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| n 3-2007 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 7 marzo 2007 n. 95
Presidente BILE
Redattore GALLO |
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1. Pubblico impiego − Stipendi, assegni, indennità − Art. 1, co. 216 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 − Rimborso delle spese di viaggio aereo del personale in missione o viaggio di servizio all'estero nella sola classe economica − Q.l.c. sollevata dalle Regioni Valle d’Aosta, Campania, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed Emilia-Romagna − Asserita violazione da parte della Regione Vallae d’Aosta, che estende le proprie censure anche alla parte in cui le norme denunciate si applicano al personale dei Comuni, degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; da parte della Regione Campania dgli articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Emilia-Romagna del solo art. 119, secondo comma, Cost. − Illegittimità costituzionale in parte qua.
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2. Pubblico impiego − Stipendi, assegni, indennità − Art. 1, co. 214 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 − Soppressione dell’indennità di trasferta − Q.l.c. sollevata dalle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed Emilia-Romagna − Asserita violazione da parte della Regione Vallae d’Aosta degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; da parte della Regione Piemonte degli articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Campania dgli articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Emilia-Romagna del solo art. 119, secondo comma, Cost. − Non fondatezza.
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1. È costituzionalmente illegittimo il comma 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali;
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2. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna.
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SENTENZA N. 95
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 214 e 216, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania,
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Emilia-Romagna, notificati
il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il
1° e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 30, 35, 36,
37 e 39 del registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio
2007 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione
Valle d’Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte,
Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon
per la Regione Trentino-Alto Adige, Giandomenico Falcon
e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, nell’impugnare numerose disposizioni
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2006), ha promosso questioni di
legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art.
1 della suddetta legge, in riferimento all’art. 119,
secondo comma, della Costituzione e all’art. 3, lettera
f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.
1.1. – Ad avviso della Regione, i commi denunciati
– il primo dei quali, con riguardo a tutte le amministrazioni
pubbliche, sopprime le indennità di trasferta, mentre
il secondo prevede che il rimborso per le spese di viaggio
in aereo del personale che si rechi in missione o viaggio
di servizio all’estero spetta nel limite delle spese
per la classe economica – fissano vincoli puntuali
a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli
enti locali e, così facendo, ledono la loro autonomia
finanziaria di spesa, violando sia l’art. 119, secondo
comma, Cost., sia l’art. 3, lettera f), dello
statuto speciale, che attribuisce alla Regione, nell’àmbito
dei princípi individuati con legge dello Stato, la
potestà legislativa in materia di «finanze
regionali e comunali».
Sostiene la ricorrente che, in forza del combinato disposto
della citata disposizione statutaria e degli artt. 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., «la competenza
regionale della Valle d’Aosta si atteggia oggi (in
forza della clausola di cui all’art. 10 legge cost.
n. 3 del 2001) non più come meramente suppletiva
rispetto alla competenza statale, ma appare garantita nell’ambito
dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il
quale deve limitarsi alla fissazione di tali principi».
La potestà legislativa in materia di autonomia finanziaria
locale si articolerebbe, cioè, su due livelli, statale
e regionale, con la conseguenza che la legislazione statale
non potrebbe vincolare, come invece fanno le norme censurate,
la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.
Per la Regione Valle d’Aosta, dette norme troverebbero
applicazione anche per le Regioni a statuto speciale, nonostante
la clausola contenuta nel comma 610 dell’art. 1 della
menzionata legge n. 266 del 2005, secondo cui: «Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti». Tale clausola di salvaguardia avrebbe, infatti,
un significato ambiguo, perché le norme censurate
prevedrebbero espressamente la propria applicabilità
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano e perché, in ogni caso, il
loro tenore letterale non consentirebbe di escluderne con
certezza l’applicabilità alle suddette Regioni
e Province autonome.
La rilevata ambiguità di significato della clausola
di salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di
interpretare le norme denunciate in senso lesivo delle attribuzioni
della Regione, con la conseguenza che le norme stesse possono
essere oggetto di impugnazione, sulla scorta della giurisprudenza
della Corte costituzionale, per la quale «il giudizio
in via principale può concernere questioni sollevate
sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente
come possibili, a condizione che queste ultime non siano
implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni
impugnate così da far ritenere le questioni del tutto
astratte o pretestuose».
