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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 4055
Pres. Saccucci – Rel. Genovese – P.M. Sepe
Ministero delle Finanze ed altri (avv. Stato) c. R. Baschiera (n.c.)


Giustizia civile – Sentenza del Giudice di Pace – Decisione secondo equità - Ricorso per cassazione – Censure – Violazione dei principi informatori della materia – Censure della motivazione – Insindacabilità – Fattispecie.

Le sentenze del Giudice di Pace secondo equità sono ricorribili per cassazione con riferimento a censure attinenti la violazione dei principi informatori della materia con il che non sono sindacabili per vizi di motivazione o comunque per censure che pretendono di criticare i principi informatori nella loro applicazione concreta attraverso censure motivazionali (nel caso di specie l’Amministrazione aveva impugnato la decisione del Giudice di Pace che aveva riconosciuto il risarcimento dei danni per indebita attività impositiva sostenendo che il Giudice di Pace aveva ritenuto la responsabilità della medesima prescindendo dall’indagine dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità fra fatto illecito e danno, e quindi individuando una forma di danno per maggiore comodità e certezza dell’adempimento della procedura di sgravio)


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