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n. 3-2007 - © copyright

 

MARIA TERESA DENARO

Problemi della liberta’ religiosa. Il crocifisso nei luoghi pubblici: sentenze a confronto.


1. Attualità del problema della libertà religiosa. - 2. La libertà religiosa in Italia e le scelte comunitarie. - 3. Segue: i limiti posti dalla Costituzione italiana e i limiti comunitari. - 4. Orientamenti giurisprudenziali di adeguamento della legislazione vigente alle norme recate dalla Costituzione italiana. - 5. Il problema dell’esposizione in pubblico dei simboli religiosi a fronte del principio della laicità dello Stato. - 6. Lo stato della questione negli stati dell’Europa occidentale: la Francia e il Belgio. - 7. Il caso del crocifisso in Italia. - 8. Esame comparativo delle sentenze. - 9. Riflessioni critiche e conclusioni.

 

1. Attualità del problema della libertà religiosa
Nel corso dell’ultimo anno, i più noti quotidiani italiani e stranieri hanno dedicato non poca attenzione al tema della libertà religiosa e del suo pieno manifestarsi e realizzarsi. I punti toccati sono stati vari: l’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche e nei luoghi pubblici, il velo indossato dalle donne musulmane, il diritto ad aprire e gestire scuole ideologicamente orientate; ma l’argomento di fondo che si è imposto con prepotenza all’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico è stato quello del bilanciamento della libertà religiosa e di coscienza con il principio della laicità dello Stato. [1]Non può meravigliare l’attenzione che è stata rivolta al problema posto che la libertà di religione è una di quelle libertà fondamentali e irrinunciabili, la cui limitazione viene a mortificare in modo determinante lo sviluppo della persona. Insieme alle altre libertà fondamentali rappresenta una manifestazione della personalità che attiene alle scelte più intime e profonde dell’animo umano e che può, in tal senso, riferirsi ad una o ad un'altra confessione o credo o esprimersi e riconoscersi nel più puro agnosticismo e ateismo (libertà di coscienza).Nel nostro ordinamento, a livello teorico, è riconosciuta e tutelata la libertà religiosa di tutti, in modo talmente ampio da fare della Repubblica italiana uno stato liberale e pluralista attento a non ledere o interferire con le scelte dei cittadini.[2]Tuttavia, e questo emerge non solo da alcune scelte normative ma anche dal diritto vivente, non si può dimenticare la storia italiana e la tradizione cattolica che l’ha sempre contraddistinta: ricordiamo che all’interno dello Stato italiano si colloca lo Stato Città del Vaticano e che la religione cattolica è la religione professata e riconosciuta come propria dalla maggioranza del popolo italiano.Né si può tacere dei cambiamenti che ha subito e continua a subire la nostra società sotto la spinta delle nuove migrazioni che hanno reso l’Italia, e ancor prima gli altri paesi Europei, una società multi-etnica e multi-culturale.[3] Si tratta di flussi migratori, provenienti in maggioranza dai paesi islamici del bacino del Mediterraneo, che hanno riproposto, pur in chiave differente, problemi che sembravano risolti e sopiti ormai da tempo. Ecco allora che quasi contemporaneamente, nei paesi meta delle nuove migrazioni, la cronaca ha posto all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica nuovi problemi di protezione e tutela della libertà religiosa e di coscienza.[4] Le differenze sociali, religiose e in genere di costume tra l’Europa e i paesi di tradizione islamica, con la quale si identifica la maggior parte degli immigrati, si sono manifestate in tutta la loro evidenza quando l’incontro tra le due culture è divenuto reale.[5]Appartengono, infatti, alla storia recente, non solo dell’Italia ma anche della maggior parte degli Stati europei le difficoltà sorte allorquando la convivenza tra i cittadini di origine e quelli “nuovi” ha cercato di spingersi oltre la separazione, aspirando ad una vera integrazione, con scambio di valori e tradizioni. Obbiettivo questo che, ad oggi, date le differenze tra le due culture, sembra lontano, se non impossibile, da raggiungere.

 

