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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 giugno 2007 n. 3187
Pres. Varrone, Est. Chieppa
Società Di Palma s.p.a. (Avv.ti F. Lentini, L. Lentini) c/ Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli (Avv. dello Stato), A.S.I.A.- Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli s.p.a. (Avv. E. Soprano)


Contratti della p.a. – Informative antimafia interdittive – Procedimento ex art. 4, D. Lgs. 490/1994 - Rapporto con il procedimento finalizzato alla confisca ex art. 12sexies L. 356/1992– Differenze - Ragioni – Conseguenze

Il procedimento di prevenzione amministrativa antimafia, di cui all’art. 4 D. Lgs. 490/1994, e quello di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 12sexies L. 356/1992, pur essendo accomunati dalla medesima ratio di tutela anticipata, possono condurre ad esiti opposti pur muovendo dai medesimi fatti noti, senza che ciò implichi alcuna contraddizione, posto che diverse sono le finalità perseguite con i predetti procedimenti: vale a dire in un caso esclusione dagli appalti pubblici e nell’altro sottrazione della disponibilità dei beni. Pertanto, nella specie, è legittima l’informativa antimafia atipica emessa, ex art.10, co. 7, lett. c, d.p.r. 252/1998, sulla base di elementi valutati in detta sede come rivelatori di un pericolo di infiltrazione mafiosa, pur ove gli stessi siano stati ritenuti, in sede penale, inconsistenti, con conseguente annullamento del già disposto sequestro preventivo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello proposto dalla

società Di Palma s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Felice Lentini e Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Giuffré in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13,


contro




il Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,


e nei confronti



dell’A.S.I.A. – Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli, s.pa., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, ed elettivamente domiciliata in Roma via degli Avignonesi , n. 5,

della società Ponticelli s.r.l., non costituita,


per l'annullamento



della sentenza n. 7510 del 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I di Napoli, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti avanti indicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Lentini, l’avvocato dello Stato Cesaroni e l’avv. Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO



1.- Con ricorso n. 3943/05, proposto innanzi al TAR Campania, l’appellante ha chiesto l’annullamento: del provvedimento dell’ASIA di cui alla nota prot. n. 6495/DA/FC/99 del 6/7/2004 recante l’invito all’associazione temporanea di imprese “Ponticelli” di estromettere la soc. Di Palma dal rapporto associativo per effetto di informativa antimafia a carico della medesima; del provvedimento prefettizio del 26/6/2004 recante l’informativa antimafia; della nota della capogruppo mandataria prot. n. 1073 del 12/7/2004, concernente l’estromissione della Di Palma dal rapporto associativo; nonché degli atti connessi comprese eventuali informative ed accertamenti della procedura di informativa antimafia.
Con successivo ricorso n. 12415/04, la medesima ha chiesto l’annullamento: del provvedimento di cui alla nota ASIA prot. n. 9854/DG/IB/Ga/04 del 18/10/2004, recante la diffida ad estromettere la Di Palma dall’a.t.i. pena la risoluzione del contratto per il servizio di r.s.u. lotto 1 del Comune di Napoli; del provvedimento prefettizio prot. n. 1951 del 30/9/2004 concernente l’informativa antimafia a carico della Di Palma; dei pareri del Gruppo Investigativo Antimafia (GIA) in data 22/7/2004 e 21/9/2004; di tutti gli atti connessi ed in particolare delle circolari ministeriali n. 559 del 14/12/1994, 8/1/1996 e 18/12/1998; della nota n. 1416 del 17/10/2004 della ditta Ponticelli, nonché degli atti già impugnati con il precedente ricorso e precisamente della nota prot. n. 6495/DA/FC/99 del 6/7/2004; del provvedimento prefettizio del 24/6/2004; della nota della capogruppo mandataria prot. n. 1073 del 12/7/2004; nonché degli atti connessi comprese eventuali informative ed accertamenti della procedura di informativa antimafia; del provvedimento prefettizio del 24/6/2004; delle note della D.I.A. di Napoli del 22/6/2004 e del 23/6/2004; della circolare ministeriale n. 599 del 18/12/1998; della nota dell’ASIA prot. n. 9149/AD/1B/GA del 1°/10/2004 recante la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto con la Di Palma; delle note prefettizie del 27/9/2004 e del 30/9/2004; degli atti connessi.
