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| n. 12-2007 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 dicembre 2007 n. 430
Pres. BILE – Red. TESAURO |
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Farmacie - Commercio - Distribuzione dei
farmaci - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione
medica presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie
- Disciplina e modalità. Commercio - Abolizione dell'iscrizione
a registri abilitanti ovvero del possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività commerciali,
del rispetto di distanze minime tra attività della
stessa tipologia, delle limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico, del rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato, dei divieti ad effettuare vendite promozionali,del
divieto di consumo immediato dei prodotti di gastronomia.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo
modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.
248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt.
117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di
conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento
agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione,
nonché agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione,
14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della
Regione Siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Regione
Siciliana, con i ricorsi indicati in epigrafe.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Franco BILE Presidente; - Giovanni
Maria FLICK Giudice; - Francesco AMIRANTE Giudice;
- Ugo DE SIERVO Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio
FINOCCHIARO Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco
GALLO Giudice; - Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI
Giudice; - Sabino CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice;
- Giuseppe TESAURO Giudice; - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
3 e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione
Veneto e con un ricorso della Regionale Siciliana, notificati
il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria
l'11 settembre, l'11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai
nn. 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il
Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi
per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzzella
per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Danilo
Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione Veneto, con due ricorsi – notificati
il 31 agosto ed il 5 ottobre 2006, depositati l'11 settembre
e l'11 ottobre 2006 – e la Regione Siciliana, con
ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il 12
ottobre 2006, hanno, tra l'altro, rispettivamente impugnato:
gli artt. 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale) (ricorso r. r. n. 96
del 2006); gli artt. 3 e 5, commi 1 e 2, di detto decreto-legge,
nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto
2006, n. 248, (ricorso r. r. n. 103 del 2006), nonché
l'art. 5 di detto decreto, nel testo risultante dalla legge
di conversione (ricorso r. r. n. 104 del 2006), in riferimento
agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione
(la prima ricorrente), nonché agli artt. 117, comma
terzo, Cost. ed agli artt. 14, lettera d), e 17,
lettere b) e c), del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto
della Regione Siciliana).
2. – La Regione Veneto, con il primo dei due ricorsi,
premette che l'art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 ha stabilito
che le attività economiche di distribuzione commerciale
indicate dalla norma sono svolte senza una serie di limiti
e di vincoli, puntualmente indicati, facendo salve le prescrizioni
che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine
stagione, disponendo altresì l'abrogazione dalla
data di entrata in vigore del decreto delle norme legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con dette disposizioni,
nonché che le Regioni e gli enti locali adeguano
le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princípi
e alle disposizioni di cui al comma 1 di detto art. 3, entro
il 1° gennaio 2007.
Secondo la ricorrente, la norma ha ad oggetto la disciplina
del «commercio», materia attribuita alla propria
competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili
anche le materie concernenti lo sviluppo dell'economia,
quindi, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.
A suo avviso, la «tutela della concorrenza»,
richiamata dalla norma quale titolo della competenza dello
Stato, costituirebbe una materia “trasversale”,
che interessa molteplici àmbiti di competenza. Tuttavia,
al fine di evitare una illegittima compressione delle competenze
regionali, dovrebbe ritenersi che, in virtù dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., allo Stato
spettano gli «strumenti di politica economica che
attengono allo sviluppo dell'intero Paese», quindi
l'intervento statale deve essere giustificato dalla «sua
rilevanza macroeconomica», restando attribuiti alla
competenza legislativa delle Regioni, concorrente o residuale,
gli interventi «sintonizzati sulla realtà produttiva
regionale», che non introducono ostacoli alla libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e
non limitano l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale. Una differente interpretazione
della norma costituzionale limiterebbe eccessivamente la
potestà legislativa esclusiva delle Regioni, privandole
della facoltà di regolamentare le autorizzazioni
e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
La ricorrente deduce, infine, che sarebbe improprio il richiamo,
contenuto nel citato art. 3, alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lettera
m, Cost.), materia comunque anche questa trasversale,
che neppure giustifica una illegittima compressione delle
competenze regionali.
2.1. – L'art. 5, comma 2, del d. l. n. 223
del 2006, stabilisce che la vendita al pubblico dei farmaci
da banco o di automedicazione negli esercizi commerciali
della cosiddetta grande distribuzione è consentita
durante l'orario di apertura degli stessi e deve essere
effettuata nell'àmbito di un apposito reparto, con
l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti al relativo ordine, restando
vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
Secondo la Regione Veneto, scopo della norma sarebbe quello
di garantire vantaggi ai consumatori, in termini di prezzi
e di orari di apertura degli esercizi commerciali, sicché
la disposizione interverrebbe nella materia «commercio»,
attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni
e, perciò, si porrebbe in contrasto con l'art. 117,
quarto comma, Cost.
Inoltre, qualora si riconducesse la disciplina in esame
alla materia «tutela della salute», la norma
sarebbe comunque illegittima, in quanto, in violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., non si limita a stabilire princípi
fondamentali, ma disciplina l'orario e le modalità
della vendita dei farmaci da banco o di automedicazione,
pone divieti specifici per concorsi, operazioni a premio
e vendite sotto costo e, in tal modo, contiene statuizioni
al più basso grado di astrattezza che, per il loro
carattere di dettaglio, sono insuscettibili di sviluppi
normativi ulteriori.
2.2. – La Regione Veneto, con il secondo dei citati
ricorsi, deduce che la legge n. 248 del 2006, di conversione
del d.l. n. 223 del 2006, avrebbe introdotto ulteriori norme
pure lesive delle competenze regionali.
In riferimento agli artt. 3 e 5 (in particolare, ai commi
1 e 2 di quest'ultima norma) di detto decreto-legge, nel
testo risultante dalla legge di conversione, la ricorrente
riproduce le argomentazioni svolte nel primo ricorso per
sostenerne l'illegittimità.
2.3. – In entrambi i giudizi si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo,
con atti di contenuto sostanzialmente coincidente, che le
questioni siano dichiarate infondate.
