| La tutela cautelare ante causam nel codice dei contratti pubblici: problemi e prospettive
Sommario:
1. Premessa. – 2. Il contenuto necessario
dell’istanza. – 3. La disciplina del
contraddittorio. – 4. L’accessorietà
della tutela cautelare. – 5. I poteri d’ufficio
del giudice. – 6. Conclusioni. |
| |
|
| |
1. Premessa. –
L’art.
245 del Codice dei contratti pubblici, norma immediatamente
entrata in vigore, ha previsto, per la prima volta,
la tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo.
Il recepimento, da parte del legislatore nazionale,
delle indicazioni provenienti dall’ordinamento
comunitario ha indotto a dettare una disciplina
piuttosto analitica e particolare, che in parte
conferma le regole previgenti della tutela cautelare
davanti al giudice amministrativa, in parte innova. |
| |
Il testo, complessivamente, peraltro, lascia
aperti numerosi interrogativi. |
| |
2.
Il contenuto
necessario dell’istanza. – Il primo
problema che si può porre è quale
sia il necessario contenuto dell’istanza cautelare.
Di per sé, la norma la individua in modo
sintetico, laddove ne configura la finalità:
il terzo comma prevede che “il
soggetto legittimato al ricorso può proporre
istanza per l’adozione delle misure interinali
e provvisorie che appaiono indispensabili durante
il tempo occorrente per la proposizione del ricorso
di merito e della domanda cautelare di cui ai commi
8 e 9 del citato art. 21” (della legge
istitutiva dei T.A.R.). |
| |
Il riferimento al ricorso e alla istanza cautelare,
per dir così, ordinaria può essere
interpretato, da un lato, nel senso che anche questa
specifica istanza di tutela cautelare ante
causam debba rispettare i criteri richiesti
per gli altri due atti ad istanza di parte, dall’altro
nel senso che, viceversa, questa istanza, preliminare
addirittura alla tutela cautelare ordinaria, possa,
semplicemente, consistere nella richiesta di misure
urgenti. |
| |
La prima alternativa sarebbe giustificata
in quanto, in questo modo, verrebbe confermata la
normale configurazione degli atti con i quali il
ricorrente si rivolge al giudice, la seconda alternativa
sarebbe giustificata poiché l’urgenza
di provvedere potrebbe considerasi tale da non consentire
neppure una articolata deduzione delle censure di
diritto. |
| |
Tra le due alternative, pare certamente da
privilegiare la prima: ed infatti, il processo amministrativo
è un processo di impugnazione ad istanza
di parte, nel quale il ricorrente ha la libertà,
e l’onere, di indicare quali sono a suo avviso
i motivi di censura che sottopone al giudice affinché,
in relazione a questi, eserciti il suo sindacato,
al fine di pervenire all’annullamento del
provvedimento impugnato. Nella individuazione del
tema decidendum
in diritto, perciò, il giudice non ha nessuna
autonomia, essendo tenuto a rispettare il principio
della domanda di parte. Ne consegue l’impossibilità
che la tutela cautelare sia disgiunta dalla rappresentazione
dell’illegittimità del provvedimento
che il ricorrente ha individuato e che intende sottoporre
al giudice amministrativo, non potendo in nessun
modo il giudice sopperire a questa mancata indicazione.
Poiché nel processo amministrativo non può
farsi applicazione del brocardo, viceversa applicabile
nel processo civile, “da
mihi factum, tibi dabo ius”, è
inevitabile che anche questa particolare istanza
cautelare il ricorrente configuri i vizi di legittimità
del provvedimento in relazione ai quali formulerà
la sua domanda di annullamento. |
| |
Si tratterà di una formulazione che
potrà essere sintetica, ma che dev’essere
sufficientemente chiara da porre in condizioni il
giudice e le controparti di comprendere l’oggetto
della doglianza. |
| |
È ovvio che una considerazione di questo
genere può
rendere incerti in ordine alla valutazione sulla
effettiva necessità di una tutela cautelare
ante causam,
dal momento che un’istanza siffatta può,
di per sé, giustificare anche il ricorso
alla normale tutela presidenziale: ma tant’è,
il legislatore ha scelto di attribuire una ulteriore
possibilità di difesa al cittadino e questo
è sicuramente un vantaggio. |
| |
3.
