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| n. 12-2007 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 dicembre 2007 n. 431
Pres. BILE – Red. TESAURO |
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Appalti pubblici - Norme della Regione Campania
- Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Disciplina
relativa a cauzione, stipula, durata,anticipazioni e revisione
prezzi, subappalto e cessione del contratto, aumento o diminuzione
della prestazione, verifica e collaudo.
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Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo
- Lavori pubblici - Disciplina regionale del collaudo.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38,
39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e
58 del titolo III della legge della Regione Campania 20
giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione
e contabilità regionale del Consiglio regionale della
Campania), promosse, in riferimento ai «principi comunitari
in materia di libera concorrenza, libera circolazione e
libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg.,
81 e segg. del Trattato CEE)» dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
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Sono incostituzionali gli artt. 27, comma
3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione
Campania 20 giugno 2006, n. 12. L'attività contrattuale
della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici
consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla
scelta del contraente, si articola nella disciplina delle
procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza;
la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto,
corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto
e deve essere ascritta all'àmbito materiale dell'ordinamento
civile.
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È incostituzionale l'art. 12 della
legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove
norme per l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art.
2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre
2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali
concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale
pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale
n. 33 del 2006.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
27 (recte: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58
del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno
2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione
e contabilità regionale del Consiglio regionale della
Campania), e dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo
20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica),
come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della
Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni
di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia
residenziale pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 33 del 2006, promossi con ricorsi del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificati il 30 agosto 2006
e 22 gennaio 2007, depositati in cancelleria l'11 settembre
2006 e 30 gennaio 2007, rispettivamente iscritti al n. 97
del registro ricorsi 2006 ed al n. 4 del registro ricorsi
2007.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il
Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Paolo
Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato in data 30 agosto
2006 e depositato il successivo 11 settembre, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 27 (recte:
27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della
legge della Regione Campania del 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni
in materia di amministrazione e contabilità regionale
del Consiglio regionale della Campania), in riferimento
all'art. 117, «primo comma» (recte: secondo
comma), della Costituzione nonché, «ove occorra»,
ai «principi comunitari in materia di libera concorrenza,
libera circolazione e libertà di stabilimento (artt.
2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)».
1.1. – Il ricorrente premette che la legge regionale
n. 12 del 2006, che ha ad oggetto la disciplina generale
dell'ordinamento contabile dell'amministrazione regionale
e della gestione delle risorse finanziarie necessarie, al
titolo III (nel quale sono contenute le disposizioni impugnate),
detta norme in materia di attività contrattuale del
Consiglio regionale inerenti anche al profilo della scelta
del contraente ed all'esecuzione dei contratti. I contratti
assoggettati alla disciplina legislativa regionale sono
essenzialmente gli appalti di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, quelli di
importo superiore qualora diversi da quelli menzionati dalle
direttive comunitarie, nonché gli appalti di lavori
pubblici di qualunque importo e i contratti d'opera professionale.
La difesa erariale sostiene che le richiamate disposizioni
regionali determinerebbero un'invasione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela della
concorrenza nonché in materia di ordinamento civile.
Infatti, da un lato, le disposizioni volte a disciplinare
le procedure di scelta del contraente (art. 35), lo svolgimento
delle gare e di scelta dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 36), la pubblicità dei bandi di
gara (art. 37), le cause di esclusione dalle gare (art.
38), la qualificazione delle gare per l'affidamento di servizi
e forniture, il modo di invitare i concorrenti, i
requisiti formali e giuridici dell'offerta nonché
di talune operazioni di gara (art. 39), l'asta pubblica,
la licitazione privata, l'appalto-concorso, l'anomalia dell'offerta,
nonché la trattativa privata (artt. 43-48), in quanto
riferibili alla fase di affidamento dell'appalto, sarebbero
riconducibili alla regolamentazione della concorrenza e
del mercato, di competenza statale, in linea peraltro con
il riconoscimento, già operato dalla giurisprudenza
costituzionale, del rilievo fondamentale assunto dalle procedure
ad evidenza pubblica ai fini della tutela della concorrenza
tra i vari operatori economici interessati alle commesse
pubbliche.
Dall'altro lato, le disposizioni inerenti ai contratti pubblici
affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure
(artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge regionale
in esame) sarebbero riconducibili alla disciplina civilistica
dell'esecuzione del contratto in tutte le sue articolazioni
(garanzie, forme di stipula, termini, prezzo, varianti,
spese, verifiche e collaudi) e rientrerebbero, quindi, nella
materia dell'ordinamento civile.
2. – Con ricorso, notificato il 22 gennaio 2007 e
depositato il successivo 30 gennaio, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questione di legittimità
costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2,
e 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre
2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali
concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale
pubblica), in riferimento all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione.
2.1. – Il ricorrente premette che, con la predetta
legge regionale n. 33 del 2006, sono state apportate modifiche
ed integrazioni ad una serie di leggi concernenti le materie
dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica.
In particolare, le norme contenute negli artt. 2, comma
2, e 7, comma 1, le quali intervengono in materia di collaudo
e mantengono in vigore, per detto àmbito, le vigenti
norme regionali di settore, si porrebbero in contrasto con
la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE).
La difesa erariale ritiene, infatti, che l'art. 4 del d.lgs.
n. 163 del 2006 abbia delineato l'assetto delle competenze
legislative di Stato, Regioni e Province autonome, in conformità
all'art. 117 della Costituzione, riconducendo, tra l'altro,
la disciplina del collaudo fra le materie di competenza
esclusiva statale, il che escluderebbe che le Regioni possano
stabilire una disciplina diversa da quella del Codice dei
contratti pubblici.
2.2. – Si è costituita nel giudizio la Regione
Abruzzo, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari
inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità
costituzionale.
