi,
delle disposizioni legislative delle quali il Governo
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,
nell'ambito di una semplificazione e di un riassetto
complessivo dei diversi settori normativi.
Nel Piano si legge che il complesso delle attività
verrà condotto in stretto raccordo con il Parlamento,
anche per il tramite del Sottosegretario appositamente
incaricato. Il Governo inoltre riferirà periodicamente
sullo stato di avanzamento dei lavori alla Commissione
parlamentare bicamerale all'uopo istituita. Entro
il 16 dicembre 2007 dovrà essere trasmessa, ai sensi
del comma 12 del suddetto articolo 14, una relazione
al Parlamento contenente l'individuazione delle
disposizioni legislative vigenti: in essa peraltro
potranno essere evidenziati, anche alla luce della
prima attività del gruppo di lavoro, i problemi
applicativi del meccanismo "taglia-leggi", apportando
le necessarie modifiche alla legislazione di riferimento.
c) Tutte le azioni previste dal Piano sono parte
integrante di una strategia complessiva di semplificazione
normativa, improntata al miglioramento della qualità
della regolazione. In tale quadro assume particolare
rilievo il perfezionamento delle tecniche di informazione,
comprensione e valutazione preventiva degli effetti
dei provvedimenti normativi o generali, sottoposti
al Consiglio dei Ministri, di particolare importanza
nell'azione di governo.
Per realizzare tale obiettivo risulta necessario
rendere più efficace lo strumento dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR), che consiste appunto
nella valutazione preventiva degli effetti sulle
attività dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni che possono derivare dai provvedimenti
normativi in corso di approvazione da parte del
governo. In coerenza con gli indirizzi espressi
dalla direttiva annuale del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 marzo 2007 per l'attuazione,
il monitoraggio e la valutazione del programma di
governo, l'AIR dove essere necessariamente svolta
compiutamente e la relativa scheda dovrà essere
allegata a tutti i provvedimenti.
La procedura di analisi di impatto della regolazione
sinora utilizzata risulta eccessivamente complessa
e costosa. Quindi, è indispensabile introdurre,
con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni
di rappresentanza di imprese e cittadini, una procedura
semplificata, rapida, credibile, completa e adeguata
ai tempi e alle finalità dell'azione di governo.
Essa sarà caratterizzata da una ragionevole semplificazione
della "scheda AIR" attualmente in uso. La nuova
AIR semplificata dovrà indicare, con chiarezza,
almeno i seguenti punti:
a) la coerenza con la complessiva azione di semplificazione
del governo, con particolare riguardo al "principio
precauzionale";
b) la compatibilità con le priorità del programma
di governo.
L'AIR, resa dunque più agile ed efficace, potrà
costituire un utile strumento per approfondire l'istruttoria
degli atti normativi, già nel corso della riunione
preparatoria del Consiglio dei Ministri. d) In attuazione
dell'art. 55 del Codice dell'amministrazione digitale
il Comitato intende altresì sperimentare le modalità
per realizzare la consultazione telematica su almeno
cinque provvedimenti normativi. Sulla base di questa
esperienza sarà emanata una direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri che prevederà le modalità
con cui questa attività sarà svolta a regime, in
modo che tali modalità siano allineate agli standards
internazionali. In parallelo, sarà realizzato un
apposito sito dedicato alla consultazione telematica
sugli schemi di atti normativi.
Nell'ambito del controllo, verifica e aggiornamento
degli indicatori della qualità della regolazione
si collocano alcune azioni di ricognizione, controllo,
verifica e aggiornamento degli indicatori settoriali
di qualità della regolazione oggetto di studi e
rapporti, teorici e applicati, da parte di enti
e istituzioni nazionali ed internazionali, volti
a misurare il posizionamento dell'Italia rispetto
ad altri paesi nei diversi settori oggetto di indagine.
a) Per quanto attiene alla ricognizione metodologica
e settoriale delle indagini esistenti, il Comitato
intende realizzare una verifica ragionata delle
metodologie in uso da parte delle varie organizzazioni
nazionali ed internazionali, anche per meglio comprenderne
le logiche interne e per rendere i metodi in uso
compatibili e confrontabili. A tal fine il Comitato
intende predisporre schede aggiornate di sintesi
dei rapporti esistenti a livello nazionale ed internazionale
in merito all'impatto della qualità della regolazione
sulla competitività. La ricognizione mostrerà, da
un lato, gli ambiti settoriali coperti dalle indagini
in corso e, dall'altro, le metodologie e la tipologia
di informazioni trattate, evidenziando gli interlocutori
nazionali di riferimento. Tale azione consentirà
una valutazione critica delle diverse metodologie
impiegate e la conseguente individuazione dei processi
di selezione e di raccolta delle informazioni utili
a migliorare il grado di attendibilità degli indicatori
impiegati. L'obiettivo ultimo dell'intero Piano
è, infatti, migliorare il posizionamento dell'Italia
nelle classifiche internazionali.
b) L'azione del Comitato per il miglioramento della
raccolta dei dati, dei flussi informativi e della
loro trasmissione consiste nella creazione (entro
il 31 dicembre 2007) di un presidio nazionale di
raccolta e di controllo delle informazioni e dei
dati rilevanti ai fini della verifica della loro
corretta trasposizione negli indicatori utilizzati,
anche attraverso la centralizzazione della loro
trasmissione agli interlocutori nazionali ed internazionali,
in forma unitaria e compatibile con le diverse metodologie
impiegate e prevedendo che i flussi informativi
siano portati anche a conoscenza dei soggetti destinatari
degli interventi di semplificazione, onde fornire
elementi utili per la valutazione degli stessi.
Il tempestivo aggiornamento degli indicatori consentirà
di comunicare in via efficace i risultati ottenuti
anche alla luce delle riforme di semplificazione
e di miglioramento della regolazione avviate nel
frattempo.
c) Al fine di creare un sistema nazionale di coordinamento
e di confronto sugli indicatori della qualità della
regolazione, il Comitato intende individuare un
focal point nazionale, ovvero un sistema di consultazione/concertazione
dei vari soggetti nazionali coinvolti nello studio
e nella valutazione degli indicatori al fine di
procedere alla validazione di approcci metodologici
condivisi e confrontabili sia per la misurazione
e il controllo degli indicatori che per la concertazione
e la condivisione dei metodi e dei risultati delle
indagini applicate (in essere e in corso di progettazione).