A suo avviso, il citato art. 3 non disciplina in dettaglio
lo svolgimento di attività commerciali, ma rimuove
alcuni vincoli, allo scopo di incentivare la libera concorrenza,
disponendo esclusivamente l'abrogazione delle norme statali
che li contenevano e precisando che le relative disposizioni
costituiscono princípi per la legislazione regionale.
La disciplina stabilita dall'art. 5 del d. l. n. 223 del
2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è riconducibile
alla materia «tutela della concorrenza» e la
norma, in parte, ha derogato al principio della esclusività
della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo
anche obiettivi di tutela della salute, mediante la liberalizzazione
della vendita di alcuni di essi. Alla tutela della salute
sarebbero riconducibili le prescrizioni che impongono la
presenza nel reparto di un farmacista abilitato all'esercizio
della professione e vietano determinate modalità
di vendita, ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione
della vendita e l'esigenza di evitarne l'attuazione con
modalità pregiudizievoli della tutela della salute.
3. – La Regione Siciliana deduce che l'art. 5 del
d. l. n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla legge
di conversione n. 248 del 2006, disciplina la materia dell'organizzazione
del servizio farmaceutico, riconducibile alla «tutela
della salute», nella quale lo Stato può soltanto
stabilire i princípi fondamentali. Pertanto, la norma
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto conterrebbe
una disciplina di dettaglio, completa ed autoapplicativa,
che, incidendo sulle modalità di vendita dei farmaci,
difetterebbe dell'indeterminatezza, propria delle norme
di principio.
La disposizione si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art.
17, lettere b) e c), dello statuto regionale,
che attribuisce alla competenza legislativa concorrente
di essa istante le materie dell'igiene e sanità pubblica
e dell'assistenza sanitaria, riconducibili alla più
ampia materia della «tutela della salute» di
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Sotto un ulteriore profilo, qualora si riconducesse la disciplina
in esame al «commercio», la norma violerebbe
l'art. 14, lettera d), dello statuto regionale, che
attribuisce detta materia alla competenza legislativa esclusiva
della Regione.
Infine, avendo riguardo alla circostanza che la norma concerne
l'aspetto professionale dell'attività dei farmacisti,
la stessa violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che
attribuisce alla competenza legislativa regionale concorrente
la materia delle «professioni», dato che la
ricognizione dei relativi princípi fondamentali è
contenuta nel d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione
dei princípi fondamentali in materia di professioni,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131),
mentre la norma impugnata recherebbe disposizioni di dettaglio.
3.1. – Nel giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
infondate.
La difesa erariale premette che la norma impugnata mira
a garantire la libera concorrenza e, quindi, è riconducibile
alla materia «tutela della concorrenza», attribuita
alla competenza legislativa dello Stato. Inoltre, il citato
art. 5, in parte, ha derogato al principio della esclusività
della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo
anche obiettivi di tutela della salute, alla quale sarebbero
riconducibili le prescrizioni che impongono la presenza
nel reparto di un farmacista abilitato all'esercizio della
professione e vietano determinate modalità di vendita,
evidentemente ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione
della vendita e l'esigenza di evitarne l'attuazione con
modalità pregiudizievoli della tutela della salute.
4. – La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza
pubblica, ha depositato memorie, di contenuto coincidente,
in riferimento ad entrambi i ricorsi, ribadendo le argomentazioni
sopra sintetizzate e deducendo che, non avendo la difesa
erariale neppure invocato il titolo di competenza dell'art.
117, secondo comma, lettera m), ciò conforterebbe
l'improprietà del richiamo contenuto nel citato art.
3.
5. – Anche la Regione Siciliana, in prossimità
dell'udienza pubblica, ha depositato memoria, ribadendo
le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo. Inoltre,
a suo avviso, qualora si ritenga riconducibile la disciplina
oggetto della norma alla materia «commercio»,
attribuita alla propria competenza legislativa residuale
(artt. 117, quarto comma, Cost., e 14, lettera d,
dello statuto regionale), il collegamento tra detta materia
e le norme costituzionali in tema di autonomia finanziaria
(art. 119 Cost.), renderebbe prefigurabile un'ulteriore
ragione di illegittimità della norma.
6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in
prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria
in relazione ai tre giudizi, ribadendo le conclusioni formulate
negli atti di costituzione.
In riferimento al citato art. 3, la difesa erariale sostiene
che l'interferenza della norma con una materia attribuita
alla competenza legislativa residuale delle Regioni non
esclude la competenza dello Stato ad emanare disposizioni
dirette a garantire la tutela della concorrenza.
L'art. 5 del d. l. n. 223 del 2006, nel testo convertito
dalla legge n. 248 del 2006, concerne poi la materia «tutela
della salute» e mira a garantire una maggiore facilità
nel reperimento dei medicinali, evitando tuttavia che ciò
possa avvenire con modalità pregiudizievoli per la
salute dei consumatori. Inoltre, scopo della norma è
anche quello di favorire la libera concorrenza, realizzando
un intervento legittimato anche dall'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost., in armonia con le norme comunitarie.
7. – All'udienza pubblica i difensori delle parti
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte
nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. – La Regione Veneto e la Regione Siciliana,
con tre distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità
costituzionale di numerose norme del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale) e della legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248.
1.1. – Le impugnazioni aventi ad oggetto gli
artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo
risultante dalla legge di conversione n. 248 del 2006, sono
qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni
promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto formulate in
riferimento a profili e sulla scorta di argomentazioni in
parte coincidenti, possono essere decise con la medesima
sentenza.
2. – La Regione Veneto ha proposto due distinti ricorsi
aventi ad oggetto il decreto-legge e la legge di conversione;
la Regione Siciliana ha impugnato soltanto la legge di conversione.
I ricorsi sono ammissibili, in quanto, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie
competenze da norme contenute in un decreto-legge può
sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale
anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo
alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione
a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (tra le molte,
sentenze n. 383 del 2005; n. 287 del 2004 e n. 272 del 2004).