1.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria
ogni deduzione.
1.3. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri
sostiene che, con il censurato comma 214, il legislatore
statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento
della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali
«le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa».
L’Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre,
che l’àmbito di applicazione del denunciato
comma 216 è stato ristretto dal comma 468 dell’art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2007); che la norma censurata
non concerne direttamente l’autonomia finanziaria
delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio”
di austerità di generale portata»; che, infine,
la Regione ha richiesto la declaratoria non dell’illegittimità
costituzionale del citato comma 216, ma solo della sua inapplicabilità
al personale regionale.
2. – La Regione Piemonte, nell’impugnare numerose
disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni
di legittimità costituzionale dei commi 213 e 214
dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli
artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
2.1 – La ricorrente formula ragioni di censura con
riferimento al solo comma 214, premettendo che esso stabilisce
l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente
comma 213 sull’abolizione dell’indennità
di trasferta e precisando che vi sarebbe una qualche ambiguità
nella formulazione della norma, perché essa non si
limita a prescrivere di «adottare, anche in deroga
alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le
conseguenti determinazioni», ma soggiunge che ciò
deve essere fatto «sulla base dei rispettivi ordinamenti
nel rispetto della propria autonomia organizzativa».
Tale richiamo da parte della norma censurata all’autonomia
organizzativa apparirebbe, ad avviso della Regione, «privo
di concreta sostanza, stante l’imperatività
ed esaustività della disciplina abolitiva dell’indennità
considerata». Si tratterebbe, in conclusione, di una
norma che illegittimamente dispone una misura di dettaglio
nella gestione della spesa, in contrasto con quanto affermato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 449 del 2005
.
2.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, rilevando l’inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale del
citato comma 213, «posto che la norma concerne i dipendenti
statali» e l’infondatezza della questione riferita
al censurato comma 214, con il quale il legislatore statale
si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento
della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali
«le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa».
2.3. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri
aggiunge che il censurato comma 214 favorirebbe di riflesso
la finanza regionale, sostanzialmente svincolando le autonomie
regionali e locali «da clausole della contrattazione
collettiva, come noto formate centralmente».
3. – La Regione Campania, nell’impugnare numerose
disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni
di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216
dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli
artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
3.1. – Ad avviso della ricorrente – la quale
svolge considerazioni analoghe a quelle formulate dalla
Regione Val d’Aosta e dalla Regione Piemonte, nei
ricorsi da queste proposti –, i commi denunciati violano
i parametri evocati, perché fissano vincoli puntuali
a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli
enti locali, e ledono, cosí, la loro autonomia finanziaria
di spesa.
3.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria
ogni deduzione.
3.3. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, la Regione ribadisce le ragioni svolte
nel ricorso.
3.4. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri
sostiene che il censurato comma 214 influenzerebbe favorevolmente
la finanza regionale, sostanzialmente svincolando le autonomie
regionali e locali «da clausole della contrattazione
collettiva, come noto formate centralmente».
L’Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre,
con riferimento al censurato comma 216: a) che l’àmbito
di applicazione di tale comma è stato ristretto dal
comma 468 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
b) che la norma censurata non concerne direttamente l’autonomia
finanziaria delle Regioni, ma si limita a porre «un
“criterio” di austerità di generale portata»;
c) che la Regione ha richiesto la declaratoria dell’illegittimità
costituzionale del citato comma 216, mentre avrebbe potuto,
al più, richiedere la declaratoria della sua inapplicabilità
al personale regionale.
4. – La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
nell’impugnare numerose disposizioni della legge n.
266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della
suddetta legge, in riferimento all’art. 119, secondo
comma, Cost.
4.1. – La ricorrente premette che le norme censurate
trovano applicazione anche per le Regioni a statuto speciale,
nonostante la clausola contenuta nel comma 610 dell’art.
1 della citata legge n. 266 del 2005, per ragioni analoghe
a quelle esposte dalla Regione Valle d’Aosta nel ricorso
da essa presentato.