In primo luogo, la Regione sostiene l'inammissibilità
del ricorso in quanto basato su un'indicazione generica
della norma assunta a parametro di costituzionalità.
In secondo luogo, la resistente osserva che l'elencazione
delle materie contenuta nell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione è tassativa e non è suscettibile
di interpretazione estensiva, analogica o integrativa: non
possono, pertanto, essere aggiunte altre materie rispetto
a quelle specificamente indicate in tale norma. Pertanto,
posto che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione,
contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, non contiene
tra le materie rimesse alla esclusiva competenza statale
quella inerente ai lavori pubblici, sarebbe l'art. 4, comma
3, del codice dei contratti pubblici, indicato come parametro
della dedotta illegittimità costituzionale delle
norme regionali impugnate, nella parte in cui estende ingiustificatamente
l'àmbito della competenza esclusiva statale, ad essere
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione,
per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
3. – All'udienza pubblica le parti hanno insistito
nelle conclusioni formulate nelle memorie scritte.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso questioni di legittimità costituzionale,
in via principale, nei confronti degli artt. 27 (recte:
27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge
della Regione Campania del 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni
in materia di amministrazione e contabilità regionale
del Consiglio regionale della Campania), in riferimento
all'art. 117, primo comma (recte: secondo
comma), della Costituzione nonché, «ove occorra»,
ai «principi comunitari, in materia di libera concorrenza,
libera circolazione e libertà di stabilimento (artt.
2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)».
1.1. – Il ricorrente impugna le disposizioni di cui
al titolo III della richiamata legge regionale – aventi
ad oggetto l'attività contrattuale del Consiglio
regionale relativa agli appalti di forniture e di servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
quelli di importo superiore qualora diversi da quelli menzionati
dalle direttive comunitarie, nonché gli appalti di
lavori pubblici di qualunque importo e i contratti d'opera
professionale – in quanto ritenute lesive della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela della
concorrenza e di ordinamento civile.
In particolare, le disposizioni che disciplinano la fase
di affidamento dell'appalto – relative alle procedure
di scelta del contraente (art. 35), allo svolgimento delle
gare (artt. 36, 37 e 39) ed alle modalità di svolgimento
dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto-concorso,
nonché della trattativa privata (artt. 43-48) –
sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto riferibili
alla materia della tutela della concorrenza di competenza
esclusiva dello Stato.
Le restanti norme regionali denunciate, inerenti ai contratti
pubblici affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie
procedure (artt. 51-58 del capo III del titolo III della
legge regionale in esame), determinerebbero invece un'invasione
della sfera di competenza esclusiva statale in tema di ordinamento
civile, in quanto riconducibili alla disciplina civilistica
dell'esecuzione del contratto in tutte le sue articolazioni
(garanzie, forme di stipula, termini, prezzo, varianti,
spese, verifiche e collaudi).
2. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha altresì proposto questioni di legittimità
costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2,
e 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre
2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali
concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale
pubblica), in riferimento all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione.
2.1. – Secondo il ricorrente, le norme contenute negli
artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale n.
33 del 2006, nella parte in cui – introducendo modifiche
ed integrazioni ad una serie di leggi aventi ad oggetto
le materie dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale
pubblica – intervengono in materia di collaudo e mantengono
in vigore, per detto àmbito, le vigenti norme regionali
di settore, si pongono in contrasto con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Quest'ultimo avrebbe espressamente stabilito l'assetto delle
competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome,
in conformità all'art. 117 della Costituzione, facendo
rientrare, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le
materie di competenza esclusiva statale: la sua violazione
si risolverebbe, pertanto, nella violazione dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione.
3. – Ponendo i predetti ricorsi questioni analoghe,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai
fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.
4. – Le questioni aventi ad oggetto gli artt.
27 (recte: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del
titolo III della legge della Regione Campania n. 12 del
2006, in riferimento ai «principi comunitari in materia
di libera concorrenza, libera circolazione e libertà
di stabilimento» è inammissibile. Le relative
censure sono, infatti, formulate genericamente e non sono
sorrette da specifiche argomentazioni (sentenze n. 256 del
2007, n. 64 del 2007, n. 176 del 2004), essendosi il ricorrente
limitato ad affermare in maniera apodittica la violazione
dei predetti princípi comunitari.
5. – Le questioni aventi ad oggetto gli artt.
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della legge
della Regione Campania n. 12 del 2006, in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
sono fondate.
Questa Corte, di recente, ha affermato che, nel settore
degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di
gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione
e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento
e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le
medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali
e dei princípi comunitari della libera circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
libertà di stabilimento, nonché dei princípi
costituzionali di trasparenza e parità di trattamento
(sentenza n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire
la piena apertura del mercato nel settore degli appalti,
sono dunque riconducibili all'àmbito della tutela
della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, di esclusiva competenza del
legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del
2004).
L'esclusività di siffatta competenza si esprime nella
ammissibilità della formulazione, da parte del legislatore
statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle
richiamate procedure e nell'inderogabilità delle
relative disposizioni, le quali legittimamente incidono,
nei limiti della loro specificità e dei contenuti
normativi che di esse sono propri, sulla totalità
degli àmbiti materiali entro i quali si applicano
(sentenza n. 430 del 2007), senza che ciò determini
una compressione irragionevole e sproporzionata di alcuna
sfera di competenza regionale. Il carattere trasversale
della tutela della concorrenza (sentenze n. 401 del 2007,
n. 272 del 2004), infatti, implica che essa, avendo ad oggetto
la disciplina del mercato di riferimento delle attività
economiche, può influire anche su materie attribuite
alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle
Regioni (sentenza n. 430 del 2007).