Le norme impugnate sono state, in parte, modificate dalla
legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni
che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle
disposizioni, nei punti qui di interesse. Pertanto, non
sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia
del contendere e lo scrutinio va condotto avendo riguardo
al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione,
tenendo conto, quanto alla Regione Veneto, delle argomentazioni
svolte in entrambi i ricorsi (sentenze n. 214 del 2006 e
n. 378 del 2005), peraltro sostanzialmente identiche.
3. – L'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel
testo modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006,
impugnato soltanto dalla Regione Veneto, mira allo scopo,
espressamente enunciato dalla norma, «di garantire
la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonché di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale».
La disposizione, a detto fine, stabilisce che «le
attività commerciali, come individuate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti
e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti
ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi
quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione
degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di
distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c)
le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione
tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto
di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive
e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l'ottenimento
di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei
prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato,
utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie» (comma 1).
Infine, la norma fa «salve le disposizioni che disciplinano
le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione»
(comma 2), disponendo l'abrogazione delle disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
del comma 1 (comma 3).
3.1. – Secondo la Regione Veneto, la norma violerebbe
gli artt. 117 e 118 Cost., poiché disciplina il «commercio»,
materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale,
alla quale sarebbero inoltre riconducibili tutte le materie
concernenti lo sviluppo dell'economia.
A suo avviso, la «tutela della concorrenza»
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), espressamente
richiamata quale base giuridica della disposizione, sebbene
costituisca una materia “trasversale”, non giustificherebbe
una sostanziale vanificazione del riparto di competenze
stabilito dall'art. 117 Cost. La norma costituzionale avrebbe,
infatti, attribuito allo Stato gli «strumenti di politica
economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»,
legittimando in tal modo norme strumentali rispetto ad interventi
di «rilevanza macroeconomica». Tuttavia, resterebbe
ferma la competenza delle Regioni a realizzare interventi
riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente o residuale delle medesime, «sintonizzati
sulla realtà produttiva regionale», che non
introducono ostacoli alla libera circolazione delle persone
e delle cose fra le Regioni e non limitano l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Inoltre, la ricorrente deduce che lo Stato, in virtù
della citata norma costituzionale, potrebbe stabilire le
«regole generali» della concorrenza e quelle
strettamente funzionali a garantirla, ma non adottare tutte
le misure regolamentari ed amministrative che influiscono
sull'esercizio delle attività economiche. Siffatta
interpretazione sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare
una eccessiva compressione della potestà legislativa
esclusiva delle Regioni nella materia del commercio e di
permettere che esse possano disciplinare i profili concernenti
il rilascio delle autorizzazioni e la regolamentazione degli
orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Infine, secondo la Regione Veneto, sarebbe improprio il
richiamo, da parte della norma impugnata, al titolo di competenza
previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost. («determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni»), materia comunque anche questa trasversale,
da interpretare restrittivamente ed in analogia a quella
sopra esaminata, al fine di scongiurare una illegittima
compressione delle competenze regionali.
3.2. – La questione non è fondata.
3.2.1. – L'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006,
nel testo modificato dalla legge di conversione n. 248 del
2006, indica espressamente quale finalità della norma,
tra l'altro, quella di «garantire la libertà
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato»,
riconducendo in tal modo la disciplina dalla stessa stabilita
anche alla materia «tutela della concorrenza»,
attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Siffatta autoqualificazione è corretta. L'identificazione
della materia nella quale si colloca la norma impugnata
richiede di fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina
stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio,
tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi,
così da identificare correttamente e compiutamente
anche l'interesse tutelato (ex plurimis, sentenze
n. 165 del 2007; n. 450 del 2006; n. 319 del 2005; n. 285
del 2005).
In linea preliminare, occorre inoltre osservare che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, l'espressione «tutela
della concorrenza», utilizzata dal legislatore costituzionale
all'art. 117, secondo comma, lettera e), coerentemente
con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende,
tra l'altro, interventi regolatori che a titolo principale
incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative
di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti
ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente
sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano
le modalità di controllo, eventualmente anche di
sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano
ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando
barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al
libero esplicarsi della capacità imprenditoriale
e della competizione tra imprese, in generale i vincoli
alle modalità di esercizio delle attività
economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità
di ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini,
sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici,
a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del
2007). Si tratta, in altri termini, dell'aspetto più
precisamente di promozione della concorrenza, che è
una delle leve della politica economica del Paese (sentenze
n. 80 del 2006; n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; n. 272
del 2004).
Per siffatti caratteri, la «tutela della concorrenza»,
proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati
di riferimento di attività economiche molteplici
e diverse, non è una «materia di estensione
certa», ma presenta i tratti «di una funzione
esercitabile sui più diversi oggetti» ed è
configurabile come «trasversale» (da ultimo,
e per tutte, sentenza n. 401 del 2007), caratterizzata da
una portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Queste peculiarità,
da un canto, comportano che la «tutela della concorrenza»,
appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato
di riferimento delle attività economiche, influisce
necessariamente anche su materie attribuite alla competenza
legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, dall'altro,
impongono di garantire che la riserva allo Stato della predetta
competenza trasversale non vada oltre la «tutela della
concorrenza» e sia in sintonia con l'ampliamento delle
attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo
V della parte seconda della Costituzione (sentenze n. 175
del 2005; n. 272 del 2004; n. 14 del 2004). Ne consegue
che non possono ricondursi alla «tutela della concorrenza»
quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto
concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono
o lo eliminano.
Pertanto, ciò che occorre verificare è se
le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate
a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato
(sentenza n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la
coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato
aperto e in libera concorrenza. Una volta che tale scrutinio
abbia esito positivo, l'attribuzione delle misure alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità
delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste
legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità
e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla
totalità degli àmbiti materiali entro i quali
si applicano (sentenza n. 80 del 2006).
Ricondotta una norma alla «tutela della concorrenza»
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), non
si tratta quindi di valutare se essa sia o meno di estremo
dettaglio, utilizzando princípi e regole riferibili
alla disciplina della competenza legislativa concorrente
delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007), ma occorre invece
accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione
sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso
al mercato ed alla libera esplicazione della capacità
imprenditoriale.
