CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 giugno 2007 n. 3434
Pres. Elefante, Est. Russo.
Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci). |
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1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Omissione di pronuncia – Sussiste – Limiti.
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2. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Non sussiste –Carenza o difetto di motivazione.
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1. L’ errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cada sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (1); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione
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2. Quando dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte in udienza e la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali una parte ha dedotto l’eccezione di inammissibilità, e quando non vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, si tratta di una carenza o difetto di motivazione, e non di un errore di fatto (2).
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(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839. |
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(2) Cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.3.2005, n. 1302. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3434/07 REG.DEC.
N. 9418 REG.RIC.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso n. 9418/2005 R.G. proposto dal
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Comune di Taranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46
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CONTRO
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Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di associate della costituenda ATI, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia, e dell’avv. Stefano Crisci, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, n. 2;
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PER LA REVOCAZIONE
della decisione n. 5889 del 20.10.2005 della V Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata riformata la sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, II Sezione di Lecce, n. 3297/03, pubblicata in data 21.5.2003.
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Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Nicola Russo;
Uditi, alla pubblica udienza del 9.5.2006 gli avv.ti Cecinato e Clarizia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con sentenza n. 3297 del 21 maggio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce, rigettava il ricorso con cui le società indicate in epigrafe avevano impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 557 del 6 agosto 2002, e gli atti e pareri in essa richiamati, di annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale.
Avverso tale sentenza le società proponevano appello (r.g. n. 8121/03) dinanzi a questo Consiglio che, con decisione n. 5889 del 20.10.2005, lo accoglieva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, compensando le spese del giudizio.
Avverso tale decisione il Comune di Taranto, con atto notificato il 18.11.2005, ha proposto ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni di irricevibilità dell’appello e sulle eccezioni svolte in relazione al secondo motivo di appello.
Resistono al ricorso la Sovigest s.p.a., la Fintecna s.p.a., la Consap s.p.a. e la GE.FI. s.p.a., che ne eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.
Con memorie depositate in vista dell'udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9.5.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
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D I R I T T O
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Il Comune di Taranto chiede la revocazione della sentenza n. 5889 del 2005 di questa Sezione – che ha riformato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce n. 3297 del 2003 – deducendo che questo giudice di appello sarebbe incorso in due omissioni.
La prima omissione concernerebbe la mancata pronuncia sull’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dal Comune medesimo, quale appellato, nella comparsa di costituzione dell’1.9.2003 e meglio articolata nella memoria difensiva del 18.3.2005.
La questione da risolvere è, dunque, se l'omissione di pronuncia - su domande o eccezioni delle parti - possa costituire un errore di fatto revocatorio.
Secondo le acquisizioni dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, "l'omessa pronuncia su censure o motivi di impugnazione non costituisce un errore di fatto, ma tipico errore di diritto, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (sez. V, 26 maggio 1990, n. 476; sez. VI, 10 maggio 1990, n. 518; sez. V, 8 febbraio 1988, n. 56, sez. VI, 21 luglio 1989, n. 904; 31 gennaio 1986, n. 81; 9 febbraio 1983, n. 71; sez. IV, 29 luglio 1980, n. 790; 24 giugno 1980, n. 686; 7 giugno 1977, n. 563; sez. VI, 30 ottobre 1973, n. 432; 15 giugno 1973, n. 278).
Un altro filone, per contro, esaminando fattispecie articolate, ha avvertito che l'omissione di pronuncia determinata da erronea percezione di atti processuali costituisce errore di fatto revocatorio:
a) sez. IV, 7 luglio 1965, n. 525, secondo cui "il mancato esame, dovuto a svista, di uno dei motivi del ricorso è rilevante ai fini del decidere; pertanto, il fondamento della relativa censura deve essere vagliato in sede di giudizio di revocazione";
b) sez. V, 20 febbraio 1984, n. 138, che ha ricondotto l'esclusione dell'errore revocatorio alla mancanza nel caso di specie dell'erronea percezione di atti processuali;
c) sez. V, 5 febbraio 1985, n. 66, secondo cui "se è vero che l'omissione di pronuncia non costituisce di per sè errore di fatto revocatorio, è vero altresì che quest'ultimo, che può essere attinente anche ad atti processuali, è motivo di revocazione anche se abbia determinato un'omissione di pronuncia";
d) C.G.A., 25 febbraio 1994, n. 54, secondo cui, sull'assunto che l'omissione di pronuncia è determinata non dall'ignoranza o dalla dolosa violazione dell'art. 112 c.p.c., ma dalla disattenzione, "l'omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, in quanto costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato".
