CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 6 settembre 2007 n. 10741
Pres. Proto – Rel. Salmè – P.M. Abbritti
Presidenza della Regione Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c. G. Valzelli (avv. M.F.Marzi) e Comune di Palermo (avv. Impinna) |
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1. Processo civile – Appello - Domande – Proposizione in primo grado via subordinata all’accoglimento domanda principale – Riproposizione mediante appello incidentale – Necessità – Non sussiste – Richiamo in qualsiasi scritto – Sufficienza.
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2. Processo civile – Domande – Precisazione delle conclusioni – Richiamo - Assenza – Condotta processuale – Coerenza con le domande originariamente formulate - Rinunzia – Presunzione – Non sussiste.
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3. Contratti della P.A. – Regime d.l. 19/88 conv. in l. 99/1988 e d.l. 142/1991 conv. in l. 195/1991 – Prestazione professionale effettuata in relazione a o.p. prevista da d.l. 19/1988 e prima dell’entrata in vigore del suddetto – Applicazione – Fattispecie.
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1. Non ricorre la necessità di proporre appello incidentale per far valere le domande proposte in primo grado e rimaste assorbite a seguito dell’accoglimento della domanda principale, risultando sufficiente un qualsiasi richiamo delle medesime in forma scritta.
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2. Il mancato richiamo di domande in sede di precisazione delle conclusioni non corrisponde alla rinunzia alle medesime quando la parte assuma una condotta processuale coerente con le domande originariamente formulate.
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3. Il regime previsto dal d.l. 19/88 conv. in l. 99/1988 e d.l. 142/1991 conv. in l. 195/1991 si applica anche per determinare l’ente debitore rispetto a prestazioni professionali inerenti opere pubbliche previste nelle predette norme di legge, anche quando tali prestazioni professionali siano stato commissionate in epoca precedente all’entrata in vigore delle stesse.
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