D'altra parte, proprio perché la promozione della
concorrenza ha una portata generale, o “trasversale”,
può accadere che una misura che faccia parte di una
regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite
alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale,
a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva.
Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare
le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali
o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle
norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono
la concorrenza.
3.2.2.– Posta siffatta premessa, è anzitutto
infondata la deduzione della ricorrente, secondo la quale
la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile
ad una materia, lo «sviluppo economico», attribuita
alla competenza residuale delle Regioni, in quanto questa
Corte ha già chiarito che questa locuzione costituisce
una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende
e rinvia ad una pluralità di materie (sentenza n.
165 del 2007).
La disposizione in esame, concernendo la modalità
di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale,
incide invece sul «commercio», materia attribuita
alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze
n. 165 e n. 64 del 2007; n. 199 del 2006).
Tuttavia, alla luce dei princípi sopra esposti, tale
constatazione non è da sola sufficiente ad escluderne
la riconducibilità alla «tutela della concorrenza».
Al riguardo, è sufficiente ricordare, in sintesi,
che l'ordinamento del commercio definito dalla legge 11
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e dalle
successive norme di maggiore rilevanza (in particolare,
tra le altre, dalle disposizioni del d. m. 4 agosto 1988,
n. 375), era caratterizzato dalla programmazione dell'apertura
degli esercizi commerciali, dalla previsione di limiti di
diverso contenuto e dalla necessità di autorizzazioni
per lo svolgimento delle relative attività, che prefiguravano
molteplici vincoli e barriere, sotto il profilo soggettivo
ed oggettivo, all'accesso al mercato ed al suo libero funzionamento.
Tale disciplina, anche per il coinvolgimento nella pianificazione
degli operatori commerciali, era caratterizzata da profili
protezionistici, benché finalità della legge
n. 426 del 1971 fosse anche quella di «assicurare
la migliore funzionalità del servizio» ed «il
rispetto della libera concorrenza» (artt. 11 e 12),
scopi peraltro condizionati dalla circostanza che le norme
erano dirette anche a proteggere e garantire gli interessi
degli imprenditori già presenti sul mercato.
La regolamentazione della distribuzione commerciale è
stata significativamente innovata dal d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), emanato quando la competenza legislativa
delle Regioni in tema di «fiere e mercati» non
era estesa anche alla materia «commercio» (per
tutte, sentenze n. 206 e n. 205 del 2001), nella quale è
stato detto decreto ad attribuire loro nuovi e più
ampi compiti.
Il d. lgs. n. 114 del 1998 ha espressamente posto quali
finalità della disciplina in materia di commercio,
tra le altre, quelle di realizzare «la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa
e la libera circolazione delle merci», «l'efficienza,
la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta»
(art. 1, comma 3, lettere a e c). Ciò
era coerente con gli orientamenti che, sin dall'inizio degli
anni '90, avevano segnalato l'esigenza di una riforma della
disciplina della distribuzione commerciale, al fine di rimuovere
vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza
di opportunità per tutti gli operatori economici.
L'intento avuto di mira con detto decreto legislativo è
stato dunque di «favorire l'apertura del mercato alla
concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007), garantendo
i mercati ed i soggetti che in essi operano.
La disposizione censurata si inserisce nel quadro di questo
processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere
i residui profili di contrasto della disciplina di settore
con il principio della libera concorrenza. E il presupposto
logico su cui la stessa normativa si fonda è che
il conseguimento degli equilibri del mercato non può
essere predeterminato normativamente o amministrativamente,
mediante la programmazione della struttura dell'offerta,
occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza,
eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso
la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali
ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale
nel mercato della distribuzione commerciale.
Infatti, sono all'evidenza strumentali rispetto a questo
scopo tutte le prescrizioni recate dal citato comma 1 dell'art.
3, analiticamente sopra riportate (§ 3), in quanto
dirette a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi
– fatti salvi quelli imposti dalla tutela di interessi
generali (comma 1, lettera a) –, sia riferiti
alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi
(comma 1, lettera b), sia concernenti le modalità
di esercizio dell'attività, nella parte influente
sulla competitività delle imprese (comma 1, lettere
c, d, e, ed f e comma 2), anche
allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza
(comma 1, lettera f-bis), mentre il comma 3 neppure
concerne le Regioni ed il comma 4 reca una prescrizione
che costituisce il naturale effetto dell'inderogabilità
della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.
Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con l'obiettivo
di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo
scopo di garantire che le attività di distribuzione
dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali
condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario
fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione
concorrenziale del mercato, con quella specificità
ineludibile a garantirne il conseguimento.
Ritenuto che il titolo di competenza in esame rende non
fondata la questione, non è necessario esaminare
i profili concernenti l'eventuale riconducibilità
della materia ad altri titoli di competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
4. – L'art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, convertito
dalla legge n. 248 del 2006, è stato impugnato da
entrambe le ricorrenti.
La Regione Veneto, con il primo ricorso, ha censurato esclusivamente
il comma 2; con il secondo ricorso, avente ad oggetto la
norma nel testo risultante dalla legge di conversione, ha
invece dedotto l'illegittimità anche del comma 1,
senza però svolgere, in riferimento a detta norma,
censure sorrette da specifiche argomentazioni. La questione
avente ad oggetto il comma 1 è, quindi, inammissibile,
dato che nei giudizi di legittimità costituzionale
in via principale l'esigenza di una adeguata motivazione
a sostegno dell'impugnativa si pone in termini anche più
pregnanti che in quelli in via incidentale (per tutte, sentenze
n. 165 del 2007, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).
La Regione Siciliana, sebbene abbia fatto generico riferimento
all'art. 5, ha argomentato in ordine all'illegittimità
del solo comma 2, che è dunque l'unica norma che
deve ritenersi impugnata dalla ricorrente.
Le censure svolte nella memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica, anche con riferimento a parametri
non indicati nel ricorso (art. 119 Cost.), non possono essere
prese in considerazione, in quanto siffatta memoria è
destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni
svolte nell'atto introduttivo, non essendo possibile con
essa dedurne di nuove (sentenze n. 246 del 2006, n. 286
del 2004 e n. 337 del 2001).