2. La libertà religiosa in Italia e le scelte comunitarie.
Come già accennato, il problema che reclama una soluzione è quello del bilanciamento tra il principio supremo della laicità dello Stato e la libertà religiosa.Tra la separazione della sfera politica dello Stato da quella religiosa e il diritto dei singoli a seguire i dettami della propria fede e a osservarne le regole: ora ostentando i simboli di riferimento ora facendo valere il proprio ateismo e il diritto a non subire pressioni di alcun genere. [6] Da un lato quindi si pone la posizione di coloro che vogliono esercitare in modo attivo il diritto di libertà, ad esempio indossando il velo o esponendo un crocifisso; dall’altro la posizione di chi, a contrario, non intende subire pressioni e chiede di esercitare in negativo il proprio diritto.[7]Entrambe sono forme di esercizio della libertà religiosa che dovrebbero trovare, nella Carta Costituzionale e nella normativa comunitaria, il più ampio riconoscimento e la più ampia tutela.Nell’ordinamento Italiano la libertà religiosa è riconosciuta e tutelata proprio nella Costituzione ovvero nella Carta fondamentale dello Stato, a prova delle centralità e dell’importanza che le è riconosciuta insieme agli altri diritti fondamentali.E’ uno dei diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica riconosce e garantisce (art. 2) e, diversamente dal passato, nessuna distinzione può essere giustificata tra i cittadini in ragione di essa (art. 3).L’art. 19, con un’ampia previsione, riconosce il diritto di tutti di “professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”; di riti, cioè, che si manifestino in cerimonie o atti contrari alla morale sessuale corrente.Se questa è la norma costituzionale di riferimento, perché possa aversi una chiara ed esaustiva visione della centralità e del concreto esplicarsi della libertà religiosa nel nostro paese, è necessario porre attenzione anche agli altri principi che regolano e reggono la Repubblica e che ne fanno un ordinamento giuridico laico, così come alle altre norme costituzionali che direttamente si riferiscono al fenomeno religioso, ovvero ai valori in esse accolti, il più delle volte espressi in modo esplicito, altre sottesi all’intero corpo costituzionale.Così come, nella sua comprensione, non si può prescindere dal diritto vivente quale è formato e applicato dai supremi organi di giurisdizione. [8]Leggere e interpretare l’art. 19 in modo avulso dal contesto e dallo spirito dell’intera Costituzione darebbe dello stesso una percezione che non è in vero corrispondente alla realtà. Accanto agli articoli che direttamente si riferiscono alla libertà religiosa (art. 2, 7, 8, 19 e 20) e a quelli che definiscono la natura, l’assetto e la struttura dello Stato, intervengono anche indirettamente tutti gli altri principi di libertà suoi quali si fonda la nostra Repubblica (art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24).La libertà religiosa “matrice di tutte le altre libertà del mondo moderno”[9] involge, infatti, nel suo esercizio, tutte le altre libertà fondamentali: come è ovvio, non potrebbe prescindersi nel suo concreto manifestarsi dalla libertà di pensiero, da quelle di riunione e associazione, di insegnamento, dalla libertà personale. Ma, più di tutto, non si può pensare di poter cogliere la reale portata del fenomeno religioso ignorando la concreta realtà sociale quale appare in un preciso momento storico.[10]Lo stesso può dirsi della laicità, conquista dei moderni stati, elevata nel nostro ordinamento a principio supremo e tuttavia non proclamata espressamente dalla Carta Costituzionale, ma che può agevolmente evincersi dal suo contesto.Anche di essa non si può dare una definizione unica, così come non si possono descrivere in un unico modo le caratteristiche di uno Stato che si definisca laico: i diversi contesti, la tradizione storica e culturale, i costumi di ciascun popolo sono fattori determinanti che influenzano il diverso modo di atteggiarsi della laicità. L’Italia, la Francia, l’Inghilterra, gli Stati Uniti, sono tutti ordinamenti indiscutibilmente laici, ma la laicità in ognuno di essi assume aspetti e caratteristiche differenti. [11]Anche a livello comunitario è stato dato ampio risalto alle libertà fondamentali della persona e, in particolare, per quello che in questo contesto interessa, alla libertà religiosa.“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.Questo il testo dell’art. 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 848 del 1955.[12]La devastante esperienza del secondo conflitto mondiale ha portato, vincitori e vinti, alla definitiva consapevolezza dell’esistenza di un nucleo fondamentale ed inalienabile di diritti e libertà, che fanno capo alla persona e che sono assolutamente indisponibili ed intangibili. Sono diritti che, come è stato ampiamente descritto dalla dottrina, “nascono con la persona”; fanno parte del suo patrimonio inalienabile, precedono la fondazione dello Stato e nessuna autorità, che possa dirsi giusta, può mai legittimarsi a comprimerli o lederli.[13] Un ordinamento giuridico che si basasse su leggi legittimamente poste ma dal contenuto contrastante con i principi fondamentali di cui sopra sarebbe un ordinamento ingiusto e i destinatari delle norme, pur contravvenendo al diritto loro imposto, ma aderendo al diritto “giusto”, dovrebbero astenersi dall’applicarle.[14]

 