Si prevede anche la rilevazione, valutazione e successiva
segnalazione di "best practices" regionali, di natura
normativa o settoriale.
Da ultimo preme rammentare che il Piano di azione
2007, normativamente previsto, costituisce un vero
e proprio atto programmatorio, che traduce in indirizzi
generali per i singoli ministeri le strategia del
Governo in materia di qualità della regolazione.
Difatti nella relazione di accompagnamento si afferma
che il Piano in questione ha una triplica valenza:
- valore ricognitivo (delle iniziative normative
e amministrative in corso);
- valore programmatico;
- valore operativo immediato in relazione a talune
misure.
Il Piano di azione va dunque ascritto al novero
degli atti di indirizzo politico-amministrativo,
riservati agli organi di Governo (art. 95, co. 1,
Cost.; artt. 4 e 14, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Tale portata trova conferma nella previsione del
parere obbligatorio del Consiglio di Stato, dell'approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri e della trasmissione
alle Camere.
Più specificatamente, l'approvazione del Consiglio
dei Ministri comporta l'assunzione da parte del
Governo della responsabilità politica dell'attuazione
del Piano. La comunicazione alle Camere assolve
ad una funzione informativa nei confronti del Parlamento,
anche al fine del coordinamento delle azioni normative
del Governo e del Parlamento.
Come atto di indirizzo politico-amministrativo del
Governo nel suo complesso, il Piano dovrà essere
attuato da parte delle singole amministrazioni statali:
esso è pertanto fonte di impegni e responsabilità
sia per il Governo che per le amministrazioni statali.
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| |
| 5.
È nota, in generale, la vocazione istituzionale
del Consiglio di Stato ad esaminare gli atti normativi
per verificarne la coerenza logico-giuridica con
l'ordinamento nel suo complesso: ciò ha peraltro
concorso a potenziare il processo di perfezionamento
della qualità della regolazione e la semplificazione
normativa.
Più specificatamente, quanto al previsto parere
obbligatorio del Consiglio di Stato sul Piano di
azione 2007, esso è certamente destinato a consentire
una valutazione complessiva da parte dell'organo
consultivo sul programma di Governo relativo alla
qualità della regolazione e alla semplificazione.
Il parere del Consiglio di Stato deve quindi verificare
la coerenza del Piano di azione nel suo insieme
con le vigenti norme in materia di qualità della
regolazione e di semplificazione e con l'ordinamento
giuridico nel suo complesso e, segnatamente, con
l'ordinamento costituzionale e comunitario, oltre
che con la pluralità di competenze normative oggi
esistenti in Italia. In sostanza, tale parere risulta
teso a verificare se le singole parti del Piano
di azione e, in particolare, se le singole azioni,
strumenti e tempistica, siano coerenti e funzionali
rispetto all'obiettivo fissato della qualità della
regolazione mediante la riduzione degli oneri burocratici
(semplificazione amministrativa) e mediante la semplificazione
normativa.
Quanto al contenuto specifico del parere, la Sezione
consultiva, pronunciandosi favorevolmente riguardo
l'articolazione del documento governativo e le azioni
ivi previste, compie alcune utili osservazioni,
di carattere generale, su cui sembra opportuno soffermarsi
brevemente.
a) La separazione tra semplificazione amministrativa
e normativa e l'estensione del Piano alle autonomie
territoriali.
Riguardo la separazione tra semplificazione amministrativa
e normativa, il Consiglio di Stato esprime un particolare
apprezzamento nei confronti del Piano di azione,
mediante il quale quella della semplificazione -
sino ad oggi perseguita mediante strategie individuali,
di singole amministrazioni, statali e locali, al
più con una direttiva nella legge di semplificazione
annuale - diviene, ora, una politica generale e
multilivello attraverso una pluralità di azioni,
con ripartizioni di compiti, responsabili e tempi
certi, preordinate alla realizzazione del duplice
obiettivo della semplificazione normativa e della
semplificazione amministrativa.
Così testualmente: "il Piano merita, in relazione
al suo complesso formale e contenutistico, e all'iter
istruttorio seguito, apprezzamento favorevole, per
la puntuale ricognizione dello stato dell'arte in
materia di qualità della regolamentazione e per
la puntuale indicazione delle linee di azione e
delle singole azioni per il perseguimento dell'obiettivo
principale". In particolare, tale Piano - in cui
per la prima volta si mette a punto una strategia
unitaria e coordinata di semplificazione - merita
apprezzamento sia sotto il profilo oggettivo, per
aver tenuto distinte la semplificazione procedimentale
e la semplificazione normativa e per aver utilizzato
un approccio settoriale per quanto riguarda la semplificazione
amministrativa, sia sotto il profilo soggettivo,
per aver allargato l'area di intervento delle Autonomie
territoriali.
Sono, queste, soluzioni opportune, da perseguire
con sempre maggiore chiarezza e decisione, che meritano
la piena condivisione dei giudici di Palazzo Spada.
b) L'ambito temporale.
L'intestazione del Piano di azione 2007 non reca
l'indicazione del suo ambito temporale. Nel contenuto
del documento quest'ultimo risulta denominato Piano
d'azione "per il 2007", ma le azioni e gli obiettivi
pianificati riguardano talora l'anno 2007, talora
l'anno 2008. Peraltro, nella relazione di accompagnamento,
nonché nella parte III del piano medesimo, si afferma
che il Piano ha carattere "pluriennale".
A questo proposito, stante l'art. 1, comma 2 del
d.l. n. 4 del 2006, il Consiglio di Stato osserva
che il Piano va sì predisposto entro il 31 marzo
di ogni anno, ma si riferisce all'anno successivo.
