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Giurisprudenza
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 29 dicembre 2006 n. 27619
Pres.Carbone – Rel. Altieri – P.M. Iannelli
Compagnia San Paolo (avv. Salvini e Cipolla) c. Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (avv. Stato)


1. - Giustizia Civile – Giudizio di legittimità – Sopravvenienza di sentenza della Corte di Giustizia CE – Jus superveniens - Cassazione della sentenza di secondo grado d’ufficio – Principio di effettività e supremazia del diritto comunitario – Ammissibilità.

 

2. – Imposte e tasse - Agevolazioni ex art. 10 bis l. 1745/1962 s.m.i. ante d.lgs. 153/1999 – Agevolazioni in senso stretto – Presupposti di applicabilità – Onere della prova – Soggetto richiedente.

 

3. – Imposte e tasse – Fondazioni bancarie - Agevolazioni ex art. 10 bis l. 1745/1962 s.m.i. ante d.lgs. 153/1999 – Attività – Finalità – Collegamento genetico e funzionale con l’impresa bancaria - Scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica – Esclusività – Non sussiste – Natura – Impresa.

1. - Allorché nelle more di un giudizio di legittimità intervenga una sentenza della Corte di Giustizia CE in tema, il giudice di legittimità può procedere all’applicazione dei principi dettati dalla medesima d’ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità in forza del principio di effettività e supremazia del diritto comunitario rispetto a quello italiano.

 

2. – Le agevolazioni ex art. 10 bis l. 1745/1962 s.m.i. devono qualificarsi come agevolazioni in senso stretto con il che la prova della sussistenza dei presupposti di applicabilità è onere del soggetto richiedente.

 

3. – Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ex art. 10 bis l. 1745/1962 s.m.i. le fondazioni bancarie nel sistema della l. 218/1990 s.m.i. non avevano uno scopo esclusivo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica in quanto in virtù del collegamento genetico e funzionale con l’impresa bancaria erano da qualificarsi come imprese.


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