Con motivi aggiunti al ricorso n. 3943/05, la ricorrente ha chiesto l’annullamento: del provvedimento prefettizio del 24/6/2004 concernente la revoca della precedente liberatoria antimafia del 19/4/2002; delle note della D.I.A. di Napoli del 22/6/2004 e del 23/6/2004; della circolare ministeriale n. 599 del 18/12/1998 nella parte in cui consente al Prefetto di disporre interdittive al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998; della nota dell’ASIA prot. n. 9149/AD/1B/GA del 1°/10/2004 recante la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto con la Di Palma; delle note prefettizie del 27/9/2004 e del 30/9/2004; del provvedimento di cui alla nota del 28/4/2005, recante informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982, con riferimento al pubblico incanto bandito dal Comune di Monte di Procida per la gestione integrata dei rifiuti; dei provvedimenti dell’U.T.G. di cui alla nota prot. n. 270/area VI/Leg./Ant. del 25/8/2005 concernente informazioni sul conto della ricorrente, alla nota del 28/4/2005 recante informativa supplementare ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982; del relativo verbale del GIA del 17/12/2004; del provvedimento prefettizio prot. n. 1951 Area 1bis del 8/11/2005 recante una nuova informativa interdittiva; del parere reso dal GIA nella seduta del 20/10/2005.
Con motivi aggiunti al ricorso n. 12415/05, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei verbali del GIA del 22/7/2004 e del 21/9/2004; della nota prefettizia n. I/1951/Area 1bis del 1/10/2004 concernente la trasmissione della informativa antimafia; della nota ASIA prot. n. 10498/AD/IB del 27/10/2004, concernente il rinvio della stipula del nuovo contratto per il servizio in questione; della nota ASIA del 15/11/2004, recante la comunicazione alla ditta Ponticelli del rinvio della stipula; del provvedimento di cui alla nota del 28/4/2005, recante informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982, con riferimento al pubblico incanto bandito dal Comune di Monte di Procida per la gestione integrata dei rifiuti; dei provvedimenti dell’U.T.G. di cui alla nota prot. n. 270/area VI/Leg./Ant. del 25/8/2005 concernente informazioni sul conto della ricorrente, alla nota del 28/4/2005 recante informativa supplementare ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982; del relativo verbale del GIA del 17/12/2004; del provvedimento prefettizio prot. n. 1951 Area 1bis del 8/11/2005 recante una nuova informativa interdittiva; del parere reso dal GIA nella seduta del 20/10/2005.
2.- Con la sentenza in esame, il TAR Campania ha esposto in fatto che la società Di Palma s.p.a. (già Di Palma s.r.l.), con i ricorsi proposti e i motivi aggiunti, ha riferito:
- di svolgere attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani presso numerosi comuni, senza mai aver ricevuto interdittive antimafia fino al 12/5/2004, data in cui il Prefetto di Napoli comunicava al Comune di San Gennaro Vesuviano informazioni ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982 in relazione ad una gara ivi bandita;
- che il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli emetteva sequestro preventivo in data 10/6/2004 a carico della Di Palma s.p.a. (in quanto ritenuta, insieme ad altre società, nella disponibilità di tale RD, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso), contestando all’amministratore unico, sig. N.D’A, il reato di cui all’art. 12-quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, come modificato della legge di conversione n. 356 del 1992;
- che, a seguito di ciò, con atto del 24/6/2004, il Prefetto emanava una informativa antimafia ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994, revocando la liberatoria precedentemente rilasciata;
- che l’ASIA, con nota del 6/7/2004, invitava pertanto la società Ponticelli, nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea con la “Di Palma”, ad estromettere l’impresa associata pena la risoluzione del contratto in corso di esecuzione per il servizio triennale di raccolta e trasporto di r.s.u. nel Comune di Napoli;
- che la ditta Ponticelli, con nota del 12/7/2004, manifestava l’intendimento di procedere a tale estromissione;