Nell'anno 2006 non è stato possibile predisporre
il Piano di azione per l'anno 2007, attesa la ristrettezza
del margine temporale tra data di entrata in vigore
della legge di conversione e termine del 31 marzo
per la predisposizione del Piano, dovendo ancora
essere istituito, peraltro, il competente Comitato
interministeriale (poi istituito con D.P.C.M. 12
settembre 2006). Il termine del 31 marzo deve ritenersi
ordinatorio, anche se il suo rispetto si impone
per una corretta pianificazione annuale.
Sul punto, la Sezione ritiene che in sede di prima
applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2006
si può pacificamente ammettere che entro il 31 marzo
2007 sia stato predisposto non solo il Piano di
azione per il 2008, ma anche quello per il residuo
periodo temporale del 2007. Nell'intestazione del
Piano dovrà pertanto essere specificato che si tratta
del Piano "per l'anno 2007 e per l'anno 2008". In
termini più generali, la Sezione riconosce che la
complessità delle azioni ipotizzate rende difficile
il rispetto annuale del Piano. Sarebbe difatti opportuno
valutare la possibilità di una modifica della norma
primaria che contempla il Piano, nel senso di sostituire
il Piano annuale con un Piano triennale soggetto
a verifica e aggiornamento annuale.v c) La copertura
finanziaria.
Nella parte III del Piano è scritto che "per la
realizzazione delle azioni si terrà conto, per l'anno
in corso, delle risorse disponibili e si opererà
per gli anni successivi in raccordo con gli strumenti
di programmazione economico-finanziaria".
La disponibilità di risorse è elemento essenziale
perché il Piano possa trovare attuazione. In particolare,
trattandosi di un atto di pianificazione generale,
è sufficiente il generico rinvio agli strumenti
annuali di programmazione economico-finanziaria.
Nello specifico, la gran parte delle azioni previste
dal Piano, concretandosi in attività normative,
risultano potersi realizzare attraverso i competenti
uffici legislativi delle amministrazioni, senza
aggravi di costi. Talune azioni, quali adempimenti
pubblicitari, creazione di banche dati, campagne
informative e formative, possono invece comportare
costi ulteriori, che per gli anni successivi al
2007 dovranno essere quantificati e trovare copertura.
Dunque secondo il Consiglio di Stato, "si deve intendere
che l'approvazione del piano da parte del Consiglio
dei Ministri, comporti l'assunzione dell'impegno
del Governo nel suo complesso a reperire le risorse
necessarie per il finanziamento del piano per l'anno
2008".
d) L'obiettivo.
Il Piano di azione persegue il duplice obiettivo
della semplificazione normativa e amministrativa:
sono proprio queste le prime due, e le principali,
azioni, previste e descritte dal Piano.
Semplificazione normativa e semplificazione amministrativa
concorrono al fine ultimo di migliorare la qualità
della regolazione, da intendersi non solo e non
tanto in senso formale (qualità formale, norme chiare),
ma anche in senso sostanziale (qualità sostanziale,
regole necessarie, proporzionate, adeguate, accessibili,
che assicurino un rapporto Stato-cittadini e Stato-imprese
di elevato livello qualitativo).
La qualità delle regole sostanzia dunque l'obiettivo
unico e centrale del Piano, perseguito attraverso
azioni di semplificazione normativa e amministrativa,
al fine di garantire effettività ai diritti della
collettività e alla fruibilità delle prestazioni
delle pubbliche amministrazioni.
A questo proposito, la Sezione consultiva del Consiglio
di Stato suggerisce in generale di correggere l'articolazione
del Piano (e, in particolare, la formulazione di
determinate parti) in modo che risulti maggiormente
chiaro che la qualità delle regole non si identifica
con la sola semplificazione normativa, dal momento
che sia quest'ultima sia quella amministrativa concorrono
a migliorare la qualità delle regole.
e) Gli strumenti delle azioni.
Il Piano di azione, in quanto atto programmatico,
contiene, al pari di una direttiva di indirizzo,
l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, e,
nelle grandi linee, delle azioni da porre in essere.
Non reca, invece, un'indicazione dettagliata degli
strumenti per conseguire i risultati. La scelta
di tali strumenti è pertanto in gran parte lasciata
ai singoli Ministri in fase di direttiva ai propri
uffici di gabinetto, legislativi e amministrativi,
per l'attuazione del Piano.
In linea generale, il Consiglio di Stato ritiene
tale impostazione del Piano coerente con la sua
natura di direttiva generale. Peraltro, in relazione
a talune specifiche azioni, la Sezione osserva che
vengono specificamente indicati anche gli strumenti,
indicandosi, ad esempio, il disegno di legge, i
regolamenti attuativi di legge, campagne informative,
monitoraggi.
Per la coerenza complessiva del Piano, la Sezione
ritiene dunque opportuno che nell'introduzione alla
parte IV sia specificato, in termini generali e
in coerenza con la nota del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 aprile 2007 n. 2869, che per l'attuazione
delle singole linee di azione, "si valuteranno i
più congrui strumenti giuridici, quali il disegno
di legge, il regolamento, la direttiva, il piano,
l'accordo, la gara di appalto, etc., nel rispetto
della copertura finanziaria e comunque considerando
l'opzione legislativa una extrema ratio, cui ricorrere
ove non sia possibile operare con altri strumenti
giuridici". Occorre poi specificare che gli strumenti
giuridici devono essere coerenti con quanto previsto
dalle norme vigenti.
f) Sulla legge annuale di semplificazione.
Il miglioramento della qualità della regolazione
è perseguito, in via programmatica, innanzitutto
attraverso la semplificazione delle fonti normative
esistenti, intesa non solo come riduzione del numero
di esse, ma come coordinamento di quelle esistenti
e loro conoscibilità da parte dei destinatari.
Al fine di pervenire alla riduzione del numero delle
leggi, il Piano si prefigge di rendere più incisiva
la legge di semplificazione annuale prevista dall'art.