3. Segue: i limiti posti dalla Costituzione italiana e quelli comunitari.
Quanto detto sulla indisponibilità dei diritti fondamentali della persona non esclude, come ovvio, che gli stessi possano essere limitati in ragione di superiori interessi collettivi.L’articolo 19 della Costituzione, riconoscendo il diritto di libertà religiosa, impone che l’esercizio pubblico del culto non si manifesti in riti contrari al buon costume. “La libertà per ognuno di poter pensare e dire ciò che vuole anche in materia religiosa (come scriveva Spinosa già nel 1670)”, nel nostro ordinamento, quindi, non incontra limiti se non con riferimento specifico ai riti ed alla necessità che questi si manifestino sempre nel rispetto del comune senso del pudore e della morale sessuale corrente.[15]Passando al diritto comunitario, l’art. 9 della Convenzione Europea sembra riconoscere al diritto di libertà religiosa, nelle sue diverse forme di manifestazione, come diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, una tutela che prima facie può sembrare assoluta e illimitata.Invero, basta proseguire nella lettura della norma per verificare come la stessa possa legittimamente essere fatto oggetto di “restrizioni … stabilite dalla legge e (che) costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.Il diritto di libertà religiosa, quindi, può essere legittimamente limitato tutte le volte in cui il suo esercizio può venire a configgere con qualcuno dei citati “beni” di appartenenza collettiva. Del resto, è facile verificare come, in una società democratica, come sono, o aspirano ad essere, tutte quelle degli Stati aderenti alla Convenzione, qualora fossero messi in discussione beni come la pubblica sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblica, verrebbero ad essere compressi e limitati anche i diritti fondamentali, tra cui quello di libertà religiosa.In altre parole le limitate restrizioni all’esercizio della libertà religiosa, ma anche degli altri diritti fondamentali, si giustificano in ultima analisi in quanto forme di protezione del diritto stesso; non sarebbe, infatti, possibile vivere la libertà religiosa, e la storia lo conferma, in ordinamenti in cui mancassero o fossero in discussione beni supremi come quelli sopra citati volti a garantire la pacifica convivenza.Quello del bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco è lo strumento cui fa ricorso tutta la Convenzione e a cui si sono poi ispirati i giudici della Corte Europea dei diritti dell’uomo, per la risoluzione delle controversie sorte intorno ad essi. [16]In tema di limiti, può essere interessante porsi il quesito in apparenza illogico, se la laicità dello Stato possa essere considerata un limite alla libertà religiosa individuale.Lo stato che pratica la separazione della sfera politica da quella religiosa garantisce che tutti non subiscano pressioni; a rigore, è proprio in uno stato laico che l’individuo è posto nelle migliori condizioni per poter esercitare il suo diritto di libertà religiosa. Tuttavia, a ben vedere, in uno stato laico, non è consentito fare propaganda religiosa all’interno di un edificio pubblico, ad esempio una scuola o un tribunale. La laicità, si può dire allora che rappresenta al tempo stesso un limite e una garanzia al pieno esplicarsi della libertà religiosa.Alla luce di quanto detto, allora, nella Repubblica italiana, dovrebbe essere vietato esporre simboli religiosi in luoghi di pertinenza dello stato.

 