In relazione al ricorso proposto da detta ricorrente, non
può, infine, ritenersi rilevante la cosiddetta “clausola
di salvaguardia” contenuta nel comma 1-bis
dell'art. 1 del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge
di conversione n. 248 del 2006. Va infatti ribadita l'inidoneità
di una tale clausola ad escludere, in linea generale, la
possibile lesività della norma, qualora, come nel
caso in esame, sia caratterizzata da genericità e
sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose
disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza
alcuna puntuale indicazione in ordine a quelle che dovrebbero
ritenersi non applicabili alla ricorrente, per incompatibilità
con lo statuto speciale (sentenze n. 165 del 2007; n. 134
e n. 118 del 2006).
4.1. – Il citato art. 5 ha stabilito che gli esercizi
commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),
e) ed f), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attività di vendita al pubblico
dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci
o prodotti non soggetti a prescrizione medica, disponendo,
nel comma ritualmente impugnato, che la vendita «è
consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale
e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto,
alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al
cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le
vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».
La Regione Veneto deduce che siffatta disciplina mira a
garantire vantaggi per i consumatori, in termini di prezzi
e di orari di apertura degli esercizi, essendo marginale
la finalità di «controllare l'accesso dei cittadini
ai prodotti medicinali» e di regolamentare l'attività
professionale dei farmacisti. La norma riguarderebbe dunque
la materia «commercio», attribuita alla competenza
legislativa residuale delle Regioni, e, conseguentemente,
si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma quarto, Cost.,
violando anche, ad avviso della Regione Siciliana, l'art.
14, lettera d), dello statuto regionale, che attribuisce
detta materia alla propria competenza legislativa esclusiva.
Secondo entrambe le ricorrenti, qualora la disciplina in
esame sia invece ricondotta alla organizzazione del servizio
farmaceutico, e cioè alla materia «tutela della
salute», la disposizione sarebbe comunque illegittima,
in quanto conterrebbe disposizioni di dettaglio, insuscettibili
di ulteriori sviluppi normativi, in violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost. Tale parametro è ritenuto
applicabile dalla Regione Siciliana la quale, implicitamente
evocando l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), deduce che la norma si porrebbe in contrasto
altresì con l'art. 17, lettere b) e c),
dello statuto regionale, che attribuiscono alla propria
competenza legislativa concorrente le materie igiene e sanità
pubblica ed assistenza sanitaria.
Infine, ad avviso di quest'ultima ricorrente, la norma recherebbe
vulnus all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
disciplina con disposizioni di dettaglio l'attività
svolta dai farmacisti, avendo il d. lgs. 2 febbraio 2006,
n. 30, già stabilito i princípi fondamentali
nella materia delle «professioni».
4.2. – La questione non è fondata.
4.2.1. – La disposizione, interpretata in applicazione
del criterio sopra indicato concernente l'identificazione
della materia, è riconducibile al servizio farmaceutico,
in quanto disciplina la vendita dei farmaci e la modalità
con la quale questa deve avvenire. Detto servizio, come
risulta dal complesso delle leggi che lo regolano (tra le
altre, la legge 2 aprile 1968, n. 475, ed il d. P. R. 21
agosto 1971, n. 1275), è infatti preordinato al fine
di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo
parte della più vasta organizzazione predisposta
a tutela della salute. Nell'ambito di detto servizio, una
risalente disciplina ha costantemente regolamentato in dettaglio
la produzione e la messa in commercio dei farmaci, riservandone
la vendita ai farmacisti (art. 122 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265), da ultimo anche in riferimento ai
medicinali di automedicazione, allorché ne è
stato ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini
(art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).
La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato,
ha più volte affermato che, ai fini del riparto delle
competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost.,
la “materia” della organizzazione del servizio
farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza concorrente
della «tutela della salute», come peraltro già
avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del titolo
V della parte seconda della Costituzione. La complessa regolamentazione
pubblicistica dell'attività economica di rivendita
dei farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l'accesso
dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire
la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando
solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale,
sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del
farmacista (sentenze n. 448 del 2006 e n. 87 del 2006; nonché
sentenze n. 275 e n. 27 del 2003), dei quali pure si occupa
la norma. Analogamente il divieto di concorsi, delle operazioni
a premio e delle vendite sotto costo aventi ad oggetto i
farmaci, peraltro stabilito nel quadro di una legge diretta
ad eliminare vincoli e restrizioni nell'esercizio delle
attività di distribuzione commerciale, è palesemente
ispirato dall'intento di assicurare modalità della
vendita coerenti con la funzione dei prodotti e con la tutela
della salute, e cioè di evitare che l'acquisto dei
medicinali possa essere influenzato da ragioni diverse da
quelle della loro indispensabilità ai fini terapeutici.
L'interferenza va, quindi, composta facendo ricorso al criterio
della prevalenza, applicabile appunto quando risulti evidente,
come nella specie, l'appartenenza del nucleo essenziale
della disciplina alla materia «tutela della salute»
(sentenze n. 422 e n. 181 del 2006; n. 135 e n. 50 del 2005).
Relativamente al ricorso della Regione Siciliana, va ribadito
che, a norma dell'art. 17, lettera b) dello statuto
di autonomia, la potestà legislativa regionale in
materia di «sanità pubblica» si esercita
«entro i limiti dei principi ed interessi generali
cui si informa la legislazione dello Stato», coincidendo
l'ampiezza di tale competenza con quella delle Regioni a
statuto ordinario in materia di «tutela della salute»,
con la conseguenza che i «principi generali»
della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana
corrispondono ai «principi fondamentali» che,
nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario
(sentenza n. 448 del 2006).