Peraltro, detto carattere, al fine di evitare che siano
vanificate le competenze delle Regioni, comporta anche che
norme regionali riconducibili a queste competenze abbiano
effetti proconcorrenziali. Ciò deve ritenersi ammissibile
purché tali effetti, connessi alla specificità
dei settori disciplinati, siano indiretti e marginali e
non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle
norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza
n. 430 del 2007).
Le disposizioni regionali in esame – nell'ambito della
legge regionale n. 12 del 2006, che ha ad oggetto la disciplina
generale dell'ordinamento contabile dell'amministrazione
regionale e della gestione delle risorse finanziarie necessarie
– regolamentano l'attività del Consiglio regionale
inerente all'affidamento di appalti di forniture e di servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
di appalti di importo superiore qualora diversi da quelli
menzionati dalle direttive comunitarie, di appalti di lavori
pubblici di qualunque importo e la relativa attività
contrattuale, nonché la stipulazione di contratti
d'opera professionale.
In particolare, disciplinano, in termini generali, la fase
dell'affidamento degli appalti, dettando le regole relative
alle procedure di scelta del contraente (art. 35), ai criteri
di aggiudicazione ed in specie all'identificazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 36), alla pubblicità
dei bandi di gara (art. 37), alle cause di esclusione dalle
gare (art. 38), all'asta pubblica (art. 43), alla licitazione
privata (art. 44), all'appalto-concorso (art. 45), all'anomalia
dell'offerta (art. 46), alla trattativa privata (artt. 47
e 48). In base ai criteri già individuati da questa
Corte e sopra richiamati, è evidente che le norme
sono tutte riconducibili alla materia «tutela della
concorrenza», avendo ad oggetto direttamente e principalmente
le procedure di gara, il cui scopo, come già affermato
(sentenza n. 401 del 2007), è quello di consentire
la piena apertura del mercato nel settore degli appalti:
pertanto esse invadono la sfera di competenza esclusiva
del legislatore statale, tra l'altro esercitata con il d.
lgs. n. 163 del 2006 (sentenza n. 401 del 2007), le cui
disposizioni sono inderogabili.
6. – Le censure sollevate nei confronti degli
artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge regionale
campana n. 12 del 2006, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, sono fondate.
Le disposizioni pongono la disciplina dei contratti pubblici
affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure
di scelta del contraente ed in particolare intervengono
a dettare norme in tema di garanzie del contratto (art.
51), di modalità di stipulazione (art. 52) e di durata
dello stesso (art. 53), di anticipazione e revisione dei
prezzi (art. 54), di subappalto e cessione del contratto
(art. 55), di aumento o diminuzione della prestazione (art.
56), di spese contrattuali (art. 57) e di verifica e collaudo
(art. 58). Esse attengono a quella fase inerente all'attività
contrattuale della pubblica amministrazione che ha inizio
con la stipulazione del contratto, nella quale l'amministrazione
agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
Tale fase – come questa Corte ha già affermato
(sentenza n. 401 del 2007) – comprende l'intera disciplina
di esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per
l'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico:
pertanto, la disciplina della predetta fase, inerendo a
rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sussistono
imprescindibili esigenze di garanzia di uniformità
di trattamento sull'intero territorio nazionale, riferite
alla conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto,
deve essere ricondotta all'àmbito dell'ordinamento
civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale.
Le disposizioni impugnate sono, quindi, costituzionalmente
illegittime.
7. – Alla luce dei suesposti principi, sono fondate
anche le censure aventi ad oggetto l'art. 27, comma 3, della
citata legge regionale campana n. 12 del 2006, in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
Questa norma, nella parte in cui stabilisce che «l'attività
contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza
del Consiglio regionale è disciplinata dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia
di lavori pubblici – e dal relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni»,
regolamenta àmbiti assegnati alla competenza esclusiva
del legislatore statale. Questa Corte ha infatti affermato
(sentenza n. 401 del 2007) che l'attività contrattuale
della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici
consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla
scelta del contraente, si articola nella disciplina delle
procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza;
la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto,
corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto
e deve essere ascritta all'àmbito materiale dell'ordinamento
civile.
8. – Fondate sono, infine, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
che sostituisce l'art. 12 della legge della Regione Abruzzo
20 dicembre 2000, n. 115, e dell'art. 7, comma 1, della
legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2006, sollevate in
riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Le disposizioni disciplinano il collaudo di lavori pubblici,
che inerisce alla ricordata seconda fase in cui si articola
l'attività contrattuale della pubblica amministrazione,
la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende
l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, da questa
Corte ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, di
esclusiva competenza del legislatore statale (sentenza n.
401 del 2007). In particolare, il collaudo costituisce un
istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato
dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato
da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente
natura privatistica e rientra, quindi, nell'àmbito
materiale dell'ordinamento civile.
D'altra parte, questa Corte ha già rilevato che,
anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una
ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità
nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea
l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38,
39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e
58 del titolo III della legge della Regione Campania 20
giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione
e contabilità regionale del Consiglio regionale della
Campania), promosse, in riferimento ai «principi comunitari
in materia di libera concorrenza, libera circolazione e
libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg.,
81 e segg. del Trattato CEE)» dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della
legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n.
115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica), come sostituito
dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo
8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi
regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale
pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale
n. 33 del 2006.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
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GUERINO FARES
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| Appalti pubblici e misure
pro-concorrenziali: ancora da decifrare gli spazi per l'intervento
normativo delle regioni
| La
decisione in commento, ponendosi dichiaratamente
in scia alla più nota sentenza della stessa Corte
costituzionale n. 401/07, che di poco l'ha preceduta,
aggiunge nuovi elementi alla riflessione sul delicato
tema delle competenze legislative in materia di
attività contrattuale della pubblica amministrazione.
Il settore interessato è, precisamente, quello degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
disciplinati congiuntamente, per quanto attiene
alla normativa nazionale, dal d. lgs. 12 aprile
2006 n. 163.
