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n. 9-2007 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 6 settembre 2007 n. 10741
Pres. Proto – Rel. Salmè – P.M. Abbritti
Presidenza della Regione Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c. G. Valzelli (avv. M.F.Marzi) e Comune di Palermo (avv. Impinna)


1. Processo civile – Appello - Domande – Proposizione in primo grado via subordinata all’accoglimento domanda principale – Riproposizione mediante appello incidentale – Necessità – Non sussiste – Richiamo in qualsiasi scritto – Sufficienza.

 

2. Processo civile – Domande – Precisazione delle conclusioni – Richiamo - Assenza – Condotta processuale – Coerenza con le domande originariamente formulate - Rinunzia – Presunzione – Non sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – Regime d.l. 19/88 conv. in l. 99/1988 e d.l. 142/1991 conv. in l. 195/1991 – Prestazione professionale effettuata in relazione a o.p. prevista da d.l. 19/1988 e prima dell’entrata in vigore del suddetto – Applicazione – Fattispecie.

1. Non ricorre la necessità di proporre appello incidentale per far valere le domande proposte in primo grado e rimaste assorbite a seguito dell’accoglimento della domanda principale, risultando sufficiente un qualsiasi richiamo delle medesime in forma scritta.

 

2. Il mancato richiamo di domande in sede di precisazione delle conclusioni non corrisponde alla rinunzia alle medesime quando la parte assuma una condotta processuale coerente con le domande originariamente formulate.

 

3. Il regime previsto dal d.l. 19/88 conv. in l. 99/1988 e d.l. 142/1991 conv. in l. 195/1991 si applica anche per determinare l’ente debitore rispetto a prestazioni professionali inerenti opere pubbliche previste nelle predette norme di legge, anche quando tali prestazioni professionali siano stato commissionate in epoca precedente all’entrata in vigore delle stesse.


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