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1.- Nel caso in cui alla denunzia ex art. 3 r.d.l. 1578/1933 nei confronti di un avvocato che sia stata archiviata segua nuova contestazione per la violazione della medesima norma il procedimento disciplinare avviato sulla scorta della seconda non viola il principio del ne bis in idem (nel caso di specie la prima contestazione atteneva alla semplice assunzione della carica di presidente e amministratore delegato di società da parte di avvocato, la seconda all’aver in concreto provveduto ad atti di gestione sia interna che esterna, con il che il Giudice ha comunque ritenuto che il problema della violazione del principio del ne bis in idem non si ponesse nemmeno in astratto).
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2. – La situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense ex art. 3 r.d.l. 1578/1933 si riferisce al caso dell’esercizio del commercio in nome altrui che si estende all’ipotesi in cui l’avvocato sia amministratore delegato di una società dotato di effettivi poteri di rappresentanza e gestione.
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3. - La situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense ex art. 3 r.d.l. 1578/1933 si riferisce al caso dell’esercizio del commercio in nome altrui e non si estende all’ipotesi in cui l’avvocato sia presidente di una società in presenza di un amministratore delegato dotato di effettivi poteri di rappresentanza e gestione.
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4.- La violazione del divieto ex art. 3 r.d.l. 1578/1933 si verifica in virtù del fatto obbiettivo dell’adozione di provvedimenti di gestione della società da parte del professionista in qualità di amministratore, restando irrilevanti le ragioni per cui gli atti sono stati adottati e l’eventuale predisposizione da parte di terzi.
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5. La nozione di commercio in nome altrui ex art. 3 r.d.l. 1578/1933 corrisponde all’estensione della nozione di imprenditore commerciale, con il che una società che presta servizi portuali deve ritenersi fattispecie compresa nel divieto di cui alla norma citata.
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6. L’assenza di precisa individuazione delle fattispecie che determinano l’applicazione di sanzione disciplinare è irrilevante in quanto il principio di legalità si applica alle sanzioni penali e non disciplinari.
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7. Anche nella procedura disciplinare l’efficacia privilegiata che l’art. 2700 cod. civ. assegna all’atto pubblico non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o alla loro rispondenza alla effettiva intenzione delle parti.
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