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| n 1-2007 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 9 gennaio 2007 n. 123
Pres. Carbone – Rel. Botta – P.M. Martone Mariotti Costruzioni s.r.l. (avv. Cinelli) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Correra, Coretti) |
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1. – Giustizia civile – Regolamento di giurisdizione – Eccezione sul punto del convenuto – Necessità – Non sussiste – Iniziativa dell’attore – Ammissibilità – Condizioni – Ragionevoli dubbi.
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2. Giurisdizione e competenza – Contributi per Servizio Sanitario Nazionale e relative sanzioni – Cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Tributario - Fattispecie.
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3. – Giurisdizione e competenza – Contributo per Servizio Sanitario Nazionale – Natura – Tributo – Questione di legittimità costituzionale ex artt. 25 e 102 Cost. – Manifesta infondatezza.
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1. - In presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla giurisdizione, l’istanza di regolamento preventivo può essere proposta anche dall’attore nel giudizio di merito indipendentemente da eccezioni sul punto da parte del convenuto. 2.- Spetta al Giudice Tributario conoscere la controversia in ordine all’impugnazione di cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e relative sanzioni (nel caso di specie la domanda è stata proposta dopo l’entrata in vigore dell’attuale versione dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992 s.m.i.) 3. – Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ha natura di tributo, con il che risulta manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 e 102 Cost. per ritenuto superamento del “limite di non snaturare le materie attribuite alla competenza del Giudice tributario”,
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