CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 19 gennaio 2007 n. 1143
Pres. Carbone – Rel. Vitrone – P.M. Iannelli
R.T.I. – Reti Telesive Italiane S.p.A. (avv. Vassalli, Bonomo) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (avv. Stato), Comitato per il Sì al Referendum sulla legge Mammì. |
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1. Giurisdizione e competenza – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Provvedimento di rettifica – Contestazione – Fase anteriore all’emanazione della sanzione – Difetto assoluto di giurisdizione – Insussistenza.
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2. Giurisdizione e competenza – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Provvedimento di rettifica – Contestazione – Fase anteriore all’emanazione della sanzione – Giudizio pendente alla data di entrata in vigore dell’art. 1, 26° co. l. 249/1997 – Giurisdizione del Giudice Ordinario.
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1. La contestazione dell’ordine di rettifica emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può essere effettuata anche prima dell’emanazione della sanzione per l’inottemperanza, non ricorrendo dunque un difetto assoluto di giurisdizione.
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2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 1, 26° co. l. 249/1997 la contestazione dell’ordine di rettifica emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni effettuata prima dell’emanazione della sanzione per l’inottemperanza deve essere proposta avanti il Giudice Ordinario.
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