- che il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 5/7/2004, annullava il decreto di sequestro, ordinando la restituzione dell’azienda agli aventi diritto;
- che, ciò nonostante, il Prefetto di Napoli emanava una nuova informativa interdittiva, sulla base dei pareri forniti dal GIA, ravvisando la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
- che, di conseguenza, l’ASIA con nota del 18/10/2004 diffidava nuovamente la ditta Ponticelli ad estromettere la società ricorrente dal raggruppamento affidatario del servizio;
- che il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 5475 del 16/11/2004, accoglieva la domanda incidentale di sospensione;
- che nonostante ciò lo stesso Prefetto di Napoli, con riferimento ad una gara di appalto bandita dal Comune di Monte di Procida, forniva a carico della società ricorrente una informativa supplementare atipica ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982;
- che, sulla base di nuovi elementi raccolti nell’indagine penale, il Pubblico ministero chiedeva l’emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della società ai sensi dell’art. 12-sexies della legge n. 306 del 1992;
- che il G.I.P., con ordinanza del 17/3/2005 respingeva tale richiesta, ravvisando l’insussistenza di indizi sufficienti a dimostrare che RD fosse l’effettivo proprietario o gestore della società ricorrente;
- che il T.a.r. per la Sicilia, sez. II di Catania, con ordinanza n. 1400 del 28/9/2005 relativa all’impugnativa delle stesse misure interdittive e degli atti di estromissione della Di Palma dall’appalto di igiene urbana del Comune di Acerra, accoglieva l’istanza di tutela cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente;
- che a seguito di ciò il Prefetto di Napoli, su parere del GIA del 20/10/2005, con atto dell’8/11/2005, emanava una nuova informativa interdittiva, ravvisando la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sulla base degli stessi elementi del procedimento penale a carico del ripetuto NdA;
- che il Giudice penale pronunciava conclusivamente in data 11/1/2006 la sentenza (n. 140/06) di assoluzione dell’amministratore della società ricorrente per il reato di cui all’art. 12-quinquies perché il fatto non sussiste.
Per questo sono stati impugnati gli atti avanti indicati con un primo ricorso (n. 3943/05) e con motivi aggiunti (notificati il 5/10/2004, il 21-22/6/2005, il 14/10/2005 ed il 31/1/2006), e con un secondo ricorso (n. 12415/04), seguito da motivi aggiunti con atti notificati il 22-23/11/2004, il 21-22/6/2005, il 14/10/2005 ed il 31/1/2006.
Accenna il TAR alla mancata trattazione della domanda incidentale di sospensione proposta con il primo ricorso, mentre quella proposta con il secondo ricorso è stata accolta dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. V n. 5475 del 16/11/2004, in riforma della reiezione decisa dal T.a.r. Campania, con ordinanza della sez. I di Salerno n. 1408 del 4/11/2004.
I due ricorsi, previa riunione, sono stati decisi nel senso della improcedibilità del primo e della infondatezza del secondo, nella parte riguardante l’impugnativa delle informative prefettizie antimafia e degli atti consequenziali dell’ASIA, e della inammissibilità dello stesso nella parte riguardante l’impugnativa della informativa supplementare atipica ex art. 1 septies del decreto legge n. 629 del 1982, della relazione difensiva dell’autorità prefettizia e della circolare ministeriale n. 559/1998.
4.- Questa conclusione è avversata dalla appellante, la quale con l’odierno gravame, circoscrive l’oggetto della sentenza impugnata alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso n. 3943/2005, e alla reiezione del ricorso n. 12415/2004, nella parte di impugnativa delle informative antimafia e degli atti consequenziali dell’ASIA, e alla dichiarazione di inammissibilità dello stesso ricorso, nella parte di impugnazione dell’informativa supplementare atipica e di una relazione difensiva dell’Autorità Prefettizia, e deduce le seguenti articolate censure nei confronti della dichiarazione di improcedibilità del ricorso n. 3943/2005, e della reiezione della impugnativa (ricorso n. 12415/05) delle informative prefettizie antimafia del 30.9.2004 e 8.11.2005 e degli atti consequenziali dell’ASIA s.p.a (nei cui confronti deduce il solo vizio di illegittimità derivata).