20, l. 15 marzo 1997, n. 59, attraverso uno snellimento
del procedimento di approvazione, che include anche
misure relative all'organizzazione dell'attività
parlamentare (istituzione di una sessione parlamentare
per l'esame dei provvedimenti di semplificazione
e rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare
per la semplificazione della legislazione).
Trattasi, peraltro, di una via tutt'altro che agevole
da percorrere, come è dimostrato dalle incertezze
palesate dallo stesso legislatore nel configurare
i contenuti della legge di semplificazione (l'art.
20, l. n. 59 del 1997 ha subito reiterati interventi
di modifica e sostituzione ad opera: della l. 15
maggio 1997, n. 127; della l. 16 giugno 1998, n.
191; della l. 8 marzo 1999, n. 50; della l. 24 novembre
2000, n. 340; della l. 29 luglio 2003, n. 229, nonché
della l. 28 novembre 2005, n. 246) e come è del
resto riconosciuto dallo stesso Piano, il quale
si prefigge il termine del 31 dicembre 2007 per
la sola elaborazione del disegno di legge di modifica
(ulteriore) del citato art. 20, l. n. 59 del 1997.
A ciò va aggiunto che la concreta approvazione di
detta legge deve confrontarsi con gli elementi di
complessità derivanti dalla potestà normativa regionale
e dal ruolo assunto in materia dalla Conferenza
unificata.
Del resto, l'esperienza concreta ha mostrato come
l'obiettivo di una legge annuale di semplificazione
non sia facilmente perseguibile, come è attestato
dalla circostanza che dall'entrata in vigore della
l. n. 59 del 1997 ad oggi (e cioè nell'arco di circa
dieci anni) sono intervenute solo quattro leggi
di semplificazione: la l. 8 marzo 1999, n. 50, relativa
al 1998; la l. 24 novembre 2000, n. 340, relativa
al 1999; la l. 29 luglio 2003, n. 229, relativa
al 2001 e la l. 28 novembre 2005 n. 246, relativa
al 2005, nessuna, oltre tutto, promulgata tempestivamente
rispetto all'anno di riferimento.
Sarebbe allora più opportuno - secondo il Consiglio
di Stato - che in sede di riconsiderazione della
legge di semplificazione si prendesse atto di tale
realtà e si configurasse quest'ultima con una cadenza
almeno biennale o, in alternativa, la si prevedesse
all'inizio e alla metà di ciascuna legislatura.
Una tale modifica consentirebbe, difatti, una migliore
individuazione dei settori nei quali intervenire
con le deleghe e permetterebbe una più compiuta
attuazione di queste ultime anteriormente all'approvazione
della legge successiva, così da evitare, da un lato,
il sovrapporsi di produzioni normative secondarie
derivanti da leggi di semplificazione susseguitesi
a cadenza ravvicinata (con "ingorgo" dell'esercizio
delle potestà delegate e conseguente pericolo di
scadenza dei termini fissati per queste ultime e
necessità di prorogarli), dall'altro, una prima
verifica dei risultati conseguiti e delle esperienze
acquisite, ai fini degli opportuni interventi in
sede di redazione della legge di semplificazione
successiva.
g) La mancata previsione di una legge generale sulla
produzione normativa.
Il Consiglio di Stato è altresì del parere che l'intervento
sull'art. 20, l. n. 59 del 1997 potrebbe essere
anche l'occasione per estrapolare da tale legge,
e collocare in una legge generale, che disciplini
il procedimento di produzione normativa (già prevista
dalla l. n. 229 del 2003, ma la cui delega è ormai
scaduta), quel nucleo di regole sulla semplificazione
e sulla codificazione che in tale articolo si sono
venute aggregando disorganicamente attraverso le
varie modificazioni di esso, in modo da creare un
testo di riferimento unico, che, da un lato, sia
sistematicamente organizzato e, dall'altro, eviti
la riproduzione (che finora si è verificata) dei
medesimi principi nelle leggi di semplificazione
di periodica emanazione.
Attualmente esistono, in materia, solo norme primarie
sparse (quelle che disciplinano, ad esempio, la
legge di semplificazione annuale; le norme primarie
che contemplano AIR e VIR; la l. n. 400 del 1988,
relativamente ai decreti legge, ai decreti legislativi,
ai regolamenti statali; la l. n. 127 del 1997, in
ordine al parere del Consiglio di Stato sui regolamenti
statali e sui testi unici; le c.d. preleggi al codice
civile; le disposizioni in tema di pubblicazione
degli atti normativi in Gazzetta Ufficiale). A queste
vanno, poi, aggiunte le direttive e circolari della
Presidenza sulla redazione dei testi normativi e
sull'AIR.
La legge sulla produzione normativa, riassettando
questa magmatica materia o mediante una legge del
Parlamento o mediante una legge delega e un successivo
testo unico sui procedimenti di produzione normativa
del Governo, potrebbe recare, tra gli altri, il
procedimento del decreto legge, il procedimento
del decreto legislativo, il procedimento dei regolamenti,
auspicabilmente con un ridimensionamento delle tipologie
attuali e la disciplina di AIR e VIR, ivi compresa
la fase della consultazione e la possibilità di
leggi sperimentali a termine o ad ambito territoriale
limitato.
In definitiva, sarebbe auspicabile che il Piano
di azione prevedesse, tra le azioni di semplificazione
normativa, lo studio finalizzato all'elaborazione
di un disegno di legge sul riassetto delle norme
vigenti in tema di procedimento di produzione normativa
del Governo. Nelle more, o in alternativa, sarebbe
opportuno che, a fini conoscitivi e ricognitivi,
le norme primarie e le direttive e circolari della
Presidenza venissero raccolte, ordinate sistematicamente
e rese accessibili on line, adottando, ad esempio,
una "Carta della qualità della regolazione". Tale
Carta potrebbe essere supportata dalla compilazione,
già prevista nell'ambito del taglia leggi, dell'elenco
delle leggi in vigore. Si potrebbe ipotizzare un
aggiornamento annuale del "libro delle leggi", che
rechi le leggi vigenti, le leggi abrogate nell'anno,
nonché l'elenco dei testi unici e dei codici già
adottati e in corso di adozione.
g) Il meccanismo "taglia-leggi".
