REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello:
1) dal raggruppamento temporaneo di imprese tra
la s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service e la s.p.a. Atesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanti e Filippo Satta, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio Satta & associati;
contro
- la s.p.a. Enterprise digital architects, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli,
- la s.p.a. B2Win, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli;
e nei confronti
- del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- della s.p.a. Sogei, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- della s.p.a. Omnia Network, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
2) n. 8754 del 2006, proposto dalla
s.p.a. SOGEI – Società generale di informatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Ricciardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al viale Tiziano n. 80;
contro
- la s.p.a. Enterprise digital architects, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli,
- la s.p.a. B2WIN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli;
e nei confronti
- del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- del raggruppamento temporaneo tra la s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service e la s.p.a. Atesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanti e Filippo Satta, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio Satta & associati;
entrambi per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 7 luglio 2006, n. 5540, e per il rigetto del ricorso di primo grado n. 1415 del 2006;
Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione della società appellata;
Visto l’atto di rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, depositato dal raggruppamento temporaneo di imprese appellante nel giudizio n. 8485 del 2006;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 13 marzo 2007;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 110 del 16/03/2007;
Uditi l’avvocato Filippo Satta per l’appellante nel giudizio n. 8485 del 2006, l’avvocato Paolo Ricciardi per l’appellante nel giudizio n. 8754 del 2006 e l’avvocato Angelo Clarizia per il raggruppamento appellato;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Premesso in fatto
1. Col provvedimento di data 19 dicembre 2005, l’amministratore delegato della s.p.a. SOGEI ha disposto la revoca degli atti dell’appalto concorso per il servizio triennale di contact center, indetto con un bando pubblicato il 4 agosto 2005.
Con il successivo bando pubblicato in data 7 febbraio 2006, l’amministratore delegato ha indetto una nuova gara.
Col ricorso di primo grado, proposto al TAR per il Lazio, il raggruppamento temporaneo tra la s.p.a. Enterprice digital architects e la s.p.a. B2Win (collocatosi al primo posto nella graduatoria provvisoria redatta dalla commissione di gara) ha impugnato gli atti del 19 dicembre 2005 e del 7 febbraio 2006 e ne ha chiesto l’annullamento, con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, con l’ordinanza n. 2012 del 2006 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale del raggruppamento ricorrente ed ha sospeso gli effetti degli atti impugnati (in riforma dell’ordinanza del TAR n. 1382 del 2006).
Con la sentenza n. 5540 del 2006, il TAR ha accolto il ricorso d’impugnazione, annullando gli atti impugnati, ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di reintegrazione in forma specifica.
2. Con gli appelli in epigrafe, la sentenza del TAR è stata appellata dal raggruppamento temporaneo di imprese (invitato alla nuova gara) tra la s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service e la s.p.a. Atesia, nonché dalla s.p.a. SOGEI.
Nel corso dei giudizi, il raggruppamento temporaneo appellato ha controdedotto, chiedendo il rigetto dei gravami.
Le parti con i loro scritti hanno illustrato le questioni controverse ed insistito nelle formulate conclusioni.
Con un atto depositato nel giudizio n. 8485 del 2006, il raggruppamento temporaneo appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.
3. All’udienza del 13 marzo 2007 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato depositato il dispositivo, cui segue il deposito della relativa motivazione.
Considerato in diritto
1. I due appelli in epigrafe (n. 8485 del 2006 e n. 8754 del 2006) vanno riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto proposti avverso la medesima sentenza del TAR per il Lazio, Sez. II, n. 5540 del 2006.
2. Va dato atto della rinuncia all’appello n. 8485 del 2006, poiché l’appellante raggruppamento temporaneo ha depositato in tal senso un formale atto, notificato alle altre parti.
In considerazione della posizione processuale della società appellante, controinteressata in primo grado, e della sua dichiarazione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite, le spese e gli onorari della presente fase del giudizio possono essere compensati tra le parti.
3. Con l’appello n. 8754 del 2006, la s.p.a. SOGEI ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.
Per l’esame delle censure dell’appellante, giova premettere che:
- con un bando pubblicato il 4 agosto 2005, la s.p.a. SOGEI ha indetto un appalto concorso per l’affidamento del servizio triennale di contact center per gli utenti del sistema informativo della fiscalità (dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008), per un importo a base d’asta di circa 6.300.000 euro, da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
- con il verbale di data 28 novembre 2005, la commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria, in cui al primo posto si è collocato il raggruppamento ricorrente in primo grado (la cui offerta è stata sottoposta alla verifica di congruità);
- in data 19 dicembre 2005, l’amministratore delegato della s.p.a. SOGEI, nel condividere le valutazioni effettuate in data 14 dicembre 2005 dai responsabili del servizio, ha revocato il bando e gli atti successivi, ‘per sopravvenute esigenze di carattere tecnico-organizzativo, anche connesse alle previsioni normative previste dalla legge finanziaria per il 2006 in corso di approvazione’;
- in data 7 febbraio 2006, l’amministratore delegato ha indetto una nuova gara, con un bando diverso da quello precedente;
- con la sentenza gravata, il TAR ha accolto la censura di difetto di motivazione, poiché la revoca è stata disposta quando risultava già individuato il raggruppamento che aveva formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se ancora sottoposta alla verifica della congruità.