Le censure svolte muovono da una premessa che riassume le vicende penali che hanno determinato il sorgere delle informative antimafia interdittive, a cominciare dal procedimento penale del Tribunale di Napoli (ex artt. 110 c.p., art. 12 quinquies L. n. 356/1992 e art. 7 della legge n. 203/1991) a carico dell’amministratore della Di Palma, procedimento che si è concluso con la sentenza di assoluzione dal reato previsto dall’art. 12 quinquies della legge n. 356/1992, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, comma 2, del c.p.p..
La prima interdittiva del 24.6.2004 è meramente ricognitiva di un provvedimento giudiziale (ordine di sequestro) interdittivo ope legis (art. 10 comma VII lett. a del d.p.r. n. 252/1998), che è stato emesso dal GIP di Napoli in data 10.6.2004 a carico di 15 società (tra cui l’appellante), ritenute di proprietà o nella disponibilità di RD, condannato ai sensi dell’art. 416 bis c.p.. Questo sequestro è stato annullato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 5.7.2004, e, quindi, è venuto meno il presupposto legale della informativa prefettizia.
Il Prefetto, piuttosto che procedere ex art. 10 comma VII lett. c) del d.p.r. 252/1998, non avrebbe attivato un’autonoma istruttoria per provvedere in via amministrativa, a seguito del menzionato annullamento del sequestro penale, e si sarebbe limitato ad una “rivalutazione” (attraverso una lettura parziale e deformata) degli stessi elementi tratti dal procedimento penale (che comunque non denuncerebbero indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa), rivalutazione che ha dato luogo ad una seconda informativa antimafia del 30.9.2004 (informativa sospesa con ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 5475 del 16.11.2004).
Mentre il Prefetto, con nota indirizzata al Comune di Monte Procida in data 28.4.2005, ha emanato una informativa c.d. supplementare ex art. 1 comma septies del D.L. n. 629/1982, il giudice penale ha, a seguito di un supplemento di istruttoria suggerito dal Tribunale del Riesame, escluso ogni collegamento diretto della Di Palma s.p.a. e del suo amministratore con DR e con le altre società.
A conclusione, il Prefetto adotta una ulteriore informativa ex art. 10, comma VII lett. c) d.p.r. n. 252/1998in data 8.11.2005, assumendo il pericolo di infiltrazione mafiosa, in contrasto – si assume – con gli accertamenti negativi del giudice penale.
La vicenda si chiude con la citata sentenza penale di assoluzione del reato ascritto all’amministratore della Di Palma s.p.a. (intestazione fittizia di bene in luogo del pregiudicato DR, operata per avvantaggiare organizzazioni criminali), perché il fatto non sussiste.
Fatta questa premessa, l’istante censura la statuizione di improcedibilità del TAR in ordine alla prima informativa antimafia del 24.6.2004, perché, venuto meno il presupposto legale del sequestro penale a motivo del suo annullamento con efficacia retroattiva, anche la informativa avrebbe dovuto seguire la stessa sorte, cioè sarebbe dovuta essere dichiarata la sua caducazione automatica.
L’altra statuizione, di reiezione della impugnativa nei confronti delle altre due informative antimafia del 30.9.2004 e dell’8.11.2005, viene censurata perché vi sarebbe stato “il rifiuto” di esaminare la identità del procedimento valutativo delle prove per presunzioni nei procedimenti di sequestro finalizzati alla confisca (ex art. 12 quinquies e 12 sexies L. n. 356/1992) e nei provvedimenti di prevenzione amministrativa antimafia (ex art. 4 D. Lgs. n. 490/1994), che partecipano della stessa “ratio” di tutela anticipata.
