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| n. 11-2007 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| La nuova legge comunitaria 2007. Tendenze attuali nella fase ascendente e discendente del processo comunitario (*)
VERSIONE PROVVISORIA
(*) Relazione al Convegno “Il ruolo del Governo nella formazione e applicazione del diritto dell’UE: le peculiarità di un sistema costituzionale multilivello” – Libera università di Bolzano 16 e 17 novembre 2007
SOMMARIO: 1. L’idea di una legge comunitaria annuale. − 2. Finalità e contenuti. − 3. L’esperienza delle singole leggi comunitarie. − 4. La legge comunitaria per il 2007 – 5. Il ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario.
1. Nel marzo del 2007, ha compiuto 18 anni la Legge comunitaria, il sistema innovativo creato dall’allora Ministro delle politiche comunitarie Antonio La Pergola, con la l. n. 86 del 1989, per rispondere alla necessità di rendere razionale ed efficiente il sistema di attuazione delle direttive comunitarie. Attraverso una legge sulla produzione, anziché una legge di produzione, si è istituito cioè un modello organico e tempestivo di adeguamento dell’ordinamento italiano all’ordinamento comunitario, abbandonando una volta per tutte la logica dell’emergenza e dei rattoppi incentrata sulle “deleghe-tampone” e regolando in maniera stabile i meccanismi di attuazione, l’informazione al Parlamento sui processi normativi ed i rapporti tra Stato e Regioni in materia comunitaria.
Il disegno di legge della «legge comunitaria annuale» viene infatti presentato in Parlamento dal Ministro delle politiche europee, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di una ricognizione effettuata con tutte le amministrazioni competenti, relativamente allo stato di conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario, e finalizzata a disporre le necessarie attuazioni.
Attraverso la legge comunitaria annuale, pertanto, è stata ideata una sorta di “posto di blocco”, a cui obbligare lo Stato italiano a fermarsi periodicamente e con il quale assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, conseguenti sia all’emanazione degli atti normativi comunitari, sia all’accertamento giurisdizionale, da parte della Corte di Giustizia, dell’incompatibilità delle norme nazionali con quelle comunitarie.
2. Caratteristica essenziale della «legge comunitaria» è il suo essere soltanto in parte un provvedimento attuativo di obblighi comunitari, non costituendo la fonte esaustiva delle esigenze attuative, ma il punto di riferimento obbligato per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di attuazione. Con essa il Parlamento innesca una serie di procedimenti “a cascata”, coinvolgendo - a seconda dei casi - l’autonomia legislativa delegata del Governo, l’autonomia amministrativa regolamentare e l’autonomia legislativa regionale.
La funzionalità dell’impianto creato nella l. n. 86/1989 si desume dal fatto che esso è stato sostanzialmente confermato, pur quando la legge “La Pergola” è stata abrogata. Infatti, dopo alcuni aggiustamenti contenuti nelle leggi comunitarie annuali e varie proposte di riforma, nel 2005 si è provveduto ad emanare una nuova legge sulla partecipazione dell’Italia ai processi normativi comunitari. La l. n. 11/2005, disciplina oggi “il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica”. In essa è stata confermata la sistematica della legge comunitaria annuale per la fase discendente, mentre si è cercato di rinsaldare la (sempre) negletta fase ascendente con la creazione di un organismo innovativo come il CIACE.
La l. n. 11/2005, confermando e ampliando quanto già previsto dalla legge “La Pergola”, individua i diversi procedimenti che possono essere seguiti per l’attuazione, senza però indicare i criteri per scegliere tra essi, salvo i limiti posti alla delegificazione e l’indicazione generale di procedere comunque con atto di rango legislativo ove l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative, oppure la previsione di nuove spese o di minori entrate (art. 11, c. 7°).
Per il resto, spetta alla singola «legge comunitaria» graduare l’uso delle diverse tecniche normative possibili, tenendo conto soprattutto della natura dell’adempimento. Rispetto ai singoli atti comunitari da attuare, quindi, si provvederà:
a) direttamente, allorquando siano sufficienti mere abrogazioni o l’emanazione di disposizioni che non prevedano difficoltà nell’elaborazione;
b) con delegazione legislativa, nei casi in cui i provvedimenti attuativi presentino profili tecnici di rilievo, ma il legislatore voglia comunque mantenere la propria competenza nella materia;
c) con la delegificazione, per direttive a carattere tecnico che incidano in materie non coperte da riserva di legge, ma già legificate;
d) in via amministrativa, nelle materie di potestà legislativa statale esclusiva, non disciplinate dalla legge o da regolamento governativo e non coperte da riserva di legge;
e) se si tratta di materie di competenza regionale, dettando disposizioni di principio non derogabili dalla legge regionale, disposizioni nell’esercizio del potere sostitutivo del Governo e conferendo deleghe all’Esecutivo per l’emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali.
3. Tra il 1990 e il 2007 sono state emanate 14 leggi comunitarie (di cui una a valenza triennale), più una comunitaria “anomala”.
Si tratta per la precisione delle l. n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990); l. n. 142/1992 (legge comunitaria per il 1991); nel 1992 non si è emanata la legge comunitaria, ma - con procedimento anomalo – è stata approvata la l. n. 489/1992, per “l’attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno”; l. n. 146/1994 (legge comunitaria per il 1993); l. n. 52/1996 (legge comunitaria per il 1994); l. n. 128/1998 (legge comunitaria 1995-1997); l. n. 25/1999 (legge comunitaria per il 1998); l. n. 526/1999 (legge comunitaria per il 1999); l. n. 422/2000 (legge comunitaria per il 2000); l. n. 39/2002 (legge comunitaria per il 2001); l. n. 14/2003 (legge comunitaria per il 2002); l. n. 306/2003 (legge comunitaria per il 2003); l. n. 62/2005 (legge comunitaria per il 2004); l. n. 29/2006 (legge comunitaria per il 2005); l. 13/2007 (legge comunitaria per il 2006).
É opportuno spendere qualche considerazione su tale esperienza, distinguendo due profili.
A livello conoscitivo, la «legge comunitaria» ha senz’altro realizzato esiti positivi. Tale strumento rappresenta, per gli operatori, un punto di riferimento certo e stabile in ordine al reperimento delle forme di attuazione del diritto comunitario e, per tutti i cittadini, un meccanismo capace di garantire un’esauriente e completa informazione sull’attività dell’Unione europea.
A livello attuativo, tale strumento ha invece suscitato qualche perplessità.
Come è noto, il sistema introdotto dalla legge “La Pergola”, nel garantire regolarità e tempestività dell’adeguamento agli obblighi comunitari, ha notevolmente migliorato la posizione dell’Italia in Europa.
Tuttavia, non essendo la «legge comunitaria» lo strumento esclusivo di recepimento diretto delle disposizioni comunitarie, non sono mancati dubbi sulla concreta funzionalità della legge comunitaria come strumento di attuazione degli atti normativi: si pensi che, a metà del 1995, potevano rinvenirsi ancora direttive contenute nelle prime due “leggi comunitarie”, prive delle misure nazionali di attuazione. Si pensi ancora alla l. n. 39/2002 (legge comunitaria del 2001) che ha recepito, fra le 57 direttive, una direttiva del 1993, non ancora attuata, sull’orario di lavoro.
Al di là di questi casi limite, i tempi e i metodi di emanazione degli atti governativi di recepimento sono stati comunque troppo lunghi, superando in genere ampiamente l’anno, con la conseguenza che la legge comunitaria ha spesso finito «per creare ... un periodo di vacatio della normazione comunitaria (…) di almeno due anni» (Sepe).
Si pensi poi ai numerosi ritardi riscontrabili sia nella presentazione dei disegni di legge, sia soprattutto nella loro approvazione. Peraltro - non essendosi creata la auspicata “sessione comunitaria” dei lavori parlamentari - l’eccessiva lunghezza nei tempi di esame e di approvazione delle «leggi comunitarie» era ben prevedibile, in ragione della natura stessa della materia comunitaria, che presenta aspetti di elevato tecnicismo e attraversa trasversalmente le competenze di molte Commissioni.
Nel complesso, il sistema di recepimento introdotto con la legge “La Pergola” ha indubbiamente migliorato la preesistente situazione. Tuttavia, l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario si è spesso rivelato difficoltoso, probabilmente anche a causa della carente presenza del nostro paese nella “fase ascendente” del diritto comunitario. L’insufficiente partecipazione alla formazione delle norme comunitarie ha fatto sì che molto spesso gli organi nazionali - al momento dell’attuazione - si siano trovati a dover recepire disposizioni “piovute” sul nostro ordinamento, senza averne assolutamente potuto valutare in anticipo i problemi di compatibilità col sistema giuridico interno. Ciò a differenza di quanto invece avviene in altri Stati membri (Inghilterra, Danimarca, Francia), che hanno già colto da tempo l’importanza di «accompagnare» - ed eventualmente condizionare - fin dall’inizio le decisioni comunitarie, per consentire poi all’ordinamento interno di «digerirle» al meglio. In questo senso va letta la creazione del CIACE, ora in fase di attivazione.
Sul versante attuativo, nelle leggi comunitarie annuali si è sempre privilegiato lo strumento della delega legislativa, così da allungare i tempi di recepimento e spesso sforare comunque il limite temporale imposto dalla direttiva stessa, anche in ragione del sempre più frequente ricorso ai pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato–Regioni sulla bozza di decreto legislativo di recepimento.
Va anche notato che la legge comunitaria non è mai riuscita ad essere approvata nell’anno di riferimento, salvo che nel 2003, anche in ragione del fatto che sono sempre stati necessari almeno tre passaggi parlamentari per l’approvazione.
4. La legge comunitaria per il 2007 non si distacca dall’impianto delle precedenti leggi comunitarie annuali.
Approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nella seduta del 25 gennaio 2007 e in via definitiva, dopo il parere positivo della Conferenza Stato–Regioni, nella seduta del 7 marzo 2007, è stato presentato in Parlamento in data 30 marzo 2007. La prima approvazione del Senato è avvenuta il 25 settembre 2007 (AS 1448), per cui ora il DDL è all’esame della Camera dei deputati (AC 3062) ed è calendarizzato in Aula per la fine del mese di novembre del 2007.
Il disegno di legge comunitaria 2007 mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie. Contiene, tuttavia, due significative innovazioni:
a) in ragione dell’ormai automatica apertura di procedure di infrazione per mancato recepimento al vano scadere del termine fissato nella direttiva, si è modificato l’impianto stesso della delega. Mentre in tutte le leggi comunitarie il termine per l’esercizio della delega scadeva entro dodici o diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria stessa, senza minimamente considerare il termine per il recepimento della direttiva, con la comunitaria per il 2007 il governo ha allineato il termine di scadenza della delega con quello di scadenza della direttiva.
L’art. 1, comma 1, del DDL recita, infatti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Così si favorirà un tempestivo impegno delle amministrazioni a predisporre velocemente i testi di recepimento e a rispettare il termine di scadenza della direttiva (prima ancora che quello della delega).
b) l'inserimento nel disegno di legge comunitaria, per la prima volta, delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, mediante decreto legislativo, alle decisioni-quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro” dell’Unione europea), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Parallelamente, anche grazie ad una indagine conoscitiva avviata dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, si stanno valutando ulteriori modifiche all’impianto della legge comunitaria.
La lentezza parlamentare nell’approvazione della legge comunitaria viene spesso addebitata alla mancanza di una vera e propria sessione comunitaria dei lavori delle Camere, idonea a garantire l’approvazione in tempi certi della legge comunitaria, così come avviene con la più celebre delle leggi periodiche, cioè la legge finanziaria. Tuttavia, a ben vedere l’istituzione di una vera e propria sessione comunitaria, mediante apposita modifica dei regolamenti parlamentari, potrebbe costituire uno strumento pericoloso circa i contenuti della comunitaria stessa. Sappiamo, infatti, che la legge finanziaria è diventata il mostruoso “omnibus” che siamo abituati a vedere negli ultimi anni, in quanto si tratta dell’unica legge approvata in tempi certi e, quindi, nella quale tutti vogliono cercare di inserire i provvedimenti di proprio interesse. Ecco allora che la garanzia di una approvazione della legge comunitaria in tempi certi potrebbe comportare tentativi analoghi di “caricare” la comunitaria con contenuti impropri o quanto meno dubbi, quanto ad attinenza comunitaria.
Ad ogni modo, per sveltire i tempi di approvazione della legge comunitaria, si pensa a due nuove possibili strade:
- da un lato, alla possibile scissione della legge comunitaria in due parti, l’una contenente le sole deleghe e delegificazioni di attuazione e l’altra contenente recepimenti diretti e norme volte a sanare procedure di infrazione; in tal modo, si pensa di poter arrivare ad una approvazione rapida della parte tesa al recepimento delegato; mentre il DDL che riguarda i recepimenti diretti e le procedure di infrazione risentirebbe della maggior esigenza di approfondimento e dibattito parlamentare;
- dall’altro lato – più problematicamente - ad una modifica costituzionale che preveda una delega legislativa permanente al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie, almeno di quelle adottate con la procedura di codecisione.
5. Notevoli difficoltà hanno riguardato l’esatta configurazione del ruolo regionale nel recepimento degli atti normativi comunitari.
Come è noto, in una prima fase del cammino comunitario, le Regioni sono rimaste ai margini del processo di integrazione europea. Conformemente all’impostazione originaria della Comunità, quale organizzazione sovranazionale su base statale, i rapporti tra ordinamento comunitario e Regioni si configuravano in termini di «estraneità» e di «cecità» (Ipsen). Lo Stato, in quanto munito di personalità giuridica, era considerato l’unico organo competente a stipulare trattati internazionali e di conseguenza l’unico soggetto obbligato a rispettarne i relativi obblighi. Le Regioni, in quanto mere articolazioni interne, erano prive di rilievo, sia nell’ordinamento internazionale che in quello comunitario.
Tuttavia, la negazione radicale di qualsiasi potere alle Regioni non solo avrebbe progressivamente portato ad una vera e propria vanificazione della loro autonomia, ma avrebbe creato ulteriori difficoltà pratiche di fronte all’avanzare del processo di integrazione comunitaria (Anzon). Si è così giunti, a seguito di una lenta evoluzione legislativa e con l’avallo della giurisprudenza costituzionale, a consentire la partecipazione delle Regioni nell’esecuzione del diritto comunitario. In particolare, si è riconosciuta, in via di principio, la titolarità regionale del potere di dare applicazione immediata ai regolamenti comunitari e solo a seguito della legge statale che fissi i principi – di attuare le direttive incidenti in materia di competenza propria, attribuendo però allo Stato la titolarità di poteri sostitutivi in caso di inadempienze regionali.
La l. n. 86/1989, nel riscrivere il sistema di attuazione delle norme comunitarie in Italia, non si è distaccata da quest’impostazione fondata sul riconoscimento delle competenze attuative delle Regioni, “controbilanciate” dal ruolo di legge cornice affidato alla legge comunitaria annuale e da un (inevitabile) potere sostitutivo statale.
Tuttavia, le «leggi comunitarie» annuali hanno spesso ignorato tale funzione, contemplando il ruolo delle Regioni solo tra i criteri generali della delega legislativa al Governo.
Per rafforzare il ruolo regionale, si è quindi provveduto a modificare la legge “La Pergola” con la legge comunitaria 1995-1997 (l. n. 128/1998); in particolare, si è consentito a tutte le Regioni di attuare subito le direttive comunitarie, prescindendo dalla differenziazione tra Regioni ordinarie e Regioni speciali (con obbligo di eventuale adeguamento successivo ai principi delle leggi statali), e si è prevista l’istituzione di una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Nella stessa linea di tendenza, la legge comunitaria per il 2000 (l. n. 422/2000) ha autorizzato le Regioni a dare esecuzione alle direttive comunitarie anche in via amministrativa attraverso l’adozione di regolamenti.
Su tali basi si sono sviluppati una serie di interventi sistematici da parte delle Regioni, che hanno cercato di intervenire nel procedimento comunitario, emanando non solo singole leggi di attuazione, ma anche leggi sistematiche, che organizzino i rapporti tra sistema comunitario e Regioni.
Un espresso riferimento costituzionale al ruolo delle Regioni nel recepimento delle norme comunitarie si è avuto a seguito della revisione del Titolo V, Parte seconda della Costituzione.
Nell’art. 117, c. 5°, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, si legge che «le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, (…) provvedono all’attuazione e all’esecuzione (…) degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza» (corsivo aggiunto).
Quanto a forme, limiti e modalità relative all’attuazione regionale del diritto comunitario, la novella costituzionale non ha apportato quei chiarimenti e quelle precisazioni da più parti invocate. È soltanto l’art. 16 della l. n. 11/2005 che, recependo sostanzialmente le innovazioni apportate nel tempo dalle singole leggi comunitarie annuali, disciplina compiutamente l’attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome, prevedendo che:
- nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni possano provvedere all’immediata attuazione delle direttive, senza dover attendere una previa legge statale di recepimento;
- nelle materie di competenza concorrente, le Regioni debbano rispettare i principi fondamentali indicati nella legge comunitaria. Trattasi di principi non derogabili da legge regionale sopravvenuta e prevalenti su contrarie disposizioni eventualmente già emanate da Regioni e Province autonome. Gli enti autonomi possono quindi provvedere autonomamente al recepimento delle direttive, senza dover attendere l’approvazione della legge comunitaria, purché si conformino ai principi fondamentali da essa successivamente indicati.
Tale potere di immediata attuazione delle direttive comunitarie, se da una lato incrementa la “responsabilità” delle Regioni nella fase ascendente, dall’altro appare attenuato dall’obbligo per gli enti autonomi di immediata trasmissione dei provvedimenti di attuazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dalla legittimazione dell’intervento sostitutivo statale (art. 16, c. 2º e 3º).
Al pari di quanto già previsto dalle leggi comunitarie nn. 39/2002, 14 e 306/2003 e 62/2005, la l. n. 11/2005 riconosce infatti in capo allo Stato un ampio potere sostitutivo da esercitare tramite un meccanismo anticipato e cedevole. Anticipato perché, anche prima della scadenza del termine fissato per il recepimento delle norme comunitarie, lo Stato può adottare la disciplina di attuazione. Tuttavia, la legislazione statale entra in vigore solo nel momento in cui si verifica l’inadempimento, ovvero qualora, allo scadere del termine per il recepimento della normativa comunitaria, le Regioni non vi abbiano provveduto. Trattasi di un meccanismo cedevole perché la legislazione statale perde efficacia qualora le Regioni e le Province autonome, anche tardivamente, provvedano all’adempimento degli obblighi comunitari. Tale potere può essere esercitato in caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome (art. 16, c. 8°), previa intimazione a provvedere agli enti interessati (art. 10, c. 3°) e mediante norme di natura legislativa, regolamentare o amministrativa (artt. 11, c. 8° e 13, c. 2°).
La ratio sottesa al meccanismo di sostituzione previsto dalla l. n. 11/2005 appare coerente con i principi introdotti dalla riforma costituzionale del 2001, nella misura in cui consente un equo contemperamento tra esigenze statali e regionali. La tutela degli interessi statali viene garantita mediante la possibilità per lo Stato di provvedere all’attuazione delle norme comunitarie prima della scadenza del termine fissato per il loro recepimento, evitando così che lo Stato debba rispondere, a livello comunitario, di un’inerzia regionale. L’espressa cedevolezza della legislazione sostitutiva è la misura idonea ad assicurare, in omaggio ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione, la tutela degli interessi regionali. L’adempimento regionale, anche tardivo, vanifica infatti l’eventuale ingerenza statale nelle materie di competenza regionale.
L’importanza delle modifiche costituzionali e legislative volte ad incrementare i poteri delle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario emerge dalla ricognizione delle recenti prassi regionali. In coincidenza con il processo di revisione degli Statuti, attualmente intrapreso da quasi tutte le Regioni, si è notevolmente intensificata l’attività normativa regionale per la predisposizione e il riordino della disciplina di esecuzione degli obblighi comunitari.
A tal riguardo, è interessante notare che la l. n. 11 del 2005 autorizza indirettamente Regioni e Province autonome a dare attuazione alle direttive comunitarie, tramite una legge comunitaria regionale. L’art. 8 della l. 11/2005 prevede che il Governo, nell’ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, fornisca l’elenco (predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri) degli atti normativi regionali di attuazione delle direttive comunitarie, “anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome” (art. 8, c.5º, lett. e]).
La legge comunitaria regionale rappresenta dunque uno strumento di adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari.
Quanto al contenuto, nel disciplinare le modalità di adattamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari e all’attuazione delle politiche europee, la legge annuale regionale può prevedere, sulla falsariga di quanto disposto a livello centrale, che l’adempimento degli obblighi comunitari avvenga in modo diretto o tramite l’esercizio del potere regolamentare, all’uopo conferito alla Giunta, per l’esecuzione degli atti comunitari nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. È quanto disciplinato, ad esempio, dalla l. della Regione Emilia-Romagna n. 6/2004 e dalla l. della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 10/2004 (cui hanno fatto seguito le singole leggi comunitarie Friuli-Venezia-Giulia n. 11/2005 «legge comunitaria 2004» e la legge Friuli-Venezia-Giulia n. 9/2006 «legge comunitaria 2005»), nonché dalla recente l. regionale n. 41/2006, recante disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie. (Si segnalano, peraltro, una serie di prescrizioni statutarie che legittimano l’introduzione di una legge comunitaria regionale. Cfr. art. 11 St. Lazio; art. 42 St. Piemonte; art. 12 St. Emilia Romagna e art. 25 St. Umbria. Più di recente, cfr. anche art. 4 St. Abruzzo; art. 9, co. 2, St. Basilicata; art. 10 St. Campania; art. St. Calabria; art. 58 St. Molise; artt. 21 e 35 St. Marche; 19 St. Lombardia; art. 4 St. Liguria; art. 9 St. Puglia; artt. 42 e 70 St. Toscana).
Quanto alle finalità, lo scopo di tale meccanismo è quello di rendere sistematica la partecipazione delle Regioni e delle Province alla fase discendente del diritto comunitario, limitando così le ragioni dell’attivazione dei poteri sostitutivi statali. Si tratta di una “procedimentalizzazione dell’attività legislativa” volta ad assicurare l’adattamento tempestivo dell’ordinamento regionale al diritto comunitario (Pastore). Garantire che il recepimento regionale delle norme comunitarie avvenga entro precise scansioni temporali evita il ritardo nell’adempimento degli obblighi comunitari a livello nazionale.
L’esigenza di responsabilizzare maggiormente, anche su un piano pecuniario, gli enti territoriali che pongono in essere violazioni del diritto comunitario è stata positivizzata nella Legge finanziaria per il 2007, in cui è stata inserita una vera e propria azione di rivalsa dello Stato rispetto alle Regioni (e agli altri enti territoriali) responsabili di inadempimenti e infrazioni comunitari (c. 1217°-1226° dell’articolo unico della l. 296/2006). |
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(pubblicato il 19.11.2007) |
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