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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 giugno 2007 n. 3126
Pres. Elefante, Est. Allegretta G.B.C. (Avv.ti G. Minieri, D. Vitale) c/ Consorzio Campano Trasporti Ecologici . CCTE (Avv. B. Vesce), Consorzio Intercomunale Casetra 4 – EGEA, del Consorzio ACSA Caserta 3 s.p.a.


1. Contratti della p.a. – Informativa prefettizia antimafia – Attualità – Ove sia trascorso un lungo lasso di tempo – Sussiste – In presenza di fatti nuovi, rivelatori del venir meno del fattore di rischio alla base di detta informativa – Non sussiste - Conseguenze.

 

2. Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Procedimento di revoca - Per informativa prefettizia antimafia - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento - Non sussiste - Ragione.

1. In tema di informative prefettizie antimafia, i fattori di rischio sui quali le stesse si basano -inerenti all’emersione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali-, possono considerarsi fugati, non tanto e non solo per il trascorrere di un più o meno breve lasso di tempo dall’ultima verifica fatta senza che sia emersa alcuna nuova evenienza negativa, quanto piuttosto per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare di soggetti ai quali è stato ricollegato il pericolo.
(Pertanto, nella specie, è legittima la revoca dell’affidamento del servizio, disposta in ragione di un provvedimento prefettizio interdittivo che, sebbene intervenuto anni addietro, va ritenuto ancora attuale, non essendo intervenuti fatti nuovi rilevatori del venir meno della situazione verificata in detto provvedimento).

 

2.Non sussiste l’obbligo in capo alla p.a. di comunicare l’avvio del procedimento di revoca intrapreso in ragione di un’informativa prefettizia antimafia, atteso il carattere marcatamente cautelare della misura nella quale detto procedimento sfocia, rilevatrice di quelle esigenze di celerità che rendono giustificata, ai sensi dell’art. 7, co. 1, L. 241/90, l’omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 7836 del 2005 proposto dal
sig. Giovanni Battista CICCARELLI, nella qualità di titolare e di legale rappresentante dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Minieri e Domenico Vitale, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

contro



il Consorzio Campano Trasporti Ecologici - CCTE, costituitosi in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Bartolo Vesce, elettivamente domiciliato in Roma, via Graziano n. 43, presso lo studio dell’avv. Simona Martinelli;

e nei confronti
del Consorzio Intercomunale Caserta 4 – EGEA, del Consorzio ACSA Caserta 3 (Azienda Consortile Servizi Ambientali) s.p.a., nonché del Commissario straordinario per l’emergenza dei rifiuti in Campania, dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, non costituitisi in giudizio;

per la riforma
della sentenza n. 3577 in data 8 aprile 2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. I;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio campano trasporti ecologici;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 3003 del 22 marzo 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 l’avv. Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



Con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n. 3577 in data 8 aprile 2005, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento n. 6955/CD datato 15.7.2004 del Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania, con il quale si è imposta ai Consorzi di Bacino della Campania e ad altre società l’interruzione di ogni rapporto lavorativo, stante l’esistenza di provvedimento antimafia interdittivo a carico della ditta ricorrente; dei provvedimenti di revoca dell’affidamento del servizio di trasporto rifiuti, in titolarità della stessa ditta, adottati dal Consorzio Azienda Consortile Servizi Ambietali - ACSA CE 3, con sede in Caserta, dal Consorzio Campano Trasporti Ecologici - CCTE con sede in Avellino e dal Consorzio Intercomunale CE 4 - EGEA con sede in Castel Volturno; di tutti gli atti preordinati e connessi, ivi compresa, l’informativa interdittiva contenuta nella nota della Prefettura di Napoli del 15.10.2003.
L’appellante ripropone, sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda, della quale chiede, in conclusione, la riforma, con ogni conseguenza di legge.
Per resistere si è costituito in giudizio il Consorzio Campano Trasporti Ecologici - CCTE, il quale ha controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 24 ottobre 2006, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO



L’appello è infondato.
Parte ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti impugnati deducendo violazione e falsa applicazione dell’art 10, comma 7, lettera c, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, nonché violazione dei principi di presunzione d’innocenza e di libertà di impresa, poiché il provvedimento prefettizio interdittivo, sul quale essi si basano, sarebbe fondato su mere congetture e non su “attuali elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rilevatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenziali”, come, invece, è stato ritenuto nella sentenza impugnata.
La controversia, in sostanza, è incentrata sulla nota prefettizia del 15 ottobre 2003, con la quale si è comunicato che l’impresa di cui è titolare l’appellante era stata oggetto di “informativa interdittiva” in data 23 agosto 1999 e che, come già era stato reso noto con una precedente lettera del 25 luglio 2002, “dopo accertamenti effettuati” l’informativa poteva ritenersi “ancora attuale”.
Considera il Collegio che la legittimità della detta nota prefettizia e di altri provvedimenti di portata uguale a quella degli atti impugnati è stata già riconosciuta da questa Sezione con decisione n. 851 del 28 febbraio 2006.
In essa si è chiarito che l’attualità dei fatti e del rischio, che deriva dall’emersione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali, va intesa nel senso che, se non vi sono fatti nuovi, rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, non è ragionevole, per ciò solo, concludere per il venir meno di essa.
Si è ribadito, altresì, che il divieto di contrarre, di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 252 del 1998, o l’esigenza di annullare o revocare il provvedimento che ha consentito il contratto o la concessione, hanno una funzione spiccatamente cautelare e, quindi, prescindono dal concreto accertamento, in sede penale, di reati, ma si basano sulla oggettiva rilevazione di fatti, suscettibili di condizionare scelte ed indirizzi di imprese che hanno, o mirano ad avere rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con soggetti privati, che ne svolgono le funzioni. Si fondano, perciò, su fattori di pericolo che si manifestano per evidenze oggettive. Ma il rischio si può considerare fugato, non tanto e non solo per il trascorrere di un più o meno breve lasso di tempo dall’ultima verifica fatta e senza che sia emersa alcuna nuova evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo, e consolidato operare dei soggetti cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente giustifichi che si discostino ormai dalla situazione rilevata in precedenza.
Da tale orientamento non v’è motivo per discostarsi.
I fatti addotti nell’appello non hanno la valenza positiva necessaria con riguardo alla situazione verificata pochi anni prima. Essi, invero, non dimostrano che sia sicuramente scomparsa ogni situazione di rapporto con la malavita organizzata o, quanto meno, che se ne possa trarre un giudizio diverso. Tant’è che, in esito all’ordinanza istruttoria n. 3003 del 22 marzo 2006, con la quale questa Sezione ha chiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento e sull’eventuale esito del procedimento promosso dallo stesso appellante a norma dell’art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 252/1998 per ottenere l’aggiornamento dell’informativa interdittiva contenuta nella citata nota del 15 ottobre 2003, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha comunicato che il Gruppo Investigativo Antimafia nella seduta del 13 giugno 2006, alla luce dei nuovi elementi e delle risultanze emerse dagli accertamenti delle forze dell’ordine, “considerato che non sono venuti meno gli elementi che diedero luogo all’emissione del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. I/1897/AreaIbis del 15-10-2003 … ha confermato il primitivo parere di controindicazione antimafia” a carico dell’impresa dell’appellante.
Anche il secondo motivo dell’appello, con il quale si lamenta che è mancata la comunicazione di avvio dei procedimenti volti all’adozione dei provvedimenti di revoca impugnati, è stato già esaminato e respinto con la menzionata decisione n. 851 del 28 febbraio 2006.
Si è ritenuto sufficiente rimarcare, in proposito, e questa Sezione vi concorda, che certamente non corrisponde allo scopo partecipativo, cui mira l’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contatti con la criminalità organizzata; e che altrettanto negativamente va risolta la questione della previa conoscenza da darsi dell’avvio del procedimento di revoca in questione, dopo il compimento delle indagini. E ciò proprio per il carattere spiccatamente cautelare della misura, nella quale esso sfocia, e che fa rilevare quelle esigenze di celerità, che, nell’esplicita premessa dell’art. 7, comma 1, rendono giustificata l’omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta.
L’appello, pertanto, risulta infondato e va respinto. Di qui la mancanza di fondamento anche della domanda risarcitoria, peraltro inammissibile in quanto avanzata per la prima volta in appello.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2006, con l’intervento dei magistrati:
Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Aldo Fera - Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 giugno 2007


 

 
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