4. Orientamenti giurisprudenziali di adeguamento della legislazione vigente alle norme recate dalla Costituzione.
La Costituzione italiana è stata pensata e scritta sulla base del presupposto, ormai incontestato, della preesistenza di autonomi diritti; diritti, come già detto, personalissimi, fondamentali ed inalienabili, tra cui quello di libertà religiosa, alla cui tutela e realizzazione sono ispirate le disposizioni costituzionali. [17]. Ciò posto, con la sua entrata in vigore era inevitabile che emergesse un insanabile contrasto tra i principi da essa enunciati, di parità e uguale libertà tra tutte le confessioni religiose, e le norme, soprattutto quelle del codice penale, che, in linea con la precedente normativa, continuavano a prevedere un trattamento differenziato in favore della religione cattolica. Rimaneva ancora formalmente in vigore l’art. 1 del Trattato del Laterano che, richiamando l’art. 1 dello Statuto Albertino, riconosceva la religione cattolica come la religione dello Stato. Per sanare questa palese discriminazione, la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni dichiarando l’illegittimità delle diverse norme incostituzionali; si è assistito così ad una lenta progressione della giurisprudenza, volta ad adeguare il corpo normativo esistente alle mutate scelte istituzionali.Le fattispecie di reato attinenti alla religione (vilipendi variamente caratterizzati, artt. 402-404 e bestemmia art. 724), nella originaria formulazione risalente al 1930, si riferivano, infatti, alla religione cattolica come alla religione dello Stato; ciò perché, nello spirito del legislatore dell’epoca, il sentimento religioso collettivo era riconosciuto come “fattore di unità morale della nazione … bene di civiltà di interesse generale … della più ampia importanza anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato”[18]. Questa particolare considerazione della religione cattolica giustificava la sua differente posizione e il trattamento penale differenziato rispetto a quello riconosciuto alle altre confessioni. Come già ricordato, la situazione era certamente confacente alle scelte operate e in vigore all’epoca dell’emanazione del codice penale, in cui la religione cattolica era effettivamente la religione di Stato; la religione di uno Stato che, per le sue scelte, poteva ben definirsi, confessionale.L’evoluzione maturata dalla giurisprudenza costituzionale e culminata nelle pronunce del 2002 ha tratto origine dalle note sentenze che si sono occupate del problema dell’adeguamento della disciplina al mutato assetto derivato dalla Costituzione del 1948. Le diverse pronunce, pur riferendosi di volta in volta alle differenti fattispecie, riguardavano tutti un’identica questione di fondo e miravano tutte ad un medesimo risultato: assicurare la pari libertà e un’uguaglianza sostanziale di trattamento tra le diverse confessioni religiose (rectius: eliminare le disposizioni che ancora prevedevano un trattamento di favore per la religione cattolica).La sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995 della Corte Costituzionale ha affrontato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 724 del cod. pen. (reati contro la bestemmia) in riferimento agli art. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione.La norma in oggetto, nella sua formulazione originaria, sanzionava con l’ammenda la condotta di chi pubblicamente “bestemmia con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”.La sentenza in esame ha chiuso un iter che era iniziato già molti anni prima, giungendo alla definitiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in oggetto limitatamente alle parole “o i simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”. È la stessa sentenza che ripercorre dettagliatamente lo sviluppo storico della vicenda citando e riportando il contenuto parziale delle precedenti pronunce della Corte Costituzionale.Già nel 1958 la Corte con la sentenza n. 79 si era occupata dell’art. 724, sottoponendo il reato di bestemmia ad una riconsiderazione alla luce dei nuovi principi costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di laicità dello Stato. La novità della sentenza è stata quella di operare una conversione del bene giuridico protetto dalla norma: la religione cattolica, da religione dello Stato in quanto organizzazione politica, diviene religione dello Stato in quanto società e la sua tutela differenziata si giustifica per la “rilevanza che ha avuto ed ha … in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa appartiene”. Viene così in evidenza ed assume carattere fondamentale il criterio della maggioranza; si dà infatti rilevanza alla circostanza che la religione cattolica “è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale”. Nel 1973, con la sentenza n. 14, la Corte, pur auspicando un tempestivo intervento riformatore del legislatore, raggiunge un ulteriore traguardo sostituendo il concetto di religione con quello di “sentimento religioso”.Con la sentenza n. 925 del 1988 si assiste all’abbandono definitivo del criterio quantitativo della maggioranza, ritenendosi ormai non più “accettabile ogni tipo di discriminazione (basata) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose”.
La norma mantiene tuttavia la sua vigenza, più che altro come forma di tutela del buon costume.
Una considerazione particolare merita la sentenza 925 dell’88, nella parte in cui, relativamente all’espressione “religione di Stato”, ha affermato che “l’innegabile venir meno dell’espressione ‘religione di Stato’ non esclude che, entro il contesto dell’art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso” quello cioè di religione cattolica in quanto già religione di Stato. Fa riflettere la circostanza particolare per cui la Corte inviti a considerare e interpretare un’espressione contenuta in una norma, per di più penale, secondo un significato differente da quello immediatamente percepibile. Le parole non sono più da intendere per quello che appaiono ma, per ben comprenderne il significato, è necessario sapere cosa in quel particolare momento e contesto rappresentano.Anche oggi, lo si vedrà più ampiamente in seguito, il Consiglio di Stato, nella vicenda relativa all’esposizione del Crocifisso nelle scuole pubbliche invita a dare a un simbolo dal significato univoco un significato differente e sicuramente nuovo. Solo nel 1995 con la citata sentenza n. 440 la Corte, di fronte alla persistente inerzia del legislatore, dichiara l’illegittimità della norma, nella parte lesiva dei principi di uguaglianza.Definita la disciplina del reato di bestemmia, con la sentenza n. 329 del 14 novembre 1997 è stata modificata l’originaria configurazione del reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, art. 404 del cod. pen. La stessa formulazione del reato mal si adattava ad un’istituzione, nella quale non era più individuabile una “religione dello Stato”, da favorire rispetto a tutte le altre, invece tollerate.L’art. 402 del cod. pen. (vilipendio contro la religione dello Stato), per le medesime ragioni già illustrate, è stato eliminato con sentenza n. 508 del 2000 che, tra l’altro, nella parte dedicata al diritto, ribadisce che l’equidistanza e l’imparzialità dello Stato dalle differenti confessioni religiose, “è il riflesso del principio di laicità che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di ‘pricipio supremo’ caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in eguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”.L’art 405 cod. pen. (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico) è stato modificato in senso confacente ai principi costituzionali, solo nel 2002 con la sentenza n. 327.Fanno parte di questi interventi anche le sentenze che hanno eliminato dalla formula del giuramento ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che “la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato”. ( C. Cost. 5 maggio 1995, n. 149; C. Cost. 8 ottobre 1996, n. 334) Con questi lenti passi si è giunti a rendere quanto più effettivo possibile il principio di laicità dello Stato, che da statico è divenuto dinamico. La laicità così non si limita alla sola formulazione legislativa ma diventa effettiva tramite interventi concreti degli organi statali, volti a rimuovere gli ostacoli e gli impedimenti alla sua realizzazione. (C. Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 4273)

 

