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1. – La domanda inerente il riconoscimento di maggior retribuzione quale base di computo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei dipendenti del già ente Poste Italiane in virtù del riparto operato dal d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 deve essere conosciuta dalla Corte dei Conti in quanto afferisce ad un onere economico dello Stato per il trattamento della pensione.
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2. – La domanda di integrazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 1° agosto 1994 deve essere sottoposta al Giudice ordinario in quanto trattasi di domanda attinente una prestazione previdenziale che configura la prospettazione di un diritto soggettivo, restando irrilevante invece il riparto di giurisdizione introdotto dall’art. 10 d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994.
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3. – La verifica dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta può essere effettuata anche d’ufficio e in ogni stato e grado del processo in quanto si distingue dall’accertamento in concreto che l’attore e il convenuto siano dal lato attivo e passivo effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio che è questione invece concernente il merito della causa.
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4. – Nel giudizio introdotto dai dipendenti delle Poste Italiane cessati dopo il 1° agosto 1994 per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita la domanda deve essere proposta nei confronti dell’Ipost e non nei confronti del datore di lavoro.
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