La disciplina
del contraddittorio. – La possibilità
di tutela accordata al cittadino non può,
però, ovviamente, ledere la possibilità
di difesa dell’amministrazione e delle controparti,
se non altro perché l’art. 24 Cost.
garantisce, in pari modo, e con la stessa intensità,
la possibilità di azione e la possibilità
di difesa. |
| |
Il Codice dei contratti pubblici, sul punto,
stabilisce che l’istanza deve essere previamente
notificata alle controparti; dopo il deposito, il
presidente, o il giudice da lui delegato, “provvede
sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti,
e omessa ogni altra formalità”. |
| |
L’elemento che appare con immediata
evidenza è che, nella norma, non sono indicati
i termini dilatori a difesa a favore delle controparti,
che si vedono esposte, perciò, ad una immediata
decisione (così come, peraltro, si verifica
anche nel caso in cui il ricorrente chieda l’ordinaria
tutela cautelare presidenziale). Se si tien conto
che, come sopra detto, l’istanza cautelare
deve sì contenere l’indicazione dei
profili di illegittimità del provvedimento
che si contesta ma in termini anche soltanto essenziali,
i problemi che questo tipo di meccanismo può
creare alle controparti del ricorrente sono evidenti
in termini di possibile lesione del diritto di difesa.
L’amministrazione e i controinteressati, infatti,
si vedono notificare un atto nel quale sono soltanto
sinteticamente individuate le ragioni di illegittimità
e viene richiesta una tutela urgente, non hanno
alcun termine di difesa e non possono, perciò,
efficacemente far valere le propri ragioni. |
| |
Il Codice dei contratti pubblici non sembra
aver dimenticato l’esigenza di tutelare l’amministrazione
e le controparti laddove prevede che la decisione
sull’istanza cautelare ante
causam debba essere assunta “sentite,
ove possibile, le parti”. Si tratta di
una espressione innovativa, che non è contenuta
nella legge T.A.R. laddove si far riferimento all’ordinaria
tutela cautelare presidenziale, e che deve essere
apprezzata in tutta la sua novità e in tutto
il suo possibile significato: il fatto che le parti
debbano essere “sentite” non
significa, semplicemente, che alle controparti del
ricorrente debba essere consentito, ove lo ritengano,
di depositare atti scritti, comporta che, se è
possibile, il presidente deve sentirle, e cioè
deve audirle personalmente
in una camera di consiglio. Ne consegue che l’oralità
del processo deve essere effettivamente garantita.
L’audizione in forma orale, in un contraddittorio, perciò,
vivo, è certamente opportuna proprio in relazione
al carattere estremamente sintetico dell’istanza
cautelare di cui prima si è detto. Se il
ricorrente può accennare soltanto i suoi
motivi di ricorso, soltanto in contraddittorio orale
con l’amministrazione è possibile che
la situazione venga effettivamente chiarita, in
modo che il magistrato, che deve adottare il provvedimento
cautelare, sia in grado di comprendere qual è
l’effettiva condizione delle parti e qual
è l’effettiva situazione di fatto.
Altrimenti, il rischio è che la tutela cautelare
possa essere accordata o negata in modo assolutamente
astratto, prescindendosi, cioè, dalla concreta
realtà nella quale il provvedimento cautelare
avrà, invece, nettissime conseguenze. |
| |
4.
L’accessorietà
della tutela cautelare. – Il provvedimento
cautelare così accordato è accessorio
e strumentale rispetto alla successiva tutela impugnatoria,
che deve essere tempestivamente richiesta. Il Codice
dei contratti non ha, perciò, seguito, sul
punto, il legislatore del processo civile che, come
è noto, ha da ultimo riconosciuto, con evidenti
intenzioni deflattive, la possibilità per
la tutela cautelare anticipatoria di mantenere la
propria efficacia, ancorché non di giudicato,
anche nel caso in cui il giudizio di merito non
venga proposto. |
| |
La scelta del Codice dei contratti è
da condividere, ove si tenga conto che nel sistema
sostanziale e processuale amministrativo non è
consentito che un provvedimento della pubblica amministrazione
rimanga, sine die, in condizione di
sospensione, anche quando questo permanere sia conseguenza
di una scelta della parte pubblica. Ed infatti,
come è noto, la legge 15 del 2005 ha consentito
all’amministrazione di sospendere l’esecuzione
dei propri provvedimenti, ma per un tempo determinato.