5. Il problema dell’esposizione in pubblico dei simboli religiosi a fronte del principio della laicità dello Stato.
Restringendo il campo dell’indagine, è interessante porre particolare attenzione ai problemi che si pongono quando, nel concerto vivere civile, il principio della laicità dello Stato viene a collidere con la libertà religiosa dei singoli.Posto, cioè, che da un alto è vigente ed operante all’interno del nostro Stato – ma lo stesso può dirsi per la maggior parte dei paesi europei – il principio della laicità quale principio supremo dell’ordinamento, e posto che, come visto, vige pienamente l’altrettanto fondamentale principio della libertà religiosa, bisogna esaminare in che modo si pongono questi due principi quando un soggetto intende esporre, in luoghi così detti pubblici, perché di pertinenza della Pubblica amministrazione, simboli religiosi; e in che rapporto si pongono o interagiscono questi due principi, quando sia la stessa Amministrazione che espone o consente che si esponga un simbolo religioso all’interno dei suoi uffici.
In relazione al prevalere dell’uno o dell’altro principio le soluzioni al problema giuridico sono differenti.
Se si ritiene prevalente la salvaguardia della laicità dello Stato, allora nessun simbolo di riferimento di alcuna confessione o credo dovrebbe essere esposto in luoghi di pertinenza dell’Amministrazione. In questo modo la laicità, intesa come effettiva separazione della sfera dello Stato da quella religiosa, trova piena realizzazione pratica.Se, al contrario, si ritiene prevalente la libertà religiosa allora, la Pubblica amministrazione dovrebbe paradossalmente esporre nei suoi locali i simboli di riferimento di tutte le confessioni. Questo problema teorico si è concretizzato in Italia in occasione della nota vicenda dell’esposizione del crocifisso nella scuole pubbliche, nelle aule giudiziarie, nei seggi elettorali; all’estero più diffusamente con riferimento al velo indossato dalle donne di religione islamica.Come è ovvio il problema che si è posto, non è stato quello generico dell’esposizione in pubblico dei simboli religiosi, ma quello della loro esposizione in luoghi di pertinenza dello Stato.[19] In altre parole, che i simboli religiosi possano liberamente essere esposti in luoghi pubblici non è in discussione: chiunque può, ad esempio, circolare mostrando e ostentando un crocifisso, anche di notevoli dimensioni.[20] Il problema si pone, invece, quando il suddetto comportamento è tenuto in luoghi di pertinenza dello Stato.

 

6. Lo stato della questione negli Stati dell’Europa Occidentale: la Francia e il Belgio.
Proprio l’esigenza, avvertita da molti, di rendere quanto più effettivo possibile il principio di laicità, ha sollevato le note questioni in merito all’esposizione e all’ostentazione dei simboli religiosi.I problemi che ne sono derivati sono stati sostanzialmente di due tipi: da un lato, è stata manifestata l’opportunità che in uno stato laico non vengano esposti in luoghi pubblici simboli quali ad es. il crocifisso, così da non turbare la sensibilità altrui. Dall’altro è stato fatto valere il diritto dei singoli, proprio in quanto facenti parte di uno stato laico, a vivere liberamente le proprie esperienze religiose, indossando i simboli di riferimento quali ad esempio il velo o un crocifisso, a scuola o nei luoghi di lavoro (non essendo in discussione la libertà all’interno delle mura domestiche). In Francia, il problema dell’ostentazione dei simboli religiosi in luoghi pubblici si è posto prevalentemente con riferimento al velo islamico, al c.d. foulard che la maggior parte delle donne di religione islamica deve indossare nella vita di tutti i giorni.[21]
La querelle si è posta con riferimento al concreto comportamento dei cittadini all’interno dello Stato laico. [22]
L’episodio che ha dato origine al dibattito nazionale e che ha portato all’emanazione della nota legge del 15 marzo 2004 n. 228, risale al 1989 e riguarda il comportamento di alcune studentesse musulmane del collegio Gabriel Havez di Creil, nel dipartimento dell’Oise, che erano solite indossare il velo islamico anche all’interno del collegio e durante le ore di lezione.A seguito di diversi interventi sul tema del Conseil d’Etat e di alcune circolari ministeriali, a porre fine al dibattito è intervenuta la già citata legge del 2004 che vieta agli studenti degli istituti di formazione non universitaria di indossare segni o tenute che manifestino ostensibilmente un’appartenenza religiosa e prevede, in caso di violazione, l’apertura di un procedimento disciplinare, preceduta da un dialogo tra l’alunno e il capo di istituito che, nelle sue ultime conseguenze, può arrivare persino all’espulsione dello studente.
Il velo, però potrà essere liberamente indossato dagli studenti delle scuole private.
Questa, per sommi capi, la situazione attuale della Francia: da un lato è riconosciuta la laicità dello Stato e la libertà religiosa di tutti, dall’altro, è vietato ostentare segni e tenute che possono portare a riconoscere immediatamente una certa appartenenza religiosa.[23]Si è quindi di fronte al paradosso per cui studenti di religione islamica, appartenenti a famiglie nella quali è praticata la religione musulmana, per poter frequentare un istituto di istruzione scolastica e allo stesso tempo rispettare i dettami del proprio credo sono costretti a iscriversi in scuole private, la maggior parte delle quali cattoliche. Le scuole cattoliche, quindi, sono più aperte e “laiche” delle scuole pubbliche statali. Ancora, altra conseguenza del divieto ricade sui minori appartenenti a famiglie musulmane che scelgono la scuola privata: non potendo confrontarsi con la realtà delle scuole pubbliche, non potranno tentare un’effettiva integrazione né potranno godere della possibilità di crescere in un ambiente scevro da condizionamenti religiosi, rimanendo “prigionieri” delle scelte il più delle volte loro imposte dalla famiglia di origine.
La tutela della libertà religiosa dei “figli francesi” si risolve a danno dei “diversi”, costretti a rimanere separati.
In più, il divieto di indossare il velo, pur limitato a certi ambienti, può comportare conseguenze anche a livello della personalità se si considera che, mentre per alcune donne può essere vissuto come un obbligo, per altre rappresenta un segno distintivo, di appartenenza, uno strumento di protezione, da cui può essere doloroso doversi separare. La donna, così privata di un elemento della sua personalità, ed abituata a portarlo in ogni altra circostanza e momento della giornata, si vede “spogliata” delle sue tradizioni, convinzioni, abitudini, con un evidente limitazione della sua libertà personale. Il divieto di portare il velo sembra configgere, quindi, con un diritto della personalità
Anche il Belgio ha affrontato problemi analoghi.
Gli articoli della Costituzione Belga, che si riferiscono alla libertà religiosa (19 e 20), esprimono il principio di laicità che viene poi concretamente interpretato nel senso di un impegno al rispetto delle diversità piuttosto che alla omologazione culturale e religiosa.[24]In mancanza di una legge sulla libertà religiosa, la strada seguita nella soluzione concreta dei problemi è stata quella del ragionevole bilanciamento degli interessi. In linea teorica, la libertà di esporre simboli religiosi è riconosciuta ai cittadini e non alla pubblica amministrazione che deve rimanere neutrale rispetto ad ogni convinzione. Ed infatti, quando si pose il problema dell’esposizione del crocifisso nella aule giudiziarie, il Ministro della giustizia manifestò l’intenzione di eliminare qualsiasi simbolo religioso dalle aule. La prima interrogazione fu presentata alla Camera Federale nel marzo del 1994, ma solo all’interrogazione scritta depositata dal deputato G. Versnick nell’ottobre 2000, fece seguito una circolare ministeriale con la quale veniva esplicitamente chiesto ai magistrati e ai funzionari a capo degli uffici giudiziari di rimuovere i crocifissi. La volontà di bilanciare, a seconda delle circostanze, i diversi interessi in gioco è evidente con riferimento al caso dei seggi elettorali, molti dei quali ospitati in edifici scolastici cattolici. Alle doglianze mosse per la presenza del crocifisso, il Ministro dell’Interno e della funzione pubblica rispondeva che, sul diritto dei votanti, la cui serenità e neutralità deve essere garantita dal presidente del seggio, prevale l’orientamento confessionale della struttura ospitante. Quando il problema si è posto con riferimento al velo islamico, vietato alle studentesse dal regolamento interno di un istituto di formazione per assistenti sociali, il Tribunale di Bruxelles, chiamato ad intervenire dal alcune studentesse di fede islamica, ha trovato una soluzione equa e di compromesso. Quando le stesse frequentano le lezioni all’interno dell’istituto sono legittimate ad indossarlo, quando invece svolgono attività esterne a contatto con il pubblico, c.d. stages, in ossequio al Codice deontologico delle Associazioni Francofone degli assistenti sociali del 1985, devono dimetterlo in ossequio al dovere di rinunciare ad ogni manifestazione religiosa, per garantire un servizio ispirato alla neutralità.

