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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 4 gennaio 2007 n. 11
Pres. Prestipino – Rel. Picone – P.M. Palmieri
Giovanni Fauci ed altri (avv. Iacobelli) c. Poste Italiane spa (avv. Fiorillo)


1. – Giurisdizione e competenza – Dipendenti Poste Italiane – Definizione della base di computo per il trattamento pensionistico – D.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 – Riparto – Onere economico dello Stato per il trattamento della pensione – Giurisdizione della Corte dei Conti. 2. - Giurisdizione e competenza – Dipendenti Poste Italiane – Cessazione dopo il 1° agosto 1994 - Integrazione dell’indennità di buonuscita – Prestazione previdenziale – Diritto soggettivo – Giurisdizione del Giudice Ordinario - Art. 10 d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 – Riparto – Irrilevanza.

 

3. – Giustizia civile – Legitimatio ad causam – Astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti ex lege destinatari degli effetti della pronunzia richiesta – Verifica d’ufficio in ogni stato e grado del processo – Formazione del giudicato interno – Limite.

 

4. – Assistenza e previdenza - Dipendenti Poste Italiane – Cessazione dopo il 1° agosto 1994 - Integrazione dell’indennità di buonuscita – Legitimatio ad causam – Ipost.

1. – La domanda inerente il riconoscimento di maggior retribuzione quale base di computo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei dipendenti del già ente Poste Italiane in virtù del riparto operato dal d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994 deve essere conosciuta dalla Corte dei Conti in quanto afferisce ad un onere economico dello Stato per il trattamento della pensione.

 

2. – La domanda di integrazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 1° agosto 1994 deve essere sottoposta al Giudice ordinario in quanto trattasi di domanda attinente una prestazione previdenziale che configura la prospettazione di un diritto soggettivo, restando irrilevante invece il riparto di giurisdizione introdotto dall’art. 10 d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994.

 

3. – La verifica dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta può essere effettuata anche d’ufficio e in ogni stato e grado del processo in quanto si distingue dall’accertamento in concreto che l’attore e il convenuto siano dal lato attivo e passivo effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio che è questione invece concernente il merito della causa.

 

4. – Nel giudizio introdotto dai dipendenti delle Poste Italiane cessati dopo il 1° agosto 1994 per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita la domanda deve essere proposta nei confronti dell’Ipost e non nei confronti del datore di lavoro.


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