Ad avviso della ricorrente – la quale svolge considerazioni
simili a quelle formulate sul punto dalle Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Campania, nei ricorsi da queste
proposti –, i commi denunciati violano l’evocato
parametro costituzionale, perché fissano vincoli
puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni
e degli enti locali e ledono, così, la loro autonomia
finanziaria di spesa. In particolare, il censurato comma
216 avrebbe un contenuto quasi identico all’art. 3,
comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 449 del
2005. 4.2. – Si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo: a)
l’infondatezza della questione concernente il comma
214, perché, con questa disposizione, il legislatore
statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento
della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali
la facoltà di adottare «le conseguenti determinazioni
sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della
propria autonomia organizzativa»; b) l’inammissibilità
della questione concernente il comma 216, perché
la ricorrente ne chiede l’annullamento, «mentre
al più potrebbe chiedere dichiararsene la illegittimità
costituzionale parziale, cioè solo per il personale
ad essa appartenente».
4.3. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri
svolge considerazioni analoghe a quelle già svolte
nel precedente atto difensivo.
4.4. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, la Regione ribadisce le ragioni svolte
nel ricorso.
In particolare, con riferimento alla censura relativa al
comma 214 della legge n. 266 del 2005, sostiene che la modifica
apportata a tale disposizione dall’art. 1, comma 468,
della legge n. 296 del 2006 – per cui le disposizioni
del comma denunciato «non si applicano al personale
con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia
e categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali
superiori alle cinque ore» – non fa venire meno
le ragioni di doglianza già esposte, salvo ritenere,
con l’Avvocatura dello Stato, che la norma denunciata
abbia valore “facoltizzante”, nel senso che
non impone, ma consente alle Regioni di adottare le misure
di contenimento della spesa previste dal comma 213.
Con riferimento al censurato comma 216, la ricorrente afferma
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte,
il ricorso è ammissibile anche se diretto a richiedere
la declaratoria dell’incostituzionalità della
norma e non solo la declaratoria della sua inapplicabilità
al personale regionale. Ad avviso della Regione, infatti,
«se anche la richiesta di annullamento tout court
non fosse corretta», la Corte dovrebbe accogliere
in parte il motivo di ricorso e non certo dichiararne l’inammissibilità,
«dato che non difetta alcuna condizione dell’azione
di legittimità costituzionale in via principale».
5. – La Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare
numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale dei commi
214 e 216 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento
all’art. 119, secondo comma, Cost.
5.1. – Ad avviso della ricorrente – la quale
svolge considerazioni sostanzialmente identiche a quelle
formulate sul punto dalla Regione Trentino-Alto Adige nel
ricorso da questa proposto –, i commi denunciati violano
il parametro costituzionale evocato, perché fissano
vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle
Regioni e degli enti locali e ledono, così, la loro
autonomia finanziaria di spesa.
5.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, deducendo: a) l’infondatezza
della questione concernente il comma 214, in quanto con
tale norma, il legislatore statale si sarebbe limitato a
porre un principio del coordinamento della finanza pubblica,
con facoltà, per le Regioni e gli enti locali, di
adottare «le conseguenti determinazioni sulla base
dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia
organizzativa»; b) l’infondatezza della questione
di legittimità costituzionale del comma 216, sulla
base della considerazione che «la portata del comma
è generale, mentre la sentenza Corte cost. n. 449
del 2005 ha riguardato solo le spese a carico delle amministrazioni
regionali (ed enti regionali dipendenti)».
5.3. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri
svolge considerazioni analoghe a quelle già formulate
nel precedente atto difensivo.
In particolare, la difesa dello Stato rileva, con riferimento
al censurato comma 216: a) che il suo ambito di applicabilità
è stato ristretto dal comma 468, dell’art.
1, della legge n. 296 del 2006; b) che la norma censurata
non concerne direttamente l’autonomia finanziaria
delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio”
di austerità di generale portata»; c) che la
Regione ha richiesto la declaratoria dell’illegittimità
costituzionale del citato comma 216, mentre avrebbe potuto,
al più, richiedere la declaratoria della sua inapplicabilità
al personale regionale.
5.4. – Con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, la Regione ha ribadito le ragioni già
svolte nel ricorso.
In relazione al censurato comma 216, la ricorrente precisa,
in particolare, che l’illegittimità costituzionale
della norma deriverebbe dal fatto che essa è formulata
in modo tale da comprendere nel suo àmbito di applicazione
anche il personale delle Regioni.
