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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 4 gennaio 2007 n. 14
Pres. Prestipino – Rel. Picone – P.M. Palmieri
Libero Abbate ed altri (avv. Di Gioia e Federico) c. Poste Italiane spa (avv. Ursino) e Ipost (avv. avv. Stato)


1. – Giurisdizione e competenza – Dipendenti Poste Italiane – Definizione della base di computo per il trattamento pensionistico – D.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 – Riparto – Onere economico dello Stato per il trattamento della pensione – Giurisdizione della Corte dei Conti.

 

2. - Giurisdizione e competenza – Dipendenti Poste Italiane – Cessazione dopo il 1° agosto 1994 - Integrazione dell’indennità di buonuscita – Prestazione previdenziale – Diritto soggettivo – Giurisdizione del Giudice Ordinario - Art. 10 d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 – Riparto – Irrilevanza.

 

3. – Giustizia civile – Legitimatio ad causam – Astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti ex lege destinatari degli effetti della pronunzia richiesta – Verifica d’ufficio in ogni stato e grado del processo – Formazione del giudicato interno – Limite.

 

4. – Assistenza e previdenza - Dipendenti Poste Italiane – Cessazione dopo il 1° agosto 1994 - Integrazione dell’indennità di buonuscita – Diritto alla percezione degli aumenti retributivi previsti dal contratto con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio – Insussistenza – Disposizioni legislative imperative – Corrispondenza fra erogazione dell’indennità e versamenti effettuati -Autonomia negoziale – Deroga – Impossibilità ex art. 1346, 1325 e 1410 cod. civ.

1. – La domanda inerente il riconoscimento di maggior retribuzione quale base di computo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei dipendenti del già ente Poste Italiane in virtù del riparto operato dal d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 deve essere conosciuta dalla Corte dei Conti in quanto afferisce ad un onere economico dello Stato per il trattamento della pensione.

 

2. – La domanda di integrazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 1° agosto 1994 deve essere sottoposta al Giudice ordinario in quanto trattasi di domanda attinente una prestazione previdenziale che configura la prospettazione di un diritto soggettivo, restando irrilevante invece il riparto di giurisdizione introdotto dall’art. 10 d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994.

 

3. – La verifica dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta può essere effettuata anche d’ufficio e in ogni stato e grado del processo in quanto si distingue dall’accertamento in concreto che l’attore e il convenuto siano dal lato attivo e passivo effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio che è questione invece concernente il merito della causa.

 

4. – Non sussiste il diritto alla percezione degli aumenti retributivi previsti dal contratto con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio per i dipendenti delle Poste Italiane cessati dopo il 1° agosto 1994 ai fini dell’integrazione dell’indennità di buonuscita perché una diversa disposizione dell’autonomia negoziale risulterebbe nulla a fronte di disposizioni legislative imperative che commisurano l’erogazione dell’indennità in misura corrispondente ai versamenti effettuati.


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