Orbene, la disposizione in esame, nello stabilire la disciplina
sopra indicata, configura una norma di principio, con conseguente
infondatezza delle censure svolte dalle ricorrenti. Il rapporto
tra norma “di principio” e norma “di dettaglio”
va certo inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere
criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione
degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti
obiettivi (sentenza n. 181 del 2006). Tuttavia, la specificità
delle prescrizioni, di per sé, neppure vale ad escludere
il carattere “di principio” della norma, qualora
esse risultino legate al principio stesso «da un evidente
rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione»
(sentenza n. 355 del 1994), come appunto si riscontra nel
caso in esame. La specificità delle disposizioni
è necessaria per esprimere la regola generale che
deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di
garantire che avvenga con modalità che non siano
pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela
della salute.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la
decisione delle restanti questioni di legittimità
costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo
modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.
248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt.
117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con
i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di
conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento
agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione,
nonché agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione,
14, lettera d), e 17, lettere b) e c),
dello statuto della Regione Siciliana, dalla Regione Veneto
e dalla Regione Siciliana, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
|
IVO CORREALE
|
|
| La Corte Costituzionale
e i principi di trasversalità e prevalenza. Primi spunti di
riflessione sulla sentenza 14 dicembre 2007 n. 430
| Le
premesse
La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame,
si è pronunciata, in sede di giudizio di azione
in ordine a tre ricorsi, due proposti dalla Regione
Veneto e uno dalla Regione Sicilia, aventi ad oggetto
l'impugnazione degli articoli 3 e 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
in legge 4 agosto 2006, n. 248, (c.d. "decreto Bersani"),
in relazione agli articolo 117, terzo e quarto comma,
e 118 della Costituzione nonché, per la Sicilia,
agli articoli 14, lettera d), e 17, lettere b) e
c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione
Siciliana).
In sostanza, le Regioni ricorrenti lamentavano,
sotto un primo profilo, riguardante l'art. 3, che
le relative disposizioni, incidendo sulle attività
economiche di distribuzione commerciale e rimuovendo
l'astratta previsione di limiti e vincoli, puntualmente
indicati, avevano legiferato sulla disciplina del
"commercio" e dello sviluppo dell'economia, materie
attribuite alla propria competenza legislativa residuale,
in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) e
m), della Costituzione.
In relazione al contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge
in questione, poi, che aveva allargato alla grande
distribuzione la vendita al pubblico dei farmaci
da banco o da automedicazione, le Regioni ricorrenti
rilevavano che, nuovamente, l'intervento legislativo
potesse inquadrarsi nella materia del "commercio",
con violazione dei precetti costituzionali ora richiamati,
ovvero, tutt'al più, nella materia del "diritto
alla salute" ma sotto un profilo comunque illegittimo,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
perché, introducendo statuizioni al più basso grado
di astrattezza, di dettaglio, complete ed autoapplicative,
non consentiva alle regioni sviluppi normativi ulteriori
sulle modalità di vendita dei farmaci medesimi.
|
| |
| La
decisione
La Corte risolve preliminarmente una interessante
questione processuale, sia pur attraverso la tecnica
del richiamo ad altre sentenze precedenti, ribadendo
che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie
competenze da norme contenute in un decreto-legge,
può sollevare la relativa questione di legittimità
costituzionale anche in relazione a tale atto e
con effetto estensivo alla relativa legge di conversione
ovvero riservare l'impugnazione a momento successivo
all'entrata in vigore di quest'ultima. Solo se la
legge di conversione introduce innovazioni che incidono
sul contenuto precettivo del decreto-legge oggetto
delle contestazioni della Regione ricorrente deve
essere dichiarata dalla Corte cessata la materia
del contendere, circostanza questa non accaduta,
però, nel caso in esame.
La Corte, premesso ciò, "salva" entrambe le disposizioni
censurate dalle Regioni ricorrenti, avvalendosi
del richiamo a concetti di relativa nuova formazione
nell'ambito delle tematiche costituzionali di riferimento.
Soffermandosi inizialmente sui due ricorsi, di contenuto
sostanzialmente coincidente, proposti dalla Regione
Veneto, la Corte evidenzia che oggetto delle doglianze
era l'articolo 3 il quale, pur richiamando lo scopo
di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni
di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, per assicurare ai consumatori finali
un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, secondo la Regione ricorrente invadeva
la materia del "commercio", di propria competenza
legislativa residuale.
Il richiamo alla "tutela della concorrenza" contenuto
nella norma, infatti, non era sufficiente a farla
rientrare nell'alveo dell'art. 117, secondo comma,
lett. e), della Costituzione, concretandosi questa
in una materia "trasversale" che, nello specifico,
non può che prevedere, in una interpretazione costituzionalmente
orientata, la competenza statale solo per interventi
di rilevanza macroeconomica e quella regionale per
interventi sintonizzati sulla realtà produttiva
locale. In sostanza, lo Stato potrebbe stabilire
regole generali e funzionali della concorrenza,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e)
cit., ma le Regioni dovrebbero adottare le misure
regolamentari e amministrative per garantirla.
Le disposizioni in questione, di cui all'articolo
3 cit., invece, rimuovendo limiti e prescrizioni
sulla iscrizione a registri abilitanti e sul possesso
di requisiti professionali, sulle distanze minime
obbligatorie, sulle quantità di assortimento merceologico,
sui limiti di quote di mercato predefinite, sulle
vendite promozionali e sulle autorizzazioni al consumo
immediato di prodotti gastronomici nei locali di
vendita, avevano invaso lo spazio normativo della
Regione, anche in relazione alla eventuale considerazione
dei "livelli minimi essenziali", di cui all'art.
117, secondo comma, lett. m), della Costituzione,
da interpretare comunque secondo parametri uniformi
a quelli ora richiamati.
Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte
Costituzionale stabilisce che l'autoqualificazione
della norma contestata, postasi con il fine di "garantire
la libertà di concorrenza", è corretta e rispettosa
della competenza esclusiva statale di cui all'art.
117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Per identificare correttamente la materia entro
la quale si colloca la norma contestata, precisa
la Corte, si deve fare riferimento all'oggetto e
alla relativa disciplina, senza considerare aspetti
marginali ed effetti riflessi che potrebbero distorcere
la visuale dall'interesse effettivamente tutelato.
