CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 12 dicembre 2007 n. 423
Pres. BILE – Red. MADDALENA |
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Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche -Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Franco BILE Presidente;
- Giovanni Maria FLICK Giudice; - Francesco AMIRANTE Giudice; - Ugo Giudice; - Alfio FINOCCHIARO Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe TESAURO Giudice; - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dell'articolo 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico;
che il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.
Considerato che la ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in riferimento alle disposizioni recate dai commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritualmente accettato tale rinuncia;
che deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara estinto il processo.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007. Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
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