Le statuizioni contenute nelle due pronunce del
giudice costituzionale appaiono convergenti ed inequivoche
nel ricondurre a titoli di competenza esclusiva
statale entrambe le fasi di cui notoriamente di
compone tale modulo di attività nel suo complesso:
l'affidamento del contratto e la sua esecuzione.
Richiamando ampiamente i principi affermati dalla
sent. n. 401 [1], la Corte sottolinea ancora una
volta la connotazione finalistica della voce "tutela
della concorrenza", evidenziandone le peculiarità
applicative nell'ambito preso in esame: consentire
la piena apertura del mercato nel settore degli
appalti a tutti gli operatori economici.
Su tali premesse, viene riconosciuta l'inderogabilità
delle disposizioni racchiuse nel citato d. lgs.
n. 163 del 2006 che regolano la procedura di evidenza
pubblica e, in particolare, le modalità di svolgimento
delle gare, i requisiti di qualificazione e partecipazione
e le cause di esclusione dei concorrenti, i casi
di anomalia delle offerte e le relative forme di
accertamento, i criteri di selezione dei contraenti
e di aggiudicazione dell'appalto [2].
Identiche conclusioni sono raggiunte in ordine alla
fase cronologicamente successiva; rifacendosi, anche
qui, al decisum della sent. n. 401, la Corte colloca
nella materia dell'ordinamento civile, parimenti
ricompresa tra le attribuzioni esclusive statali,
l'intera attuazione del rapporto contrattuale: si
tratta, fra l'altro, delle norme dettate in tema
di garanzie fideiussorie, cauzioni e coperture assicurative,
di tipologie contrattuali, di modalità di stipula
e termini di durata del contratto, di subappalto
e cessione, di affidamento dell'attività di direzione
dei lavori, di varianti della prestazione e aggiornamento
prezzi, di spese, verifiche e collaudi [3].
In definitiva, «l'attività contrattuale della pubblica
amministrazione inerente agli appalti pubblici consta
di due fasi, la prima delle quali, relativa alla
scelta del contraente, si articola nella disciplina
delle procedure di gara, riconducibile alla tutela
della concorrenza; la seconda, che ha inizio con
la stipulazione del contratto, corrisponde alla
disciplina della esecuzione del contratto e deve
essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento
civile» [4].
Nel passo più importante e denso di interrogativi
viene delineato il ruolo che residua in capo alle
regioni dinanzi a disposizioni espressive del titolo
di competenza statale "tutela della concorrenza":
il carattere trasversale tipico di quest'ultima
esigerebbe che anche le normative con cui le regioni
esercitano le proprie competenze debbano poter produrre
effetti proconcorrenziali sebbene a condizione che
siano, oltre che connessi alla specificità dei settori
disciplinati, "indiretti e marginali" e non contrastino
con gli obiettivi posti dalle norme statali che
tutelano e promuovono la concorrenza.
Un tale ordine di proposizioni viene supportato
sul piano motivazionale dalla Consulta attraverso
un raccordo con altra sua rilevante decisione, coeva
e resa in materia di organizzazione del servizio
farmaceutico (14 dicembre 2007 n. 430), i cui contenuti
essenziali vengono pertanto riportati: la disciplina
dettata dal legislatore statale in materia di tutela
della concorrenza può ben essere integrale e dettagliata
ed incide legittimamente sulla totalità degli ambiti
materiali in cui trova specifica applicazione senza
arrecare alcun sacrificio irragionevole e sproporzionato
alle prerogative regionali; la stessa disciplina,
avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento
delle più varie attività economiche, "influisce"
anche su materie rimesse alla sfera delle competenze,
concorrenti o residuali, delle regioni.
Si impone, a questo punto, una doverosa puntualizzazione.
Nella giurisprudenza costituzionale più risalente,
ma pur sempre successiva alla riforma del titolo
V, aveva cominciato a profilarsi un'opinabile interpretazione
dei tratti fisionomici della materia in questione,
affermandosi la necessità di sottoporre ad uno scrutinio
di proporzionalità ed adeguatezza la normativa statale
onde evitare che questa, esorbitando dall'obiettivo
della tutela della concorrenza, desse luogo ad una
illegittima compressione dell'autonomia regionale
(sentt. n. 345 e n. 272 del 2004) [5].
Le ultime pronunce rinnegano opportunamente, e sia
pure in modo non dichiarato, una simile opzione
esegetica, ed anzi tengono a precisare che: una
volta ricondotta alla tutela della concorrenza,
la normativa nazionale «può avere anche un contenuto
analitico», non commisurandosi la sua proporzionalità
ed adeguatezza necessariamente al livello di dettaglio
che essa presenta (sent. n. 401); restano estranee
alla tutela della concorrenza le sole misure statali
«che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale
dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano»
(sent. n. 430).
Non è, in altri termini, l'area di intervento lasciata
ai legislatori regionali ciò che conta, bensì la
effettiva funzionalizzazione allo scopo, si potrebbe
dire il rispetto della missione: accertare se realmente
la singola disposizione scrutinata «sia strumentale
ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato
ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale».
Oltre a fornire un indispensabile contributo di
chiarezza e coerenza sistematica (come distinguere,
altrimenti, il proprium delle materie concorrenti
da quello delle materie trasversali spettanti allo
Stato?), il nuovo indirizzo inaugurato dal giudice
costituzionale introduce un apprezzabile temperamento
al paradosso che è venuto in ogni caso a stabilirsi
nel rapporto fra competenze ripartite ed esclusive
statali, quale emerge anche dalla lettura delle
più recenti decisioni.
