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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 17 maggio 2007 n. 169
Presidente BILE - Redattore GALLO


Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1, co. 202, della legge n. 266 del 2005 − Disciplina del finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 − Q.l.c. promossa dalle Regioni Veneto e Toscana − Asserita violazione degli artt. 117, co. 3 e 119 Cost. − Illegittimità costituzionale.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 − Ql.c. promosse dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna per presunta violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione − Ql.c. promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. − Ql.c. promosse dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per asserita violazione dell’art. 3 Cost., del principio di leale collaborazione e dell’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta − Non fondatezza.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198 e 204 − Q.l.c. sollevate dalla Regione Sicilia per asserita violazione dell’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e dell’art. 119 Cost. − Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 − Q.l.c. promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per asserita violazione dell’art. 119 Cost., degli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia − Non fondatezza.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201 e 204 − Ql.c. promosse dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per asserita violazione dell’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 − Non fondatezza.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203 e 204 − Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 − Non fondatezza.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo − Q.l.c. promosse dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. − Q.l.c. sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. − Q.l.c. sollevate dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta − Non fondatezza.

 

Pubblica amministrazione − Spesa pubblica − Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo − Q.l.c. sollevate dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. − Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. − Q.l.c. sollevata dalla Regione Valle d’Aosta in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta − Inammissibilità.

È riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

È costituzionalmente illegittimo il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento all’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all’art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento.

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.

 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.


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