In considerazione dei non soddisfacenti risultati
fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle "leggi
annuali di semplificazione", lo snellimento delle
leggi esistenti è stata affidata, dall'art. 14,
l. n. 246 del 2005, al già citato meccanismo taglia-leggi
o ghigliottina, il quale, in definitiva, prevede
che i provvedimenti normativi anteriori al 1970,
la cui permanenza non sia stata considerata necessaria
entro il termine del 16 dicembre 2009, risultino
automaticamente abrogati.
Il meccanismo del taglia leggi implica tre attività
(logicamente) successive l'una all'altra: l'individuazione
di tutte la disposizioni legislative statali vigenti,
la verifica della perdurante necessità delle disposizioni
legislative anteriori al 1970 e la semplificazione
e riassetto normativo delle disposizioni legislative
mantenute in vita, anche al fine di armonizzare
le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate
successivamente alla data del 1 gennaio 1970.
Le tre operazioni sono complesse e laboriose, e
dovendo essere gestite dai singoli Ministeri risulta
indispensabile un costante coordinamento e confronto,
per prevenire il rischio dell'utilizzazione di criteri
diversi, di sovrapposizioni o di inserimento delle
medesime norme in più decreti legislativi. Al riguardo,
nel parere reso sul Piano di azione 2007 il Consiglio
di Stato reputa opportuna l'indicazione, all'interno
del Piano, dei criteri di massima, suggerendone
persino alcuni a titolo esemplificativo (l'operazione
di ricognizione, ad esempio, non va limitata alle
"leggi" vigenti, ma va estesa alle singole "disposizioni
legislative", raccomandandosi una particolare attenzione
nell'individuazione delle disposizioni contenute
in leggi finanziarie annuali o decreti leggi omnibus,
o decreti legge a termine).
La Sezione non manca peraltro di esprimere la propria
perplessità sulla possibilità di rispetto del termine
indicato dalla delega contenuta nell'art. 14, d.lgs.
n. 246 del 2005, per il conseguimento dell'obiettivo
in esame. Ferma, ovviamente, la possibilità che,
in prossimità della scadenza, la delega sia prorogata,
appare difatti indispensabile che sia sin d'ora
stabilita una scala di priorità, in modo da procedere
al riassetto muovendo dai settori ritenuti più importanti,
secondo valutazioni di opportunità da fissare nel
piano di azione. Tali settori potrebbero coincidere
con le aree di regolazione prioritarie indicate
al punto IV.1.1 del Piano (privacy; ambiente e paesaggio;
fisco e dogane; sicurezza civile; localizzazione
di impianti industriali; previdenza e contributi;
igiene e sicurezza sul lavoro), ovvero riguardare
quelle che presentano la più confusa stratificazione
delle fonti (quali, a titolo di mero esempio, il
pubblico impiego; l'ordinamento militare; il processo
amministrativo; l'immigrazione; i trasporti pubblici;
i servizi pubblici e segnatamente quelli locali).
h) La banca dati on-line.
Tra gli obiettivi da perseguire contestualmente
all'applicazione del meccanismo taglia-leggi, il
Piano d'azione prevede la creazione di una banca
dati on-line, ad accesso gratuito, contenente tutta
la legislazione e la normativa di carattere secondario
statale vigente.
Il termine di realizzazione, fissato nel 31 marzo
2008, presuppone, evidentemente, l'espletamento,
a quella data, della precedente e propedeutica fase
di ricognizione, in ciò andando incontro alle stesse
perplessità manifestate circa la sua fattibilità
in un così breve periodo.
Si rammenti, peraltro, che tale banca dati, per
assolvere il suo compito, non si deve risolvere
in una mera elencazione di norme, bensì in una ragionata
organizzazione di esse, così da consentire a chi
la consulti, soprattutto nelle more del perfezionamento
del riassetto e della semplificazione dell'ordinamento,
di accedere alla normazione concernente ogni singolo
settore di interesse, senza complicati rinvii, in
modo da garantire la certezza e la completezza della
conoscenza di ciascun istituto.
In altri termini, la consultazione della banca dati
dovrebbe essere organizzata in modo che, digitando
singole voci, siano richiamate le norme, anche contenute
in provvedimenti diversi, che ne esauriscono la
disciplina, possibilmente precedute da una introduzione
discorsiva ed esplicativa che ne agevoli la lettura
e comprensione. Il che postulerebbe anche un ampliamento
dell'obiettivo, posto che quello fissato attualmente
dal piano, riguardante la sola legislazione e normazione
secondaria di livello statale, si manifesta palesemente
insufficiente a coprire la realtà dell'ordinamento
giuridico e, quindi, la completezza della conoscenza.
Tutto ciò, del resto, risponde ad una esigenza da
tempo sottolineata anche dalla Corte costituzionale,
la quale ha evidenziato la necessità di un corpus
normativo preciso, chiaro e contenente riconoscibili
direttive di comportamento, in modo che il cittadino
abbia garantita la certezza delle proprie azioni
e delle conseguenze che a tali azioni sono connesse,
senza la preoccupazione di essere chiamato, ex post,
a rispondere di comportamenti valutati come illegittimi,
sulla base di norme o di difficile reperibilità
o aventi margini di opinabilità applicativa da parte
della pubblica amministrazione, essendo fondamentale
per ogni civile convivenza l'obbligo di informazione
della normativa vigente e il rispetto del principio
di determinatezza, in base al quale devono sussistere
requisiti minimi di riconoscibilità ed intelleggibilità
dei precetti (cfr. Corte cost. sentt. nn. n. 364
del 1988, 133 e 185 del 1992, le quali, pur riferite
alla legge penale, esprimono principi di valore
assoluto).
6. Scrivere una "buona" legge significa, soprattutto,
intervenire in modo equilibrato sul contesto politico
ed istituzionale, oltre che precettivo, in cui la
legge stessa andrà ad inserirsi. Questo il leit
motiv delle osservazioni sin qui svolte.
