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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 7 febbraio 2007 n. 2686
Pres. Nicastro – Rel. Cicala – P.M. Palmieri
Baccifava (avv.ti Fioretti, Cicconi) c. Prometeo s.p.a. (avv. Galvani) e c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) |
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1. Imposte dirette – Rapporti tra impresa fornitrice prestazione e beneficiario – Giurisdizione – G.O.
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2. Imposte dirette – Rapporti tra società fornitrice e Amministrazione Finanziaria – Chiamata in garanzia – Giurisdizione - Giudice Tributario.
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1. La controversia tra l’impresa fornitrice di un bene e il beneficiario della prestazione colpita da imposta non assume ad oggetto un rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati e pertanto la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
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2. La controversia tra l’impresa fornitrice di un bene e l’Amministrazione Finanziaria spetta alla giurisdizione del Giudice Tributario e non può essere derogata mediante la chiamata dell’Amministrazione in garanzia.
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