Scorrendo, infatti, ancora il testo della sent.
n. 430, che - come detto - fornisce la piattaforma
argomentativa alla sent. n. 431 qui in commento,
si prende atto del vincolo, posto a carico della
regione, al rispetto delle prescrizioni, anche a
contenuto di dettaglio, fissate dal legislatore
statale nella materia concorrente della tutela della
salute qualora le medesime si risultino legate al
principio fondamentale, che unicamente lo Stato
è abilitato ad adottare, da un evidente rapporto
di coessenzialità e necessaria integrazione: diviene,
in tal modo, mobile ed elastico il confine tra norme
di principio e norme di dettaglio, secondo un'operazione
logica peraltro non inedita (cfr., invero, la sent.
n. 336 del 2005 in tema di installazione di impianti
di comunicazione elettronica [6]).
Sorprendentemente generosa, al contrario, risulta
la soluzione di legittimare interventi normativi
regionali in contesti di pertinenza esclusiva statale
quali la tutela della concorrenza, in cui la regione
finirebbe, in pratica, per poter fare di più di
quanto le sia consentito in ambiti ricompresi nell'elenco
di cui al comma 3 dell'art. 117 (per enunciati di
analogo tenore, attinenti alla materia della protezione
civile, cfr. sent. n. 284 del 2006).
Anche nel tentativo di disinnescare, almeno in parte,
le singolari ricadute della contraddizione ora evidenziata,
ci si deve chiedere quali chances di concreto coinvolgimento
del legislatore regionale la Corte abbia voluto
prefigurare nella sent. n. 431, dopo che, in realtà,
una siffatta prospettiva pareva avere radicalmente
escluso nella sent. n. 401, in linea con il pensiero
espresso da parte della dottrina [7].
È decisivo, in tal senso, il significato da attribuire
correttamente alla locuzione "effetti indiretti
e marginali", che allude alla misura della capacità
facoltà legiferante della regione.
Ebbene, che gli effetti pro-concorrenziali debbano
essere spiegati in via indiretta suona come conferma
del fatto che la regione non ha competenza ad intervenire
direttamente in materia di tutela della concorrenza;
la necessità che siano, oltre che mediati, anche
marginali sembra, poi, voler dire che, pur fondata
su altri titoli di propria competenza, la legislazione
regionale non può prevedere una regolamentazione
integrale o completa di tutti i profili attinenti
alla tutela della concorrenza, potendo spiegare
solo un intervento secondario o accessorio.
Ma quali possono essere, di fatto, le ipotesi in
cui si svolge un simile intervento non a titolo
principale della regione nel settore degli appalti?
Sembrano, decisamente, da escludersi ingerenze nella
regolamentazione delle procedure di gara: esse rientrano
direttamente ed interamente nella sfera di competenza
statale (così la sent. n. 401, evidenziando la forte
connessione tra le esigenze di salvaguardia delle
libertà comunitarie e dei principi di non discriminazione
e parità di trattamento e la necessità di una disciplina
unitaria).
Sarebbe, d'altro canto, difficilmente conciliabile
sul piano sistematico un intervento della regione
che accresca il diritto di partecipare mitigando
la soglia di anomalia delle offerte o inasprendo
i casi di ricorso alla procedura negoziata: qui
verrebbero in gioco, infatti, interessi contrapposti
da bilanciare (efficacia e tempestività dell'azione
amministrativa) secondo parametri di uniformità
territoriale anche a voler escludere che quella
statale possa fungere da privilegiata norma interposta
rispetto all'art. 97 Cost. (sull'unitarietà procedimentale,
v. sent. n. 336 del 2005, cit.).
Il quadro è assai complicato: la Corte avverte che
i lavori pubblici non sono una materia, come non
lo è l'attività contrattuale della p.a., e nemmeno
il procedimento amministrativo è una materia: in
partenza tutto è res nullius, terra di nessuno [8].
Le procedure di evidenza pubblica sono procedimenti
amministrativi che, non per l'oggetto ma per gli
aspetti che le caratterizzano e soprattutto le finalità
cui tendono, vengono attratti nella materia-funzione
tutela della concorrenza, materia che - come tutte
quelle definite da uno scopo o da un obiettivo (determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, tutela
dell'ambiente, sicurezza dello Stato, tutela del
risparmio, coordinamento informativo, tutela del
lavoro, ecc.) - tende a debordare in ambiti assegnati
ad altri livelli di governo: il fine da promuovere
o il valore da tutelare tende, cioè, ad ignorare
i confini delle competenze.
Come ben posto in luce in dottrina, la concorrenza,
al pari della difesa, dell'ordine pubblico, della
sicurezza, è un valore, è il fine pubblico consistente
nel promuovere o consolidare, ove già instaurata,
una situazione di fatto, o meglio una relazione
fra una pluralità di soggetti che consenta loro
di competere liberamente e ad armi pari in un determinato
settore economico: la tutela della concorrenza implica,
dunque, la tutela del mercato e si risolve in un
limite indirizzato, in primo luogo ma non solo,
alla potestà legislativa regionale, concorrente
o esclusiva [9].
Solo muovendo da un tale scenario di fondo, è possibile
astrattamente ritenere anche le regioni legittimate
ad emanare norme tese ad implementare gli spazi
di concorrenzialità nel mercato di volta in volta
considerato (qui, degli appalti pubblici), benché
compatibili con le regole essenziali che informano
le procedure di gara: non è in base al carattere
trasversale di una competenza pur sempre esclusiva
dello Stato che può invocarsi un coinvolgimento
delle autonomie regionali, ma piuttosto facendo
leva sulla natura della concorrenza quale valore
protetto sul piano costituzionale e comunitario.
Non è affatto semplice, tuttavia, immaginare quali
possano essere nel concreto questi spazi di intervento,
tanto più alla luce di quanto statuito dalla sent.
n. 401, secondo cui nel settore degli appalti «deve
ritenersi che la interferenza con competenze regionali
si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi
normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti
materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza
della disciplina statale su ogni altra fonte normativa».