Difatti l'obiettivo che la cultura giuridica deve
raggiungere sembra essere quello di una maggiore
consapevolezza della sostanziale emancipazione della
tecnica legislativa dall'idea che essa si risolva
nella redazione formale del testo normativo, e quindi
del riconoscimento del rilievo soprattutto politico
del drafting legislativo.
Gli interventi di semplificazione, il proliferare
di nuclei, Comitati, e altri soggetti di coordinamento,
di certo rischiano di produrre effetti opposti a
quelli perseguiti. Meglio sarebbe cercare di legare
lo sviluppo delle tecniche a quello di una cultura
della qualità della regolazione: senza di essa,
infatti, gli sforzi sono destinati al fallimento
o all'eterogenesi dei fini, complicando e scoraggiando,
anziché semplificare[12].
Proprio la tecnica legislativa, nella sua accezione
più ampia, comprensiva cioè anche della politica
della legislazione sostanzia oggi un'importante
opportunità per il legislatore, o meglio, un ausilio
indispensabile nell'attuazione dei diversi processi
riformatori cui l'assetto istituzionale, e l'ordinamento
nel suo complesso, risultano doversi continuamente
conformare[13]. Il legislatore si trova, oggi, davanti
ad una realtà molto lontana da quella caratterizzata
da poche regole semplici, chiare e stabili, poste
in genere dal medesimo soggetto e con lo stesso
ambito di vigenza, in genere coincidenti con i confini
dello Stato-nazione. È una realtà, quest'ultima,
che di certo oggi non esiste più: in un mondo così
fortemente interconnesso - qual'è quello attuale
- i legislatori, tanti e diversi, si trovano ad
agire contemporaneamente e in relazione ai diversi
ambiti territoriali cui ciascuno di essi deve istituzionalmente
riferirsi.
In questo senso tutti gli organi dotati di poteri
normativi risultano necessariamente condizionati
dall'azione degli altri, oltre che dalle scelte
di tipo tecnico-scientifico compiute da soggetti
diversi da quelli politicamente responsabili. Ed
infatti l'elevata specializzazione tecnica dell'intervento
regolatore che certi settori richiedono importa
tanto l'incapacità dei legislatori di approntare
l'opportuna disciplina quanto l'affidamento del
relativo potere normativo a soggetti estranei all'elezione
popolare (quali, ad esempio, le autorità indipendenti)[14].
Il legislatore statale risulta oggi vincolato anche,
e soprattutto, al rispetto di una serie di regole
sul riparto della competenza legislativa, molte
delle quali di rango costituzionale: non può dunque
ritenersi un soggetto del tutto libero, dal momento
che incontra diversi ed importanti vincoli a livello
costituzionale, a livello comunitario ed oggi, a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.
117 Cost., anche a livello internazionale[15].
Siffatto ridimensionamento della libertà del legislatore
significa, peraltro, un nuovo e più importante compito
delle tecniche di legislazione. L'obbligo di confrontarsi
e di interagire con altri livelli di produzione
normativa importa la realizzazione di un passaggio
- quello dalla "tecnica della legislazione" alla
"politica della legislazione" - che si sta affinando
proprio in quest'ultimi anni[16]. Ed è proprio quest'ultimo
aspetto, ossia il rilievo non esclusivamente tecnico
ma anche politico delle regole a presidio della
corretta legislazione, che è opportuno mettere in
luce, dal momento che il loro rispetto risulta incidere
fortemente sulla stessa capacità della legge di
perseguire i suoi scopi. Al riguardo sembra davvero
condivisibile quanto sostenuto da taluni Autori[17]
in ordine all'esistenza, quanto mai dubitabile,
di una netta distinzione tra drafting formale e
drafting sostanziale, tra regole, cioè, dotate di
rilevanza esclusivamente tecnica e regole cui è
riscontrabile una valenza esclusivamente politica[18].
In questo senso, rileva il duplice profilo delle
"regole interne" della buona tecnica legislativa
e dei "fini" verso i quali l'intervento legislativo
risulta orientato[19]. In realtà, i due aspetti
- quello tecnico e quello teleologico - si implicano
e risultano inscindibili. Entrambi vanno tenuti
presente se si vuole scrivere una "buona" legge:
il testo di legge che si va a predisporre deve essere
dunque discusso in tutti i suoi aspetti, obiettivi,
contenuti e forma.
Ecco allora che il drafting è, al tempo stesso,
scienza, politica e tecnica della legislazione.
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Dottoranda di ricerca in diritto pubblico comparato
presso la Facoltà di economia dell'Università degli
studi di Siena e stagista presso la Commissione
bicamerale per la semplificazione della legislazione
(XV legislatura). |
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| [1]
Ai fini della predisposizione del Piano, il Comitato
interministeriale si è valso, oltre che del supporto
tecnico dell'Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione e della relativa segreteria tecnica,
dell'apporto della Conferenza permanente, delle
proposte provenienti dalle amministrazioni interessate
al programma di semplificazione (arricchite dalle
osservazioni della altre amministrazioni coinvolte
nelle azioni proposte dalla prime) e della consultazione
con le categorie produttive, le associazioni degli
utenti e dei consumatori, nonché con le Regioni
e con le autonomie locali, nell'ambito del Tavolo
permanente per la semplificazione, costituito con
d.P.C.M. 8 marzo 2007. Come si legge preliminarmente
nel parere reso dal Consiglio di Stato, il Piano
ha altresì tenuto conto delle proposte di Confindustria,
contenute nel documento "Semplificazione annunciata,
percepita e rilevata. La strategia, il metodo e
le proposte di Confindustria" del marzo 2006, dell'accordo
tra Governo, Regioni e autonomie locali in materia
di semplificazione e miglioramento della qualità
della regolamentazione, raggiunto in sede di Conferenza
unificata il 29 marzo 2007, del programma di azione
per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione
europea e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 marzo 2007, recante gli indirizzi
generali per garantire la coerenza dell'azione dell'Esecutivo
con il programma del Governo.
