CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 26 giugno 2007 n. 237
Presidente Bile, Redattore Quaranta |
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1. Giurisdizione e competenza - Declaratoria di incompetenza – Art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 - Giustizia amministrativa - Disparità di trattamento Deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze - Irragionevolezza - Q.l.c. sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro – Asserita violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – Non fondatezza.
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2. Giurisdizione e competenza - Declaratoria di incompetenza -3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005 limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» - Giustizia amministrativa - Disparità di trattamento Deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze - - Irragionevolezza - Q.l.c. sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – asserita violazione degli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana - Non fondatezza;
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3. Giurisdizione e competenza - Declaratoria di incompetenza - Art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005 - Giustizia amministrativa - Q.l.c. sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Asserita violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, Cost. – Non fondatezza.
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1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro.
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2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, questione sollevata limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» – con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
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3. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, sollevata – con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
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