REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo
3, commi 1, lettera b), e 7, della legge 15 luglio
2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione
tra pubblico e privato), promossi con ordinanze del 14 dicembre
2005, del 1° febbraio, del 18 gennaio, del 1° febbraio,
dell'11 e del 3 marzo 2006 e del 4 novembre 2005 dal Tribunale
di Roma rispettivamente iscritte ai nn. 38, 97, 107, 157,
158, 159 e 547 del registro ordinanze 2006 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8,
15, 16, 22 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Visti gli atti di costituzione di Gaetano Cuozzo,
di Rossana Rummo, di Michele Calascibetta, di Claudio De
Giuli, di Elisabetta Midena, di Eugenio Ceccotti, di Fabio
Iodice, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini, Amos Andreoni
e Luisa Torchia per Gaetano Cuozzo, Vittorio Angiolini,
Amos Andreoni, Luisa Torchia e Massimo Luciani per Rossana
Rummo, Michele Calascibetta, Claudio De Giuli, Elisabetta
Midena, Eugenio Ceccotti e Fabio Iodice e l'avvocato dello
Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.
Con ordinanza del 4 novembre 2005 (r.o. n. 547 del 2006)
il Tribunale di Roma, nel corso di una controversia di lavoro
introdotta dal dott. Fabio Iodice nei confronti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MIUR), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 1, lettera b), e 7, della legge 15 luglio
2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione
tra pubblico e privato), per violazione degli artt. 1, 2,
3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che il ricorrente ha stipulato,
in data 8 gennaio 2001, con il Ministero della pubblica
istruzione un contratto a tempo determinato, di durata quinquennale,
avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direzione
di un ufficio di livello dirigenziale generale, nella specie,
direzione dell'ufficio scolastico regionale delle Marche.
In data 24 settembre 2002, con nota n. 11275, l'amministrazione
di appartenenza comunicava al ricorrente la mancata conferma
dell'incarico già ricoperto «preannunciandogli»
l'attribuzione di un incarico di studio della durata non
superiore ad un anno con mantenimento del precedente trattamento
economico, in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 145 del 2002.
Con successiva nota n. 11300 del 25 settembre 2002, l'amministrazione
proponeva l'attribuzione ad altro soggetto dell'incarico
precedentemente ricoperto dal ricorrente. In pari data la
stessa amministrazione procedeva ad attribuire tutti gli
incarichi relativi ai restanti posti di funzione dirigenziale
di livello equivalente all'incarico originariamente attribuito
allo stesso ricorrente.
Quest'ultimo proponeva ricorso ex art. 700 del codice di
procedura civile, prospettando questione di legittimità
costituzionale della citata norma e chiedendo di ordinare
al Ministero convenuto di ripristinarlo nelle originarie
funzioni.
In sede cautelare, veniva ordinato all'amministrazione di
attribuire al ricorrente una funzione equivalente in relazione
ai posti vacanti o assegnati ad interim alla data di notifica
del ricorso.
In sede di reclamo, il Tribunale, in composizione collegiale,
revocava il predetto provvedimento cautelare impugnato.
Nelle more dell'emanazione della suddetta ordinanza di revoca,
il ricorrente proponeva ricorso per la prosecuzione del
giudizio di merito, chiedendo che venisse sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
7, della legge n. 145 del 2002, al fine di ottenere la condanna
del Ministero al ripristino delle sue originarie funzioni,
e prospettando anche richieste «in via subordinata».
Chiedeva in ogni caso la condanna del MIUR a corrispondergli
«la retribuzione originariamente pattuita fino alla
scadenza naturale del 31 gennaio 2006; la condanna del MIUR
al risarcimento del danno subito per effetto del demansionamento
subito; il riconoscimento del diritto di chance nell'accesso
ad incarichi dirigenziali di livello generale (…)
ordinando alla parte convenuta la ricostruzione della carriera,
oltre al risarcimento del danno da perdita di chance; il
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, alla
restituzione personale e professionale, nonché all'onore,
al prestigio ed alla dignità professionale che quantificava
in euro 120.000».
1.1.— Il rimettente sottolinea, sul piano della rilevanza,
che il censurato art. 3, comma 7, trova applicazione nel
caso di specie.
La norma impugnata precluderebbe, infatti, l'accoglimento
della domanda proposta, di condanna dell'amministrazione
al ripristino delle originarie funzioni svolte dal ricorrente,
ovvero della domanda di risarcimento del danno derivante
dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato tra
le parti.
Assumerebbe, altresì, rilevanza la questione relativa
alla legittimità costituzionale della norma di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), nella parte in cui stabilisce
il limite massimo triennale di durata degli incarichi in
esame, in quanto «tale disposizione, anche se fosse
dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 3, comma
7, della legge citata, comunque impedirebbe il ripristino
dei rapporti cessati, proprio a causa della maggiore durata
degli incarichi stabilita convenzionalmente».
Il rimettente sottolinea, inoltre, come il quadro normativo
abbia subito una ulteriore modifica a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, il quale ha reintrodotto per gli incarichi in esame
una durata minima, fissata in tre anni, e ha aumentato la
durata massima a cinque anni. Tale disposizione non potrebbe
trovare applicazione nel caso di specie, né –
aggiunge il rimettente – «appaiono prospettabili
interpretazioni diverse della norma che consentano il riconoscimento
al ricorrente della ricostituzione del rapporto in sede
di riassegnazione dell'incarico. La norma, infatti, prevede
univocamente l'avvicendamento negli incarichi di dirigente
generale».
1.1.1.— In relazione al giudizio di non manifesta
infondatezza, il Tribunale rimettente sottolinea come «il
sistema normativo sopra delineato» sarebbe in contrasto
con gli artt. 97 e 98 della Costituzione.
La normativa in esame ha previsto una tantum la cessazione
automatica degli incarichi anche per i dirigenti generali
allo scadere del sessantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della stessa legge n. 145 del 2002. Tale ipotesi
di risoluzione automatica consentirebbe di fatto al solo
Governo in carica «di provvedere alla nomina di personale
di propria fiducia da collocare al vertice di tutti gli
uffici».
«L'impianto normativo preso in esame» si porrebbe
inoltre in contrasto con il principio, riconosciuto da questa
Corte con la ordinanza n. 11 del 2002 e con la sentenza
n. 313 del 1996, secondo cui il potere politico deve occuparsi
della funzione di indirizzo politico e di controllo attraverso
l'azione di Governo, mentre il potere amministrativo deve
esercitare funzioni gestionali e amministrative attraverso
i propri funzionari.
Sul punto, il giudice a quo rileva come gli artt. 97 e 98
Cost. delineano «un complessivo statuto del dipendente
pubblico sottratto ai condizionamenti politici».
Il Tribunale rimettente riporta stralci dell'ordinanza n.
11 del 2002 della Corte nella parte in cui ha stabilito
che «la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale
è connotata da specifiche garanzie, mirate a presiedere
il rapporto di impiego dei dirigenti generali, la cui stabilità
non implica necessariamente la stabilità dell'incarico,
che, proprio al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza
della pubblica amministrazione, può essere soggetto
alla verifica dell'azione svolta e dei risultati conseguiti».
L'ordinanza sottolinea come l'art. 3, comma 7, consente
la possibilità per l'amministrazione di non motivare
la mancata riattribuzione dell'incarico e conseguentemente
«di revocare gli incarichi in modo affatto arbitrario,
all'ipotizzabile fine di ridistribuirli a dirigenti ritenuti
più affidabili dal punto di vista della consonanza
politica».
Questa risoluzione automatica non tiene conto che anche
i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in
vigore della legge n. 145 del 2002, «pur avendo ricevuto
l'incarico sotto la vigenza del precedente Governo»,
avrebbero ugualmente potuto perseguire «gli obiettivi
posti dalla nuova autorità politica» con professionalità
e competenza.
Sempre secondo il giudice a quo, se fosse stata prevista
la necessità di adozione di un atto formale di revoca
conseguente ad un formale procedimento, sarebbe stato fugato
il sospetto, sussistendo il rimedio della impugnazione dell'atto,
che la cessazione automatica dell'incarico sia stata introdotta
con l'intento di «garantire l'affidamento della gestione
amministrativa a persone scelte per affinità politica».
L'art. 3, comma 7, invece, contemplando una forma di risoluzione
del rapporto non assistita da alcuna garanzia, si porrebbe
in contrasto con quanto stabilito da questa Corte, la quale
avrebbe «da tempo chiarito» che «l'applicabilità
al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni
previste dal codice civile, comporta, non già che
la pubblica amministrazione possa liberamente recedere dal
rapporto stesso, ma semplicemente che la valutazione dell'idoneità
professionale del dirigente è affidata a criteri
e a procedure di carattere oggettivo – assistite da
un'ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio
– a conclusione delle quali soltanto può essere
esercitato il recesso» (sentenza n. 313 del 1996).
Il giudice a quo assume, inoltre, la violazione degli artt.
1, 2, 4 e 35 Cost., in quanto la norma impugnata, «prevedendo
una deroga ingiustificata al principio di stabilità
dei contratti di lavoro, sia pubblici sia privati»,
contravviene ai «principi della libera esplicazione
della personalità professionale sul luogo del lavoro,
della libertà negoziale, i quali possono essere sacrificati
solo in presenza di doverose e ragionevoli motivazioni».
Infine, si ravvisa «il contrasto con l'art. 3 Cost.,
laddove la norma prevede la cessazione dell'incarico ex
lege per tutti i dirigenti generali, mentre prevede la conferma
automatica per i dirigenti, in caso di mancata tempestiva
rotazione degli incarichi», entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2002.
1.2.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, depositando una memoria, nella quale ha, innanzitutto,
sostenuto la irrilevanza della questione avente ad oggetto
l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 145 del 2002
relativa alla durata solo triennale dell'incarico dirigenziale.
Inoltre, la difesa erariale rileva che la stessa legge citata
ha apportato consistenti modifiche al pregresso regime della
dirigenza, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
stabilendo un vincolo maggiore tra obiettivi e direttive
indicati dal Ministro ed il dirigente generale, collegando
il mancato rinnovo dell'incarico o addirittura il recesso
dal rapporto di lavoro al semplice mancato raggiungimento
degli obiettivi o all'inosservanza delle direttive ministeriali,
laddove nel regime precedente la sanzione era quella dell'assegnazione
ad altro incarico e solo nel caso di mancato raggiungimento
ripetuto o di gravi inosservanze di direttive era prevista
l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale
per un periodo non inferiore a due anni.
Alla luce del mutato quadro normativo la lesione degli artt.
97 e 98 della Costituzionale sarebbe insussistente.
Infondata sarebbe, infine, anche la censura con cui il rimettente,
dalla assunta posizione di uguaglianza tra dirigenti di
livello generale (cui si riferisce la norma impugnata) e
capi dipartimento e segretari generali, fa discendere la
irragionevolezza della norma che sancisce la cessazione
una tantum dell'incarico per i dirigenti generali allo spirare
dei sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
1.3.— Si è costituita la parte privata, depositando
memoria, nella quale si ribadisce la correttezza della valutazione
contenuta nell'ordinanza di rimessione sia in ordine alla
rilevanza della questione, sia in relazione al merito.
2.— Analoga questione di legittimità costituzionale
è stata sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza
del 14 dicembre 2005 (r.o. n. 38 del 2006), nel corso di
un giudizio tra il dott. Gaetano Cuozzo e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in relazione alle
stesse norme (art. 3, commi 1, lettera b, e 7, della legge
n. 145 del 2002) indicate nella precedente ordinanza, per
violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 Cost.
Il giudice a quo premette che il ricorrente aveva precedentemente
proposto, ex artt. 669-bis e 700 cod. proc. civ., domanda
cautelare in relazione alla nota prot. n. 11278/MR del 24
settembre 2002, nella parte in cui il MIUR non disponeva
la conferma del predetto ricorrente nell'incarico dirigenziale
precedentemente ricoperto, né l'attribuzione al medesimo
di un incarico di funzione e di livello retributivo equivalente.
Il ricorrente aveva chiesto, pertanto, la reintegra in via
di urgenza nell'incarico precedentemente ricoperto prospettando
la incostituzionalità dell'art. 3, comma 7, della
legge n. 145 del 2002, nella parte in cui dispone la cessazione
di tutti gli incarichi dirigenziali a decorrere dal sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore della legge.
Il giudice a quo sottolinea come il ricorrente avesse prospettato
un vizio degli atti impugnati per invalidità derivata
dalla incostituzionalità della norma in esame per
violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 70, 97 e 98 Cost.
La domanda cautelare era stata respinta sia in prima istanza
che in sede di reclamo.
Successivamente il ricorrente aveva presentato domanda di
dimissioni dal servizio «ritenendosi gravemente declassato
e leso nella propria immagine professionale».
