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n 1-2007 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 25 gennaio 2007 n. 1616
Pres. Ianniruberto – Rel. Merone – P.M. Palmieri
Comune di Montalto di Castro (avv. Campagnola, Marongiu) c. Enel spa (avv. Conte, Salvini)


1. – Giurisdizione e competenza – Atto amministrativo generale avente valenza tributaria – Giurisdizione – Giudice Amministrativo – Fattispecie.

 

2. - Giurisdizione e competenza – Materia tributaria – Art. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 s.m.i. - Riparto fra Giudice Tributario e Giudice Amministrativo – Art. 3 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza

1. La controversia che ha per oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell’accertamento e della determinazione in concreto del tributo che ha funzione di integrazione del precetto legislativo deve essere conosciuta dal Giudice Amministrativo (nel caso di specie, trattavasi di atto amministrativo con cui il Comune aveva fissato le aliquote Ici rispetto al quale il Giudice ha espressamente respinto la tesi per cui dopo la riforma dell’art. 12, 2° co. l. 442/2001 la giurisdizione del Giudice Tributario sarebbe stata estesa a tutte le controversie di carattere tributario anche quelle aventi ad oggetto appunto atti di carattere generale)

 

2. – La questione della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 s.m.i. sotto il profilo dell’istituito riparto fra Giudice Tributario e Giudice Amministrativo delle controversie in materia tributario rispetto all’art. 3 Cost. è manifestamente infondato


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