Si tratta di un inciso fondamentale e gravido di
implicazioni problematiche da sviluppare, dopo aver
tentato di mettere a fuoco i postulati logico-giuridici
che gli fanno da sfondo.
La Corte aveva già individuato il particolare modus
di manifestarsi delle competenze trasversali nel
fatto che «incidono naturalmente, nei limiti della
loro specificità e dei contenuti normativi che di
esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli
ambiti materiali entro i quali si applicano» (sent.
n. 80 del 2006), anche con riguardo alle materie
legislative regionali di tipo residuale che del
caso intersechino (es. trasporto pubblico locale:
sent. n. 452 del 2007).
Ora prendiamo atto di un nuovo dato: la tutela della
concorrenza presenta tratti di ulteriore peculiarità
rispetto alle altre materie a vocazione trasversale.
Riflettendo sul modo di atteggiarsi di queste altre
competenze, l'assunto può essere, in effetti, compreso.
Se si pensa, ad es., alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, ci si rende conto
che essa presuppone, per l'appunto, l'esistenza
di diritti civili o sociali da garantire in modo
uniforme sul territorio.
Analoga constatazione si raggiunge nel caso del
coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale: anche qui preesiste un quid da coordinare
(ossia l'oggetto della potestà di coordinamento),
e può inoltre verificarsi un'interferenza forte
(es. con gli aspetti di rilevanza organizzativa).
Lo stesso è a dirsi per la tutela dell'ambiente,
che postula la preesistenza di beni ambientali o
culturali o dell'ecosistema.
La tutela della concorrenza, invece, coincide puramente
e semplicemente con le condizioni per la sua realizzazione
e, in quanto tale, ha un ontologico ed ineliminabile
carattere di genericità ed astrattezza quanto al
substrato materiale da incidere, che perciò la differenzia
anche da altre materie trasversali sempre teleologicamente
caratterizzate ma che assumono ambiti di intervento
o di disciplina più o meno delimitabili (sicurezza
dello Stato, tutela del risparmio, tutela del lavoro).
La competenza in materia di concorrenza nel settore
degli appalti pubblici non si intreccia, pertanto,
in senso proprio con le competenze regionali, considerato
pure che l'attività contrattuale della p.a. ha,
a sua volta, un oggetto a priori indefinito e che
peraltro si concretizza non all'atto dell'esercizio
del titolo di competenza statale ma al momento dell'indizione
della gara da parte dell'amministrazione aggiudicatrice,
e che può vertere in materie sia esclusive (come
i servizi pubblici locali o la formazione professionale)
sia concorrenti (es. porti e aeroporti civili, protezione
civile, alimentazione, grandi reti di trasporto,
produzione e distribuzione dell'energia, ecc.):
l'oggetto della concorrenza (l'assetto concorrenziale
del mercato) non coincide con l'oggetto dell'appalto
(la materia).
Si vuol dire, in altre parole, che i diritti e i
beni dei soggetti, i mercati (es. telecomunicazioni,
energia) e i vari possibili settori (trasporti,
ecc.), insomma tutto ciò che può essere inciso da
atti legislativi miranti alla tutela della concorrenza
si dispone sempre in una condizione di alterità
rispetto a quest'ultima, che si configura di conseguenza
come un'entità separata e resistente all'amalgama
con altri ambiti materiali, che, a ben vedere, sovrasta
o affianca.
Dire che la tutela della concorrenza non forma intrecci
in senso stretto significa, in sostanza, che essa
non interseca, permeandole, altre materie, bensì
le sorvola o le lambisce, in ogni caso imponendosi
ad esse in via di principio ("prevale", nella terminologia
impiegata della sent. n. 401) e senza quindi richiedere
l'utilizzo di strumenti cooperativi [10], nemmeno
in sede di esercizio del potere regolamentare [11].
Possono verificarsi, riepilogando, due possibili
modelli relazionali: una estrinsecità di tipo verticale
(sovrapposizione) ed una estrinsecità in senso orizzontale
(lateralità) che vede situarsi le possibili competenze
regionali in una posizione, rispettivamente, sottostante
o contigua a quella occupata dalla tutela della
concorrenza.
Nel momento in cui, con l'indizione della gara,
viene ad attualizzarsi l'oggetto dell'appalto (es.
forniture aeroportuali oppure lavori per la realizzazione
di una grande rete di navigazione), l'autorità amministrativa
sarà tenuta ad osservare le eventuali misure proconcorrenziali
che, nei ristretti limiti sopra precisati, le regioni
abbiano eventualmente adottato, legiferando in una
delle due materie, stando all'esempio surriportato,
di competenza ripartita; e tenendo, comunque, ben
presente che la disciplina della procedura concorsuale
sarà pressoché integralmente assorbita nella potestà
legislativa statale di tutela della concorrenza,
eccettuati gli eventuali profili di competenza,
rispetto a quest'ultima però eterogenei, afferenti
ad esempio all'organizzazione amministrativa (si
pensi alla composizione del seggio di gara) o al
governo del territorio o alla programmazione dei
lavori o agli istituti procedimentali che ricadano
in sfere di competenza residuale o concorrente (come
la definizione dei compiti e requisiti del responsabile
del procedimento, ma il punto è controvertibile,
privilegiando lo scrivente la soluzione della sussumibilità
nella lett. m dell'art. 117, comma 2).
A parte le menzionate eccezioni, il prevalere delle
disposizioni statali ispirate dal fine di tutela
della concorrenza sulle altre fonti normative risulta,
invero, evidente nella coordinata sequela diacronica
di istituti, momenti ed attività in cui si sostanzia
la fase della procedura di evidenza pubblica.