Da qui la proposizione di un ricorso in via ordinaria con
il quale si assumeva la illegittimità costituzionale
del citato art. 3, comma 7, nonché dell'art. 3, comma
1, lettera b). All'esito “positivo” del giudizio
costituzionale sulle norme suddette, il ricorrente chiedeva
che il Ministero venisse condannato al risarcimento del
danno subito in conseguenza: a) delle dimissioni per giusta
causa; b) del demansionamento subito, (anche) con conseguente
danno biologico; c) della perdita di chance nell'accesso
ad incarichi dirigenziali al compimento del 67° anno
di età; d) della lesione della propria reputazione
personale e del proprio prestigio e dignità professionale
a seguito del mancato ed immotivato reincarico; e) della
minore retribuzione pensionistica ottenuta.
2.1.— Ciò precisato, il Tribunale rimettente
osserva come la questione relativa all'art. 3, comma 7,
della legge n. 145 del 2002 sarebbe rilevante nel giudizio
a quo, atteso che l'accoglimento di tale questione renderebbe
illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico con
conseguente incidenza sulla «delibazione della domanda
risarcitoria».
Altrettanto rilevante sarebbe la questione relativa all'art.
3, comma 1, lettera b), della citata legge nella parte in
cui impone la durata massima triennale degli incarichi.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che l'art. 14-sexies del
decreto-legge n. 115 del 2005 – che ha reintrodotto
per gli incarichi in esame una durata minima, fissata in
tre anni, e ha aumentato la durata massima a cinque anni
– non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.
Ne conseguirebbe la permanente rilevanza della questione
sollevata in quanto nella fattispecie in esame si tratterebbe
di un “vecchio incarico” al quale non sarebbe
garantita alcuna durata minima contrariamente a quanto ora
previsto dal citato art. 14-sexies.
2.1.1.— Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza,
il giudice a quo motiva, innanzitutto, la violazione degli
artt. 97 e 98 della Costituzione, assumendo che la cessazione
automatica lederebbe «i principi di imparzialità
e di servizio esclusivo dei pubblici impiegati a favore
della Nazione».
Inoltre, non sarebbe ragionevole ritenere che i dirigenti
generali in servizio alla data di entrata in vigore della
legge n. 145 del 2002, pur «avendo ricevuto l'incarico
sotto la vigenza del precedente Governo», non abbiano
perseguito «gli obiettivi posti dalla nuova autorità
politica» con professionalità e competenza.
In relazione alla censura di violazione dell'art. 3 Cost.
si assume che la cessazione una tantum degli incarichi determinerebbe
per i dirigenti generali un trattamento deteriore rispetto
a quello di regola riservato a tutti gli altri lavoratori,
pubblici o privati, per i quali sono previsti meccanismi
di tutela a garanzia dell'immotivato e ingiustificato recesso
dal contratto. Si aggiunge che, «se la “ratio”
della deroga alle garanzie dirigenziali risiede nell'esigenza
di continuità dei livelli decisionali, non si giustifica
l'uniformità di regimi tra dirigenti generali e capi
dipartimento, segretari generali e figure equivalenti, rappresentando
queste ultime categorie il vero anello di congiunzione tra
la sfera politica e quella amministrativa» (si richiama
la sentenza n. 313 del 1996).
Infine, per quanto attiene alle doglianze relative al contrasto
con gli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost., si sottolinea come la
deroga ingiustificata al principio di stabilità dei
contratti di lavoro, sia pubblici sia privati, violerebbe
«i principi della libera esplicazione della personalità
professionale sul luogo del lavoro, della libertà
negoziale», i quali possono essere sacrificati solo
in presenza di doverose e ragionevoli motivazioni.
2.2.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri depositando una memoria dal contenuto analogo
a quella fatta pervenire nel giudizio di cui all'ordinanza
n. 547 del 2006.
2.3.— Si è costituita in giudizio la parte
privata, che ha ribadito la rilevanza della questione e
si è soffermata sulle caratteristiche di continuità
della legge n. 145 del 2002 rispetto al regime previgente,
mettendo in evidenza come gli elementi di rottura rispetto
a tale regime sarebbero rappresentati dalla riduzione della
durata massima degli incarichi e dalla eliminazione della
durata minima.
3.— L'art. 3, commi 1, lettera b), e 7, è stato,
altresì, oggetto di censura da parte del Tribunale
di Roma, con ordinanza del 1° febbraio 2006 (r.o. n.
157 del 2006), per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35,
36, 70, 97 e 98 Cost., nel corso di un giudizio promosso
dal dott. Claudio De Giuli nei confronti del Ministero della
salute.
Il rimettente, in via preliminare, espone che con ricorso
ex artt. 669-octies e 414 cod. proc. civ. l'interessato
ha dedotto di avere ricoperto l'incarico di direttore della
Direzione generale della programmazione sanitaria con contratto
a tempo determinato stipulato in data 23 febbraio 2001 e
rinnovato con atto di conferimento del 23 marzo 2001, mediante
la stipula di un contratto avente durata fino al 31 dicembre
2007. Durante l'espletamento dell'incarico il ricorrente
non ha ricevuto nessuna contestazione in ordine alla inosservanza
di direttive generali e mancato raggiungimento di risultati.
A fronte della comunicazione orale dell'amministrazione
di volergli conferire, in applicazione dell'art. 3, comma
7, della legge n. 145 del 2002, un incarico di studio della
durata di un anno, il ricorrente ha sottoscritto, in data
2 ottobre 2002, il relativo contratto con riserva. La stessa
amministrazione «ha proposto l'attribuzione»
dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale prima
ricoperto dall'interessato ad altro funzionario e ha «illegittimamente»
assegnato quasi tutti gli altri incarichi per i restanti
posti di funzione dirigenziale di livello equivalente. A
seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.
il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero della salute
di attribuire al ricorrente l'incarico di direttore del
Servizio del controllo interno o altro incarico equivalente.
L'interessato ha dedotto, sottolinea sempre il giudice rimettente,
la incostituzionalità dell'art. 3, comma 7, della
legge n. 145 del 2002 per violazione degli artt. 1, 2, 3,
4, 35, 70, 97 e 98 Cost.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha chiesto
la condanna del Ministero della salute al suo ripristino
nelle originarie funzioni, con ulteriori domande prospettate
in «via subordinata» e riportate nelle ordinanze.
Il Tribunale rimettente, dopo avere sottolineato le complessive
novità recate dalla legge n. 145 del 2002 rispetto
al previgente sistema, sottolinea come il “nuovo”
testo dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 presenti,
rispetto alla previgente formulazione, un elemento di continuità
rappresentato dalla permanenza dei due fondamentali caratteri
della temporaneità degli incarichi e dell'assegnazione
degli stessi a seconda della valutazione degli obiettivi
e dei risultati raggiunti. La «differenza significativa»
tra le due discipline sarebbe rappresentata dall'abbassamento
della soglia temporale di durata massima (da sette a tre
anni) degli incarichi dirigenziali di livello generale,
nonché «soprattutto» dalla «mancata
previsione della durata minima degli incarichi (prima biennale
ed ora possibile eventualmente per periodi temporali molto
limitati, inferiori all'anno: in ipotesi anche per un solo
mese)».
3.1.— Il giudice a quo – dopo avere richiamato
i principi esposti dalla Corte nella ordinanza n. 11 del
2002 – ritiene sussistente la rilevanza della questione
relativa al citato art. 3, comma 1, lettera b), atteso che
la richiesta avanzata in via principale dal ricorrente,
volta ad ottenere la integrale reviviscenza dell'incarico
originario, anche con riferimento alla durata dello stesso,
potrebbe risultare non accoglibile ove si ritenesse applicabile
alla fattispecie il limite triennale della durata massima
dell'incarico «fissato da una norma imperativa di
legge sopravvenuta al contratto originario e suscettibile,
come tale, di conformarlo quanto alla durata».
Né potrebbe incidere sulla predetta rilevanza il
sopravvenuto art. 14-sexies del decreto-legge n. 115 del
2005, con il quale è stata prevista una durata minima
di tre anni, atteso che la sua non applicabilità
ai giudizi in corso, da un lato, discende da quanto espressamente
previsto dal secondo comma dello stesso articolo, dall'altro,
dal principio generale di irretroattività della legge
di cui all'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla
legge in generale. Tale norma, piuttosto, introducendo un
principio di relativa stabilità triennale dei dirigenti
evidenzierebbe ancora di più «il deteriore
ed ingiustificato trattamento» riservato al ricorrente
ed agli altri dirigenti generali cessati ope legis dall'incarico
per il quale non era prevista durata minima alcuna.
3.1.1.— In relazione alla non manifesta infondatezza,
il rimettente sottolinea come le norme impugnate consentano
all'amministrazione di revocare gli incarichi in modo arbitrario
per ridistribuirli «ai dirigenti ritenuti più
affidabili dal punto di vista della consonanza politica».
Inoltre, i dirigenti in esame si troverebbero in una condizione
di debolezza «indotta dal termine di scadenza triennale
(o anche minore) dell'incarico dirigenziale, termine più
breve di quello dell'ordinaria durata in carica del Governo».
Da qui la violazione degli artt. 97 e 98 Cost., i quali
– prevedendo «per i pubblici dipendenti il dovere
di imparzialità, l'accesso di regola mediante concorso,
la determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni
e delle responsabilità, l'obbligo del servizio della
Nazione, il divieto per i dipendenti pubblici membri del
Parlamento di conseguire promozioni se non per anzianità,
la possibilità di limitazioni all'iscrizione ai partiti
politici – recano un complessivo statuto del dipendente
pubblico sottratto ai condizionamenti politici».
Il Tribunale rimettente fa riferimento, altresì,
alla sentenza n. 193 del 2002, con cui questa Corte ha affermato
che il maggiore rigore nella responsabilità dei dirigenti
comporta anche una esigenza di rafforzamento della posizione
degli stessi attraverso, tra l'altro, la previsione di adeguate
garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati
e nella osservanza delle direttive ministeriali.
Le norme impugnate, si sottolinea nell'ordinanza, si porrebbero
in contrasto con i citati artt. 97 e 98 della Costituzione,
in quanto «vi è il fondato pericolo che i dirigenti
generali – necessariamente sottoposti alla riconferma
da parte dello stesso vertice politico che li ha nominati
e con scarse possibilità di una valutazione obiettiva
dei risultati della gestione in relazione all'insussistenza
di un termine minimo dell'incarico – siano portati
alla ricerca di un improprio “gradimento” politico
più che all'imparziale gestione ai fini del buon
andamento dell'attività amministrativa. In tal modo,
in sostanza, i dirigenti cessano di essere al servizio della
Nazione e viene meno il principio costituzionale di imparzialità
e di buon andamento dell'attività amministrativa».
In definitiva, le norme censurate consentirebbero che «gli
incarichi siano assegnati non sulla base dei risultati raggiunti
ma su una affinità politica – definita come
fiducia – fra Ministro e dirigente, in assenza di
qualsiasi motivazione e di altra garanzia procedimentale».
Siffatta relazione di consonanza tra vertice politico e
dirigenza finisce, sempre nella prospettiva del rimettente,
per determinare la violazione del principio di separazione
tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sottesi
alle indicate norme costituzionali, in quanto «appare
verosimile che il dirigente, al fine di guadagnare la riconferma
da parte del vertice politico che l'ha nominato, tenda ad
ottemperare ad ogni richiesta». In tal modo, «il
Ministro consegue di fatto un'impropria potestà gestionale,
non prevista dalla legge ed anzi non bilanciata dalle correlative
responsabilità – amministrative, contabili
e penali – che comunque permangano in capo al dirigente
quale titolare formale della stessa».
Inoltre, il Tribunale rimettente sottolinea che se l'amministrazione
fosse stata “abilitata” a riconsiderare gli
incarichi «utilizzando gli ordinari strumenti provvedimentali
o contrattuali il dirigente avrebbe potuto avvalersi delle
tutele proprie di tali strumenti e, segnatamente, di quelle
discendenti dal generale obbligo di motivazione degli atti
amministrativi». La diversa soluzione adottata dalla
legge n. 145 del 2002 «finisce per evidenziare un
improprio utilizzo dello strumento legislativo per conseguire
effetti propri di un atto amministrativo (appunto la revoca
dell'incarico dirigenziale) con la conseguenza di privare
il lavoratore di ogni tutela ed in violazione degli artt.
70 e 97, primo e secondo comma, Cost.».