Il TAR avrebbe erroneamente enunciato il principio di autonomia del procedimento amministrativo, e avrebbe dato una lettura deformata dei fatti, pur di pervenire ad una conclusione difforme da quella in sede penale. Il TAR, inoltre, avrebbe convalidato l’illogico procedimento valutativo in contrasto con la preclusione dell’art. 651 c.p.p. e con le regole delle prove per presunzioni, e non avrebbe esaminato la censura in tema di obbligo di acquisizione di nuovi ed ulteriori profili (art. 10, commi VII e VIII d.p.r. n. 252/1998) per fondare una informativa interdittiva, dopo l’annullamento del sequestro ed il successivo diniego di sequestro, utilizzando “la inaffidabile scorciatoia dell’astratto potere di rivalutazione delle risultanze del procedimento penale”.
L’iter logico – prosegue l’appellante – seguito dal TAR per avvalorare la legittimità della seconda informativa del 30.9.2004, esporrebbe una ricostruzione parziale e non rispondente all’effettiva statuizione della decisione di annullamento del sequestro da parte del Tribunale del Riesame (la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sull’errore di fatto della Guardia di Finanza).
Il TAR, da ultimo, avrebbe ignorato che, prima della emanazione della terza informativa dell’8.11.2005, è intervenuto il supplemento di istruttoria della DDA e il consequenziale provvedimento di diniego di sequestro solo per la Di Palma s.p.a.. Questa conclusione negativa del giudice penale sarebbe elemento sufficiente a dimostrare il grave errore del TAR, che sarebbe persino giunto a negare le statuizioni della sentenza definitiva di assoluzione dell’amministratore della Di Palma s.p.a. (per completezza si contestano gli elementi su cui è fondata la terza informativa antimafia: contratti della Locat Leasing, contratto di factoring CBI Factor s.p.a, contratto MPS Leasing e Factoring, e operazioni finanziarie estere).
5.- Si sono costituite l’Amministrazione dell’Interno e l’ASIA, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
6.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’8 maggio 2007.
7.- La questione oggetto del giudizio riguarda le informative antimafia emesse dal Prefetto di Napoli, la prima in data 24 giugno 2004, la seconda in data 30 settembre 2004, e la terza in data 8 novembre 2005.
La contestazione che l’appellante svolge con l’articolato gravame ha ad oggetto le sole statuizioni del TAR su queste tre informative, non essendo state dedotte censure nei confronti della dichiarazione di inammissibilità della impugnativa avverso la informativa atipica ex art. 1 – septies del decreto legge n. 629/1982 (nota prefettizia del 28.4.2005 diretta al Comune di Monte Procida), emessa dopo la sospensione cautelare delle prime due informative (accordata dalla Sezione V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5475/2004), e avverso la circolare ministeriale n. 559 del 1998, e la relazione dell’U.T.G., indirizzata al TAR e alla Avvocatura dello Stato.
In ordine alla prima informativa antimafia del 24 giugno 2004, emessa ai sensi dell’art. 10, comma VII lett. a) del D.P.R. n. 252/1998, dopo il sequestro del G.I.P. di Napoli di 15 società (tra cui la Di Palma s.p.a.) del 10.6.2004 (art. 12 quinquies e sexies della legge n. 356/1992), l’appellante non condivide la statuizione del TAR di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della impugnativa avverso la stessa, in quanto sarebbe errato l’iter motivazionale seguito dal primo giudice.
Essendo, infatti, venuto meno il presupposto della misura interdittiva a seguito dell’annullamento con efficacia retroattiva del sequestro penale da parte del Tribunale del Riesame, stessa sorte sarebbe dovuta toccare alla informativa antimafia, che appunto sul presupposto del sequestro penale si fondava.
La deduzione non può essere condivisa, perché non è dubbio che la informativa, di cui si vorrebbe la caducazione automatica, è stata emessa in presenza di presupposti di diritto che ne hanno legittimato l’emanazione (art. 10, comma VII lett. a) del D.P.R. n. 252/1998), e che la stessa è stata reiterata sulla base di ulteriore valutazione, il che ha determinato l’inutilità di una pronuncia sulla impugnativa proposta, a motivo degli atti successivamente intervenuti, e che sono stati tempestivamente contestati dall’appellante.