[2] A questo proposito è indubbio come lo strumento
della legge annuale di semplificazione sostanzi,
oggi, un'arma virtualmente efficace per perseguire
valide politiche di semplificazione, sia normativa
che amministrativa. In particolare, con la legge
n. 50 del 1999 - la prima legge annuale di semplificazione
- l'attenzione del legislatore si è focalizzata
sulla qualità sostanziale della legislazione e della
regolazione, assunta come interesse pubblico autonomo
e pariordinato agli altri interessi pubblici (quali
la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale,
della concorrenza, dei diritti dei consumatori),
un interesse che impone di impostare la regolazione
sulla base delle esigenze dei cittadini e delle
imprese, sbarazzandosi di regole inefficaci, rendendo
più comprensibili quelle vigenti, dotandosi di una
pubblica amministrazione efficiente. Per corrispondere
a questo obiettivo, il legislatore ha difatti varato
una strategia più comprensiva, sia dal punto di
vista delle tecniche utilizzate, sia dal punto di
vista della dotazione di strutture dedicate, deputate
a sovrintendere al processo complessivo. Si è così
giunti ad una vera e propria politica della qualità
della legislazione, fondata sugli strumenti e sulle
tecniche raccomandati dall'OCSE e da tempo sperimentati
in altri paesi, a partire dalla Gran Bretagna. Cfr.
M. Cartabia, Semplificazione amministrativa, riordino
normativo e delegificazione nella "legge annuale
di semplificazione", in Dir. pubbl., 2000, 385 ss.;
N. Lupo, I primi faticosi passi nel riordino normativo
in attuazione della legge n. 50 del 1999, in Osservatorio
sulle fonti 1999, a cura di U. De Siervo, Torino,
2000, 139 ss.
[3] In tale prospettiva deve peraltro rammentarsi
che il nostro ordinamento si è mosso con un certo
anticipo rispetto alla maggior parte degli altri
Paesi europei, che hanno previsto leggi periodiche
di semplificazione solo in tempi più recenti. La
qualità della regolamentazione è da tempo un tema
rilevante di politica legislativa nei Paesi anglosassoni
di common law, inclini a "contenere" la sfera materiale
disciplinata dalla legge o comunque regolata dall'autorità
pubblica. Più recente è invece l'attenzione alle
problematiche concernenti la qualità della regolamentazione
da parte dei Paesi dell'Europa continentale. In
Francia, ad esempio, nel 2000 si è avuto un rilancio
della codificazione di settore, quale strumento
di politica di razionalizzazione del diritto, e
solo a partire dal 2003 si sono avute leggi di semplificazione
abilitanti il governo a semplificare determinati
procedimenti con ordinanza. Per i profili di diritto
comparato e le esperienze in sede internazionale
in materia di tecnica legislativa cfr., tra gli
altri, S.H. Jacobs, M. Malgarini, La riforma della
regolazione in Italia e nei principali paesi europei,
in L'Italia da semplificare, vol. II., Le regole
e le procedure, a cura di G. De Caprariis e G. Vesperini,
Bologna, 1998, 157 ss.; G. Recchia, La qualità della
legge, in Applicazione e tecnica legislativa, a
cura di E. Pattaro e F. Zannotti, Milano, 1998,
194 ss.; A. Vedaschi, Istituzioni europee e tecnica
legislativa, Milano, 2001; F. Bassanini, S. Paparo
e G. Tiberi, Competitività e regolazione: un intralcio
o una risorsa? Metodologie, tecniche e strumenti
per la semplificazione burocratica e la qualità
della regolazione, in Sviluppo o declino. Il ruolo
delle istituzioni per la competitività del paese,
a cura di L. Torchia e F. Bassanini, Firenze, 2005,
113 ss. Nell'Unione europea il concetto di semplificazione
ha assunto progressivamente importanza, specie a
seguito della pubblicazione del Libro bianco sul
perfezionamento del mercato interno, ed è stato
esplicitamente posto in evidenza dal Consiglio europeo
di Edimburgo nel 1992. Conformemente alle istruzioni
del Consiglio di Edimburgo e dei Consigli europei
successivi, all'accordo interistituzionale del 29
ottobre 1993 relativo all'attuazione del principio
di sussidiarietà nonché all'articolo 9 del Protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità del Trattato di Amsterdam,
la Commissione deve presentare ogni anno al Consiglio
europeo e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione
dell'articolo 5 del Trattato. Questa relazione annuale
deve essere inoltre inviata al Comitato delle Regioni
e al Comitato economico e sociale. Si rammenti inoltre
che nell'ultimo decennio gli sforzi dell'Unione
europea si sono principalmente concentrati sulla
realizzazione di un mercato che assicuri l'effettivo
esercizio delle libertà fondamentali, dando luogo
ad una legislazione europea particolarmente abbondante.
In questa situazione, l'opera di semplificazione
legislativa è divenuta prioritaria al fine di garantire
la necessaria trasparenza ed efficienza delle azioni
comunitarie. A tal fine, nel maggio del 1996 si
è data attuazione al programma pilota SLIM (Simpler
legislation for the internal market), che si propone
di individuare i mezzi per semplificare la legislazione
relativa al mercato unico. All'Atto finale della
Conferenza intergovernativa del 1997 è stata peraltro
allegata una dichiarazione relativa alla qualità
redazionale della normativa comunitaria: in essa
si raccomanda al Parlamento europeo, al Consiglio
e alla Commissione di formulare delle linee direttrici
per migliorare la forma della normativa stessa,
nonché di accelerare la codificazione ufficiale
degli atti normativi. Più recentemente, nell'ottobre
2005, la Commissione europea ha varato un programma
triennale di semplificazione, in attuazione del
quale, nel corso del 2006, sono state presentate
una cinquantina di proposte di semplificazione.
Il programma di semplificazione in questione prevede
l'adozione di 500 atti, che dovrebbero sostituire
circa 2.000 atti riguardanti tutti i settori. Allo
stato attuale, la Commissione ha approvato complessivamente
85 atti in sostituzione di circa 300 atti vigenti:
52 atti sono già stati pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea; 33 sono in corso
di adozione presso il Parlamento europeo e il Consiglio.