La cessazione ex lege degli incarichi dirigenziali non potrebbe
neanche trovare una sua giustificazione nella necessità
di applicare la nuova disciplina della dirigenza prevista
dalla legge n. 145 del 2002. Tale giustificazione, infatti,
«sembra mal accordarsi, da un lato, con il dato fattuale
(…) della perdurante insussistenza di validi controlli
sull'operato dei dirigenti» e, dall'altro, con la
«sostanziale continuità delle linee-guida del
nuovo rapporto di lavoro della dirigenza, e cioè
mobilità (in virtù della temporaneità
delle funzioni e della rotazione degli incarichi) e responsabilità
(mediante individuazione di funzioni proprie dei dirigenti,
il cui esercizio sia valutabile, con conseguente selezione
per merito e non per anzianità) quali connotati che
permangono anche nella nuova disciplina posta dalla legge
n. 145 del 2002»; rimane, si sottolinea, il cardine
della temporaneità degli incarichi dirigenziali,
sia pure con diminuzione della loro durata massima e, soprattutto,
con abrogazione della previsione sulla durata minima».
La nuova disciplina avrebbe, pertanto, potuto essere attuata,
al fine di non «ingenerare dubbi di costituzionalità
per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost.», attraverso
la riduzione degli incarichi e dei contratti alla nuova
durata massima di tre anni o mediante la verifica degli
stessi incarichi e contratti alla luce degli eventuali nuovi
programmi o obiettivi fissati dal vertice politico.
Invece, «l'assenza di una durata minima dell'incarico
dirigenziale e la previsione (…) di una più
ristretta durata massima non pare consentire, di fatto,
una reale valutazione dell'operato del dirigente il quale,
in assenza di criteri obiettivi, non può che essere
scelto in virtù di consonanze politiche e ritrovarsi
poi esposto – in base alla medesima logica fiduciaria
– ad un meccanismo di reiterazione di incarichi brevi».
Il rimettente assume, inoltre, come le norme impugnate non
rispettano il principio generale sulla stabilità
dei contratti, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36
e 97 Cost., in quanto il datore di lavoro pubblico può
«porre nel nulla i contratti di cui si è parte
mediante la legge, così utilizzando lo strumento
legislativo ovvero contrattuale secondo convenienza, mentre
il lavoratore rimane privo di qualsiasi tutela».
Inoltre, la legge prevede che al dirigente decaduto sia
attribuito un incarico “equivalente”, ove detta
equivalenza, secondo il rimettente, sarebbe riferibile soltanto
al trattamento economico, «ovvero un incarico di studio
di durata non superiore ad un anno, alla fine del quale
al dirigente, di fatto non più valutabile in relazione
al raggiungimento di obiettivi gestionali, sembrerebbero
preclusi ulteriori incarichi operativi». Tale assetto
«appare suscettibile di configurare un demansionamento
del dirigente al quale sia stato conferito l'incarico di
studio (…) in violazione ancora degli artt. 1, 2,
3, 4, 35 e 36 Cost. per lesione dei principi, pure di rango
costituzionale, della libertà negoziale e della personalità
professionale del lavoratore la cui compressione può
giustificarsi solo in base ai criteri di ragionevolezza,
peraltro nella specie di ardua ricognizione».
Infine, si assume la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto
non sembra potersi giustificare la distinzione tra dirigenti
generali, cessati dall'incarico ex lege, e dirigenti per
i quali è, invece, prevista la conferma automatica
in caso di mancata tempestiva rotazione degli incarichi,
debitamente motivata ed alle condizioni previste dal contratto
collettivo.
3.2.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, svolgendo le considerazioni già proposte
nei giudizi di cui alle ordinanze numeri 547 e 38 del 2006.
3.3.— Si è costituito in giudizio il ricorrente
nel giudizio a quo, il quale riprende le argomentazioni
già contenute nell'ordinanza di rimessione.
4.— Con ordinanza dell'11 marzo 2006 (r.o. n. 158
del 2006) il Tribunale di Roma, nel corso di una controversia
di lavoro introdotta dalla dott.ssa Elisabetta Midena nei
confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 3, commi 1, lettera b),
e 7, della legge n. 145 del 2002, per violazione degli artt.
1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che la ricorrente ha stipulato,
in data 8 gennaio 2001, con l'allora Ministro della pubblica
istruzione un contratto a tempo determinato di cinque anni
avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direzione
di un ufficio di livello dirigenziale generale, nella specie,
direttore generale per le relazioni internazionali.
In data 25 settembre 2002, l'amministrazione proponeva l'attribuzione
dell'incarico precedentemente ricoperto dalla ricorrente
ad altra funzionaria. In pari data, l'amministrazione procedeva
ad attribuire tutti gli incarichi relativi ai restanti posti
di funzione dirigenziale di livello equivalente all'incarico
originariamente attribuito alla ricorrente. Quest'ultima
agiva, quindi, in giudizio eccependo la incostituzionalità
dell'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 e chiedendo
la condanna del Ministero dell'istruzione al ripristino
delle originarie funzioni, prospettando altresì richieste
«in via subordinata». In ogni caso chiedeva
la condanna del Ministero stesso a corrispondere la retribuzione
originariamente pattuita.
4.1.— Il giudice a quo, dopo avere svolto la suddetta
premessa, riprende sostanzialmente le argomentazioni dell'ordinanza
del 4 novembre 2005, sopra riportate, per sostenere la rilevanza
e non manifesta infondatezza della questione.
4.2.— Anche in questo giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, depositando memoria.
Tale memoria è di contenuto identico a quella depositata
nel giudizio di cui all'ordinanza n. 547 del 2006.
4.3.— Si è costituita in giudizio l'interessata,
con atto che riprende sostanzialmente il contenuto degli
atti depositati dalle altre parte privati in relazione alle
ordinanze di rimessione sin qui riportate.
5.— Il Tribunale di Roma, con le ordinanze di seguito
indicate, ha riproposto questione di legittimità
costituzionale delle norme in esame a seguito della restituzione
degli atti disposta dalla Corte costituzionale con la ordinanza
n. 398 del 2005 per il sopravvenuto mutamento del quadro
normativo determinato dall'emanazione dell'art. 14-sexies
del decreto-legge n. 115 del 2005.
6.— Con ordinanza del 18 gennaio 2006 (r.o. n. 107
del 2006) la questione di legittimità costituzionale
delle predette disposizioni, in relazione agli artt. 1,
2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, è riproposta
nel corso del giudizio vertente tra il dott. Michele Calascibetta
e il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Secondo il rimettente, la predetta norma non sarebbe applicabile
alla fattispecie concreta in quanto l'incarico dirigenziale
conferito all'interessato «è scaduto proprio
per effetto» della citata disposizione.
Il giudice a quo ritiene, pertanto, che la sopravvenienza
normativa non è idonea ad incidere sulla rilevanza
della questione sollevata né sui profili di non manifesta
infondatezza della stessa.
Ad avviso del Tribunale rimettente, l'emanazione dell'art.
14-sexies del decreto-legge n. 115 del 2005 renderebbe ancora
più evidente il vizio di incostituzionalità
delle norme censurate, in quanto tale disposizione avrebbe
ripristinato il principio di stabilità degli incarichi
dirigenziali venuto meno per effetto dell'art. 3, comma
1, lettera b), della legge n. 145 del 2002 che aveva eliminato
la durata minima biennale e diminuito la durata massima
a tre anni.
Alla luce di queste premesse il giudice a quo assume che
«il giudizio di non manifesta infondatezza già
sottoposto all'esame della Corte con riferimento alla previsione
legale della cessazione automatica dell'incarico dirigenziale
disposta a prescindere da ogni valutazione delle attitudini
e della capacità professionale nonché dal
raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati
ottenuti deve pertanto essere integralmente riproposto».
La declaratoria di incostituzionalità delle norme
impugnate consentirebbe il ripristino dell'incarico dirigenziale
affidato al ricorrente e cessato ex lege, con possibilità
che lo stesso prosegua fino alla naturale scadenza.
6.1.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, depositando una memoria di contenuto sostanzialmente
analogo a quelle depositate nei giudizi di cui alle precedenti
ordinanze.
6.2.— Si è costituita in giudizio la parte
privata sottolineando, in via preliminare, che il rimettente
ha puntualmente valutato il ius superveniens costituito
dall'art. 14-sexies del citato decreto-legge n. 115 del
2005, pervenendo alla conclusione che esso non abbia alcun
rilievo nel giudizio principale.
7.— Con altra ordinanza del 1° febbraio 2006 (r.o.
n. 97 del 2006), emessa nel procedimento vertente tra la
dott.ssa Rossana Rummo e il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Tribunale di Roma ha riproposto questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
1, lettera b), e 7, della legge in esame, in relazione agli
artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98 della Costituzione.
Anche il giudice rimettente assume che l'art. 14-sexies
del decreto-legge n. 115 del 2005 non influisca sulla questione
di legittimità costituzionale «come a suo tempo
sollevata e segnatamente con riguardo all'art. 3, comma
1, lettera b)», in quanto, da un lato, il secondo
comma dello stesso art. 14-sexies prevede la sua non applicabilità
al giudizio in corso, dall'altro, il principio generale
di irretroattività della legge di cui all'art. 11,
primo comma, disp. prel. cod. civ. non consentirebbe di
attribuire rilevanza a tale sopravvenienza normativa.
Secondo il Tribunale rimettente, anzi, la disposizione in
esame, introducendo un principio di relativa stabilità
triennale dei dirigenti, accentuerebbe il deteriore ed ingiustificato
trattamento subito dalla ricorrente per la quale la normativa
impugnata ha disposto la cessazione dall'incarico automatica
e ciò a prescindere da ogni valutazione di attitudini
e capacità professionali, nonché dal raggiungimento
degli obiettivi prefissati e dai risultati acquisiti.
Inoltre, il giudice a quo sottolinea come l'art. 14-sexies
«disponendo per i (nuovi) incarichi una necessaria
correlazione tra durata minima triennale e massima quinquennale,
si pone in antitesi con la previgente disciplina caratterizzata
dalla sensibile riduzione della durata massima e dall'assenza
di un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale,
punto focale della sollevata questione di legittimità
costituzionale per l'effetto di c.d. precarizzazione di
fatto della dirigenza pubblica».
Alla luce della considerazioni che precedono, il giudice
a quo conclude nel senso che «permane il giudizio
di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione
nei termini di cui all'ordinanza di rimessione del 30 aprile
2004».
7.1.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, depositando una memoria di contenuto sostanzialmente
analogo a quella depositata nel giudizio di cui all'ordinanza
n. 107 del 2006.
7.2.— Si è costituita in giudizio l'interessata,
la quale ha depositato un atto contenente argomentazioni
analoghe a quelle contenute nella ordinanza n. 107 del 2006.
8.— Infine, il Tribunale di Roma ha riproposto, nel
giudizio vertente tra l'ing. Eugenio Ceccotti e l'Istituto
per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
con ordinanza del 3 marzo 2006 (r.o. n. 159 del 2006), la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 in riferimento agli
artt. 2, 3, 33, 41, 70, 97 e 113 della Costituzione.
In relazione al ius superveniens rappresentato dall'art.
14-sexies del decreto- legge n. 115 del 2005, il giudice
a quo sottolinea di non aver sollevato alcuna questione
relativa al predetto art. 3, comma 1, lettera b), non censurando
l'assenza di una durata minima degli incarichi (reintrodotta
dalla novella) e l'insufficienza della durata massima (elevata
dalla novella), «sul rilievo che la prima fosse irrilevante
nel giudizio (perché l'attore aveva un incarico quinquennale
di “vecchio regime” e si duole della sua cessazione
“ex lege”, rivendicando i diritti che discendevano
da quel contratto fino alla scadenza ed il risarcimento
del danno derivante dalla sua illecita anticipata cessazione);
e la seconda manifestamente infondata».
Il Tribunale aggiunge come la reintrodotta durata minima
degli incarichi non si applichi alla fattispecie sottoposta
al suo esame, sia per espressa previsione del secondo comma
dell'art. 14-sexies, sia perché tale aspetto non
riguarderebbe la posizione del ricorrente il quale era titolare,
da epoca precedente all'entrata in vigore della legge n.
145 del 2002, di un incarico di durata pari a quella oggi
prevista come massima, cessato, però, automaticamente
per legge, in virtù di quanto disposto dall'art.
3, comma 7, della citata legge.
8.1.— È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri depositando una memoria di contenuto analogo
a quello delle memorie depositate negli altri giudizi relativi
alla stessa norma.
8.2.— Si è costituito in giudizio l'interessato,
il quale ha depositato memoria difensiva.
9.— Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato un'unica memoria per
tutti i giudizi, riprendendo parte delle argomentazioni
già contenute negli atti di intervento.
9.1.— Anche le parti private dei giudizi a quibus
hanno depositato ulteriori memorie.
Considerato
in diritto
1. Il Tribunale di Roma, con le sette ordinanze
indicate in narrativa, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b),
e comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato),
per violazione, nel complesso, degli artt. 1, 2, 3, 4, 33,
35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113 della Costituzione.
