REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Finaco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giusti e Valentino Di Leva, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Carlo Mirabello, n. 6;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, in persona rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Bologna, in persona del sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Stella Richter e Luisa Simoni, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Orti della Farnesina, n. 146;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione II, n. 278/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3-4-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. dello Stato Quattrone e l'Avv. Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con due ricorsi proposti davanti al Tar Emilia Romagna la Finaco s.r.l. ha impugnato il provvedimento del comune di Bologna n. 28783/95 del 7.3.1996, avente ad oggetto il diniego di concessione in sanatoria relativa ad alcuni lavori eseguiti su un immobile sito in Bologna via Santo Stefano n. 45, il presupposto parere espresso in data 14.11.1995 del Direttore della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bologna e il provvedimento del comune di Bologna n. 41414 del 12.3.2001 recante l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 12 della L. n. 47/1985.
Con l’impugnata sentenza, il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività per quanto riguarda l’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza di Bologna per i beni ambientali ed architettonici prot. 18.856 del 14/11/1995 concernente l'immobile in oggetto; il parere negativo formulato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo è stato ritenuto non configurabile quale atto meramente preparatorio, in quanto impedisce definitivamente il rilascio del condono edilizio, il cui successivo diniego non implica alcuna nuova valutazione, potendosi legittimamente basare sul semplice richiamo del suddetto parere.
Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui per illegittimità derivata si contesta il provvedimento del comune di Bologna di diniego di concessione in sanatoria, in quanto lo stesso si configura quale atto meramente consequenziale del suddetto parere, già di per sé ostativo al rilascio della concessione in sanatoria; allo stesso modo il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione nella parte in cui deduce censure di illegittimità derivata è stato dichiarato inammissibile ed è stato respinto per la restante parte.
La Finaco s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta decisione.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna e il Comune di Bologna, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 3046/2002, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’impugnata sentenza.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso in appello si fonda su un unico motivo: sul bene di proprietà della Finaco s.r.l. non esiste alcun vicolo e, di conseguenza, il parere della Soprintendenza, impugnato tardivamente secondo il Tar, sarebbe un atto nullo e come tale inidoneo a sorreggere le conclusioni del giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
L’appellante non ha contestato la tardività del ricorso avverso il suddetto parere, accertata dal Tar, ma si è limitato a sostenere che il parere è nullo e, in tal caso, non potrebbe applicarsi alcun termine di decadenza per la sua contestazione, né l’atto potrebbe assumere la natura di atto presupposto rispetto ai provvedimenti consequenziali.
La premessa da cui parte la ricorrente (nullità dell’atto) è errata; infatti, anche volendo ammettere l’inesistenza del vincolo, sostenuta dalla ricorrente, i provvedimenti impugnati, compreso il parere della soprintendenza, sarebbero affetti da vizi di legittimità, quali il travisamento dei fatti, e non dalla nullità.
Deve tenersi presente che nel diritto amministrativo la nullità costituisce una forma speciale di invalidità, che si ha nei soli casi, oggi meglio definiti dal legislatore, in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l’annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale in caso di violazione di norme imperative è quella della nullità.
L’art. 21 septies della (riformata) legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo è nullo quando a) manchi degli elementi essenziali, b) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione, c) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato ed infine d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (c.d. nullità testuali).
La cause di nullità del provvedimento amministrativo devono quindi oggi intendersi quale numero chiuso.
La fattispecie oggetto della presente controversia non può essere inquadrata in alcuna della menzionate cause di nullità del provvedimento amministrativo, in quanto anche l’eventuale inesistenza del vincolo non può determinare il radicale vizio della nullità, derivante dalla mancanza dei requisiti dell’atto; il parere in questione ha un contenuto determinato e lecito e al più può essere contestato per un erronea percezione dell’esistenza e della estensione del vincolo, che, come già detto, è un profilo che attiene alla legittimità del provvedimento.
Per completezza, deve aggiungersi che tale profilo è comunque contestato, come dimostra il fatto che la stessa società appellante aveva in precedenza riconosciuto l’esistenza del vincolo ed aveva chiesto alla Soprintendenza il rilascio del parere favorevole, poi negato; tale questione non deve però essere esaminata, in quanto estranea a quanto devoluto nel giudizio di appello.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Comune di Bologna e di Euro 2.000,00, oltre Iva e C.P. in favore delle amministrazioni statali;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3-4-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Carmine Volpe - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Lanfranco Balucani - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)