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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2007 n. 3444
Pres. Ruoppolo.
Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c. Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.)


Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 – Giurisdizione del GA – Non Sussiste.

Tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e sono quindi devolute alla giurisdizione della A.G.O.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3444/2006 Reg.Dec.
N. 690 Reg.Ric.
ANNO 2002

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 690/2002 proposto da

 

Domeneghetti Pier Franco rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Villani e Roberto Damonte, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Asiago n. 8;

 

contro

 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. II, 6 luglio 2001, n. 824;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Villani e l’avv. Dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Domeneghetti Pier Franco ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Ravenna in data 7 giugno 2000 con il quale veniva disposta la sospensione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° comma, del Codice della strada, (approvato con D.Lgs. n. 285/1992) a seguito di incidente stradale con esiti mortali accorsogli il precedente 24 maggio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di fattispecie per la quale sarebbe consentita la tutela dinanzi alla A.G.O., a norma dell’art. 205 d.lgs. n. 285/1992, come ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31.
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il sig. Domeneghetti ha interposto appello denunciandone la erroneità sotto vari profili.
Con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione ha sostenuto:
- che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale non esclude la tutela dinanzi al giudice amministrativo nei casi di sospensione della patente caratterizzati da particolare complessità della attività istruttoria, tanto più che con la legge n. 205/2000 sono state ampliate le attribuzioni istruttorie del giudice amministrativo;
- che il caso in esame è comunque diverso da quello cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale;
- che nella fattispecie la sospensione è adottata a conclusione di un articolato procedimento amministrativo, ed avverso la stessa è consentito il ricorso in via amministrativa (ai sensi dell’art. 223, 5° comma Codice della strada), talché, costituendo un tipico provvedimento discrezionale, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, come statuito anche dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4237.
L’appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado per non avere pronunciato la remissione in termini per errore scusabile, e per avere ritenuto erroneamente che nelle difese dell’Amministrazione fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione, riproponendo poi tutti i motivi di gravame già prospettati in primo grado nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione della parte appellante in ordine al problema della giurisdizione.
Al riguardo deve infatti osservarsi che l’appartenenza della fattispecie di cui all’art. 223, 2° comma, Codice della strada alla cognizione del giudice ordinario costituisce un dato ormai consolidato non solo secondo le Sezioni Unite della Cassazione, ma anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa (cfr. tal senso Cons. St. Un. 19 aprile 2004, n. 7459; nonché TAR Toscana Sez. I, 7 aprile 2003 n. 1305, e 19 maggio 2003, n. 1965).
La Corte Costituzionale con la sentenza innanzi richiamata ha infatti statuito che deve ritenersi estesa anche ai provvedimenti di sospensione adottati ex art. 223, secondo comma (e cioè come sanzione eccessiva per reati di lesioni colpose o omicidio colposo) la possibilità di accesso alla tutela davanti alla A.G.O. prevista dal quinto comma dello stesso articolo con escluso riferimento ai provvedimenti ex art. 223, terzo comma (relativi ad “altre ipotesi di reato”); e ciò per la considerazione che al sistema della irrogazione delle sanzioni accessorie alle violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connesso il generale rimedio della opposizione alla Autorità giudiziaria ordinaria contemplato dall’art. 205 D.Lgs. cit..
È stato anzi osservato che urterebbe contro la omogeneità del sistema la esclusione della specifica tutela appuntata dal 5° comma del citato art. 223 proprio per il caso di sospensione di cui al 2° comma di detto articolo, in cui la maggiore complessità dell’attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione del fatto produttivo delle lesioni o dell’omicidio colposo (rispetto a quella concernente le “altre ipotesi di reato”, alle quali è connessa la sospensione ex art. 223, 3° comma) rende maggiormente giustificato la tutela dinanzi alla A.G.O..
Alla stregua della lettura adeguatrice della norma, compiuta dal Giudice delle leggi, tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono pertanto sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e dunque anche nell’ipotesi di sospensione ex art. 223, 2° comma – come è nella fattispecie in esame – al soggetto colpiti dalla sanzione accessoria è dato ricorso alla A.G.O..
Per quanto precede deve essere confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, così come statuito nella sentenza impugnata, e l’appello proposto dall’odierno ricorrente deve essere pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.

 

Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



 

 
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