Innanzitutto, i rimettenti censurano l'art. 3, comma 7,
nella parte in cui è disposta la cessazione automatica
degli incarichi dirigenziali di livello generale al sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore della legge stessa. Tale questione
viene ritenuta, con argomentazioni sostanzialmente analoghe,
rilevante dai vari giudici a quibus, in quanto la
norma censurata precluderebbe l'accoglimento delle richieste
di ripristino delle originarie funzioni espletate dai ricorrenti
ovvero delle domande risarcitorie derivanti dalla interruzione
anticipata del rapporto.
Gli stessi rimettenti, fatta eccezione per quanto attiene
all'ordinanza n. 159 del 2006, assumono che sia, altresì,
rilevante la questione concernente il comma 1, lettera b),
del medesimo art. 3, nella parte in cui – modificando
l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – ha ridotto
la durata massima degli incarichi dirigenziali in esame
da sette a tre anni. Si sostiene, infatti, che, pure se
fosse dichiarata la incostituzionalità del comma
7, la riduzione del predetto termine impedirebbe il ripristino
dei rapporti cessati nella loro originaria consistenza temporale
ovvero inciderebbe sulla misura del risarcimento del danno,
attesa la maggiore durata degli incarichi stabilita convenzionalmente.
In particolare, nella ordinanza n. 157 del 2006, si afferma
che «il limite triennale della durata massima dell'incarico,
fissato da una norma imperativa di legge sopravvenuta al
contratto originario», è suscettibile, come
tale, di conformarlo anche quanto alla durata.
2.— Avendo i suddetti giudizi ad oggetto questioni
sostanzialmente analoghe, se ne deve disporre la riunione
ai fini della loro trattazione unitaria.
3.— In via preliminare, occorre verificare se ed in
quali limiti le questioni di costituzionalità sollevate
dai rimettenti siano ammissibili.
Devono, in primo luogo, essere esaminate le ordinanze numeri
97, 107 e 159 del 2006, con le quali i rimettenti hanno
riproposto le questioni di legittimità costituzionale
delle norme sopra indicate a seguito dell'ordinanza n. 398
del 2005, con cui questa Corte aveva loro restituito gli
atti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14-sexies
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione), inserito dalla legge di conversione 17
agosto 2005, n. 168, il quale ha reintrodotto, per gli incarichi
in esame, una durata minima, fissandola in tre anni, e ha
portato quella massima da tre a cinque anni. In particolare,
con la citata ordinanza questa Corte ha ritenuto che «siffatta
sopravvenuta modifica di una delle due norme censurate –
pur se i nuovi limiti temporali non si applicano agli incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti
prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti
per effetto della impugnata cessazione automatica –
comporta comunque un rilevante mutamento del complessivo
quadro normativo di riferimento da cui tutti i rimettenti
hanno tratto argomentazioni in ordine alla non manifesta
infondatezza delle questioni riguardanti l'altra norma impugnata,
ossia l'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002».
Nella riproposizione delle predette questioni i giudici
a quibus – dopo avere sottolineato che il citato
art. 14-sexies non rileva ai fini della definizione
dei rispettivi giudizi – hanno fatto rinvio, espressamente
o implicitamente, alle motivazioni contenute nelle precedenti
ordinanze di rimessione.
3.1.— Le questioni così prospettate sono inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante
nell'affermare che non possono avere ingresso nel giudizio
incidentale di costituzionalità questioni motivate
solo per relationem, dovendo il rimettente rendere
esplicite in ciascuna ordinanza le ragioni per le quali
ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione
sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non
sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze,
anche se emanate dallo stesso giudice nel medesimo giudizio
(vedi, tra le altre, ordinanze n. 33 del 2006 e nn. 364
e 141 del 2005).
3.2.— Devono essere, in secondo luogo, dichiarate
inammissibili le questioni sollevate dai rimettenti, con
le ordinanze numeri 38, 158 e 547 del 2006, in relazione
all'art. 3, comma 1, lettera b), in quanto esse non
contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza
delle stesse. Dalla lettura delle predette ordinanze emerge,
infatti, che i giudici a quibus argomentano soltanto
il contrasto dell'art. 3, comma 7, con gli evocati parametri
costituzionali, omettendo di esplicitare i motivi che dovrebbero
giustificare anche la caducazione delle disposizioni contenute
nel comma 1, lettera b), del medesimo articolo.
3.3.— Resta da stabilire, infine, se possa considerarsi
ammissibile la questione di costituzionalità dell'art.
3, comma 1, lettera b), sollevata con l'ordinanza
n. 157 del 2006.
L'esame della disposizione censurata deve essere condotto,
partitamente, sia con riferimento alla mancata fissazione
di un termine minimo di durata degli incarichi dirigenziali,
sia in relazione alla riduzione del termine massimo da sette
a tre anni.
Sotto entrambi i profili la questione è inammissibile.
Quanto al primo aspetto, va considerato che il rimettente
non è chiamato a fare applicazione nel giudizio a
quo della disposizione nella parte in cui essa non prevede
un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale,
a suo tempo conferito al ricorrente. Né a giustificare
il rinvio a questa Corte rileva il fatto che il giudice
a quo ritenga di ricavare argomenti dalla norma stessa
al fine di motivare la non manifesta infondatezza della
questione relativa al comma 7 del medesimo art. 3, di cui
il rimettente è chiamato, invece, a fare applicazione
e che è, dunque, certamente rilevante nel giudizio
medesimo.
Anche sotto il secondo aspetto, non può ritenersi
ammissibile la questione di costituzionalità sollevata
con riferimento alla previsione, contenuta nella suindicata
lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nella parte in
cui riduce da sette a tre anni il termine massimo di durata
dell'incarico per i dirigenti generali. Ciò per due
concomitanti ragioni: in primo luogo, perché il rimettente
non ha adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione stessa, con specifica indicazione
delle ragioni per cui dovrebbe ritenersi incostituzionale
la riduzione a soli tre anni della suddetta durata dell'incarico;
in secondo luogo, perché ha omesso di indagare in
ordine ad una possibile opzione interpretativa che consenta
di attribuire alla norma in esame, introdotta dalla legge
n. 145 del 2002, soltanto efficacia ultrattiva, con decorrenza,
cioè, dalla data di entrata in vigore della legge
citata e con conseguente applicazione della durata originaria
ai contratti precedentemente stipulati. In definitiva, sulla
base di tale possibile interpretazione adeguatrice, il nuovo
termine massimo di durata potrebbe valere soltanto per gli
incarichi attribuiti dopo l'entrata in vigore della stessa
legge n. 145 del 2002.
4.— Alla luce delle considerazioni che precedono deve,
pertanto, ritenersi che l'esame di merito delle censure
formulate sia limitato alla sola questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 7, della predetta legge,
sollevata dal Tribunale di Roma con le ordinanze numeri
38, 157, 158 e 547 del 2006.
5.— La questione è fondata.
Allo scopo di inquadrare la problematica sollevata dai rimettenti
nell'ambito della nuova disciplina della dirigenza statale,
è necessario soffermarsi sugli aspetti rilevanti
della complessa evoluzione legislativa che ha investito
il settore in esame e, in particolare, sul rapporto tra
politica e amministrazione.
Occorre, al riguardo, partire dalla cosiddetta “prima
privatizzazione” della dirigenza, allo scopo di verificare
in quale modo si siano atteggiati, nel tempo, gli aspetti
relativi alla distinzione funzionale delle competenze tra
livello politico e livello burocratico e i profili strutturali
connessi alla fonte di regolazione del rapporto di lavoro
dei dirigenti, nonché alle modalità di disciplina
degli incarichi dirigenziali. In altri termini, occorre
esaminare come sia stata in concreto regolamentata la relazione
tra vertice politico e dirigenti sul piano delle rispettive
funzioni e come su di essa abbiano eventualmente inciso
la contrattualizzazione del rapporto di servizio, l'introduzione
del principio di temporaneità degli incarichi, nonché,
infine, la previsione, che rileva in questa sede, della
cessazione automatica ex lege degli incarichi stessi.
6.— Come è noto, la legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
a suo tempo ha autorizzato l'Esecutivo a stabilire «con
uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento
degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione
delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n.
93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile
e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi»
(art. 2, comma 1, lettera a).
In attuazione della delega è stato emanato il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), che, in relazione al profilo
strutturale di disciplina del rapporto, ha provveduto alla
cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, superando,
ad eccezione di taluni settori, il tradizionale regime pubblicistico
e stabilendo l'applicazione della disciplina giuslavoristica
di diritto privato (art. 2, comma 2), «ritenuta più
idonea alla realizzazione delle esigenze di flessibilità
nella gestione del personale sottese alla riforma»
(sentenza n. 313 del 1996).
Questo processo ha investito anche il settore della dirigenza:
l'art. 2, comma 4, del citato d.lgs. n. 29 del 1993, nella
sua versione originaria, escludeva, però, espressamente
dalla contrattualizzazione del rapporto di impiego i «dirigenti
generali».
La riforma del 1993 ha, infatti, dettato una disciplina
differenziata della dirigenza che ha preso le mosse proprio
dalla diversità delle fonti di regolazione del rapporto.
In particolare, l'art. 21 del citato d.lgs. ha stabilito
che i dirigenti generali dovessero essere nominati «con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente»
e che l'incarico fosse conferito a soggetti in possesso
dei requisiti prescritti dal medesimo art. 21.
L'«accesso alla qualifica» doveva avvenire «per
concorso per esami» indetto dalle singole amministrazioni,
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso
la Scuola superiore della pubblica amministrazione (art.
28).
Dopo l'acquisizione della «qualifica», ai dirigenti
generali in servizio presso l'amministrazione interessata
sarebbero stati conferiti – con decreto del Ministro
competente, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri
– «incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di livello dirigenziale generale» (art. 19, comma
2). Con la medesima procedura sarebbero stati attribuiti
«gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza,
studio e ricerca di livello dirigenziale generale»
(art. 19, comma 2).
Ai dirigenti non generali, invece, la legge in esame ha
autorizzato il conferimento – con decreto del Ministro,
su proposta del dirigente generale competente – di
«incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale»,
con la possibilità dell'attribuzione di incarichi
per l'esercizio della funzione ispettiva e di consulenza,
studio e ricerca «di livello dirigenziale» (art.
19, comma 3).
Per quanto attiene alla scelta dei dirigenti, lo stesso
art. 19, al comma 1, ha previsto che si dovesse tenere conto
«della natura e delle caratteristiche dei programmi
da realizzare, delle attitudini e della capacità
professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma
il criterio della rotazione degli incarichi».
6.1.— Con riferimento al profilo relativo al rapporto
tra politica e amministrazione, la legge n. 421 del 1992,
come è noto, ha autorizzato il Governo a prevedere:
«la separazione tra i compiti di direzione politica
e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti
– nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi
e delle direttive fissate dal titolare dell'organo –
di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo,
in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso
l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle
risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò
al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza
al pubblico interesse dell'attività degli uffici
dipendenti» (art. 2, comma 1, lettera g, numero
1).
In attuazione di tale delega, l'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 29 del 1993 ha previsto che ai dirigenti spettasse «la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo»,
con la precisazione della loro responsabilità per
la gestione e per i relativi risultati.
L'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs. ha, poi, stabilito
che spetti al Ministro, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti generali, periodicamente, e comunque ogni
anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio:
a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicare
le priorità ed emanare le conseguenti direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegnare,
a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una
quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata
alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti
attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli
oneri per il personale e per le risorse strumentali allo
stesso assegnati.
Il comma 3 del medesimo art. 14 ha previsto, inoltre, che
«gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati
nel provvedimento di avocazione».
7.— Le innovazioni legislative introdotte negli anni
1997–1998 hanno, da un lato, completato, sul piano
strutturale, il processo di contrattualizzazione del rapporto
di impiego dei dirigenti, modificando rilevanti aspetti
della previgente disciplina, in relazione anche alle modalità
di svolgimento degli incarichi dirigenziali; dall'altro,
hanno accentuato, sul piano funzionale, la distinzione tra
attività di indirizzo politico-amministrativo e compiti
gestori.
In particolare, l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
ha previsto che si dovesse «estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche»
(lettera a) e che il Governo dovesse attenersi «ai
principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione
tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni».
In attuazione della predetta legge delega sono stati emanati
i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80), che hanno modificato, in più
parti, il d.lgs. n. 29 del 1993.
7.1.— Con i citati decreti delegati è stato
esteso il regime della contrattualizzazione ai dirigenti
generali, i quali, pertanto, non sono più inclusi
nell'ambito del personale che è, invece, rimasto
disciplinato, in deroga alla regola della privatizzazione,
secondo il previgente regime di diritto pubblico (vedi il
nuovo art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993).
