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n. 5-2007 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 30 marzo 2007 n. 7893
Pres. Prestipino – Est. Altieri – PM. Sepe
Tra.In (avv. Viciconte) c. Ministero delle Finanze poi Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.), Agenzia delle Entrate (avv. Stato


1. – Fonti – Norma – Interpretazione autentica – Ricorrenza – Condizioni – Finalità – Chiarimento di norme preesistenti ovvero esclusione o enucleazione di un senso fra quelli ritenuti riconducibili alla norma interpretata.

 

2. – Imposte e Tasse – Esercenti trasporto pubblico – Irap – Determinazione base imponibile – Contributi ex lege per l’esercizio del tpl – Esclusione – Non ricorre – Eccezioni – Espressa dichiarazione di legge per contributi tipici.

1. – La funzione di norma di interpretazione autentica va solo attribuita a quelle disposizioni aventi il fine di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata.

 

2. – A norma dell’art. 11, 3° co. del d.lgs. 24 luglio 1997 n° 446 come modificato dall’art. 1, 1° co. lett. h) del d.lgs. 30 dicembre 1999 n° 506, tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi giusta l’art. 3, 1° co. del d.l. 9 dice,bre 1986 n° 833 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 6 febbraio 1987 n° 18) debbono essere inclusi, secondo quanto chiarito anche dall’art. 5, 3° co. della l. 27 dicembre 2002 n° 289 – nel calcolo per la determinazione della base imponibile i.r.a.p., salvo che si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile i.r.a.p. non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva abbia previsto espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini i.r.a.p.


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