Non si potrebbe ammettere, perciò, che un
provvedimento cautelare del giudice amministrativo
possa permanere senza limiti di tempo, in quanto
non connesso ad un giudizio di merito che, prima
o poi, dovrà comunque essere concluso. |
| |
La situazione di incertezza, allorché
sia in presenza dell’esercizio della funzione
amministrativa, è comunque apprezzata dal
legislatore in modo negativo, e ciò in effetti
è tanto se si fa valere un interesse legittimo
oppositivo quanto se si fa valere un interesse legittimo
acquisitivo. |
| |
La conclusione raggiunta nel Codice dei contratti,
del resto, è corretta anche perché,
in materia, non sarebbe possibile opporre al provvedimento
cautelare senza termine il rimedio che viceversa
è consentito nel processo civile. Nel processo
civile, come è noto, infatti, il soggetto
destinatario di un provvedimento cautelare anticipatorio,
nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato
tempestivamente avviato, ha comunque la possibilità,
che gli è riconosciuta in giurisprudenza,
di proporre un giudizio di accertamento negativo,
al fine di far accertare che la controparte non
è titolare del diritto in relazione al quale
ha chiesto la cautela. |
| |
Nel processo amministrativo, un meccanismo
del genere non sarebbe attivabile in tutti i casi
in cui la tutela cautelare è rivolta nei
confronti di un provvedimento, perché normalmente
non si ritiene possibile il giudizio di accertamento
a tutela di interessi legittimi. Il che significa
che, in questa situazione, il provvedimento del
giudice avrebbe un effetto a tempo indeterminato,
non essendo consentito all’amministrazione
di intervenire in proposito se non adeguandosi espressamente
(e perciò con degli effetti che sono, dal
punto di vista generale, ancora più criticabili
rispetto a quelli introdotti dalla legge n. 168
del 2005 nel caso di provvedimenti cautelari nei
procedimenti di abilitazione professionale). |
| |
Soltanto parziale sarebbe la possibilità
di un rimedio costituito dal ricorso in sede giurisdizionale
nei confronti del provvedimento che l’amministrazione
abbia adottato in attuazione della tutela cautelare
nell’ipotesi in cui questa tutela imponga
un riesame, posto che, da un lato, in questo caso
la possibilità di ricorso non potrebbe essere
riconosciuta all’amministrazione e, dall’altro,
che il provvedimento amministrativo conforme all’ordinanza
cautelare non potrebbe che essere considerato, in
sé, legittimo. |
| |
L’accessorietà della tutela cautelare
amministrativa rispetto al merito del giudizio è
perciò da considerare corretta. |
| |
5.
I poteri
d’ufficio del giudice. – Viceversa
criticabile è la scelta compiuta dal Codice
dei contratti di prevedere che sia addirittura il
presidente a potere d’ufficio revocare o modificare
il provvedimento cautelare. Ed infatti, in un processo
dispositivo, non si può ammettere che sia
il giudice, d’ufficio, a pronunciarsi nuovamente
sulla domanda dell’interessato, in assenza
di una richiesta da parte di questi o della controparte
abilitata a proporre una domanda contraria. Se può
ritenersi possibile, pur costituendo una deviazione
rispetto alla regola generale vigente nel processo
amministrativo, che il giudice investito della cautela
valuti d’ufficio la sua giurisdizione o competenza,
trattandosi comunque di elementi che attengono alla
sua legittimazione a decidere (anche se, essendo
la competenza territoriale derogabile, quanto al
merito, non si vede come possa non esserlo quanto
alla cautela, cosicché, salve le ipotesi
di competenza funzionale, il giudice adito non sarà
mai incompetente), non può certamente stabilirsi
che possa d’ufficio revocare una tutela cautelare
che è stata accordata su domanda. |
| |
Questa previsione, pertanto, è da considerare
costituzionalmente illegittima, per violazione del
principio della domanda che è tipico del
processo amministrativo e perciò per violazione
dell’art. 24 Cost.. |
| |
6.
Conclusioni.
- Pur con le precisazioni ed i rilievi che si
sono indicati, il sistema introdotto dal Codice
dei Contratti appare comunque utile, se non altro
perché completa la tutela disponibile per
il ricorrente. |
| |
Di per sé, il fatto che questo sistema
non sia previsto in altri settori dell’ordinamento
non lo rende costituzionalmente illegittimo, posto
che non si tratta di una diminuzione,
ma di un aumento di tutela. |
| |
Peraltro, è immaginabile che il giudice
possa darne una lettura estensiva, come, del resto,
suggerito dallo stesso Consiglio di Stato in sede
di redazione del parere, laddove ha auspicato che
il legislatore estenda il rimedio anche ad altri
settori dell’ordinamento giurisdizionale amministrativo.
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
(pubblicato il 28.3.2007)
|