La riforma del 1998 ha, inoltre, previsto «l'accesso
alla qualifica di dirigente» esclusivamente a seguito
di «concorso per esami» seguito dalla stipulazione
del contratto di lavoro (art. 28), nonché l'iscrizione
dei soggetti, in tal modo selezionati, nel «ruolo
unico dei dirigenti» istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ed articolato in due fasce (art.
23); ed è al predetto ruolo unico che ciascuna amministrazione
statale avrebbe dovuto rivolgersi per il conferimento dei
relativi incarichi, determinando così la costituzione
del rapporto di ufficio.
In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel
testo modificato dai citati decreti, ha previsto tre tipologie
di funzioni dirigenziali, collocate in ordine decrescente
di rilevanza e di maggiore coesione con l'organo politico.
Innanzitutto, sono stati previsti «gli incarichi di
segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente»: si tratta
degli incarichi dirigenziali “apicali”, conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
ai dirigenti della prima fascia del ruolo unico (art. 19,
comma 3).
Sono stati poi contemplati «gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale», attribuiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, ai dirigenti della «prima
fascia del ruolo unico o, in misura non superiore ad un
terzo, ai dirigenti del medesimo ruolo unico» ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
di specifiche qualità professionali (comma 4). Ed
è su tale tipologia di incarichi che vertono le disposizioni
censurate in questa sede.
Infine, sono stati previsti gli incarichi di direzione degli
altri uffici di livello dirigenziale, conferiti «dal
dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio» (comma 5).
Gli stessi criteri di scelta dei soggetti cui conferire
gli incarichi sono rimasti sostanzialmente immutati, anche
in relazione alla vigenza del criterio della rotazione (art.
19, comma 1), con la puntualizzazione che non trova applicazione
l'art. 2103 del codice civile.
Detto ciò, va sottolineato che per tutti i predetti
incarichi, per espressa previsione contemplata al comma
2 del novellato art. 19, è stato previsto il conferimento
«a tempo determinato», in tal modo introducendosi,
a livello legislativo, il principio di temporaneità
degli incarichi, aventi «durata non inferiore a due
anni e non superiore a sette anni con facoltà di
rinnovo». La stessa disposizione ha puntualizzato
che tale durata dovesse essere definita contrattualmente
unitamente all'oggetto e agli obiettivi da conseguire.
Quanto, poi, alla scadenza dell'incarico, si è stabilito,
in mancanza di riconferma, il “collocamento in disponibilità”
dell'interessato presso il ruolo unico. In particolare,
secondo il comma 10 dello stesso art. 19, «i dirigenti
ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento».
È stata anche sancita la cessazione dell'incarico
come misura conseguente all'accertamento di una responsabilità
dirigenziale. Il successivo art. 21, prima delle modifiche
apportate dalla legge n. 145 del 2002, ha, infatti, stabilito
che «i risultati negativi dell'attività amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi»
avrebbero potuto comportare «la revoca dell'incarico
(…) e la destinazione ad altro incarico». Il
comma 2 dello stesso art. 21 ha, altresì, previsto
che «nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa (…), il dirigente, previa contestazione
e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento
di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente
a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni».
Infine, quale terza tipologia di misura, si è disposto
che «nei casi di maggiore gravità», riferiti
alle fattispecie da ultimo menzionate, l'amministrazione
avrebbe potuto recedere dallo stesso rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
7.2.— Quanto al momento funzionale relativo alle competenze
gestionali dei dirigenti ed al rapporto di essi con gli
organi politici, deve sottolinearsi come i citati d.lgs.
nn. 80 e 387 del 1998, modificando, in parte, anche gli
artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, abbiano «accentuato
il principio della distinzione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione
di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti»
(ordinanza n. 11 del 2002).
In particolare, l'art. 3, a differenza della previgente
formulazione, contiene una elencazione puntuale degli atti
di competenza degli organi di Governo, con attribuzione
ai dirigenti di una competenza generale e residuale.
Il citato art. 14 ha, poi, chiaramente escluso che il Ministro
possa «revocare, riformare, riservare o avocare a
sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti», riconoscendo così
esplicitamente che il rapporto tra politica e amministrazione
non è più ricostruibile pienamente in termini
di gerarchia, bensì di coordinamento funzionale e
di collaborazione tra i due livelli.
8.— Il quadro normativo sin qui descritto –
confluito, poi, nel d.lgs. n. 165 del 2001 – ha, in
sostanza, delineato un modello articolato di regolamentazione
della dirigenza.
In sintesi, può dirsi che, con la suddetta riforma
del 1997-1998, sul piano strutturale, è stata completata
l'attuazione del processo di contrattualizzazione del rapporto
di lavoro dei dirigenti ed è stato definitivamente
introdotto il principio della temporaneità degli
incarichi connessi al rapporto di ufficio.
La disciplina legislativa, qui presa in esame, del lavoro
dirigenziale – basato sul contratto di servizio su
cui si innesta il predetto rapporto – ha, pertanto,
determinato il definitivo passaggio da una concezione della
dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo
della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione
della stessa dirigenza di tipo funzionale.
Sul piano delle competenze, il legislatore – abbandonando
il modello incentrato esclusivamente sul principio della
responsabilità ministeriale, che negava, di regola,
attribuzioni autonome ed esterne agli organi burocratici
– ha fatto perno sulla distinzione tra il potere di
indirizzo politico-amministrativo e l'attività gestionale
svolta dai dirigenti. Tale netta distinzione ha, da un lato,
ampliato le competenze dirigenziali, l'esercizio delle quali
deve essere valutato tenendo conto, in particolare, dei
risultati «dell'attività amministrativa e della
gestione» (art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); dall'altro
lato e conseguentemente, ha comportato un maggiore rigore
nell'accertamento della responsabilità dei dirigenti
stessi (sentenza n. 193 del 2002), che presuppone un efficace
sistema valutativo in relazione agli obiettivi programmati.
Analizzando i profili di possibile interferenza tra l'aspetto
della distinzione funzionale dei compiti e quello strutturale
relativo alla disciplina del rapporto, questa Corte ha già
avuto modo di affermare – sia pure con riferimento
ai dirigenti non generali, ma con enunciazioni estensibili
anche a quelli di livello immediatamente superiore –
che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non
implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità
di recedere liberamente dal rapporto stesso (sentenza n.
313 del 1996). Se così fosse, è evidente,
infatti, che si verrebbe ad instaurare uno stretto legame
fiduciario tra le parti, che non consentirebbe ai dirigenti
generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria
attività gestoria.
Di qui la logica conseguenza per la quale anche il rapporto
di ufficio, sempre sul piano strutturale, pur se caratterizzato
dalla temporaneità dell'incarico, debba essere connotato
da specifiche garanzie, le quali presuppongano che esso
sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità
dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale
tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli
di gestione. Ciò al fine di consentire che il dirigente
generale possa espletare la propria attività –
nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell'incarico
– in conformità ai principi di imparzialità
e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.). In tale prospettiva, è, dunque, indispensabile,
come questa Corte ha già avuto modo di affermare
(sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), che
siano previste adeguate garanzie procedimentali nella valutazione
dei risultati e dell'osservanza delle direttive ministeriali
finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento
di revoca dell'incarico per accertata responsabilità
dirigenziale.
9.— In questo contesto si colloca la legge n. 145
del 2002, contenente le disposizioni impugnate.
Tale legge, per quanto attiene al rapporto di servizio,
ha ripristinato l'accesso alla qualifica mediante concorso
per esame e corso-concorso selettivo di formazione ed ha
abolito il ruolo unico, prevedendo il ruolo dei dirigenti
per ciascuna amministrazione statale.
Con riferimento al rapporto di ufficio, l'art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001, come innovato dalla citata legge n. 145
del 2002, ha disposto, per i profili relativi ai criteri
di conferimento dell'incarico, che si debba tenere conto,
«in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione
dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo
del Ministro» (comma 1); è stato, inoltre,
eliminato il riferimento, contenuto nella precedente formulazione
della stessa disposizione, all'applicazione «di norma»
del «criterio della rotazione degli incarichi».
Inoltre, lo stesso art. 19, al comma 2, prevede che il «provvedimento
di conferimento dell'incarico», e non il relativo
contratto, individui «l'oggetto dell'incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché
la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere»,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale,
che sono quelli che rilevano in questa sede, «il termine
di tre anni»; alla fase di definizione consensuale
rimane affidata unicamente la determinazione del corrispondente
trattamento economico.
Per quanto attiene ai criteri di accertamento della responsabilità
dirigenziale e alle consequenziali misure adottabili, la
nuova versione dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce
che «il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero
l'inosservanza delle direttive» – valutati con
i sistemi e le garanzie di cui al citato art. 5 del d.lgs.
n. 286 del 1999 – comportano «l'impossibilità
di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale». La
medesima disposizione prevede che «in relazione alla
gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione
dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo».
9.1.— È, dunque, sulla base delle esposte considerazioni
che emerge la fondatezza della censura con la quale i rimettenti
hanno dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art.
3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in
cui si prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali
di livello generale «cessano il sessantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore» della legge stessa.
Al riguardo va, innanzitutto, precisato che il citato comma
7 prevede due diversi meccanismi transitori di incidenza
sul rapporto di ufficio, in corso alla data di entrata in
vigore della legge stessa, a seconda che vengano in rilievo
incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale o
non generale.
In relazione a questi ultimi, non oggetto di contestazione,
la norma prescrive che gli stessi possono essere sottoposti,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta
legge, ad un giudizio di revisione e ridistribuzione «secondo
il criterio della rotazione», con la specificazione
che «decorso tale termine, gli incarichi si intendono
confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato».
Le censure dei giudici rimettenti si incentrano, come si
è precisato, esclusivamente sull'altra parte del
medesimo comma 7, il quale, in relazione agli «incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale», stabilisce
che gli stessi cessano automaticamente il sessantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge.
Deve, dunque, essere ribadito, ai fini della delimitazione
dell'ambito applicativo della normativa impugnata, che la
questione proposta non riguarda la posizione dei dirigenti
ai quali siano stati conferiti incarichi “apicali”,
vale a dire quelli di maggiore coesione con gli organi politici
(segretario generale, capo dipartimento e altri equivalenti).
Le modalità di cessazione di quest'ultimi incarichi
sono, infatti, contenute nel comma 8 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001, che è stato anch'esso oggetto di
modifiche da parte della predetta legge n. 145 del 2002.
La nuova disposizione, con previsione a regime, stabilisce
che, tra l'altro, i suddetti incarichi «cessano decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
9.2.— Orbene, la norma impugnata – prevedendo
un meccanismo (cosiddetto spoils system una tantum)
di cessazione automatica, ex lege e generalizzata
degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento
dello spirare del termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge in esame – si pone in contrasto
con gli artt. 97 e 98 della Costituzione.
La suddetta disposizione, così formulata, infatti
– determinando una interruzione, appunto, automatica
del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare
del termine stabilito – viola, in carenza di garanzie
procedimentali, gli indicati principi costituzionali e,
in particolare, il principio di continuità dell'azione
amministrativa che è strettamente correlato a quello
di buon andamento dell'azione stessa. Le recenti leggi di
riforma della pubblica amministrazione, in precedenza illustrate,
hanno, infatti, disegnato un nuovo modulo di azione che
misura il rispetto del canone dell'efficacia e dell'efficienza
alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire,
nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico,
avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato
in ragione della peculiarità della singola posizione
dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa
è inserita. È evidente, dunque, che la previsione
di una anticipata cessazione ex lege del rapporto
in corso impedisce che l'attività del dirigente possa
espletarsi in conformità al modello di azione sopra
indicato.
A regime, per i motivi sin qui esposti, la revoca delle
funzioni legittimamente conferite ai dirigenti, in questa
sede presi in considerazione, può essere conseguenza
soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale
in presenza di determinati presupposti e all'esito di un
procedimento di garanzia puntualmente disciplinato (sentenza
n. 193 del 2002).
Deve, pertanto, ritenersi necessario che – alla luce
dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
prima richiamata – sia comunque garantita la presenza
di un momento procedimentale di confronto dialettico tra
le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione
esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità
di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi
programmati dalla nuova compagine governativa – per
le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino
alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro, al
dirigente sia assicurata la possibilità di far valere
il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie
prestazioni e delle competenze organizzative esercitate
per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo
politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo
stipulato.
L'esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta
essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in
vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei principi del giusto
procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato
un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica,
di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque
un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di
garantire – attraverso la esternazione delle ragioni
che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo
politico – scelte trasparenti e verificabili, in grado
di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria
in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità
dell'azione amministrativa. Precetto, questo, che è
alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti
tra organi politici e burocratici e cioè tra l'azione
di governo – che è normalmente legata alle
impostazioni di una parte politica, espressione delle forze
di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione,
la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico della
maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza
distinzioni di parti politiche e dunque al «servizio
esclusivo della Nazione» (art. 98 Cost.), al fine
del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate
dall'ordinamento (in questo senso, sia pure con riferimento
ad un ambito di disciplina diverso da quello in esame, vedi
sentenza n. 453 del 1990, nonché sentenza n. 333
del 1993).
