CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 giugno 2007 n. 3318
Pres. Elefante, Est. Buonvino
A.T.I. Berloco A. - Berloco F. (Avv.ti G. Valla, F. Calcagnile) c/ Comune di Altamura (Avv.R.G. Rodio) |
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Giurisdizione e competenza - Appalti pubblici - Giurisdizione del g.a. - Sulle controversie aventi ad oggetto la spettanza delle riserve iscritte in uno stato di avanzamento lavori – Non sussiste – Ragioni.
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Rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie relative all’an delle riserve iscritte nello stato di avanzamento lavori connesso ad un contratto di appalto. Tali pretese, difatti, non attengono alla revisione dei prezzi contrattuali in adeguamento agli indici ISTAT, in relazione alla quale è configurabile la giurisdizione del g.a., attesa la facoltà discrezionale della p.a. di accordare o meno detta revisione, ma si riferiscono ad asseriti inadempimenti della p.a., a fronte dei quali viene richiesto l’incremento in questione, al fine di ricondurre il rapporto contrattuale all’originario equilibrio civilistico. Pertanto, trattandosi di controversie attinenti alla patologia del contratto, direttamente riferibili alla fase esecutiva dello stesso, deve escludersi in tale materia la giurisdizione del g.a..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3318/07 REG.DEC.
N. 2655 REG:RIC.
ANNO 2006
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 2655/2006, proposto dalla
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A.T.I. BERLOCO ANTONIO – BERLOCO FILIPPO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo VALLA e Fiorenzo CALCAGNILE ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
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c o n t r o
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il Comune di ALTAMURA, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido RODIO presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2,
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per la riforma
della sentenza del TAR della Puglia, sede di Bari, Sezione III, 22 dicembre 2005, n. 5520;
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visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l’ordinanza della Sezione n . 2804 del 6 giugno 2006;
relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il Consigliere Paolo BUONVINO;
uditi, per le parti, gli avv.ti VALLA e CERCEO, per delega dell’avv. RODIO.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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1) - Con il ricorso di primo grado è stato chiesto, dall’odierna appellante, l’annullamento della delibera della Giunta Comunale di Altamura n. 95 del 19 luglio 2005 che ha dichiarato “la decadenza dell’ATI Berloco Antonio-Berloco Filippo” dal diritto di far valere le riserve iscritte nel 3° Stato di Avanzamento Lavori connesso al contratto di appalto rep. n. 3338 dell’08.05.2000, stipulato inter partes.
Con la sentenza in forma semplificata qui appellata il TAR ha ritenuto che le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche, successive alla fase dell'aggiudicazione, hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo, inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, essendo le parti tenute ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli art. 1374 e 1375 c.c.; e che, pertanto, la controversia in esame rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, inerendo alla pronuncia di decadenza dal diritto di far valere riserve iscritte nello stato di avanzamento dei lavori.
Per l’ATI appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto le controversie quale quella di specie, inerendo all’an e non al quantum della pretesa sottesa alla apponibilità o meno delle riserve scritte in sede di S.A.L., rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Comune appellato che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Nelle proprie memorie le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
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2) – L’appello è infondato.
La controversia in esame ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza della ricorrente dal diritto di far valere le riserve iscritte in uno stato di avanzamento lavori connesso ad un contratto d’appalto.
Si tratta, invero, di pretese che non attengono alla revisione prezzi contrattuali (né, del resto, gli incrementi richiesti sono stati in tal senso qualificati dall’originaria ricorrente, con la conseguenza che la giurisdizione non potrebbe neppure radicarsi sotto il profilo della prospettazione di parte).
Le riserve in questione riguardano, infatti, oneri derivanti da ridotta attività di cantiere, dal ritardato incameramento dell’utile sui lavori, dalla loro ritardata esecuzione, da sperpero di manodopera, da ritardata emissione del saldo, da ritardata esecuzione di attività connesse ai lavori, da ritardato recupero dei costi di impianto cantiere, da manutenzione delle opere realizzate, oneri da errate contabilizzazioni di opere etc.
Per l’effetto, le pretese fatte valere appaiono intese a ricondurre il rapporto contrattuale all’equilibrio civilistico originario.
Si esula, quindi, dall’ambito delle iscrizioni volte a conseguire il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali in relazione al quale soltanto è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo; solo in tali casi, infatti, viene in discussione il potere discrezionale dell’amministrazione di riconoscere o meno – nell’an – la spettanza del compenso revisionale; compenso riconducibile ad automatismi normativi che si innestano nel contratto e che possono portare all’adeguamento dei prezzi contrattuali correlati all’incremento annuale degli indici ISTAT.
Nel caso in esame si controverte, invece, in ordine a questioni che esulano da ogni adeguamento dei prezzi contrattuali agli indici ISTAT e che attengono, invece, solo ad asseriti inadempimenti da parte dell’amministrazione in relazione ai quali viene richiesto un incremento dei compensi pattuiti; incremento denegato dall’Amministrazione per contrasto con una norma impeditiva dalla stessa P.A. ritenuta operante nella specie, se pure entrata in vigore dopo la stipula contrattuale (ma prima dell’iscrizione delle riserve).
In definitiva, come ritenuto dai primi giudici, la presente controversia attiene alla patologia del contratto, riferibile direttamente alla fase esecutiva dello stesso, con la conseguente esclusione in materia della giurisdizione del giudice amministrativo.
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3) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore del Comune appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.500,00(duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006, con l'intervento dei Signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
CORRADO ALLEGRETTA – Consigliere
CHIARENZA MILLEMAGGI–Consigliere
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
CESARE LAMBERTI - C o n s i g l i e r e
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21-06-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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