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1. In caso di sospensione dei lavori con violazione dell’art. 30 dpr 1063/1962 s.m.i. permane in capo all’appaltatore l’onere di apposizione delle riserve ex art. 54 e 64 r.d. 350/1895 s.m.i.
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2. In caso di fatto continuativo le riserve devono essere apposte nell’immediatezza dell’emergere della rilevanza causale del danno.
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3. I criteri dettati dall’art. 14 l. 741/1981 per la determinazione dei prezzi sono irrilevanti ai fini della quantificazione dei danni patiti dall’Appaltatore per sospensione illegittima.
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4. Il Direttore dei Lavori riveste la qualifica di pubblico ufficiale esclusivamente con riferimento all’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei manufatti e delle relative attestazioni e certificazioni (nel caso di specie la Corte ha escluso che tale qualità potesse richiamarsi con riferimento a opinioni personali espresse dalla DL in un verbale con riferimento ad un determinato fatto giuridico).
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5. Gli interessi moratori ex artt. 35 e 36 dpr 1063/1962 s.m.i. si applicano esclusivamente in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo del corrispettivo.
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6. Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata non abbia affrontato una determinata questione già sollevata dalle parti durante il giudizio conclusosi con la medesima, la parte è tenuta ad operare un richiamo specifico dell’atto ove la questione medesima fu a suo tempo sollevata.
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7. Il danno patito dall’appaltatore a seguito di sospensione illegittima fonda un debito di valore con conseguente necessità di automatica rivalutazione in sede di liquidazione.
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