Né può ritenersi, come sostenuto dall'Avvocatura
dello Stato, che la norma in esame, data la sua natura transitoria,
rinvenga la propria giustificazione nell'esigenza di consentire
l'attuazione della riforma recata dalla legge n. 145 del
2002 per il tramite di un equilibrato passaggio da un sistema
all'altro.
Tale legge, come è emerso dall'analisi in precedenza
svolta, pur apportando modifiche alla previgente disciplina,
ne ha mantenuto sostanzialmente fermo l'impianto complessivo
che si regge, nei suoi aspetti qualificanti, sulla scelta
dei dirigenti guidata da criteri oggettivi, sulla temporaneità
dell'incarico conferito, nonché su meccanismi
di revoca dell'incarico stesso in presenza di peculiari
profili di responsabilità dirigenziali. Ciò
rende evidente come la disposizione censurata – a
differenza di quanto affermato da questa Corte, in una diversa
fattispecie, con la sentenza n. 233 del 2006, in relazione
ad una norma concernente la dirigenza regionale (art. 2,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005,
n. 27) dettata per «rendere immediatamente operativa
la nuova disciplina» – non assolva ad alcuna
funzione di disciplina transitoria volta a consentire l'attuazione
di un innovativo sistema della dirigenza statale e dei rapporti
di questa con gli organi politici e, dunque, ad agevolare
un graduale ed armonico passaggio da uno ad altro ordinamento
delle funzioni della dirigenza medesima.
La scelta del legislatore, pertanto, all'esito di un giudizio
complessivo di bilanciamento dei valori, non può
essere giustificata dalla esigenza di permettere l'applicazione
immediata delle norme sulla dirigenza nelle parti modificate
dalla legge n. 145 del 2002, tanto più tenendo conto
che la natura provvedimentale dell'atto legislativo impone,
sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza
delle scelte, un sindacato ancora più rigoroso (vedi,
tra le altre, sentenza n. 153 del 1997). Del resto, se il
fine perseguito fosse stato effettivamente quello di consentire
l'avvio della riforma attuata dalla predetta legge, da un
lato, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia
imposto la cessazione automatica ex lege ed una
tantum dei soli incarichi dirigenziali di livello generale
e non anche degli altri incarichi per i quali è previsto,
come si è precisato, un diverso meccanismo di valutazione
di quelli in corso alla data di entrata in vigore della
legge medesima; dall'altro, non troverebbe, allo stesso
modo, una sua giustificazione l'adozione di una misura revocatoria
ex lege non proporzionata all'obiettivo che si intendeva
perseguire.
La stessa inesistenza di un termine minimo di durata dell'incarico
dirigenziale, ancorché la relativa disposizione –
sotto questo aspetto – non formi oggetto dell'odierno
scrutinio di costituzionalità per le ragioni precedentemente
esposte, è indice di una possibile precarizzazione
della funzione dirigenziale, che si presenta (quando il
termine sia eccessivamente breve) difficilmente compatibile
con un adeguato sistema di garanzie per il dirigente che
sia idoneo ad assicurare un imparziale, efficiente ed efficace
svolgimento dell'azione amministrativa.
E non è senza significato, che, successivamente,
con l'art. 14-sexies del decreto-legge n. 115 del
2005, il termine minimo di durata dell'incarico sia stato
reintrodotto.
9.3.— Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 145
del 2002 per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione,
nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi
cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, esercitando i titolari degli
stessi in tale periodo esclusivamente le attività
di ordinaria amministrazione».
Restano assorbite le altre censure prospettate dai rimettenti.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145
(Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e
per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato), nella parte in cui dispone che «i
predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, esercitando
i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le
attività di ordinaria amministrazione»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b),
e 7 della predetta legge n. 145 del 2002, sollevate dal
Tribunale di Roma con le ordinanze r.o. numeri 97, 107 e
159 del 2006, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 33,
35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113 della Costituzione;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b),
della predetta legge n. 145 del 2002, sollevate dal Tribunale
di Roma con le ordinanze r.o. numeri 38, 157, 158 e 547
del 2006, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36,
70, 97, 98 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 19 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.
GUIDO CORSO
GUERINO FARES
|
|
| Quale spoil
system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale?
| Nella sentenza
n. 103 del 2007, la Corte costituzionale
si occupa, per la prima volta, della disciplina
che la l. n. 145 del 2002 (c.d. Legge Frattini)
detta con riguardo al rapporto fra politica
e amministrazione.
La pronuncia, ampiamente articolata e ricca
di spunti, si sforza, fra l’altro,
di fornirci delle chiavi interpretative
per comprendere quale possa essere nel nostro
ordinamento l’identità e lo
spazio di applicazione effettivo dello spoil
system nazionale.
Dalla lettura risalta la densa ricostruzione
del contesto legislativo, come evolutosi
attraverso le note scansioni temporali (datate
1992/93, 1997/98, 2001, 2002)[1]: l’excursus
viene apprezzabilmente condotto secondo
il costante criterio orientativo dell’indagine
sulla conformazione, di volta in volta,
del piano strutturale e di quello funzionale,
e del conseguente riscontro circa l’incidenza
dell’uno sull’altro.
Il versante strutturale attiene alla fonte
costitutiva e di regolazione del rapporto
di servizio dei dirigenti, nonché
alle modalità di conferimento e revoca
degli incarichi; il versante funzionale
misura, invece, la distinzione di funzioni
e competenze fra il livello politico e quello
burocratico.
La copiosa rassegna dà conto, in
sostanza, del completamento graduale di
un processo di privatizzazione che ha investito
il rapporto di impiego di tutti i dirigenti,
attraverso una serie di previsioni volte,
in particolare, a: definire i presupposti
per l’accesso alla qualifica (in esito
ad un concorso o, quando previsto, o ad
un corso-concorso selettivo di formazione)
e per la costituzione del rapporto di servizio
prima (a seguito della stipula del contratto
di lavoro) e del rapporto d’ufficio
poi (per effetto dell’attribuzione
dell’incarico a mezzo di provvedimento
e di contratto ad esso accessivo); accentuare
il profilo di separazione tra il vertice
politico e gli organi di direzione amministrativa.
Ha preso corpo, in tal modo, un sistema
in cui il ministro si limita a stabilire
obiettivi, programmi e priorità di
azione, assegnando le risorse necessarie,
ma non potendo in ogni caso riformare, revocare,
riservarsi o avocare i poteri spettanti
al dirigente, il quale vanta a sua volta
una marcata autonomia di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, cui fa da contrappeso
un significativo corredo di sanzioni per
i risultati negativi del suo operato.
Nell’assetto definitivo, hanno trovato
spazio la suddivisione in tre tipologie
degli incarichi dirigenziali (di base, di
direzione di strutture di livello generale,
e apicali) e l’affermazione del principio
di temporaneità degli incarichi stessi
(ma in un quadro di garanzie che assicurino
la «tendenziale continuità
dell’azione amministrativa»),
in una prospettiva in cui «il rapporto
tra politica e amministrazione non è
più ricostruibile pienamente in termini
di gerarchia, bensì di coordinamento
funzionale e di collaborazione tra i due
livelli».
Le modifiche introdotte dalla l. n. 145
rispondono, d’altra parte, ad una
logica di incremento del grado di fiduciarietà
del rapporto fra organo politico e organo
burocratico[2]: abolizione del ruolo unico
(istituito presso la Presidenza del Consiglio
e articolato in due fasce), con ripristino
del ruolo presso ciascuna amministrazione,
ove il dirigente pertanto si iscrive; depotenziamento
del criterio di rotazione degli incarichi;
riduzione della durata (perfino con soppressione,
in un primo tempo, di quella minima); incremento
del rilievo del provvedimento (che definisce
anche la durata, oltre all’oggetto
e agli obiettivi)[3]; inasprimento dei presupposti
e delle correlate misure della responsabilità
dirigenziale[4].
In tutto questo, le forme di spoil system
contemplate dalla novella del 2002 sono
tre, di cui due “a regime” (cessazione
automatica degli incarichi apicali decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al
governo; assoggettamento a conferma, revoca,
modifica o rinnovazione, entro sei mesi
dal voto di fiducia, delle nomine di organi
di vertice e consiglieri di amministrazione
di società ed enti pubblici, conferite
dall’esecutivo uscente nei sei mesi
antecedenti la scadenza della legislatura)
ed una “transitoria” (o una
tantum), a sua volta diversamente modulata
in funzione dei destinatari: gli incarichi
di livello non generale possono essere ridistribuiti
nel termine di novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge, decorso il quale
si intendono confermati; gli incarichi di
funzioni dirigenziali di livello generale
cessano, invece, automaticamente allo spirare
del sessantesimo giorno dall’entrata
in vigore della stessa l. n. 145.
Su quest’ultima previsione (spoil
system transitorio per i soli dirigenti
con funzioni di livello generale) verte
il giudizio definito con declaratoria d’incostituzionalità
dalla pronuncia in parola, salutata con
particolare favore, specialmente sul piano
mediatico e nei primi commenti di taglio
giornalistico[5], ove è ricorrente,
fra l’altro, l’affermazione
secondo cui la Corte avrebbe inteso affrancare
la dirigenza pubblica da un ruolo troppo
subalterno rispetto al potere politico[6],
riagganciando le valutazioni dei funzionari
esclusivamente alle rispettive competenze
e ai risultati dell’attività
svolta.
Tuttavia, l’enfasi con cui è
stata accolta la decisione – ed altra
di pari data, concernente l’applicazione
dell’istituto al livello regionale[7]
– rischia di lasciare in ombra i veri
profili di interesse che questo intervento
del giudice costituzionale presenta.
Ci si riferisce, esattamente, alla strada
indicata dalla Corte per ricondurre nell’alveo
della legalità costituzionale lo
spoil system nazionale: far precedere la
cessazione dell’incarico da una previa
fase valutativa, ancorata ad un parametro
la cui specificazione costituisce il maggior
aspetto di novità, oltre che l’elemento
capace di far salva la stessa ragion d’essere
dell’istituto, altrimenti privo di
autonomia concettuale ed operativa.
Il «momento procedimentale di confronto
dialettico tra le parti» vale, infatti,
in un’ottica di salvaguardia delle
pretese partecipative del dirigente, ad
esternare le ragioni per cui l’amministrazione
ritiene di interrompere il rapporto anticipatamente
alla scadenza prevista dal contratto: ragioni
connesse alle modalità pregresse
di espletamento dell’incarico, «anche
in relazione agli obiettivi programmati
dalla nuova compagine governativa».
Nel suddetto, fondamentale passaggio sta
il quid novi che, a ben vedere, consente
di attribuire una sua ratio alla figura
dello spoil system che, diversamente, rimarrebbe
privo di un benché minimo spazio
di sopravvivenza e verrebbe a sovrapporsi
totalmente ai meccanismi della responsabilità
dirigenziale, identificandosi con essa sic
et simpliciter.
Va, pertanto, dato merito alla Corte di
aver respinto la prospettiva di una simile
coincidenza, evitando di decretare l’espunzione
dell’istituto in esame dal nostro
ordinamento, il che francamente sarebbe
significato spostare gli equilibri in modo
eccessivo verso uno dei poli del rapporto
intercorrente fra quelle esigenze costituzionali
in perenne conflitto, per le quali è
davvero ardua la quadratura del cerchio.
La ricerca della mediazione non può
che essere rimessa alla discrezionalità
del legislatore (cioè alla «massima
sintesi politica espressa dalla legge»:
C. cost. n. 309 del 1997)[8], senza però
che ne esca irragionevolmente sacrificato
l’uno o l’altro dei valori in
campo: la tutela delle attribuzioni e responsabilità
dei dirigenti e della loro imparzialità
e strumentalità agli interessi esclusivi
della Nazione (artt. 97, commi 1 e 2, e
98, comma 1, Cost.); l’attuazione
del principio della responsabilità
ministeriale, che – necessario a ricondurre
la burocrazia al circuito democratico e,
dunque, al potere di direzione e controllo
delle istituzioni rappresentative espresse
dal corpo elettorale – rende il ministro
responsabile individualmente degli atti
del suo dicastero (art. 95, comma 2).
In una tale cornice, in cui occorre neutralizzare
il pericolo tanto di un eccesso di autonomia
quanto di un eccesso di subordinazione politica
del dirigente, emerge giocoforza che il
rapporto fra gli organi di governo e l’amministrazione
non può che essere «né
di totale immedesimazione né di totale
indipendenza»[9], essendo la seconda
separata sì dai primi ma al contempo
agli stessi collegata in quanto tenuta ad
attuarne l’indirizzo politico-amministrativo.