Sotto tale profilo, aggiunge la Corte, la tutela
della concorrenza, come costituzionalmente proposta
nell'art. 117 Cost. deve essere letta in correlazione
al sistema giuridico comunitario, comprendendo aspetti
di allargamento ed apertura dei mercati, mediante
controlli, con strumenti efficaci, sulle imprese
che attuano comportamenti incidenti in maniera negativa
sull'assetto tendenziale degli stessi e mediante
misure di promozione a favore di imprese che, al
contrario, tendono ad un comportamento finalizzato
all'ampliamento dell'area di libera scelta della
collettività di riferimento, sia essa formata da
cittadini e dalle stesse imprese in quanto fruitici
di beni e servizi.
A questo punto la Corte da luogo ad una affermazione
robusta e centrale nella struttura della sentenza,
precisando che la tutela della concorrenza, proprio
in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati
di riferimento di attività economiche molteplici
e diverse, non è "una materia di estensione certa"
ma presenta i tratti di una funzione esercitabile
sui più diversi oggetti ed è configurabile come
"trasversale", caratterizzata da una portata ampia.
Tale portata, in sostanza, può influire necessariamente
anche su materie attribuite alla competenza legislativa,
concorrente o residuale, delle Regioni purchè limitata
alla tutela della concorrenza, al fine di assicurare
un mercato aperto e libero.
Posta in tale ottica, la tutela della concorrenza,
essendo di portata ampia, diviene trasversale e
come tale deve essere valutata. Non si tratta di
stabilire, quindi, se la norma posta a tutela della
concorrenza, materia trasversale, sia o meno di
estremo dettaglio, come lamentato dalla Regione
ricorrente, ma occorre accertare - aggiunge la Corte
- solo se la disposizione sia strumentale ad eliminare
limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla
libera esplicazione della capacità imprenditoriale.
In tale senso, anche una normativa regionale, con
effetti marginali e indiretti positivamente incidenti
sulla promozione della concorrenza, ben potrebbe
essere costituzionalmente ammissibile, proprio in
virtù della trasversalità sopra ricordata.
Da tali premesse la Corte giunge facilmente allo
scrutinio favorevole di legittimità costituzionale
della norma posta alla sua attenzione.
Se è vero che una disciplina delle modalità di esercizio
dell'attività della distribuzione commerciale incide
sulla materia legislativa residuale regionale del
"commercio", precisa la Corte, ciò non è sufficiente
per escluderne la riconducibilità alla tutela della
concorrenza.
Ripercorrendo, a grandi linee, la disciplina legislativa
del settore, dalla legge n. 426/1971, al d.m. n.
375/1988 fino al decreto legislativo n. 114/1998,
la Corte evidenzia che il legislatore è andato via
via orientandosi verso la rimozione di vincoli e
privilegi, attraverso la graduale eliminazione di
limiti predeterminati normativamente e amministrativamente
che potevano alterare i naturali equilibri del mercato
mediante una programmazione della struttura dell'offerta.
Invece, garantendo e incrementando la distribuzione
ad eguali condizioni, si darebbe luogo alla promozione
della concorrenza ed alla massima apertura del mercato.
In sostanza, conclude, la Corte, intervenire normativamente
al fine di garantire l'apertura massima dei mercati,
in linea tendenziale, significa sviluppare innanzitutto
e principalmente la concorrenza e solo in misura
marginale intervenire sul commercio, inteso questo,
sotto il profilo in esame, come settore riservato
alla potestà legislativa regionale.
A conclusioni analoghe la Corte perviene anche in
relazione alle censure di illegittimità costituzionale
dell'articolo 5, comma 2, d.l. "Bersani", laddove
consente la vendita di farmaci da banco e da automedicamento
in appositi reparti attrezzati di grandi strutture
di vendite.
Sia per la Regione Veneto che per la Regione Sicilia
la norma invadeva nuovamente la materia del commercio,
loro riservata costituzionalmente, e se pure essa
fosse inquadrabile nella "tutela della salute",
la sua forma di estremo dettaglio avrebbe impedito
ulteriori sviluppi normativi, in violazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.
Anche in questo caso, la Corte accenna allo sviluppo
normativo relativo al settore della vendita dei
farmaci, settore indissolubilmente legato a quello
di tutela della salute, come già arguibile in periodo
precedente alla modifica del Titolo V della Costituzione.
Il fulcro centrale della normativa è e rimane quello
dell'accesso ai farmaci da parte del cittadino e
solo marginalmente è interessato il profilo legato
al carattere professionale del farmacista ad alla
natura commerciale della sua attività di vendita.
Tale interferenza deve essere quindi composta facendo
ricorso al criterio della prevalenza, applicabile
quando risulta evidente, come nel caso di specie,
l'appartenenza al nucleo essenziale della disciplina
alla materia costituzionalmente considerata della
"tutela della salute". |
| |
| Osservazioni
La Corte, quindi, per dirimere la questione di costituzionalità
posta alla sua attenzione si avvale, essenzialmente,
di due concetti atecnici, mutuati più dalla realtà
sociale che dalla dogmatica tradizionale, quali
quello di "trasversalità" e di "prevalenza", legandoli,
il primo, alla interpretazione dell'articolo 3 del
d.l. "Bersani" e, il secondo, a quella del successivo
articolo 5.
Ciò è forse un bene se leghiamo l'interpretazione
della Carta costituzionale al diritto vivente e
alla realtà, anche terminologica, che pervade quotidianamente
l'operatore giuridico.
Certo, una minima perplessità rimane, tenuto conto
che il ricorso a concetti non tecnici esalta molto
la discrezionalità dell'interpretazione e concede
pochi parametri di valutazione ripetitivi, sicchè,
con tale metodo, può porsi il rischio che ogni norma,
se non proprio tranciante nella sua descrizione
contenutistica, debba essere portata al vaglio del
Giudice delle leggi che, attraverso il setaccio
della valutazione fondata sull'applicazione del
concetto atecnico in questione, ne possa valutare,
di volta in volta, la conformità alla Costituzione.
Tale modalità applicativa si palesa evidente in
relazione al giudizio di costituzionalità dell'art.