3. Con le articolate censure del suo gravame, la s.p.a. SOGEI ha dedotto che – in considerazione delle circostanze del caso e degli interessi pubblici da soddisfare – il provvedimento di revoca di data 19 dicembre 2005 non sarebbe affetto dal vizio rilevato dal TAR.
In particolare, l’appellante ha evidenziato che:
- la revoca risulterebbe conforme ai principi desumibili dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 15 del 2005);
- non sarebbe ravvisabile alcun difetto di motivazione nella proposta condivisa e fatta propria dall’amministratore delegato, poiché l’originario bando non avrebbe potuto soddisfare le esigenze del servizio, poste a base del bando pubblicato il 7 febbraio 2006.
Sotto tale aspetto, l’appellante ha richiamato il contenuto della proposta di revoca, per la quale:
- ‘nei mesi successivi all’invio della lettera di invito il volume delle chiamate pervenute al contact center, per problematiche legate alla tessera sanitaria, è notevolmente aumentato per l’effetto dell’estensione dell’invio della tessera a nuove regioni’;
- con la legge finanziaria per il 2006 (allora in corso di approvazione), sarebbe prevedibilmente aumentato il numero di chiamate al contact center, per ‘una maggiore interazione tra il sistema informativo, i farmacisti e i medici di base’.
4. Così riassunte le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte.
Come ha correttamente rilevato la sentenza gravata, la proposta e il successivo atto di revoca hanno evidenziato l’opportunità di indizione di un nuovo bando di gara, senza prendere in specifica considerazione il fatto che – nella gara già bandita per l’espletamento del medesimo servizio – risultava ormai individuato il raggruppamento che aveva formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Quando il procedimento di evidenza pubblica è giunto alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, acquista un particolare rilievo l’interesse di chi abbia formulato tale offerta, nel senso che l’amministrazione non è più senz’altro libera di revocare gli atti già emessi, per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso.
Affinché la determinazione della revoca non appaia anomala e affetta da profili di eccesso di potere, occorre che l’amministrazione evidenzi motivatamente come le prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici.
Se le prestazioni previste dal precedente bando – sia pur perfettibili - continuano ad essere tali da soddisfare tali interessi, l’amministrazione non si può orientare per l’indizione di un nuovo bando, previa revoca di quello precedente, per lo svolgimento di un servizio ancora ‘più efficiente’.
O la motivazione della revoca evidenzia un tale dislivello di prestazioni da giustificare la revoca del precedente bando con l’ineluttabile incidenza sulla posizione del miglior offerente già individuato, oppure l’amministrazione deve tener conto del consolidato interesse di questi e astenersi dalla revoca.
Nella specie, la proposta e il successivo atto di revoca si sono particolarmente soffermati sul presumibile miglioramento del servizio che sarebbe derivato dall’indizione di una nuova gara per lo svolgimento di prestazioni parzialmente diverse (ma sostanzialmente omogenee), senza tener conto del configgente interesse del raggruppamento ricorrente in primo grado e, soprattutto, senza dimostrare o dichiarare che il servizio sarebbe stato insoddisfacente, ove fosse stata aggiudicata la gara in base al bando originario.
Non sono dunque pertinenti i richiami dell’appellante all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, poiché esso non ha inciso sul principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale gli atti di revoca devono essere adeguatamente motivati.
La sussistenza del vizio rilevato dal TAR comporta la reiezione del gravame.
5. Per le ragioni che precedono, oltre alle statuizioni del precedente punto 2, l’appello n. 8754 del 2006 va respinto e la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio va posta a carico dell’appellante soccombente, a favore del raggruppamento appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riunisce gli appelli n. 8485 del 2006 e n. 8754 del 2006, dà atto della rinuncia all’appello n. 8485 del 2006, respinge l’appello n. 8754 del 2006 e condanna la s.p.a. SOGEI al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) in favore della s.p.a. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECT per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.
Compensa tra le altre parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 13 marzo 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Stenio Riccio Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere, est.
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere