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n. 11-2007 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 28 settembre 2007 n. 20360
Pres. Criscuolo – Rel. Trifone – P.M. Palmieri
Di Nunzio (avv.Felli) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione


1. Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Indicazione quesito di diritto – Necessità – Modalità delle deduzioni.

 

2. Professioni e mestieri – Avvocato – Consiglio locale dell’Ordine – Natura provvedimenti – Sindacabilità.

 

3. Professioni e mestieri – Avvocato – Consiglio locale dell’Ordine – Procedimento disciplinare – Collegio giudicante – Modifica – Ammessa.

 

4. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase dibattimentale – Audizione testimoni – Ammissibilità.

 

5. Professioni e mestieri – Avvocato – Consiglio Nazionale Forense – Deposito sentenza – Temine – Valore ordinatorio.

1. L’art. 366 bis c.p.c., che prevede che ciascun motivo di ricorso sia accompagnato da un quesito di diritto, va inteso nel senso che il ricorrente deve formulare, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni della corretta applicazione della legge, restando contemporaneamente soddisfatto l’interesse della parte alla decisione della lite.

 

2. Il procedimento disciplinare esercitato dal Consiglio dell’Ordine locale ha natura amministrativa e pertanto la decisione finale non può essere sindacata innanzi alla Cassazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., non trattandosi di sentenza né di procedimento giurisdizionale.

 

3. E’ ammessa la modifica della composizione del collegio giudicante del Consiglio dell’Ordine locale durante il procedimento disciplinare, in quanto lo stesso ha natura amministrativa.

 

4. Nella fase dibattimentale del procedimento disciplinare, oltre ad essere sentito l’incolpato, possono essere sentiti testimoni indicati nella citazione dell’incolpato o indicati dallo stesso incolpato o dal P.M. nel termine concesso.

 

5. Il mancato deposito della sentenza da parte del Consiglio Nazionale Forense entro il termine stabilito dalla legge non dà luogo a nullità della sentenza, essendo un termine ordinatorio.


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