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La domanda di risarcimento dei danni conseguente a comportamento illecito dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato e degli enti impositori deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario, in quanto non riconducibile alle fattispecie tipizzate di cui all’art. 2 del d.lgs. n° 546/1992 (nel caso di specie trattavasi di cartella esattoriale per il pagamento della tassa automobilistica regolarmente pagata dal contribuente e poi revocata in sede di autotutela, con il che il giudizio sottoposto al Giudice Ordinario non verteva sull’annullamento della cartella).
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