Cfr. L. Carbone e G. Tiberi, La better regulation
in ambito comunitario, in Quad. cost., 2001, 699
ss.; C. Pappagallo, La progettazione normativa nell'Unione
europea, in Iter Legis, 2002, 53 ss.; F. Barazzoni
e V. Cerulli Irelli, Gli atti dell'Unione, in La
Costituzione europea. Un primo commento, a cura
di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, , 2004, 205
ss.
[4] Sui contenuti e le finalità del "Piano annuale
di azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione" cfr. infra §. 4.
[5] Nel Piano in questione risultano difatti menzionati
i provvedimenti normativi in itinere o di prossima
approvazione, quali il decreto-legge n. 7 del 2007
sulle liberalizzazioni e il disegno di legge "Bersani"
(A.C. 2272 e A.C. 2272 bis) recante misure per il
cittadino consumatore e per agevolare le attività
produttive e commerciali, i disegni di legge "Nicolais"
(A.C. 2161) sulla modernizzazione ed efficienza
della P.A., il disegno di legge "Amato" (A.C. 1607)
che introduce nuove norme sulla cittadinanza, il
disegno di legge "Lanzillotta" (A.S. 772) di riordino
dei servizi pubblici locali ed il disegno di legge
"Turco" (A.S. 1249) sulle semplificazioni nel settore
sanitario.
[6] In materia di semplificazione normativa si segnala
altresì la pressoché coeva nota 11 aprile 2007,
con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri
invita i Ministri, al fine di contenere "l'inflazione
normativa", a prevenirla considerando la normazione
una extrema ratio e privilegiando altri strumenti
alternativi a nuovi atti normativi, quali gli atti
amministrativi e l'autoregolamentazione. Secondo
tale nota, ove l'intervento legislativo risulti
indispensabile, occorrerà:
- in via prioritaria esercitare le deleghe non scadute
ed emanare i decreti correttivi di deleghe già esercitate;
- sfruttare l'ampiezza della delega c.d. taglia
leggi;
- esercitare la delega per il riordino degli adempimenti
burocratici a carico delle imprese, contenuta nell'art.
5 della l. n. 246 del 2005.
Come alternativa alla legislazione, e dunque come
"vera e propria opzione regolatoria", devono anche
essere valorizzati gli accordi dell'art. 4 della
l. n. 281 del 1997 e le intese per l'armonizzazione
delle legislazioni statali e regionali, di cui all'art.
8 della l. n. 131 del 2003.
[7] Il riferimento è, tra le altre, alla legge n.
241 del 1990, che include tra i principi dell'attività
amministrativa quelli della celerità e dell'economicità,
e all'art. 2 della legge n. 537 del 1993, atta a
promuovere la delegificazione e semplificazione
di una serie di procedimenti amministrativi, fino
ad allora regolati con legge.
[8] Cfr. M. Malo, Manutenzione delle fonti mediante
testi unici, Torino, 2004.
[9] L'espressione è di N. Irti, L'età della decodificazione,
Milano, 1979.
[10] Cfr. G. Savini, Esperienze di nuova codificazione:
i "codici di semplificazione di settore", Padova,
2007.
[11] Anch'essa, come le precedenti, è intervenuta
sull'art. 20 della legge n. 59 del 1997. In particolare,
la legge n. 246 aggiunge nuovi principi e criteri
direttivi cui debbono ispirarsi le deleghe per la
semplificazione ed il riassetto normativo: il governo
deve difatti garantire la "coerenza giuridica, logica
e sistematica della normativa" e farsi promotore
dell'esercizio delle competenza normative di Stato,
Regioni e Province autonome.
[12] Sulla crisi della legge e le sue cause cfr.,
tra gli altri, F. Modugno, D. Nocilla, Crisi della
legge e sistema delle fonti, in Dir. soc., 1989,
412 ss.; A. Ruggeri, Stato e tendenze della legislazione
(tra molte ombre e qualche luce), in Rass. parl.,
1999, 172 ss.; V. Italia, La fabbrica delle leggi,
Milano, 1990; M. Ainis, Una finestra sulla qualità
della legge, in Rass. parl., 1996, 191 ss.; Id.,
La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari,
2000.
[13] Interessanti valutazioni circa la tecnica e
la politica della legislazione quali rilevanti "opportunità"
per il legislatore contemporaneo sono presenti in
N. Lupo, Tecnica e metodo della legislazione nelle
circolari sulla redazione degli atti normativi,
in Quaderni regionali, 2004, 97 - 119.
[14] Cfr. N. Lupo, Tecnica e metodo della legislazione
nelle circolari sulla redazione degli atti normativi,
cit., 97 - 98.
[15] Cfr. La qualità della regolazione. Politiche
europee e piano d'azione nazionale, a cura di F.
Basilica, Rimini, 2006.
[16] Sulla qualità della legislazione a livello
regionale cfr. R. Libertini, Le regioni e le tecniche
legislative, in Ist. Federalismo, 2002, 323 ss.;
I. Salza, Principi sulla qualità normativa e regole
di drafting nell'elaborazione dei nuovi statuti
regionali, in Iter legis, 2003, 43 ss.
[17] Cfr., tra gli altri, N. Lupo, Tecnica e metodo
della legislazione nelle circolari sulla redazione
degli atti normativi, cit., 100 - 101.
[18] Per la distinzione tra drafting formale e drafting
sostanziale si vedano, tra gli altri, V. Di Ciolo,
La progettazione legislativa in Italia, Quaderni
della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno,
vol. IX, Roma, 1999.
[19] Sulla problematica del drafting sostanziale
si veda quanto scrive N. Pietroni, Aspetti istituzionali
del drafting, in Il Parlamento della Repubblica.
Organi, procedure, apparati, Roma, Camera dei Deputati,
1992, 97 ss. |
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(pubblicato
il 27.6.2007) |
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