Considerato in diritto
1. – Con cinque ricorsi proposti, in via principale,
da altrettante Regioni e registrati, rispettivamente, al
n. 30 (Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste),
al n. 35 (Regione Piemonte), al n. 36 (Regione Campania),
al n. 37 (Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) ed
al n. 39 (Regione Emilia-Romagna) del 2006, sono state promosse
questioni di legittimità costituzionale dei commi
214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
Il primo dei due commi censurati stabilisce che «Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive
modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213,
adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di
legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla
base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria
autonomia organizzativa». Il non impugnato comma 213,
richiamato dal citato comma 214, sopprime «l’indennità
di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 26 luglio 1978, n. 417 , e all’articolo 1, primo
comma , del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1978, n. 513 , l’indennità supplementare prevista
dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge
18 dicembre 1973, n. 836 , nonché l’indennità
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale
7 giugno 1945, n. 320 », oltre che «le analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e
diplomatica»
Il secondo comma impugnato, cioè il comma 216, è
censurato nella parte in cui prevede che «Ai fini
del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio
all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in
aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica».
Le ricorrenti formulano questioni analoghe, pur denunciando
detti commi con riferimento a parametri diversi: la Regione
Valle d’Aosta evoca gli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art.
3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle
d’Aosta; la Regione Piemonte, la quale censura il
solo comma 214, evoca gli articoli 3, 97, 114, 117, 118
e 119 Cost.; la Regione Campania evoca gli articoli 114,
117, 118 e 119 Cost.; la Regione Trentino-Alto Adige e la
Regione Emilia-Romagna evocano il solo art. 119, secondo
comma, Cost. Lamentano, cioè, che le norme censurate
non si limitano a fissare l’entità massima
del disavanzo o del complesso della spesa corrente, ma pongono
un precetto specifico e puntuale sull’entità
della spesa: il comma 214, sopprimendo per il personale
delle Regioni le indennità «analoghe»
a quelle soppresse dal precedente comma 213 per il personale
delle amministrazioni pubbliche; il comma 216, negando al
personale delle Regioni il rimborso delle spese di viaggio
aereo oltre il limite di quelle previste per la classe economica.
La sola Regione Valle d’Aosta estende le proprie censure
anche alla parte in cui le norme denunciate si applicano
al personale dei Comuni.
2. – Per ragioni di omogeneità di materia,
la trattazione delle indicate questioni di legittimità
costituzionale viene qui separata da quella delle altre,
promosse con i medesimi ricorsi e per le quali è
opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così
separati e delimitati nell’oggetto, vanno riuniti
per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione
della rilevata parziale identità delle norme censurate
e delle questioni prospettate.
3. – Va preliminarmente rilevato, con riferimento
alle censure proposte dalla Regione Valle d’Aosta
(la quale, come sopra ricordato, ha esteso dette censure
anche alla parte delle norme denunciate applicabile al personale
dei Comuni), che le Regioni sono legittimate a denunciare
la legge statale anche per la violazione delle competenze
degli enti locali.
La Corte, infatti, ha ritenuto sussistente in via generale
una tale legittimazione in capo alle Regioni, perché
«la stretta connessione, in particolare [...] in tema
di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali
e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che
la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea
a determinare una vulnerazione delle competenze regionali»
( sentenze n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004 ).
4. – Sempre in via preliminare, con riferimento alle
questioni promosse dalla Regione Valle d’Aosta e dalla
Regione Trentino-Alto Adige, va escluso che la denunciata
lesione delle competenze delle ricorrenti sia impedita dal
comma 610 dell’art. 1 della citata legge n. 266 del
2005, secondo il quale «Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti». In proposito,
deve ritenersi che la clausola di salvaguardia contenuta
nel suddetto comma 610 è troppo generica per giustificare
questa conclusione, tanto che in tale disposizione non risulta
neppure precisato quali norme della legge finanziaria in
questione dovrebbero considerarsi non applicabili alle ricorrenti
per incompatibilità con gli statuti speciali e quali,
invece, dovrebbero ritenersi applicabili (v., ex multis,
sentenze nn. 134 , 118 , 88 del 2006 ).
5. – Nel merito, le questioni relative al comma 214
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 non sono fondate.
5.1. – Deve essere rilevato, innanzi tutto, che la
norma censurata impone ai suoi destinatari lo specifico
obbligo di sopprimere le suddette indennità e non
si limita ad attribuire la mera facoltà di sopprimerle.