3 del d.l. "Bersani", ritenuto costituzionalmente
compatibile perché la norma stessa, autoqualificandosi
coma posta a garantire la libertà di concorrenza
e secondo lo specifico contenuto che la contraddistingue,
avrebbe dato luogo alla promozione (e tutela) della
concorrenza, materia di estensione "non certa" ma
con tratti di una funzione esercitabile sui più
diversi oggetti, come tale qualificabile come "trasversale",
vale a dire di "portata ampia".
In sostanza, la Corte ci evidenzia che, nel nuovo
assetto di cui al Titolo V della Costituzione, ci
sono alcune "materie" di competenza esclusiva statale
- tra cui la "tutela della concorrenza" di cui all'art.
117, comma secondo, lett. e) - che non hanno "estensione
certa", possono esercitarsi sui più diversi oggetti
e, quindi, sono definibili quali "trasversali".
Inoltre, continua la Corte, la "trasversalità" così
intesa ha anche un risvolto favorevole alle Regioni:
poiché essa è caratterizzata da portata ampia, può
anche accadere che una misura che faccia parte di
una regolamentazione stabilita dalle Regioni nella
loro competenza legislativa concorrente o residuale
possa avere, a sua volta, una valenza "pro-competitiva",
a favore dello sviluppo della concorrenza. Se i
relativi effetti, però, sono marginali o indiretti,
la norma regionale è costituzionalmente legittima.
Anche in tale ottica, però, la Corte introduce nuovamente
concetti generici e sfumati, quali la "marginalità"
e il valore "indiretto" degli effetti, che non aiutano
a formare un quadro di riferimento omogeneo e riutilizzabile
in occasioni ripetute.
La "trasversalità", quindi, in relazione a determinate
materie, consente di individuare un nocciolo duro
che costituisce il fine dell'intervento legislativo;
se esso è presente, prevale su altri aspetti legati
ai consueti canoni di ripartizione costituzionale
della potestà legislativa Stato-Regioni.
Vi è da osservare, però, che secondo quanto illustrato
dalla Corte, tanto più una materia è "trasversale",
intesa come non di estensione certa e con tratti
di una funzione esercitabile sui più diversi soggetti,
tanto più essa può invadere settori e materie di
competenza regionale.
Ma dove è il limite che ferma l'avanzata della "trasversalità"?
La Corte, nella sentenza in esame, individua, in
concreto, nell'oggetto stesso della disposizione
normativa, l'assoluta prevalenza della tutela della
concorrenza e pone come marginale l'osservazione
che essa possa contenere o meno disposizioni di
dettaglio anche incidenti nel settore del commercio.
Ma in altre occasioni, con il parametro di trasversalità
come definito ed adoperato dalla Corte si riuscirà
a stabilire con sicurezza se la norma è costituzionalmente
orientata?
Vi sono altri richiami nel medesimo articolo 117,
comma secondo, della Costituzione che lasciano perplessi
sul punto; basti pensare alla materia dell'immigrazione,
dell'ordine pubblico e sicurezza, della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, della
tutela dell'ambiente.
Ogni qual volta una norma statale o regionale coinvolga
tali settori si dovrà passare al vaglio della Corte
costituzionale per verificare se, in concreto, si
sia coinvolta una materia "trasversale" che autorizza
la prevalenza dell'esigenza di regolamentazione
statale? Sembra un'opera defatigante e poco pratica.
A tal fine, forse, nelle prossime occasioni, la
Corte costituzionale potrebbe meglio soffermarsi
sui principi generali che consentono l'inquadramento
del concetto di "trasversalità", se lo stesso deve
diventare parametro assoluto e prevalente per il
discrimine tra legittimità e illegittimità costituzionale
di una norma, in relazione alla ripartizione di
competenze ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi
anche per lo scrutinio di costituzionalità dell'articolo
5 del d.l. "Bersani".
Qui la Corte ha ritenuto che la norma in esame non
riguarda la materia del "commercio" ma quella della
"tutela della salute", come è sempre stato nella
regolamentazione legislativa della distribuzione
dei farmaci, avente come scopo finale il miglior
approvvigionamento da parte dei cittadini e non
la regolamentazione, sotto il profilo commerciale,
dell'attività del farmacista.
Anche qui, però, sia consentito osservare che se
tale impostazione era certamente innegabile fino
all'entrata in vigore delle norme che consentivano
il libero e diretto accesso da parte dei cittadini
ai medicinali di automedicazione e da banco; dopo
lascia qualche perplessità, tenuto conto che il
carattere professionale e commerciale dell'esercizio
farmaceutico ha acquisito rilevanza, tanto da essere
introdotto, appunto con il d.l. "Bersani" in grandi
strutture di vendita.
Semmai, poteva essere richiamata anche in questo
caso la materia della "tutela della concorrenza",
che sembra caratterizzare tutto il "d.l. Bersani",
più che quella della "tutela della salute", di cui
è stata considerata la "prevalenza" sugli aspetti
meramente commerciali, in virtù di alcuni divieti
presenti nella norma tesi ad impedire concorsi,
operazioni a premio e vendite sotto costo di medicinali
che eviterebbero l'acquisto di medicinali per ragioni
diverse da quelle della loro indispensabilità ai
fini terapeutici.
In realtà, non sembra proprio che con il divieto
di concorsi a premi si induca il cittadino-consumatore
a non acquistare medicinali per usi non indispensabili,
se allo stesso è comunque sempre consentito l'accesso
diretto a determinati di essi.
Anche in relazione a tali osservazioni sarebbe auspicabile
un nuovo intervento chiarificatore della Corte in
relazione a tale fattispecie, tenuto conto che il
sistema di distribuzione dei farmaci è in continuo
fermento e sembra andare in direzione più interessata
alla regolamentazione della concorrenza che alla
mera tutela della salute, visto che pendono in Parlamento
diversi progetti di legge di riordino dell'intero
settore, compresa la revisione del sistema delle
piante organiche che aveva ragione di essere quando
non erano presenti nel settore (in concorrenza)
le grandi strutture di vendita.
Attendiamo fiduciosi, quindi, ulteriori precisazioni
della Corte in argomento. |
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(pubblicato
il 18.12.2007) |
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