Una società di emanazione bancaria propone alla Sezione fallimentare del Tribunale un ricorso ex art. 101 l.f. per insinuazione tardiva di credito nella liquidazione coatta amministrativa di un Consorzio Agrario Provinciale, avente forma di società cooperativa.
Il Consorzio si costituisce alla prima udienza ex art. 180 c.p.c. (udienza di prima comparizione, prima della recente riforma di cui al d.l. n. 35/05, convertito in l. n. 80/05). Deposita in tale udienza la sua comparsa di costituzione, il fascicolo con i documenti e la copia notificata del ricorso avversario in calce al quale è apposta la procura alle liti.
La causa viene regolarmente trattata e istruita, secondo la scansione degli artt. 183, 184 c.p.c. e viene anche chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c. Federconsorzi.
Tutto ciò sino a che il Consorzio cessa lo stato di liquidazione coatta amministrative e ritorna in bonis. La circostanza viene dichiarata in udienza dal suo procuratore, depositando copia della sentenza di omologa del concordato ex art. 214 l.f. A seguito di ciò il giudizio viene dichiarato interrotto.
Controparte, nei termini di rito, provvede alla sua riassunzione sempre dinanzi alla Sezione fallimentare del Tribunale. Il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza vengono notificati al domicilio eletto dal Consorzio presso il suo procuratore ex art. 170 c.p.c. La causa prosegue sino a che viene trattenuta in decisione.
All'atto del decidere, il Collegio si accorge che, nel fascicolo del convenuto, manca la copia notificata del ricorso introduttivo con la procura in calce, andata verosimilmente smarrita nei meandri delle cancellerie. La causa viene rimessa sul ruolo.
Controparte eccepisce a questo punto la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere dal Consorzio il quale chiede a sua volta che si proceda alla ricostruzione dell'atto smarrito. La ricostruzione è disciplinata dall'applicazione anche al processo civile delle regole di cui agli artt. 113 del codice di procedura penale. Occorre quindi fornire la prova dell'esistenza dell'atto e di tutti i suoi elementi.
Il Giudice concede termine per la formulazione, a tale ultimo scopo, delle richieste istruttorie. Il difensore del Consorzio produce copia fotostatica del ricorso introduttivo con procura in calce e, al fine di dimostrare che la procura è stata apposta all'atto in data antecedente la sua costituzione, chiede ammettersi prova testimoniale.
Il Giudice Istruttore, sulla sola base dell'esibizione della fotocopia, dichiara il documento ricostruito, riservandosi tuttavia di riferire al Collegio. Quest'ultimo, a differenza dell'istruttore, non ritiene la prova sufficiente, anche perché nel frattempo controparte aveva persistito nel contestare sia la conformità della copia fotostatica ex art. 2712 c.c. che la mancata prova dell'anteriorità del documento rispetto alla costituzione del convenuto.
Rileva tuttavia il Collegio che, se il convenuto deve ritenersi contumace, altrettanto invalida è la riassunzione del processo, effettuata tramite notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 170 c.p.c. a quel medesimo procuratore che il ricorrente asserisce essere privo di valida procura. Le parti vengono rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio, "salva tempestiva eccezione ex art. 307 u.c. del codice di rito". A meno che quindi, dice implicitamente il Collegio, il convenuto non si costituisca nuovamente munito questa volta di valida procura ed eccepisca l'estinzione del giudizio il quale deve considerarsi non riassunto nei termini di cui all'art. 305 c.p.c.
Alla successiva udienza il convenuto si costituisce con nuova comparsa e con regolare nuova procura alle liti, eccependo l'estinzione. Controparte rileva tuttavia che, se la riassunzione deve considerarsi tam quam non esset, egualmente nulla deve ritenersi l'ordinanza con cui a suo tempo il Giudice Istruttore ebbe a dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. Tutti gli atti processuali dovrebbero quindi considerarsi nulli, salvo il ricorso introduttivo e gli atti difensivi del ricorrente.
Le cose tuttavia a questo punto si complicano, poiché - da un determinato momento in poi- è la stessa parte ricorrente ad aver considerato il processo come se questo fosse stato regolarmente interrotto, senza mai avanzare alcun dubbio in proposito sino a che il problema dello smarrimento della procura è stato sollevato dal Collegio. Anzi, proprio per mezzo della riassunzione notificata al procuratore del Consorzio, il ricorrente aveva mostrato di dare per pacifica l'intervenuta interruzione.