Lo stesso principio di imparzialità
conforma, d’altro canto, il rapporto
fra politica e amministrazione in termini
di «autonomia strumentale»,
dal momento che, attesa la sua portata bivalente,
«richiede che l’amministrazione
persegua interessi che non siano di parte
e, in egual modo, che l’amministrazione
sia strumento fedele di realizzazione delle
direttive politiche indicate dalle maggioranze
politiche di volta in volta al governo»[10].
Dello stato delle cose la Corte si mostra,
peraltro, ben conscia, come lasciano intendere
diversi passi della decisione: quello in
cui si prende atto della nuova configurazione
del rapporto, non più «pienamente»
ricostruibile in termini di gerarchia; o
quello in cui si evidenzia il superamento,
in sede legislativa, del modello incentrato
«esclusivamente» sulla responsabilità
del ministro; o quello in cui la temporaneità
degli incarichi viene ormai considerata
un elemento del sistema[11], benché
con il temperamento della necessaria previsione
di un termine minimo di durata[12], volto
a rendere non troppo stretto il legame fiduciario[13].
Né la “stabilità”
dell’incarico costituisce in linea
di principio un vincolo per il legislatore
(così si è espressa C. cost.
n. 11 del 2002)[14], anche se non può
tradursi in “precarietà”
del dirigente; come pure, è innegabile
che la scelta discrezionale di investitura
del dirigente, in quanto effettuata dall’organo
politico, contenga di per sé una
componente variabile di “fidelizzazione”,
ma tuttavia deve essere sorretta da “criteri
oggettivi” nel tentativo di contemperare
fiduciarietà ed imparzialità[15]
(v. art. 19, d. lgs. n. 165 del 2001): lo
sforzo di distinguere concetti dai confini
estremamente labili, anche attraverso acrobazie
logiche e verbali, rende appieno la difficoltà
di comporre antinomie di palmare evidenza.
La sentenza si muove sapientemente lungo
una linea mediana, anche se non manca di
suscitare qualche perplessità.
Chi ne condivide le conclusioni si sarebbe
aspettato che la Corte facesse applicazione
prevalente, se non esclusiva, del principio
di imparzialità e che lo spoil system
una tantum venisse travolto in nome di questa.
L’azzeramento degli incarichi di direzione
generale (in massima parte conferiti dal
precedente governo), e quindi il trasferimento
generalizzato al nuovo governo del potere
di riattribuirli, sembra ispirato ad una
idea tutta politica della dirigenza generale:
l’idea che il destinatario dell’incarico
debba essere in sintonia politico-partitica
col ministro. Una scelta fondata su un presupposto
del genere appare in contrasto col principio
di imparzialità che deve ispirare
la condotta del dirigente (ma anche quella
del ministro che è pur sempre titolare
di uno di quei pubblici uffici di cui parla
l’art. 97 Cost.).
Un ragionamento del genere può essere
accusato di ingenuità, ma è
comunque coerente. È ingenuo pensare
che il ministro effettui una scelta color
blind (il colore è il colore politico,
non quello della pelle) quando conferisce
l’incarico. Il sospetto che egli sia
condizionato da ragioni di partito è
talmente radicato che, ad es., la nomina
dei componenti delle autorità indipendenti
è sottratta al governo e attribuita
ad altri organi.
La Corte ha preferito, invece, fare appello
“in particolare” al buon andamento
dell’amministrazione, sfruttando la
doppia valenza dell’art. 97, e più
precisamente al «principio di continuità
dell’azione amministrativa che è
strettamente correlato a quello di buon
andamento dell’azione stessa»
(punto 9.2 del Considerato in diritto).
L’argomento sembra provi troppo. Se
la questione dovesse essere risolta in base
al principio di continuità, allora
la stessa temporaneità dell’incarico
dirigenziale (che la Corte invece fa salva)
andrebbe messa in discussione: anche dell’incarico
che non viene ex lege a cessare ante tempus.
In realtà, il principio di continuità
(invocato a fondamento di istituti come
la c.d. prorogatio – v., tuttavia,
la sentenza della Corte n. 208 del 1992
– o come il funzionario di fatto,
o per giustificare la salvezza dei provvedimenti
la cui efficacia si estende al di là
della carica del titolare) è stato
sempre richiamato a proposito dell’organo,
non del suo titolare, ovverosia «delle
funzioni pubbliche proprie dell’organo
o dell’ufficio» (C. cost. n.
208, cit.). La continuità è
assicurata dal fatto che la vita dell’organo
non cessa con il suo titolare e che gli
atti adottati da quest’ultimo continuano
a produrre effetti anche quando il titolare
è cambiato. La continuità
non è stata mai invocata per sostenere
che la persona fisica debba rimanere a vita
nella carica.
Nel nostro caso la continuità dell’ufficio
dirigenziale non verrebbe in alcun modo
pregiudicata se il ministro, entro i sessanta
giorni, designasse per l’incarico
un nuovo dirigente generale. Inoltre, non
pare esservi congruenza fra il principio
del buon andamento (cui, peraltro, si affianca
nel prosieguo un opportuno richiamo all’imparzialità[16])
e l’esigenza (che la legge Frattini
colpevolmente ignorerebbe) che «al
dirigente sia assicurata la possibilità
di far valere il diritto di difesa»
nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Se questa fosse la ratio dell’annullamento
della disposizione impugnata, sarebbe più
appropriato un richiamo agli artt. 24 e
113 Cost. che non all’art. 97: il
buon andamento esprime un principio valevole
per l’apparato; il diritto di difesa
e il giusto procedimento sono garanzie del
singolo.
Ma siamo proprio sicuri che l’art.
3, comma 7, l. n. 145 contrasti col diritto
di difesa e col giusto procedimento? Tali
principi sono legittimamente evocati nei
confronti di una misura che abbia carattere
afflittivo, quale potrebbe essere la revoca
anticipata dell’incarico comminata
per inosservanza particolarmente grave delle
direttive (art. 3, comma 2). Non del pari
appropriato si rivela un richiamo a tali
principi a fronte di una cessazione automatica
e generalizzata degli incarichi –
qual è quella disposta con la norma
impugnata – come tale priva di ogni
carattere individualizzante e di conseguenza
afflittivo[17]. Che ne diremmo di una legge
che riducesse la durata del mandato consiliare
nei comuni e determinasse la cessazione
anticipata dei consigli comunali in carica?
È illegittima perché a migliaia
di consiglieri comunali viene negato il
diritto di difesa?
La Corte non sembra avere nulla da obiettare
alla norma che fa cessare gli incarichi
apicali (segretari generali, capi dipartimento
e altri equivalenti) decorsi novanta giorni
dal voto di fiducia al governo (art. 3,
comma 8): gli incarichi, specifica, «di
maggior coesione con gli organi politici».
Ma se è legittima questa richiesta
di “coesione” per i capi dipartimento
perché non dovrebbe esserlo nei confronti
dei dirigenti generali?
La linea divisoria tra le due fattispecie
è troppo sottile perché debba
essere considerata in ogni caso illegittima
nella seconda (dirigente generale) la soluzione
che è considerata plausibile nella
prima (segretario generale o capo dipartimento).
La Corte, infine, omette dichiaratamente
di prendere posizione sulla natura giuridica
dell’atto motivato di revoca, che
consegua eventualmente alla fase di valutazione
in contraddittorio la quale, finalizzata
al rispetto dei principi del giusto procedimento,
vale a consentire comunque un controllo
giurisdizionale.
Il prescindere dalla natura, di diritto
pubblico o di diritto privato, dell’atto
in questione[18], se da un lato segna l’adesione
della Corte alla tesi per cui un procedimento
amministrativo condotto secondo le regole
della l. n. 241/1990 e s.m.i. può
sfociare anche in un atto privatistico[19],
dall’altro lascia immaginare che attraverso
un tale atteggiamento di neutralità
si siano volute evitare pericolose e dirette
ricadute sul piano delicato del riparto
di giurisdizione[20], considerata anche
la contemporanea pendenza di specifico giudizio
di legittimità costituzionale avente
ad oggetto la norma (art. 63, comma 1, d.
lgs. n. 165, cit.) attributiva al giudice
ordinario della cognizione sulle controversie
in tema di conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali (v. la contestuale C. cost.
n. 108 del 2007, ord.).
Il problema attiene ad oggetto e modalità,
e dunque all’ampiezza stessa, del
sindacato giudiziale, che investe: una valutazione
esercizio di discrezionalità tecnica,
mista a profili di merito insindacabili,
se la nomina si assume effettuata attraverso
un provvedimento amministrativo; una scelta
espressione di autonomia privata, giustiziabile
alla stregua del principio di buona fede,
se viceversa all’atto di nomina si
riconnette natura privatistica.
Riassumendo, dalla risposta della Corte
si ricava che al legislatore non è
precluso di prevedere forme di cessazione
del rapporto dirigenziale, legate all’avvicendamento
della compagine governativa: solo che tale
cessazione non può essere automatica,
bensì preceduta da un momento di
valutazione dell’attività del
dirigente, condotta anche alla luce dei
nuovi obiettivi politico-amministrativi
prefissati dal governo entrante, e idonea
a giustificare l’interruzione dell’incarico
non ancora scaduto.
In ossequio, cioè, alle esigenze
organizzative (flessibilità, efficienza
e speditezza dell’azione di governo),
la verifica dell’attitudine del soggetto
ad attuare l’indirizzo programmato
incontra opportunamente un duplice punto
di emersione: una rilevanza non solo ex
post (attraverso una valutazione della condotta
pregressa del dirigente) ma anche ex ante
(nelle forme di una delibazione preliminare
di compatibilità, anche concernente
i requisiti tecnici e la personalità
del soggetto), al fine di evitare che il
nuovo esecutivo resti sempre ed irrimediabilmente
vincolato alle scelte di quello uscente,
anche per gli incarichi aventi natura non
prettamente esecutiva[21].
In definitiva, la sentenza n. 103 fornisce
un interessante contributo chiarificatore
al complesso tema dello spoil system, che
richiede delle puntualizzazioni già
sul piano terminologico: la locuzione, associata
al modello originario[22], descrive infatti
un fenomeno di interruzione del rapporto
di impiego sulla base del parallelismo fra
la durata dell’incarico politico e
quella dell’incarico burocratico,
mentre nel nostro ordinamento assume la
più blanda valenza della messa a
disposizione del dirigente.
Si ben comprende, pertanto, quanto parziale
ed incompiuto si sia rivelato il tentativo
di trasposizione nel nostro sistema giuridico
di un concetto, affiorato in un humus politico-istituzionale
affatto diverso, e sulla cui definizione
si è soffermata incidentalmente anche
la nostra giurisprudenza costituzionale,
parlando di «scelta di fondo di commisurare
la durata delle nomine e degli incarichi
dirigenziali a quella degli organi d’indirizzo
politico» (sentenza n. 233 del 2006).
Da quest’ultima pronuncia, riguardante
lo spoil system regionale, si potevano trarre
indicazioni più generali, valorizzando
in particolare l’esplicito riconoscimento
che la coesione – connotato del rapporto,
fondato sull’intuitus personae, fra
organo politico e vertici dell’apparato
burocratico – realizza il buon andamento
dell’ente.
Taluno ha, invero, ricavato dal predetto
passo una possibile ed indiretta legittimazione
anche per il sistema delle spoglie a livello
statale, relativamente al rapporto fra ministro
ed organi burocratici apicali[23] (in sostanza,
tutti quelli cui l’incarico venga
conferito dall’autorità politica,
compresi i dirigenti generali)[24].
Altri, invece, suggeriva una lettura opposta,
facendo leva sulla inestensibilità
della soluzione fornita ad un caso specifico,
oltre che sulle peculiarità del sistema
degli incarichi regionali (suddividi in
due, e non in tre, livelli, e conferiti
con delibera di organo politico collegiale
e non monocratico)[25].
Prevalsa la seconda interpretazione, la
sentenza 103 stimola ulteriori riflessioni
riguardo alla natura apicale dell’incarico,
e più precisamente a quella stretta
contiguità che – ove sussistente
fra l’organo politico e la sfera alta
dell’amministrazione (che fa da cerniera
fra il governo e la complessiva macchina
burocratica) – legittima l’applicazione
dello spoil system.
Ci si potrebbe interrogare, a tal riguardo,
sulle affinità e sui punti di contatto
fra le posizioni di capo dipartimento, segretario
generale et similia da una parte, e quella
di dirigente generale dall’altra,
meditando sui casi in cui la situazione
del dirigente generale, per la configurazione
strutturale del ministero, è pienamente
assimilabile a quella delle figure apicali
quanto a coesione (stante l’assegnazione
di obiettivi e risorse, con le correlate
responsabilità gestorie), e non invece
a quella dei dirigenti di base.