A tale conclusione inducono l’interpretazione letterale,
teleologica e sistematica della norma.
Sotto il primo aspetto, va sottolineato che il precetto
contenuto nel comma 214 è formulato all’indicativo
presente, cioè nel modo e nel tempo verbale idonei
ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguistico
del legislatore. Il presente indicativo (“adottano”)
è, dunque, sicuro indice della prescrizione di un
obbligo (“devono adottare”), piuttosto che dell’attribuzione
di una facoltà (“possono adottare”).
La natura vincolante della norma censurata è, del
resto, confermata, sempre sul piano letterale, dall’espressa
previsione che le determinazioni degli enti destinatari
di essa sono adottate «anche in deroga alle specifiche
disposizioni di legge e contrattuali». Tale previsione,
infatti, presuppone necessariamente l’intento del
legislatore di rendere possibile ai suddetti enti l’adempimento
dell’obbligo imposto, senza che esso sia ostacolato
da disposizioni di legge e contrattuali.
Quanto poi al piano teleologico, i lavori preparatori (Atti
parlamentari – Senato della Repubblica, XIV legislatura,
disegni di legge e relazioni – documenti – n.
3613) evidenziano che la norma censurata è diretta
a completare il disegno governativo di contenimento della
spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare,
di razionalizzazione della materia dei trattamenti di trasferta.
E tale obiettivo può essere efficacemente perseguito
solo imponendo alle amministrazioni pubbliche, per le quali
«non trova diretta applicazione il comma 213»,
di adoperarsi per sopprimere le indennità analoghe
a quelle previste da quest’ultimo comma. L’avere
il legislatore statale distribuito la disciplina relativa
alla soppressione delle predette indennità in due
commi non significa che con il comma 214 abbia voluto rendere
facoltativa detta soppressione (disposta, invece, in via
diretta dal comma 213); significa solo che questa è
imposta anche agli enti cui si riferisce il comma 214 e,
in particolare, alle Regioni e agli enti locali, nei cui
confronti non è possibile per lo Stato provvedere
direttamente, perché titolari di un’autonomia
costituzionalmente garantita.
Infine, l’interpretazione nel senso della natura obbligatoria
della norma censurata trova definitiva conferma nel tenore
letterale del successivo comma 223, il quale, stabilendo
che le disposizioni dei commi 213 e 214 «costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi»,
rende ancora più chiara la volontà del legislatore
di raggiungere – seppure in via indiretta e «anche
in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali»
– l’effetto della soppressione delle richiamate
indennità anche con riguardo alle amministrazioni
pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente comma
213.
5.2. – Al fine di scrutinarne la legittimità
costituzionale, il comma denunciato, così interpretato,
deve essere letto congiuntamente con i commi 213 e 223.
Si è già visto che il comma 213 sopprime sia
le indennità previste dalle norme statali ivi elencate,
sia «le analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali» (salve le limitate e tassative
eccezioni di cui al comma 213-bis, riguardanti il
personale delle forze armate e di polizia e delle agenzie
fiscali, nonché il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e di alcuni enti previdenziali).
Tali indennità – previste in favore dei dipendenti
delle amministrazioni statali che prestino la propria attività
lavorativa fuori della ordinaria sede di servizio –
consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il maggior
disagio connesso alla prestazione di lavoro e, pertanto,
costituiscono componenti della retribuzione ( sentenze n.
124 del 1991, n. 19 del 1989 , n. 1 del 1986). Il censurato
comma 214, a sua volta, prevede – come pure si è
visto – specifiche disposizioni per estendere al personale
delle amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo,
compresi le Regioni e gli enti locali, la soppressione delle
indennità analoghe a quelle indicate nel precedente
comma 213.
Infine, il richiamato comma 223 comprende i commi 213 e
214 tra le disposizioni che «costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi» e,
pertanto, estende il divieto di clausole attributive delle
suddette indennità ai contratti ed accordi collettivi
successivi a quelli vigenti al momento dell’entrata
in vigore dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.
