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n 1-2007 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - Sentenza 5 gennaio 2007 n. 49
Pres. Mattone – Rel. De Renzis – P.M. Pivetti
Regione Puglia (avv.ti Lucisano, De Feo) c. Istituto per i Minorati della Vista “A.Antonacci” (Avv.ti D’Avack, Stefanizzo)


Regioni – Regione Puglia - Retribuzione del personale dipendente degli enti gestori della formazione professionale – Copertura finanziaria – Obbligo di manleva della Regione – L. Regione Puglia 9/1983 – Convenzione fra Ente gestore e Regione – Permanenza – Necessità.

In base alla normativa della Regione Puglia (fra cui la L. Regione Puglia 9/1983), la Regione è obbligata in garanzia per le retribuzioni del personale enti gestori della formazione professionale soltanto in presenza e in permanenza di convenzione fra la Regione medesima e l’ente gestore.


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