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| n 1-2007 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 25 gennaio 2007 n. 1614
Pres. Ianniruberto – Rel. Merone– P.M. Palmieri
Comune in Genova P.zza Dante n° 8 (avv. Bruni) c. Comune di Genova (avv. Odone, Pafundi) |
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1. Processo Civile – Giudizio di cassazione – Elezione di domicilio in Roma – Assenza – Comunicazione della data dell’udienza – Modalità – Invio al difensore dell’avviso ex art. 135 disp. att. cod. proc. civ. – Richiesta – Istanza documentalmente separata rispetto agli atti di giudizio - Necessità.
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2. – Imposte e tasse – Art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. – Cosap – Giurisdizione -Modifica ex art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 – Giudice Tributario.
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3. – Giurisdizione e competenza – Successione di leggi nel tempo in pendenza di lite – Principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ. – Principio –Sopravvenuta carenza di giurisdizione – Operatività – Fattispecie.
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1. - Nel contesto del giudizio di cassazione, l’invio al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma dell’avviso di fissazione di udienza presuppone che il medesimo abbia effettuato una istanza ex art. 135 cod. proc. civ. che deve essere contenuta in un atto documentalmente separato rispetto al ricorso o al controricorso.
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2. Dopo la modifica dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 s.m.i. da parte dell’art. 3 bis 1° co. d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005 la giurisdizione sulle controversie in merito alla Cosap sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice Tributario.
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3. – In presenza di modifica legislativa in pendenza di lite, il principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ. opera solo in caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il principio non valesse a legittimare l’originaria proposizione della controversia in ordine alla Cosap avanti il Giudice Tributario, originariamente carente di giurisdizione).
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