CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 9 gennaio 2007 n. 121 Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Nardi
S.E.R. – Società Energie Rinnovabili s.rl. (avv. Salvatore) c. Ditta Pacitto Michele (avv. Genovese) e Regione Lazio (avv. Stato)
1. – Giurisdizione e competenza – Giudice Ordinario e Tribunale AA.PP. – Riparto di competenza (e non di giurisdizione)- Ricorso per regolamento di giurisdizione – Inammissibilità.
2. – Giustizia Civile – Ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. – Esperibilità – Termine – Introitamento a decisione della causa – Fattispecie.
3. Giustizia civile - Ricorso per regolamento di competenza – Statuizione declinatoria della competenza – Impugnazione – Assenza – Inammissibilità.
1.- Fra il Giudice Ordinario e il Tribunale delle AA.PP. esiste un riparto per competenza e non per giurisdizione con il che risulta inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione.
2. A pena di inammissibilità il termine ultimo per la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione deve collocarsi nell’ultimo momento antecedente l’introitamento della causa a decisione (nel caso di specie il ricorso era stato esperito dopo la precisazione delle conclusioni).
3. – Quando sia intervenuta statuizione declinatoria della competenza e la stessa non sia stata impugnata, il successivo ricorso per regolamento è inammissibile.