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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2007 n. 3440
Pres. Varrone.
Ministero per i beni e le attività culturali e Sopraintendenza ai beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro (Avv. St.) c. Laoreti G. (Avv. P. Corda).


1. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento –Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo – Atti equipollenti – In funzione del raggiungimento dello scopo.

 

2. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento –Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo – È assolto quando l’autorizzazione rilasciata contiene l’indicazione dell’invio alla Soprintendenza per i beni A.A.A.S.

 

3. Edilizia e urbanistica – Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica –Termine per l’esercizio del potere – Perentorietà – Sussiste – Decorrenza – Dal momento in cui la PA perviene nella disponibilità della documentazione completa – Sospensione – Interruzione – Proroga – Non sussistono.

1. L’obbligo dell’Amministrazione di dare notizia dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica può essere validamente ottemperato con qualsiasi meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della nuova fase procedimentale, preordinata al controllo dell’autorizzazione già rilasciata. In particolare, l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero (in calce all’atto autorizzatorio), o anche l’indicazione del Ministero tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfa adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto considerare equipollenti alla comunicazione di cui all’art. 7 L. n. 241/90.

 

2. La finalità perseguita con l’art. 7 L. n. 241 risulta pienamente soddisfatta quando l’autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune contiene l’espressa indicazione che copia della stessa è stata inviata alla Soprintendenza per i beni A.A.A.S.

 

3. Il termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica decorre dalla data in cui la pratica, corredata della completa documentazione, perviene nella disponibilità della Autorità ministeriale competente a disporre l’annullamento. Peraltro tale termine non può essere sospeso o interrotto, né può esserne surrettiziamente prorogato l’inizio (1).

 

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(1) Cfr. Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n. 1025; 14 ottobre 1998, n. 1388; 16 marzo 1995, n. 279; v. altresì Corte Cost. 18 ottobre 1996, n. 341.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3440/2007Reg.Dec.
N. 9871 Reg.Ric.
ANNO 2001

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza ai beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro, in persona dei titolari p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

Laoreti Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Carcano n. 27 nello studio dell’avv. Antonio Vallebella;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 20 luglio 2001, n. 822.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Dello Stato D’Ascia e l’avv. Corda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna il sig. Laoreti Giuseppe ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro in data 21.9.2000 con il quale era stato annullato il nulla osta paesaggistico del 3.4.2000 rilasciato al ricorrente dal Comune di Loiri Porto San Paolo per la realizzazione di un fabbricato costituito da tre unità abitative in loc. Tiriddò.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo di gravame concernente la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nei riguardi della anzidetta pronuncia l’Amministrazione per i beni e le attività culturali ha interposto appello contestando che nella fattispecie possa ravvisarsi una violazione dell’art. 7 e segg. L. n. 241/1990 in quanto:
P) il carattere necessario e automatico del riesame condotto dal Ministero sulla autorizzazione paesaggistica esclude che la sequenza degli atti di cui si tratta possa essere considerata come una fase endoprocedimentale;
P) l’interesse del privato e la sua rappresentazione come potenzialmente compatibile con la tutela paesistica è tutta contenuta nella domanda iniziale di autorizzazione;
P) dell’avvio della fase di riesame il privato interesse viene normalmente edotto dallo stesso provvedimento comunale o regionale sottoposto a controllo.
Si è costituito in giudizio l’appellato il quale ha contestato la fondatezza delle censure prospettate nell’atto di appello ed ha riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado e dichiarati assorbiti, con i quali era stata denunciata la illegittimità del decreto impugnato sotto i seguenti profili:
P) il decreto è stato adottato molto tempo dopo il decorso del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151, 4° comma T.U. n. 490/1999;
b) esso è fondato esclusivamente su ragioni attinenti al merito quanto invece l’annullamento della autorizzazione paesaggistica poteva essere giustificata solo con motivi di legittimità;
c) diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica comunale era più che sufficientemente motivata;
d) l’immobile oggetto della autorizzazione paesaggistica annullata riguarda un lotto ubicato in zona B del Programma di fabbricazione che era già stato autorizzato ai fini paesaggistici;
e) il decreto impugnato è anche viziato per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

 

DIRITTO

 