L'attività di progettazione, ad es., che dovrebbe
essere attratta nell'ambito materiale di appartenenza
dell'opera da realizzare, oppure la disciplina dei
criteri di predisposizione dei piani di sicurezza,
che dovrebbe rientrare nella materia a competenza
ripartita della tutela e sicurezza del lavoro, vengono
assorbite nella competenza statale, in quanto il
fine di tutela della concorrenza prevale sulla spettanza
del titolo competenziale che nella circostanza si
"materializza".
In conclusione, dalla sperimentazione di entrambi
i piani di indagine (orizzontale e verticale) [12]
scaturisce una medesima certezza: la tutela della
concorrenza, materia-funzione a valenza teleologica
ed assiologica e ad oggetto ontologicamente astratto,
prevale sulle altre competenze, sia che le incroci
nell'arco della regolamentazione della procedura
di affidamento - esclusi, per la loro eterogeneità
e non assoggettabilità al giudizio di prevalenza,
taluni aspetti di disciplina - sia che vi si sovrapponga
nel corso dello svolgimento della gara d'appalto
specificamente bandita, tranne la limitata facoltà
di integrazione normativa proconcorrenziale ad effetti
indiretti e marginali.
Una comune ratio autorizza interventi regionali
a carattere integrativo anche al cospetto della
funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio
della potestà legislativa in materia di ordinamento
civile: anche qui, non sarà possibile porre in discussione
gli elementi fondanti della disciplina, ad es. i
casi di sospensione dell'esecuzione o il subentro
di altre imprese o le modalità di consegna dei lavori,
senza pregiudicare il buon esito della prestazione.
Analogamente, non è ammessa l'alterazione delle
regole stabilite dal legislatore nazionale nella
ricerca di un equilibrio che non generi ingiusti
vantaggi o svantaggi competitivi, introducendo discriminazioni
legate alla territorialità del mercato: si pensi
ad una sanatoria per le imprese che abbiano violato
prescrizioni in tema di sicurezza o regolarità contributiva;
o alla previsione di ulteriori ipotesi di trattativa
privata o di procedure di gara maggiormente semplificate;
o al conferimento di un diritto di prelazione che
consenta di essere preferito all'aggiudicatario,
ceteris paribus, al promotore che abbia presentato
all'amministrazione proposte relative alla esecuzione
di opere da realizzarsi con l'apporto di capitale
privato; o alla modifica delle modalità di validazione
dei progetti o di determinazione del corrispettivo
per l'affidamento dei lavori; o ad una disciplina
differenziata circa il ricorso alle spese in economia.
Non paiono esservi molti dubbi riguardo al fatto
che le norme regionali integrative debbano produrre
un aumento del livello di concorrenzialità. Per
il resto, un criterio più puntuale potrebbe essere
desunto in via empirica dalla stessa giurisprudenza
costituzionale, che ha mostrato, in una significativa
pronuncia concernente i servizi pubblici locali
(sent. n. 29 del 2006), aperture verso il legislatore
regionale nei casi di vuoto di disciplina statale,
mostrandosi viceversa irriducibile nell'arginare
tentativi di deroga a disposizioni aventi carattere
anche soltanto transitorio: in specie, il differimento
- con portata di "complessivo riequilibrio" e "progressivo
adeguamento del mercato" - disposto dalla legge
nazionale dell'entrata in vigore di un divieto a
valenza pro-concorrenziale la cui efficacia veniva
tuttavia precluso alla regione anticipare [13].
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Fra cui, il passo ove viene rimarcata la finalizzazione
della disciplina delle procedure di gara ad assicurare
il rispetto delle regole concorrenziali e dei principi
comunitari di garanzia delle libertà di stabilimento,
di circolazione delle merci e di prestazione dei
servizi, nonché dei principi costituzionali di trasparenza
e parità di trattamento. La sentenza ha, in sostanza,
convalidato la scelta del legislatore nazionale
di farsi interprete delle predette esigenze ed unificare
all'interno di un unico testo normativo l'intera
ed esaustiva trama di regole concernenti i contratti
pubblici di appalto, scelta posta non troppo velatamente
in discussione da parte della dottrina: v., ad es.,
L.A. Mazzarolli, Il concetto di «materie» nell'art.
117, Titolo V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli
«appalti pubblici» si prestino a esservi riportati
e come si attui, per essi, il riparto di competenze
tra enti, in Regioni, 2007, 473 ss.; A. Ambrosi,
L'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici
tra legge regionale e disposizioni comunitarie,
ivi, 515 ss. Preoccupato di contenere, più in generale,
l'erosione degli ambiti di competenza concorrente
ad opera della legislazione statale, D. Messineo,
Competenze finalistiche concorrenti e giudizio costituzionale:
sindacato teleologico vs limite dei principi, ivi,
543 ss.
[2] Nel senso dell'implicita abrogazione delle normative
regionali incompatibili con il d. lgs. n. 163/06
si è nettamente espresso Tar Puglia - Lecce, sez.
II, 26 gennaio 2007 n. 178 (in Urb. app., 2007,
633 ss., con nota di I. Filippetti, L'abrogazione
delle leggi regionali contrastanti con il nuovo
Codice appalti), a proposito di una disposizione
che, introducendo l'onere a pena di esclusione per
i concorrenti di allegare giustificazioni preventive
circa gli elementi costitutivi dell'offerta presentata,
incideva sul diritto di partecipazione delle imprese
alla gara. Sui diversi punti di emersione dell'interesse
pubblico primario alla concorrenza nella procedura
concorsuale, e relative tecniche normative di tutela,
si rinvia a Fr. Garri - Fa. Garri, Disciplina del
mercato dei lavori pubblici, in Riv. trim. app.,
2006, fasc. 2, 292 ss. Fa notare, del resto, A.