La seconda e la terza impugnativa sono censurate (unitamente alla sentenza impugnata che ne ha statuito la legittimità), perché gli elementi indiziari, che sul piano prognostico sono stati evidenziati dal Prefetto al fine di dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa, non trovano rispondenza nei provvedimenti penali che hanno scandito la vicenda dell’amministratore della Di Palma s.p.a (ordinanza di annullamento del sequestro penale, diniego di ulteriore sequestro penale da parte del G.I.P., e sentenza di assoluzione dal reato ascrittogli - intestazione fittizia di bene in luogo del pregiudicato DR - “perché il fatto non sussiste”).
In questo senso, l’appellante è convinta che vi sia uno stretto parallelismo tra procedimento finalizzato alla confisca (art. 12 quinquies e art. 12 sexies della legge n. 356/1992) e procedimento di prevenzione amministrativa antimafia (art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994), e anche “identità” del procedimento di valutazione delle prove per presunzioni nei due procedimenti, che “partecipano della stessa ratio di tutela anticipata degli interessi economici delle associazioni camorristiche”. In entrambi i procedimenti si tratta di valutare gli indizi che dovrebbero denunciare “qualsiasi forma di penetrazione mafiosa”, con la conseguenza che, una volta che in sede penale è stata esclusa la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti per affermare il pericolo di infiltrazione mafiosa, non sarebbe possibile che il Prefetto maturi un diverso convincimento (seppure nell’ambito di un procedimento amministrativo finalizzato ad un differente tipo di tutela), muovendo dagli stessi indizi, senza violare la preclusione di cui all’art. 651 c.p.p..
Il Prefetto avrebbe anche violato l’obbligo di acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi, prima di emettere una nuova informativa antimafia (art. 10, comma VII lett. c) e comma VIII del D.P.R. n. 252/1998), e, in ogni caso, la dichiarata (da parte del TAR) autonomia del procedimento amministrativo se giustifica l’utilizzazione ex ante di elementi acquisiti nei procedimenti penali in chiave prognostica del pericolo di infiltrazione, non potrebbe spingersi sino al punto di rendere legittima una informativa positiva, il cui unico presupposto sia dato da indizi che in sede penale sono stati riconosciuti infondati e/o inconsistenti, a meno che non siano stati acquisiti ulteriori e diversi elementi su cui fondare una autonoma prognosi di permeabilità mafiosa.
La tesi è strutturata in due argomentazioni (stretto parallelismo tra procedimento penale di sequestro finalizzato alla confisca e procedimento amministrativo di prevenzione antimafia, e inutilizzabilità ex post a fini di prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa di elementi, di cui è stata accertata l’inconsistenza in sede penale, in assenza dell’acquisizione di autonomi e ulteriori elementi, idonei a fondare una nuova prognosi di permeabilità mafiosa), che convergono in un unico punto finale: le due informative del 2004 e del 2005 sarebbero state emesse in mancanza di idonei elementi di fatto in grado di sorreggerle.
Quello che, in definitiva, si chiede di verificare è se gli elementi (tratti dai vari provvedimenti penali, emessi nei confronti dell’amministratore della Di Palma s.p.a.) che il Prefetto di Napoli ha valutato ai fini prognostici, possano essere ritenuti idonei a fondare un giudizio di possibilità che l’attività della Di Palma s.p.a. agevoli l’infiltrazione mafiosa.
Anche la prima argomentazione (di un certo spessore teorico) implica, infatti, questo riscontro: si vuole che i diversi provvedimenti penali, che avrebbero escluso “qualsiasi momento di contiguità tra società, amministratore e delinquenti di tipo mafioso”, debbano, in via automatica, precludere ogni iniziativa amministrativa interdittiva, fondata sui medesimi elementi che il vaglio del giudice penale non ha ritenuto idonei alla confisca e all’accertamento della responsabilità penale dell’amministratore della Di Palma s.p.a..
Le argomentazioni dell’appellante non convincono.
La contestazione della piena autonomia del procedimento amministrativo (più apparente che reale) non coglie nel segno, perché l’informativa antimafia, emessa ai sensi dell’art. 10, comma 7 lett. c) del D.P.R. n. 252/1998, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti alla impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio), e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità e/o incoerenza.
