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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 28 febbraio 2007 n. 4630
Pres. Carbone – Est. Forte – PM. Jannelli
Telecom Italia spa (avv. D’Amelio, Limonati, Tesauro, Toffoletto) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCOM (avv. Stato), Fastweb spa (avv. Ristucca, Libertini), Albacom spa e Tiscali spa (avv. Caiazzo, Pesce), Codacons (avv. Rienzi), Wind Telecomunicazioni spa (avv. Carovita di Toritto, Santa Maria, Roberti, Biscaretti di Cuffia), Associazione Nazionale dei Cittadini Europei (avv. Giurdanella) e Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGGC (avv. Stato) e Colt Telecom spa (avv. Caiazzo, Pesce), Consip spa (avv. Stella Richter), Associazione Assoproviders Indipendenti (avv. Sarzana di S. Ippolito), Commissione UE (n.c.), Associazione Italiana Internet Providers (n.c.)


1. - Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva GA ex art. 33, 1° co. l. 287/1990 s.m.i. – Effetti – Superamento distinzione fra carenza assoluta di potere e mera incompetenza Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Insussistenza – Art. 33 cpv. l. 287/1990 s.m.i. e art. 21 septies l. 241/1990 s.m.i. – Giurisdizione del GO – Sussiste.

 

2. – Concorrenza e mercato – Riparto tra AGCOM e AGGC – Artt. 2,3,4,6 l. 287/1990 s.m.i. – Poteri – Attribuzione in via esclusiva a AGGC – Insussistenza – Abuso di posizione dominante – Carenza di potere di AGCOM – Insussistenza- Art. 20, 7° co. l. 287/1990 s.m.i. – Applicabilità.

1. - La prevista giurisdizione esclusiva del GA ex art. 33, 1° co. l. 287/1990 s.m.i. rispetto agli atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non permette il superamento della distinzione fra vizio di carenza assoluta di potere e vizio dimera incompetenza dell’Amministrazione, con il che deve individuarsi rispetto al primo vizio la giurisdizione del GO ex art. 33 cpv. l. 287/1990 s.m.i. e art. 21 septies l. 241/1990 s.m.i.

 

2. – Ai fini del riparto tra AGCOM e AGGC, solo quando l’applicazione degli artt. 2,3,4 e 6 l. 287/1990 s.m.i. sia riservata in via esclusiva ad autorità diversa da AGCOM può desumersi dal quadro normativo di riferimento una assoluta carenza di potere di quest’ultima nel comminare sanzioni per abuso di posizione dominante, il che non accade nel caso di specie, dovendosi quindi applicare l’art. 20 7° co. l. 287/1990 s.m.i.


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