Analoghi percorsi argomentativi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.
Secondo l'orientamento prevalente, "il vizio di omessa pronuncia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 394 n. 4 (stesso codice)" (cfr. Cass., 14 gennaio 1992, n. 369; 24 giugno 1968, n. 2119; 28 giugno 1966, n. 1675; 4 gennaio 1966, n. 48).
Peraltro, già la risalente Cass., 5 marzo 1982, n. 1390 aveva avvertito che "nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall'art. 395 n. 4 c.p.c., va compreso non soltanto l'errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresì, per identità di ratio, l'errore riguardante un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo, e quindi anche quello che cada sul dettato letterale della domanda, univoco ed assolutamente incontestato".
In questa prospettiva, si inscrivono:
a) Cass., 4 giugno 1992, n. 6876, secondo cui "ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronuncia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1991, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dell'unico capo di sentenza investito dall'impugnazione stessa";
b) Cass., 30 marzo 1994, n. 3137, secondo cui "l'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva".
Secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1997), in effetti, quand’anche non si ritenga di accedere all'autorevole opinione dottrinale secondo cui l'errore di fatto altro non è che un errore di percezione degli atti o documenti di causa considerati nella loro materialità, “non par dubbio che l'errore di fatto revocatorio possa cadere su atti o documenti processuali”.
Ciò posto, l'ovvia constatazione che l'omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisce, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., o comunque difetto di motivazione, secondo l’Adunanza Plenaria (n. 3 del 1997 cit.) “non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l'evento omissivo e non esclude che l'omissione di pronuncia possa esser fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio nella formazione del giudizio: il dolo del giudice o … l'errore di fatto revocatorio”.
Nel caso di omessa pronuncia, infatti, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.
La violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può dipendere da errore di fatto revocatorio o da altra causa.
In verità, l'omessa pronuncia può essere determinata non necessariamente da una improbabile ignoranza da parte del giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un più verosimile difetto di motivazione della sentenza, nei casi in cui le domande o eccezioni siano state volutamente disattese, ma ne sia mancata l'enunciazione delle ragioni.
Emerge in tal modo la diade: difetto di motivazione - errore di fatto revocatorio.
Ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., infatti, sussiste errore di fatto quando è supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: tale supposizione, però, perché l'errore possa essere riconosciuto con sicurezza, non può essere implicita, ma deve essere espressa.
L'errore di fatto, insomma, consiste in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza.
La motivazione è il criterio formale di emersione dell'errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione: come è stato detto efficacemente, "un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio" (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).
L'errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabile anche quando cada sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un'omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 6952 del 2004 cit.).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto”, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte all’udienza dell’1.4.2005.
Quindi, la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali il Comune di Taranto aveva dedotto l’eccezione di inammissibilità; né vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, per cui si tratta, semmai, di una carenza o difetto di motivazione, non di un errore di fatto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.3.2005, n. 1302).
Il Comune ricorrente lamenta, altresì, il mancato esame di alcune argomentazioni difensive da esso sollevate e poste a base della motivazione della sentenza del TAR.
Anche tale motivo di revocazione appare, in realtà, coinvolgere profili attinenti asseriti vizi logici e pretesi difetti di motivazione, carenze che, in realtà, non sussistono, poiché il contenuto della motivazione di merito è assorbente e supera implicitamente tutte le deduzioni del Comune.
La presunta mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica non significa averle ignorate in fatto, ma, a voler tutto concedere, non essere stati sufficientemente perspicui nella motivazione in diritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), al netto di IVA e CAP., in favore delle società intimate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.5.2006 con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere,
Paolo Buonvino Consigliere,
Nicola Russo Consigliere, rel. est.
Adolfo Metro Consigliere.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 21/06/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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