Se, quindi, in presenza di elementi indiziari evanescenti, non è accettabile che venga enfatizzato il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di emettere una informativa antimafia, non è altrettanto accettabile che lo stesso rischio venga sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale.
In effetti, l’appellante pare convinta della autonomia del procedimento amministrativo antimafia, e si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che il procedimento valutativo delle prove per presunzioni è identico nei procedimenti di sequestro finalizzati alla confisca e nei procedimenti di prevenzione antimafia, accomunati ambedue dalla medesima logica di tutela anticipata, sicché se, in sede penale, risalendo da fatti noti a fatti ignoti, non si è riusciti ad accertare una qualsiasi forma di penetrazione mafiosa, non è possibile pervenire ad un risultato diverso in sede amministrativa, utilizzando i medesimi elementi indiziari.
Per questo, la stessa pone una alternativa che dovrebbe essere stringente: o è verosimile una qualche cointeressenza del …. con la Di Palma ed, allora, il Tribunale del Riesame avrebbe errato nell’annullare il sequestro; ovvero ha errato il TAR nell’attribuire rilevanza probatoria decisiva ad una frase isolata (“verosimile una qualche cointeressenza imprenditoriale del nelle società sequestrate”), smentita dalla lettura complessiva della decisione del riesame.
L’alternativa è falsamente rigorosa. L’informativa antimafia non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo – cautelare, per cui elementi che, in sede penale, non sono valsi ad accertare il fumus boni juris del reato di cui all’art. 12 quinquies L. n. 356 del 7.8.1992, cioè che vi sia interposizione fittizia di beni, sono suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività della Di Palma possa subire condizionamenti da soggetti legati ad organizzazioni camorristiche.
Non è, quindi, in discussione la identità di procedimenti valutativi delle prove: i due procedimenti (penale e amministrativo), sebbene accomunati dalla medesima ratio di tutela anticipata, possono condurre ad esiti che non necessariamente devono essere identici, senza dare luogo ad alcuna contraddizione, pur muovendo dai medesimi fatti noti; ciò, perché diverse sono le finalità che vengono perseguite con i medesimi due procedimenti: in un caso, sottrazione della disponibilità di beni; nell’altro, esclusione dagli appalti pubblici.
Quello che allora occorre verificare è se gli elementi di fatto, sottolineati dalle contestate informative antimafia, siano idonei a rivelare una qualche possibilità di infiltrazione mafiosa, nonostante sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione dell’amministratore della Di Palma s.p.a, preceduta dall’annullamento del sequestro da parte del Tribunale di Riesame, e da altro diniego di sequestro.
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata appare immune dai vizi denunciati, alla luce dei provvedimenti penali che hanno interessato la società Di Palma, dai quali, senza necessità di ulteriori autonomi accertamenti, il Prefetto di Napoli ha tratto elementi rivelatori di una possibile infiltrazione mafiosa.
L’analisi che l’appellante fa delle diverse argomentazioni del giudice penale, non può essere accettata, perché trascura un dato essenziale: gli accertamenti svolti in sede penale erano relativi alla commissione del “reato di cui agli artt. 110 c.p., art. 12 quinquies legge 356/1992, art. 7 legge 203/1991, perché in concorso tra loro – nelle qualità e con le condotte specificate – segnatamente ….. attribuiva fittiziamente ad altri, meri prestanomi (tra cui l’amministratore della Di Palma), la titolarità delle quote delle seguenti società (tutte aventi quale oggetto principale, tra l’altro, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti urbani)”.
La sentenza n. 140/2006 del Tribunale di Napoli afferma che “i dati processuali a carico del …. appaiono idonei a dimostrare esclusivamente un rapporto di conoscenza e frequentazione tra l’imputato ed il …, ma certo non possono indurre a concludere nel senso della riferibilità a quest’ultimo dell’attività imprenditoriale formalmente condotta del primo”, e “il dato oggettivo testé segnalato (parcheggio del motociclo del …. nel piazzale aziendale) non sembra assurgere nemmeno al rango di elemento indiziario a carico dell’imputato”, sicché conclude il Tribunale che non è stata raggiunta la prova necessaria “per convalidare l’ipotesi che in realtà il medesimo si sia prestato a fungere da mero prestanome del …., in modo tale da consentirgli di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali”, con la conseguenza che il …. è stato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.