Per concludere, dopo aver rimarcato la scelta
lodevole di preservare, con l’innesto
di qualche contrappeso, un margine di autonomia
all’istituto dello spoil system nel
nostro sistema, almeno un cenno va speso
per evidenziare il pregio del passaggio
argomentativo in cui la Corte esclude di
trovarsi di fronte ad una legge-provvedimento
(con funzione di disciplina transitoria),
che peraltro non supererebbe lo scrutinio
stretto cui soggiacciono gli atti così
qualificati, sotto il profilo della non
arbitrarietà, della ragionevolezza
e, con una particolare accentuazione, della
proporzionalità delle misure disposte.
_______________________________________
[1] Per un’accurata esposizione del
percorso evolutivo cui il regime giuridico
del rapporto d’impiego della dirigenza
è andato incontro, snodandosi attraverso
la prima e la seconda privatizzazione, si
rinvia a R. Alesse, La dirigenza dello Stato
tra politica e amministrazione, Torino,
2006.
[2] Un’opinione decisamente critica
nei confronti della riforma aveva espresso
S. Cassese, Il nuovo regime dei dirigenti
pubblici italiani: una modificazione costituzionale,
in Giorn. dir. amm., 2002, 1341 ss., lamentando
il sopravvento preso dalla politica sulla
dirigenza, destinata ad una condizione precaria
e ad abdicare al suo tradizionale ruolo
di neutralità.
[3] Sicché il margine di contrattazione
risulta sostanzialmente azzerato e il dirigente
soggiace in tutto e per tutto (se si eccettua
la sola pattuizione del trattamento economico)
alla decisione unilaterale dell’organo
politico, come fa notare G. Gardini, Spoils
system all’italiana: mito o realtà?,
in Lav. nelle p.a., 2002, 958. Invoca, in
merito, una correzione di rotta, mediante
l’approdo ad uno schema fondato su
un unico atto dal carattere privatistico-contrattuale,
G. D’Alessio, La disciplina della
dirigenza pubblica: profili critici ed ipotesi
di revisione del quadro normativo, ivi,
2006, 562.
[4] Sulla responsabilità dirigenziale,
che funge evidentemente da anello di congiunzione,
v. P. Cerbo, Responsabilità politica
e responsabilità dirigenziale dopo
la legge n. 145 del 2002, in Dir. pubbl.,
2002, 639 ss.
[5] Cfr., per un riscontro, M. Clarich,
Una rivincita della dirigenza contro lo
strapotere politico, in Il Sole 24 Ore del
24 marzo 2007, 33.
[6] Ad avviso di F. Merloni, Dirigenza pubblica
e amministrazione imparziale, Bologna, 2006,
194, da taluni indici (come la scarsa attenzione
dedicata alla qualità degli atti
di indirizzo e alla definizione di un organico
sistema di valutazione) si trarrebbe conferma
della scarsa fiducia nutrita dagli organi
politici nella capacità della dirigenza
di guidare l’amministrazione al raggiungimento
dei risultati con la sola predefinizione
dell’indirizzo politico.
[7] La sentenza n. 104, dichiarando costituzionalmente
illegittime le disposizioni di talune leggi
regionali, chiarisce, fra l’altro,
quanto segue: «La dipendenza funzionale
del dirigente non può diventare dipendenza
politica. Il dirigente è sottoposto
alle direttive del vertice politico e al
suo giudizio, ed in seguito a questo può
essere allontanato. Ma non può essere
messo in condizioni di precarietà
che consentano la decadenza senza la garanzia
del giusto procedimento».
[8] In proposito, rileva B. Cavallo, Teoria
e prassi della pubblica organizzazione,
Milano, 2005, 542, che «non esistendo
uno statuto costituzionale della dirigenza,
il legislatore ha significativi spazi di
libertà per conformare il rapporto
tra organi politici e dirigenti, per cui
il sistema delle spoglie non sembra contrastare
con la magna charta».
[9] R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto
costituzionale, Torino, 2006, 193.
[10] Così A. Patroni Griffi, Dimensione
costituzionale e modelli legislativi della
dirigenza pubblica, Napoli, 2002, 111.
[11] Si tratta di un dato acquisito anche
per quella dottrina che pur deplora i tentativi
di adottare forme esplicite o mascherate
di spoil system, come quello operato dalla
l. n. 145: ci si riferisce, in particolare,
a G. D’Alessio, La disciplina della
dirigenza pubblica: profili critici ed ipotesi
di revisione del quadro normativo, cit.,
566 ss., il quale auspica la conservazione
del sistema degli incarichi sottoposti a
termine finale, «in quanto coerente
con l’obiettivo di realizzare un’amministrazione
dinamica e funzionale, che superi la vecchia
logica burocratica anche attraverso un uso
flessibile delle risorse umane più
qualificate».
[12] Altrimenti, il dirigente sarebbe essenzialmente
proteso verso la ricerca di consensi presso
il ministro, nell’aspettativa di una
sua riconferma; senza dire che la brevità
dell’incarico renderebbe «del
tutto teorica la necessità di ricorrere
alle complesse procedure di valutazione
e accertamento delle responsabilità»
(G. D’Auria, Ancora una riforma della
dirigenza pubblica, in Giorn. dir. amm.,
2002, 1160; rilievi simili in V. Talamo,
Lo spoils system all’«italiana»
fra legge Bassanini e legge Frattini, in
Lav. nelle p.a., 2003, 238). Nel senso,
invece, che le modifiche introdotte dalla
l. Frattini sulla durata degli incarichi
dirigenziali «rispondono a esigenze
di flessibilità e mobilità
e non a logiche di precarizzazione»,
C. D’Orta, Gli incarichi dirigenziali
nello Stato dopo la legge 145/2002, in Lav.
nelle p.a., 2002, 936. Per una posizione
intermedia, in quanto dubitativa, si segnala
A. Patroni Griffi, Dimensione costituzionale
e modelli legislativi della dirigenza pubblica,
cit., 184, per il quale «non è
facile stabilire quanto la nuova disciplina
degli incarichi risponda teleologicamente
alle logiche legittime dell’individuazione,
nel rispetto del principio della distinzione,
di un collegamento organico della dirigenza
con il vertice politico, al fine di realizzare
a livello di efficienza ottimale, quel circuito
politica-amministrazione in cui consiste
la funzione di governo, o sia, al contrario,
finalizzata ad apprestare nelle mani dei
politici un nuovo strumento di riappropriazione
della funzione gestionale mediante un sistema
che, pur non rinnegando formalmente il principio
di separazione, ponga la dirigenza in una
posizione di sostanziale sudditanza».
[13] Sugli indicatori della fiduciarietà,
v. dettagliatamente G. Endrici, Il potere
di scelta, Bologna, 2000, 213 ss.
[14] Sono senza dubbio significative le
affermazioni contenute nell’ordinanza
della Corte, giudicata tuttavia «superficiale»
da parte della dottrina (S. Cassese, Il
rapporto tra politica e amministrazione
e la disciplina della dirigenza, in Lav.
nelle p.a., 2003, 787), e «ineccepibile»
da altri (A. Patroni Griffi, Dimensione
costituzionale e modelli legislativi della
dirigenza pubblica, cit., 118 s.), benché
imputando alla Consulta di non aver meglio
indicato «i limiti costituzionali,
oltrepassando i quali la discrezionalità
legislativa, nella regolamentazione del
conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, potrebbe incorrere in una
censura di legittimità».
[15] Si tratta di nozioni in aperta contraddizione,
per S. Cassese, Il rapporto tra politica
e amministrazione e la disciplina della
dirigenza, cit., 789.
[16] Nel prescrivere la necessità
della previa fase valutativa la Corte aggiunge,
infatti, anche un riferimento alla trasparenza
delle scelte (contrappunto della flessibilità)
e, quindi, al principio di imparzialità
dell’azione amministrativa.
[17] In sostanza, anche la previsione della
verifica in contraddittorio, che la Corte
ricava in via di deduzione dalla sua precedente
giurisprudenza (essenzialmente dalle pronunce
n. 193 e n. 11 del 2002, n. 313 del 1996,
n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990), non
convince appieno: l’esigenza di procedimentalizzare
una fase valutativa dovrebbe imporsi laddove
occorra accertare e sanzionare un’incapacità
e non compiere una valutazione di opportunità
circa l’attitudine del dirigente a
contribuire al raggiungimento degli indirizzi
tracciati dalla coalizione governativa subentrante.
[18] L’orientamento della Corte di
cassazione è nel senso che gli atti
di conferimento o revoca di incarichi dirigenziali
abbiano natura privata o, quanto meno, di
determinazione assunta con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro,
sicché la cognizione giurisdizionale
su di essi compete al giudice ordinario:
cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 11
gennaio 2007 n. 308; Id., 7 luglio 2005
n. 14252; Id., 9 dicembre 2004 n. 22990;
Id., sez, lav., 20 marzo 2004 n. 5659. Di
opposto avviso, in dottrina, M. C. Cavallaro,
Sulla natura giuridica dell’atto di
conferimento dell’incarico dirigenziale,
in Dir. amm., 2006, 707 ss., che espone
le ragioni in favore della natura provvedimentale.
Un analogo avviso pare potersi attribuirsi
a S. Cassese, Il rapporto tra politica e
amministrazione e la disciplina della dirigenza,
cit., 787, il quale reputa inammissibile
che un rapporto di impiego venga fatto cessare
«senza un provvedimento amministrativo».
[19] Contra, peraltro, P. Sordi, Le controversie
in tema di incarichi dirigenziali, in Lav.
nelle p.a., 2005, 770, per il quale «l’affermata
natura privatistica dell’atto di conferimento
dell’incarico impedisce di attribuire
rilevanza alle prescrizioni contenute nella
legge 7 agosto 1990, n. 241». Per
l’inapplicabilità propende
anche M. C. Cavallaro, Sulla natura giuridica
dell’atto di conferimento dell’incarico
dirigenziale, cit., 713, secondo la quale
soltanto la qualificazione in termini pubblicistici
consente di assegnare al destinatario le
garanzie previste dalla legge generale sul
procedimento amministrativo.
[20] In proposito, la sentenza della Corte
costituzionale n. 275 del 2001 ha avvertito
che la configurazione della disciplina che
regola sul versante sostanziale il rapporto
di lavoro dei pubblici dirigenti produce
conseguenze rilevanti anche sul riparto
giurisdizionale, «a tutela degli stessi
dipendenti, in base ad una esigenza di unitarietà
della materia». E, sebbene nella successiva
ordinanza n. 525 del 2002 la stessa Consulta
avrebbe aggiunto che «qualsiasi problema
sulla natura dell’atto di conferimento
o di revoca degli incarichi dirigenziali
non incide sulla attribuzione della giurisdizione
effettuata dal legislatore», allo
stato occorre fare i conti con i criteri
fondamentali dettati in materia dalla successiva
e fondamentale C. cost. n. 204 del 2004.
[21] Evidentemente, il rilievo accordato
agli obiettivi definiti dalla nuova maggioranza
di governo mal si concilia con il riferimento
assorbente al principio di continuità,
laddove questa sia riferita – come
parrebbe di capire – non alla struttura
ma alla persona fisica ad essa preposta:
il ruolo centrale e decisivo in un primo
momento riconosciuto alla continuità
di azione del dirigente viene, pertanto,
se non smentito perlomeno svalutato, dal
recupero di un profilo di gradimento nell’investitura
dello stesso organo burocratico di vertice.
[22] Sulle origini dell’istituto,
C. Di Andrea, Lo spoils system: noterelle
sulla disciplina della dirigenza pubblica
in Italia e spunti comparatistici, in Rass.
parl., 2003, 583 ss.
[23] La peculiarità degli «uffici
destinati in modo diretto alla collaborazione
con gli organi politici o al supporto dei
medesimi » è stata evidenziata
da C. cost. n. 1 del 1999. A dette strutture
sono preposte figure di raccordo, incaricate
di garantire efficienza al circuito indirizzo-gestione:
si tratta, in pratica, di quegli elementi
in grado di garantire «quello scambio
circolare di informazioni tra politica ed
amministrazione, essenziale per un corretto
esercizio della funzione di governo»
(A. Patroni Griffi, Dimensione costituzionale
e modelli legislativi della dirigenza pubblica,
cit., 192).
[24] S. Battini, In morte del principio
di distinzione fra politica e amministrazione:
la Corte preferisce lo spoils system, in
Giorn. dir. amm., 2006, 911 ss.
[25] G. Gardini, Lo spoils system al primo
vaglio di costituzionalità: le nomine
fiduciarie delle Regioni sono legittime,
ma la querelle resta aperta, in Lav. nelle
p.a., 2006, 679 ss.
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(pubblicato
il 29.3.2007) |
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