Con la sentenza quivi appellata il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto avverso l’annullamento ministeriale della autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di Loiri Porto San Paolo per la realizzazione di un fabbricato avendo ritenuto sussistente la dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
Il motivo di gravame con il quale l’appellante Amministrazione censura l’anzidetta statuizione è fondato.
È noto l’orientamento della Sezione secondo cui, prima della entrata in vigore del regolamento approvato con il D.M. 19 giugno 2002 n. 165, l’annullamento dei nulla osta paesaggistici rilasciati ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939 doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Senonché, come ha più volte ribadito questa stessa Sezione l’obbligo dell’Amministrazione statale di dare notizia dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica può essere validamente ottemperato con qualsiasi meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della nuova fase procedimentale, preordinata al controllo dell’autorizzazione già rilasciata; in particolare è stato ritenuto che l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero (in calce all’atto autorizzatorio), o anche l’indicazione del Ministero tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfi adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto considerare equipollenti alla comunicazione di cui all’art.7 L. n.241.
Orbene, poiché nel caso in esame l’autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Loiri-Porto San Paolo contiene l’espressa indicazione che copia della stessa è stata inviata alla Soprintendenza, ne deriva che la finalità perseguita con l’art.7 L. n.241 risulta pienamente soddisfatta.
Posto dunque che il motivo di gravame esaminato con la sentenza appellata deve ritenersi infondato, occorre soffermarsi sui motivi che sono stati dichiarati assorbiti dal primo giudice, e che vengono qui riproposti dalla parte appellata.
Al riguardo va anzitutto esaminato il motivo con il quale si lamenta la violazione del termine prescritto dall’art. 151, 4° comma, T.U. n. 490/1999 per l’adozione dell’atto di annullamento.
Il motivo è fondato.
È noto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica decorre dalla data in cui la pratica, corredata della completa documentazione, perviene nella disponibilità della Autorità ministeriale competente a disporre l’annullamento.
È stato però rilevato dalla stessa giurisprudenza di questa Sezione che il termine in parola non può essere sospeso o interrotto, né può esserne surrettiziamente prorogato l’inizio (in tal senso, ex multis: Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n. 1025; 14 ottobre 1998, n. 1388; 16 marzo 1995, n. 279).
Invero, come ha avuto occasione di osservare la stessa Corte Costituzionale pronunciandosi in sede di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio, “al dovere della Regione (o degli enti da essa delegati) di comunicare immediatamente i provvedimenti adottati e la documentazione sulla quale essi si fondano, corrisponde il dovere dello Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatatorie o tardive suscettibili di menomare l’esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio” (così Corte Cost. 18 ottobre 1996, n. 341).
Orbene nella fattispecie in esame, il Comune di Loiri Porto San Paolo – delegato al rilascio della autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1999 – aveva provveduto a trasmettere tempestivamente alla competente Soprintendenza di Sassari e Nuoro sia l’autorizzazione rilasciata al sig. Laoreti per la realizzazione di un fabbricato in loc. Tiriddò che l’intera documentazione ad essa allegata, tant’è che il tutto è pervenuto al protocollo della Soprintendenza il 6.4.2000 a distanza di appena due giorni dalla adozione della stessa autorizzazione.
La successiva nota della Soprintendenza recante la data del 26.5.2000 con la quale veniva richiesta al Comune “documentazione fotografica” dello stato dei luoghi e la <> appare chiaramente pretestuosa, né può valere a interrompere il decorso del termine di sessanta giorni, non potendo pretendere l’Autorità deputata al controllo di legittimità sulla autorizzazione paesaggistica niente di più che la documentazione prodotta o formatosi nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
Dovendo pertanto ritenersi che il Comune avesse assolto pienamente all’onere di inviare tempestivamente la documentazione completa già con la trasmissione ricevuta dalla Soprintendenza in data 6.4.2000, è palesemente tardivo il provvedimento di annullamento adottato solo il 21.9.2000.
La ritenuta fondatezza (per le considerazioni che precedono) del motivo di gravame con cui il ricorrente in primo grado lamentava la tardività dell’atto di annullamento giustifica di per se stessa la declaratoria di illegittimità di tale atto, rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi di gravame riproposti dall’appellato.
Per quanto suesposto l’appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.

 

Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



 

 
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