L’argomentare della sentenza esclude solamente la riferibilità della società Di Palma al …., ed enuncia la presenza di elementi che depongono per un possibile tentativo di infiltrazione mafiosa, uno dei quali è “il rapporto di conoscenza e frequentazione tra l’imputato ed il ….”, che da solo è sufficiente a sorreggere ex post il quadro indiziario valorizzato dal Prefetto, quale sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Appare, quindi, non rispondente alla realtà dei fatti la considerazione dell’istante che nella specie il Prefetto abbia compiuto una valutazione in contrasto con l’art. 651 c.p.p. e le regole delle prove per presunzioni, e soprattutto che la prognosi del pericolo di infiltrazione sia stata fatta considerando elementi, la cui inconsistenza è stata dimostrata in sede penale.
Anche l’ordinanza del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro, della quale si ritiene sia stato fatto un uso incongruo e illogico da parte del Prefetto e del TAR, non depone a favore dell’appellante, perché in questa è chiaramente indicato che “da indizi corposi si desume la stabile e frequente presenza del …. ove ha sede la società intestata al ….”, e che “traendo le fila del discorso deve concludersi che gli elementi raccolti e testé analizzati conducono a ritenere verosimile una qualche cointeressenza imprenditoriale del …. nelle società interessate”. Il sequestro è stato però annullato, perché “tutti i suesposti elementi di prova non consentono infatti di affermare, con quell’elevato grado di probabilità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sovraesposta, che il ….. eserciti all’interno di quelle stesse società i poteri gestori e direttivi tipici del proprietario e/o dell’imprenditore”.
L’annullamento della misura cautelare non può dirsi che elimini il ripetuto rischio di infiltrazione mafiosa, perché è stata solo esclusa la prova della riferibilità al ….. di tutte le società sequestrate.
Il ragionevole interesse per la prevenzione sembra essere, quindi, il principio legittimante della seconda informativa del 30.9.2004, e anche della terza dell’8.11.2005, emessa dopo che il TAR Catania aveva disposto, in sede cautelare, il riesame della vicenda: le giustificazioni di ambedue le informative non sono per nulla incerte, parziali, contraddittorie oppure prive di elementi. Lo schema generale delle informative consiste nel sottolineare “elementi di prova”, che, non sufficienti alla conferma del sequestro penale, sono idonei a sorreggere – in maniera non irragionevole – l’affermato quadro indiziario rivelatore di tentativi di infiltrazione.
La stessa considerazione deve essere fatta per il provvedimento di diniego di sequestro del 17.3.2005 (anch’esso enfatizzato dall’appellante), con il quale si sostiene che, essendo richiesta una “valutazione più rigorosa degli elementi posti a sostegno della richiesta di sequestro”, “gli elementi raccolti dal P.M. siano insufficienti per sottoporre nuovamente a sequestro le società Di Palma s.p.a. e Di Palma 2 srl”.
La cautela antimafia non richiede un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero ancora la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata, ma richiede quale sua unica giustificazione che gli elementi sintomatici e di fatto evidenziati (siano essi tratti da provvedimenti penali, come nella specie, oppure siano autonomamente acquisiti) siano concordi nel giustificare un giudizio di possibilità che l’attività imprenditoriale possa essere condizionata da soggetti legati ad organizzazioni criminose.
La sufficienza degli elementi indicati a fondamento delle interdittive impugnate (la terza del 2005 si arricchisce di ulteriori elementi), consente di non esaminare le rimanenti censure con le quali l’appellante intende contestare l’irrilevanza probatoria e l’inconsistenza fattuale degli ultimi elementi, con i quali è stata arricchita la informativa del 2004.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l’8 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo - Presidente
Giuseppe Romeo - Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





 

 
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