Ha ritenuto quindi il Giudice Istruttore che tale condotta processuale non legittimi più parte ricorrente a sollevare l'eccezione di nullità dell'ordinanza interruttiva. A norma dell'art. 157, III comma c.p.c., infatti, la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato, anche tacitamente. Insomma, la riassunzione del processo, effettuata senza nulla eccepire né in ordine alla ritenuta contumacia della controparte né in ordine alla validità del provvedimento interruttivo, realizzano un'ipotesi di acquiescenza che rende improponibile l'eccezione di nullità processuale.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Pisa è indubbiamente singolare. La decisione del Giudice Istruttore appare tuttavia coerente con i più recenti indirizzi della Corte di Cassazione, diretti finalmente a stemperare il rigore di alcune tradizionali prese di posizione i cui effetti sul processo sono tanto più devastanti quanto più formalistiche sono le ragioni che le sostengono. Può ricordarsi a tale proposito il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel risolvere la questione relativa alla il leggibilità della firma apposta sulla procura alle liti, ha stabilito che "qualora la procura alle liti venga firmata in modo illeggibile dal dichiarato rappresentante legale della società, senza che il suo nome risulti dal testo della procura o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto processuale cui accede, la procura è ugualmente valida quando il nome suddetto sia ricavabile dai documenti di causa o dalle risultanze del registro delle imprese, grazie all'indicazione ricavabile dagli atti della specifica funzione o carica rivestita. Quando ciò non sia possibile si determina una nullità relativa della procura che va opposta con la prima difesa ex art. 157 c.p.c. ed è sanabile attraverso l'integrazione dell'atto iniziale" (Cass. Sez. Unite, 5 marzo 2005, n. 4810).
La novità di questa decisione, come è stato correttamente rilevato, non risiede solo nel pragmatismo della soluzione adottata, diretto per quanto possibile a salvare gli effetti dell'attività processuale svolta, evitando che un mero vizio di forma possa vanificare interi lustri di giudizio. La novità risiede anche nell'affermazione per cui "la nullità è una nullità relativa nella nuova costruzione delle S.U. e dunque sanata se non opposta dall'avversario entro la prima istanza o difesa successiva all'atto, ai sensi dell'art. 157 c.p.c." (S.CHIARLONI, La giustizia vince sulla procedura, grazie ad un revirement della corte suprema in materia di vizi della procura alle liti, in www.judicium.it, in nota alla citata decisione).
"Justice is justice on the merits non ci si stanca di ammonire Oltremanica: l'abbandono del formalismo antico per questo caso particolare", prosegue l'Autore sopra citato "alimenta la fiduciosa attesa della sparizione di tutta la residua severità in tema di vizi della procura alle liti, fino a veder asserito il principio che anche la mancata legittimazione di un difensore presso il giudice di primo grado (o d'appello) entro il termine indicato dall'art. 125, comma 2° c.p.c. è suscettibile di venir riparata attraverso l'invito di provvedere alla relativa regolarizzazione".
Merita peraltro di essere ricordato che, anche precedentemente a tale rilevante decisione della Suprema Corte, la natura relativa dell'eccezione di nullità concernente la costituzione delle parti, ivi compresa quella relativa alla validità della procura alle liti, e la sanabilità del relativo vizio, era sostenuta da una parte, pur minoritaria della giurisprudenza (V. es. Cass. civ., Sez. II, 4 novembre 1980, n. 5905; contra, anche da ultimo, Cass. civ., 20 agosto 2004, n. 16474) e da autorevole dottrina, attenta alla salvaguardia delle dinamiche effettuali del processo ed al recupero degli atti (A. PROTO PISANI, La nuova disciplina delle nullità dell'atto di citazione, in Foro It., 1991, V, 178; S.CHIARLONI, Contrasti tra diritto ed obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista, in Riv. Dir.Proc. Civ., 1982, 653 e ss.).
Dei medesimi principi sopra enunciati pare aver fatto applicazione il Giudice Istruttore nel caso in commento, là dove ha ritenuto preclusa alla parte la possibilità di valersi di una nullità non eccepita tempestivamente ma, al contrario, tacitamente sanata mediante una condotta processuale acquiescente, salvo essere successivamente sollevata là dove ritenuta utile al fine di evitare l'effetto pregiudizievole dell'estinzione del giudizio. |