Carosi, La disciplina dell'affidamento di incarichi
di progettazione nelle amministrazioni pubbliche
alla luce dell'influenza del diritto comunitario,
in App. urb. ed., 2005, 537, che «i cardini della
concorrenza negli appalti possono essere identificati
nella pubblicità, nella qualificazione professionale,
concretamente riferita alla prestazione richiesta,
nei criteri di aggiudicazione di natura quali-quantitativa».
[3] Sul collaudo la sentenza si sofferma particolarmente,
rilevando come esso, da un lato, conservi una "prevalente
natura privatistica" benché caratterizzato anche
da tratti di matrice pubblicistica, e, dall'altro,
svolga una parallela funzione di presidio della
concorrenzialità del mercato. All'ambivalenza del
collaudo, si unisce il suo situarsi a cavallo anche
fra ordinamento civile e organizzazione amministrativa,
benché con prevalenza della prima materia sulla
seconda, come precisato dalla sent. n. 401.
[4] Il brano riecheggia chiaramente la sottolineatura
della "struttura bifasica" operata dalla sent. n.
401.
[5] In senso adesivo, in dottrina, A. Concaro -
I. Pellizzone, Tutela della concorrenza e definizione
delle materie trasversali: alcune note a margine
della sent. n. 345 del 2004 della Corte costituzionale,
in Regioni, 2005, 434 ss.
[6] Nel senso che gli interessi infrazionabili non
possono essere lasciati solo agli accordi interregionali
né possono considerarsi sempre soddisfatti dall'esercizio
delle competenze secondo il rigido elenco dell'art.
117 Cost., M. Carli, I limiti alla potestà legislativa
regionale, in Regioni, 2002, 1368 ss.
[7] M. Libertini, La tutela della concorrenza nella
Costituzione italiana, in Giur. cost., 2005, 1435,
il quale si esprime per la «sottrazione alle regioni
e agli enti locali di qualsiasi potere (normativo
od amministrativo) di intervento positivo in materia,
ancorché con finalità integrative o rafforzative
degli standard di intervento determinati dalla normativa
statale». Di diverso avviso, R. Caranta, La tutela
della concorrenza, le competenze legislative e la
difficile applicazione del Titolo V della Costituzione,
in Regioni, 2004, 990 ss.
[8] L'affermazione, peraltro discutibile, relativa
ai lavori pubblici è contenuta nella sent. n. 303
del 2003; la sent. n. 465 del 1991 ha, invece, escluso
per prima l'identificazione del procedimento con
una materia; analoga soluzione, riguardo all'attività
contrattuale, è stata maturata dalla sent. n. 401
del 2007.
[9] G. Corso, La tutela della concorrenza come limite
della potestà legislativa (delle regioni e dello
Stato), in Dir. pubbl., 2002, 981 ss., che pone
in luce come tale limite operi anche nei confronti
del legislatore statale, il quale «dovrà trattare
la concorrenza non come un fatto da regolare (magari
in modo restrittivo della sua portata), ma come
un valore o un bene o un fine da promuovere» (985).
Il concetto di concorrenza effettiva come bene giuridico
costituzionalmente tutelato, rileva d'altra parte
M. Libertini, La tutela della concorrenza nella
Costituzione italiana, cit., 1434, «denota un processo
dinamico e non una certa struttura del mercato»,
dovendosi procedere alla sua ricostruzione sulla
base di tre elementi, quali: la mancanza di barriere
all'ingresso; il riscontro di una libertà effettiva
di scelta dei consumatori; la sussistenza di un
reale processo dinamico, connotato da innovazioni
tecniche, commerciali ed organizzative.
[10] In merito, si veda, per maggiori approfondimenti,
V. Lopilato, Appalti e servizi pubblici fra Stato
e Regioni, in www.giustamm.it, 2007, n. 12, 15 ss.
del dattiloscritto.
[11] Un'interferenza forte non si determina, dunque,
fra la concorrenza ed altre competenze le quali
restano separate o perché contigue ad essa nel dispiegarsi
della gara ma tuttavia eterogenee oppure dalla stessa
assorbite, o perché situate all'esterno della procedura
concorsuale. La trasversalità sui generis della
tutela della concorrenza è rivelata, in dottrina,
da G. Corso, Tutela della concorrenza, in G. Corso
- V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo
dopo le riforme costituzionali, p. spec., vol. I,
Milano, 2006, 27 ss., che ne evidenzia il modus
operandi distinto da quello delle altre competenze
trasversali prive di un oggetto predefinito e che
viene individuato all'atto del loro effettivo esercizio,
il quale solo vincola pertanto le interferenti competenze
regionali e statali; la tutela della concorrenza,
al contrario, opera «anche quando manca una legge
statale con la quale la legge regionale contrasti,
ma ciò nonostante la legge regionale violi il principio
di concorrenza»; specularmente, l'a. deduce la costituzionalità
della norma regionale «sebbene si discosti dalla
legge statale in tema di concorrenza se essa è più
"concorrenziale" della corrispondente norma di legge
statale», cioè dagli standards immodificabili in
senso peggiorativo da questa definiti (32).
[12] Per una pregevole impostazione dell'analisi
secondo i due piani, orizzontale e verticale, cfr.
ampiamente V. Lopilato, Appalti e servizi pubblici
fra Stato e Regioni, cit., 11 ss., il quale perviene
a conclusioni in parte simili a quelle elaborate
nel presente scritto.
[13] Le lacune della legislazione statale, dinanzi
a cui si consentiva (per l'appunto "nel silenzio"
o "in mancanza di una qualsiasi previsione" della
prima) il ragionevole esercizio della discrezionalità
dei legislatori regionali riguardavano, rispettivamente:
il divieto per le società a capitale interamente
pubblico proprietarie delle reti di partecipare
alle gare per la scelta del gestore del servizio
o del socio privato della società mista; la definizione
della quota minima di partecipazione al capitale
sociale del socio privato da scegliere con procedura
di evidenza pubblica. |
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(pubblicato
il 7.1.2008) |
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