 

7. Il caso del crocifisso in Italia.
Negli ultimi anni, anche l’Italia ha dovuto affrontare questioni analoghe a quelle sorte nei paesi d’oltralpe. [25]
La discussione sull’esposizione del crocifisso nelle scuole è stata quella che si è posta con maggiore prepotenza. Mancando una normativa specifica, la soluzione è stata data di volta in volta dalla giurisprudenza.Esaminando le sentenze che si sono occupate dei diversi casi, è possibile rendersi conto come, dietro le scelte operate dai giudici, il più delle volte si sia celata la volontà di riconfermare le radici della storia italiana, tradizionalmente cattolica, senza sacrificare la laicità conquistata.La soluzione del problema è passata anche e soprattutto attraverso il significato specifico della croce: ora simbolo esclusivamente religioso, ora simbolo laico, espressione di tradizioni e valori laici.Dal punto di vista strettamente giuridico, la questione deve prendere le mosse dal quesito se le norme che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, siano ancora vigenti o piuttosto debbano essere considerate implicitamente abrogate dalla Carta Costituzionale e dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica.Si tratta degli art. 159 e 190 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come integrati rispettivamente dall’art. 119 del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297 (approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) e dall’art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924 n. 965 (ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche; nonché dell’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui conferma la vigenza dei predetti regi decreti. Sul punto, già nel 1988, con il parere n. 63 del 27 aprile, è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. II, il quale ha ritenuto innanzitutto di dover evidenziare “che il Crocifisso, o più semplicemente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”.Già nelle prime pronunce, il Consiglio di Stato – questo sarà poi l’orientamento proprio anche di altre giurisdizioni – ha posto in luce “l’indubbio significato storico- culturale” del crocifisso dando così avvio a quel orientamento di pensiero, non unanimemente condivisibile, che vede nel simbolo cristiano del sacrificio del figlio di Dio in redenzione dell’umanità, un simbolo storico dal valore universale e non identificativo di alcuna confessione religiosa particolare. Venendo al cuore del problema il parere ha ritenuto che, essendo le citate norme regolamentari preesistenti ai Patti Lateranensi e non in contrasto con questi, “non si è tutt’ora verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori”.Ancora insistendo sul significato storico della Croce e ritenendo che “la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche (non) possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale, a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa”, il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che le norme in discussione dovessero ritenersi legittimamente operanti.Le stesse norme sono state poi oggetto di una questione di legittimità costituzionale, sollevata, con riferimento al principio della laicità dello Stato e agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Cost., dal T.A.R. Veneto, sez. II, nel corso del giudizio poi conclusosi con la sentenza del 22 marzo 2005, n. 1110.La Corte Costituzionale, con una decisone da più parti definita pilatesca, si è pronunciata per la inammissibilità della questione proposta atteso che “l’impugnazione … si appalesa il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale”; ha rimesso, quindi, la questione alla giurisdizione del T.A.R. (ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004).Così argomentando, la Corte ha precisato che le norme che prevedono l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche si collocano nella gerarchia delle fonti a livello secondario, in posizione subordinata rispetto agli atti aventi forza e valore di legge e alla Costituzione e, in quanto tali, non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Nulla però ha detto in ordine al merito del problema che è rimasto così in ombra e, quindi, sempre attuale.Il TA.R., reinvestito del problema, riconoscendo innanzitutto nel crocifisso “un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale (la cui) affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato … e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere”, ha tuttavia concluso nel senso che le norme regie, che lo includono tra gli arredi delle aule delle scuole pubbliche, non sono state abrogate, né espressamente né implicitamente da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare. In particolare, ricorda il T.A.R., le suddette previsioni, anteriori al Trattato e al Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico. In più, i due atti normativi risultano vigenti anche alla luce del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 676, intitolato “norme di abrogazione”, che, infatti, dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo unico, vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme, ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Le norme recate dall’art. 118 del r.d. del 1924 n. 965 e dall’art. 119 del r.d. del 1928 n. 1297, non configgendo con il testo, restano dunque in vigore.Invero, così stando le cose, sorge spontanea una riflessione: la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità delle norme regie, ha ritenuto che le stesse non avessero forza e valore di legge bensì regolamentare, ed ha reinvestito della questione il T.A.R.Allora, se la stessa Corte Costituzionale ha sostenuto che le norme la cui legittimità è stata messa in discussione non hanno forza e valore di legge, non dovrebbe essere in dubbio che le stesse dovrebbero cedere di fronte a principi e valori costituzionali contrari; cioè al principio di laicità. Ed infatti, in tal senso, si è pronunciato nel 2003 il Tribunale di L’Aquila, sostenendo che la normativa sul crocifisso, per quanto laica si voglia intendere, risponde invece ad intenti confessionali, in quanto appartiene ad una sistema costituzionale, quello dello Statuto Albertino, che all’art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato.Premesso l’abbandono esplicito di tale principio a seguito dell’abrogazione dell’articolo ad opera del Protocollo Addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929 e la scelta di laicità effettuata dalla Costituzione, il Tribunale di L’Aquila, forse l’unico veramente aderente al dettato normativo, ha ritenuto non più in vigore le norme regolamentari e, quindi, si è pronunciato per la rimozione del crocifisso dalle aule in nome della tutela della libertà religiosa e del principio costituzionale della laicità dello Stato. Ha ritenuto infatti che “l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, seguire il dettato di determinate disposizioni di legge”. Essendo lo Stato Italiano laico, ed essendo il crocifisso un simbolo religioso, la sua esposizione nelle aule è da ritenersi incostituzionale; come ricorda il Tribunale, la suddetta normativa rappresenta “uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale del regime fascista”, pertanto, così continua la sentenza, “la funzione regolamentare esplicata dai suddetti regi decreti non può non ritenersi superata … L’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina … che impone l’esposizione del crocifisso. Per quanto l’accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito all’affissione del crocifisso, assorbente è il rilevo che i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati”. Recentemente, nel febbraio 2006, il Consiglio di Stato, si è nuovamente pronunciato sul problema dell’esposizione del crocifisso nella aule delle scuole pubbliche. Con la sentenza n. 556 del 13.02.2006, sez. VI, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il contenuto della decisione di primo grado, in ossequio al valore della tolleranza, del rispetto reciproco, della tutela dei diritti; ha concluso, quindi, per la legittimità dell’affissione del crocifisso nell’aule delle scuole, ancorché pubbliche; e quindi per la vigenza delle norme regie di riferimento.[26]

 