Dal complesso delle citate norme emerge che il legislatore,
disponendo la “soppressione” delle indennità
e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione
con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi
collettivi che le prevedono, ha inteso incidere sull’autonomia
negoziale collettiva nell’intero settore del pubblico
impiego. In altri termini, con la norma censurata e con
i commi 213 e 223, il legislatore ha abolito in tale settore
gli istituti dell’ordinamento civile costituiti dalle
indicate indennità ed ha contestualmente stabilito
che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti
e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli
da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite
generale all’autonomia contrattuale delle parti. Non
rileva in questa sede che l’esclusione delle predette
indennità dall’oggetto della contrattazione
collettiva è realizzata dal legislatore sia attraverso
la “soppressione” diretta delle clausole attributive
delle indennità (come avviene con il comma 213),
sia, mediatamente, attraverso l’imposizione dell’obbligo
della loro eliminazione alle amministrazioni pubbliche cui
non si applica direttamente il comma 213 (come avviene con
il comma 214). Nell’uno e nell’altro caso, infatti,
l’eliminazione delle vigenti disposizioni contrattuali
collettive contrastanti con l’inderogabile disposto
dei commi 213 e 214, unitamente al divieto di reintrodurle
in futuro, comporta la compressione dell’autonomia
privata nel settore del pubblico impiego sia dello Stato
che delle Regioni e degli enti locali.
Né potrebbe obiettarsi che la disciplina censurata
è riconducibile alla materia dell’organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali
e dello stato giuridico ed economico del relativo personale,
che, secondo questa Corte, è di competenza legislativa
regionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
( sentenze n. 233 del 2006 , n. 380 del 2004 e n. 274 del
2003 ), parametro peraltro non evocato dalle ricorrenti.
Infatti, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni
ed enti locali, essendo stato “privatizzato”
ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165
del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti
di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto
alle regole che garantiscono l’uniformità di
tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale,
in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti
del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono
all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità,
costituisce un limite alla menzionata competenza residuale
regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego
dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.
Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata
fissa, nell’intero settore del pubblico impiego, un
tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che
posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della
Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e n. 50 del 2005
; n. 282 del 2004 ; n. 352 del 2001 ; n. 82 del 1998) ,
è «fondato sull’esigenza, connessa al
principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità
nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto
che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale,
si impone anche alle Regioni a statuto speciale ( sentenze
n. 234 e 106 del 2005 ; n. 282 del 2004 ).
La pertinenza della norma denunciata alla materia dell’ordinamento
civile esclude la fondatezza di tutte le proposte censure,
comprese quelle basate sulla non riconducibilità
della norma stessa ai principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica.
6. – Le questioni relative al comma 216 dell’art.
1 della legge n. 266 del 2005 sono, invece, fondate.
Nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi
superiori a quella economica al personale appartenente alle
Regioni e agli enti locali, tale norma lede l’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché
non stabilisce un parametro generale di contenimento della
spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull’entità
di questa.
Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza
di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale,
di un limite all’entità di una singola voce
di spesa della Regione non può essere considerata
un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché
pone un precetto specifico e puntuale sull’entità
della spesa e si risolve, di conseguenza, in un’indebita
invasione dell’area riservata dall’art. 119
Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni. Ad
esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi
(ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non
imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi
(ex multis, sentenze n. 88 del 2006 , nn. 449 e 417
del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004 ).
A nulla rileva – contrariamente a quanto osservato
dalla difesa erariale – la restrizione dell’àmbito
di applicazione della norma censurata introdotta dal comma
468 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(per cui «Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano
al personale con qualifica non inferiore a dirigente di
prima fascia e alle categorie equiparate, nonché
ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore»).
Tale restrizione, infatti, non è generalizzata, non
opera retroattivamente e, in ogni caso, non muta la natura
del vincolo posto dalla norma censurata.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale del denunciato comma 216, per contrasto con
gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., non solo, come
richiesto da tutte le ricorrenti, nella parte in cui esso
si applica al personale delle Regioni, ma, come richiesto
dalla sola Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui
si applica anche agli enti locali.
L’accoglimento della questione nei termini suddetti
assorbe ogni altro profilo di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti
questioni di legittimità costituzionale della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006), nella parte in cui si applica al personale delle
Regioni e degli enti locali;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale del comma 214 dell’art. 1 della legge
n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 3, 97,
114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto
speciale per la Valle d’Aosta, dalle Regioni Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania,
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, con i
ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
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Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.
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