Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n 1-2007 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 15 gennaio 2007 n. 623
Pres. Criscuolo – Rel. Salvago – P.M. Abbritti
Graziano Leoni ed altri (avv. Bernetti) c. Istituto Autonomo Case Popolari di Rieti – I.A.C.P. (avv. Cari).


1. Edilizia residenziale pubblica – Trasferimento della proprietà ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 27 l. n° 513/1977 – Domanda di riscatto e lettera di conferma – Presentazione in forma scritta – Prova – Necessità – Fattispecie.

 

2. Edilizia residenziale pubblica – Rapporto di locazione ex art. 29 l. n° 60 del 1963 – Richiesta di riscatto – Autonoma domanda – Necessità – Prova – Modulo di assegnazione – Presentazione – Irrilevanza.

 

3. – Giustizia civile – Ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. – Ottemperanza – Mancanza – Prova – Limite – Argomenti ex art. 116 cod. proc. civ. – Integrazione a cura del soggetto a favore del quale l’ordine è stato emesso – Necessità – Contenuto.

1. La domanda giudiziale di trasferimento della proprietà ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 27 l. n° 513/1977 impone la prova a carico dell’attore la prova della presentazione in forma scritta sia della domanda di riscatto che della lettera di conferma della prima (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che tale prova non potesse essere tratta né dal mancato assolvimento da parte dello Iacp dell’ordine del primo giudice di esibire le relative domande posto che gli attori non avevano fornito la preventiva prova della loro esistenza e neppure dai moduli di domanda di assegnazione prodotti in quanto riguardavano soggetti diversi dagli attori e non contenevano l’esplicitazione della domanda di riscatto.

 

2. - La presentazione del modulo di assegnazione dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l. n° 60 del 1963 è irrilevante ai fini della prova dell’invio della domanda di riscatto ai sensi dell’art. 29 della legge medesima in quanto il disposto di legge impone la presentazione di una autonoma domanda di riscatto.

 

3. Dall’ingiustificata inottemperanza all’ordine di esibizione emesso ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. il Giudice può desumere soltanto argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, con la conseguenza che per ottenere che tale circostanza comporti piena prova per l’istante ex art. 210 cod. proc. civ. occorre che sia stata fornita la certezza dell’esistenza del documento medesimo e l’indicazione proveniente dalla parte che sollecita l’ordine di elementi idonei a renderlo attuabile ( nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che di per sé non era concludente il fatto che lo Iacp non avesse ottemperato all’ordine di esibizione delle domande di riscatto in quanto la Corte di merito aveva accertato, senza contestazione, non vi era prova alcuna dell’esistenza delle domande suddette).


Per la visualizzazione del documento clicca qui



   

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento