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n. 9-2007 - © copyright

 

FRANCESCO LILLI

Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 – Art. 48-bis d.P.R. 602/73 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Modalità applicative.


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare n. 28 del 6 agosto 2007, ha fornito prime indicazioni applicative delle disposizioni contenute nell’art. 48-bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (come introdotto dall’art. 2, comma 9, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286).
Successivamente, con circolare n. 29 del 4 settembre 2007, il medesimo dicastero ha diramato ulteriori istruzioni applicative sul medesimo tema.
Come è noto, l’art. 48-bis prevede che le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2, d.lgs. 165/01) e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 (e quindi anche per il pagamento di corrispettivi di appalto) devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento, ma devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Con la prima delle due circolari in oggetto, il Ministero ha chiarito che le Amministrazioni sono tenute ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A., nella sua qualità di agente della riscossione, giusto quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 248/05, utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax), anche le procedure telematiche.
In alternativa alle citate modalità di verifica, è comunque ritenuta sufficiente l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario con le modalità indicate nella circolare n.29, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. Tale dichiarazione deve essere acquisita prima dell’emissione del mandato di pagamento e deve essere riferita ad un arco temporale antecedente 20 giorni l’emissione del mandato. Nell’ipotesi in cui il mandato venga emesso oltre tale periodo di tempo, la dichiarazione deve essere aggiornata.
Inoltre, la dichiarazione in parola, resa secondo le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000, è assoggettata alle opportune verifiche da parte delle Amministrazioni riceventi.
Orbene, nonostante che, ai sensi del citato art. 48-bis, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni debbano essere definite con apposito regolamento adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero ha sottolineato che la norma in esame è da ritenersi immediatamente applicabile, pur in assenza del citato Regolamento.
Il Dicastero ha, comunque, precisato che la eventuale sussistenza di debiti di importo pari o superiore a 10.000 € ha quale effetto la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario del mandato fino alla concorrenza dell’ammontare del debito rilevato; solo nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a rendere la dichiarazione relativa all’assenza di cartelle esattoriali, si procede alla sospensione del pagamento dell’intero importo del mandato.
In buona sostanza, in presenza di violazioni accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, da parte dell’appaltatore, in base alla nuova disposizione, l’Ente appaltante è legittimato ad operare trattenute sulle somme da erogare, a titolo di corrispettivo d’appalto, nei limiti dell’importo eventualmente spettante all’Erario, salva l’ipotesi in cui l’appaltatore non renda la dichiarazione circa l’assenza di pendenze esattoriali.
In ogni caso, non sono assoggettati a verifiche le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti relativi a prestazioni di lavoro dipendente, nonché i pagamenti disposti in forza di pronunce giurisdizionali esecutive.
La mancata attuazione delle modalità di verifica dei pagamenti indicate dall’art. 48 bis, comma 1, determina l’insorgere della fattispecie di danno erariale nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.
Questi per sommi capi i contenuti dei due commenti esplicativi diramati dal Ministero, che non paiono però dissipare del tutto le numerose perplessità che il provvedimento legislativo ha suscitato, innanzitutto sotto il profilo della sua intrinseca compatibilità con i principi di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti recanti da cartelle esattoriali. La norma, infatti, non chiarisce se l’eventuale pendenza di ricorso avverso la singola cartella debba essere positivamente rilevato in sede di verifica e, quindi, possa autorizzare il rilascio di dichiarazione di assenza di impedimenti al pagamento del credito.
Se così non fosse, infatti, con il provvedimento in parola si integrerebbero gli estremi di un pignoramento (atipico) presso terzi, senza cioè la garanzia dell’espletamento delle relative procedure di esecuzione.
Ma v’è di più. Anche a voler tacer d’altro, non è dato comprendere nemmeno quale sia il comportamento dell’Agente della riscossione in caso di pluralità di “interrogazioni” relative al medesimo soggetto titolare della cartella esattoriale, che sia creditore di più amministrazioni pubbliche e/o società a prevalente capitale pubblico.
Potrebbe, infatti, verificarsi il paradosso di trattenute plurime, in ragione di un’unica cartella esattoriale, con buona pace – ancora una volta – del diritto fondamentale di difesa, nonché di proporzionalità ex art. 53, 2° comma, Cost.

 

(pubblicato il 19.9.2007)

 

 
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