8. Esame comparativo delle sentenze.
Se confrontiamo le decisioni, quella data dal Tribunale dell’Aquila e quelle del T.A.R. e del Consiglio di Stato, risulta evidente come, nonostante l’identità delle premesse, vi sia poi di fatto una radicale divergenza nell’impostazione del problema e nella sua soluzione.Il punto di partenza per la definizione del caso è stato lo stesso: la laicità dello Stato - sottesa alle norme della Costituzione e definitivamente sancita dalla giurisprudenza costituzionale - e la convinzione per la quale nessun simbolo identificativo di una particolare religione possa essere affisso nelle aule delle scuole pubbliche senza urtare con il richiamato principio di laicità.Il Tribunale dell’Aquila, percorrendo una via che, ad oggi, non è stata più intrapresa da altro giudice, in modo molto lineare e senza attardarsi in speculazioni linguistiche sul significato del crocifisso, ha fondato la soluzione del problema sul dato legale dell’abrogazione della normativa di rango secondario, non coerente con i principi fissati dalla costituzione. Il crocifisso, la cui affissione nelle scuole si deve ad una normativa non più in vigore, deve essere rimosso.
Il T.A.R. e il Consiglio di Stato, invece, premessa la vigenza delle norme regie, sono giunti alla soluzione opposta.
Tuttavia, se, per il Tribunale il Crocifisso deve essere rimosso in nome della laicità dello Stato, per il T.A.R. e per il Consiglio di Stato deve rimanere proprio in nome dello stesso principio.La sentenza del T.A.R. (n. 1110, 22.03.2205) si chiude così “riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo – può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato Repubblicano”.Al T.A.R. non è sicuramente sfuggita l’estrosità della soluzione; è la stessa sentenza che parla di “sforzo interpretativo” necessario per accettare e intendere il crocifisso quale simbolo della laicità dello Stato. Il ragionamento, lungo e articolato, è stato incentrato tutto sulla laicità della Repubblica Italiana e sul valore polisemantico della croce; essa stessa simbolo di valori di libertà, uguaglianza e quindi laicità.Facendo ricorso anche al noto brocardo “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” il TA.R. ricostruisce i fondamenti della religione cristiana (di cui il crocifisso è simbolo identificativo) mettendone in luce i valori della tolleranza dell’altro e della difesa della dignità dell’uomo: “in particolare il cristianesimo … con la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello stato laico moderno e di quello italiano in particolare”.Il ragionamento fatto sui valori fondanti del cristianesimo è stato utilizzato per convincere che la laicità degli stati moderni è stata faticosamente conseguita anche grazie all’ausilio di questi valori. Il TA.R. conclude: “nel nucleo centrale e costante della fede cristiana … si può agevolmente individuare il principio della dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato”. Il T.A.R. quindi, e lo stesso farà poi anche il Consiglio di Stato, non si sofferma sul problema se i simboli religiosi, in questo caso il crocifisso, possano o non possano essere esposti nelle aule delle scuole di uno stato laico e pluralista come il nostro, ma, tramite un espediente dialettico, aggira l’ostacolo, concludendo che la croce non sia un simbolo religioso o almeno che lo stesso non sia solo un simbolo religioso. In quanto espressione di un sistema di valori di libertà, uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa, e quindi anche della laicità dello Stato, può ben essere esposto nelle scuole pubbliche di uno stato laico. In conclusione, in nome della laicità dello Stato, è condivisa la richiesta dei ricorrenti di escludere che simboli religiosi vengano ammessi nelle aule scolastiche; tuttavia, non essendo il crocifisso un simbolo religioso, o almeno non essendo solo un simbolo religioso, non è necessario rimuoverlo. La sua esposizione non lede la libertà religiosa di nessuno, anzi la conferma.Nello stesso senso si è pronunciato da ultimo anche il Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 556 del 2006, che ha rigettato il ricorso sulla base della considerazione che il crocifisso nelle scuole italiane non costituisce la semplice esposizione di un simbolo religioso, ma rappresenta e richiama valori civilmente rilevanti e segnatamente quei valori di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione, che ispirano l’ordine costituzionale italiano. Non ne può essere quindi disconosciuta, anche in un orizzonte laico, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata.I giudici amministrativi ribaltano i termini del problema: ciò che i ricorrenti contestano all’insegna della libertà religiosa (cioè l’esposizione del crocifisso), viene rappresentato nelle decisioni come mezzo per tutelare proprio la libertà religiosa. E se così non fosse, se il crocifisso rappresentasse solo valori prettamente religiosi, allora, in nome della laicità dello Stato e della libertà religiosa, dovrebbe senza indugio essere rimosso.Il Consiglio di Stato e anche il T.A.R., con argomentazioni apprezzabili, sembrano dimenticare che alla croce è riconosciuta prima di tutto una valenza religiosa quale simbolo, innegabile, (anzi identificativo più di qualunque altro) della religione cristiana e di quella cattolica in particolare. Giungono così alla conclusione, sicuramente ad oggi condivisa dalla maggioranza, di ammettere l’esposizione del crocifisso nelle scuole, ma al prezzo di negarne il significato e il valore religioso: rimane affisso nelle aule perchè, in quel particolare contesto, nell’ambito della scuola statale, non rappresenta valori religiosi ma laici. Si è fatto del simbolo cristiano per eccellenza un oggetto capace di riempirsi dei diversi significati che ognuno, a seconda delle circostanze, vuole vedere; per un cristiano simboleggerà il sacrificio del figlio di Dio, per un non credente potrà ricordare i valori della tradizione storica italiana (sarà quindi un simbolo laico), per altri potrà apparire, a seconda dei casi, come un oggetto d’arte o un oggetto senza valore. Affisso vicino alla fotografia del Presidente della Repubblica per alcuni potrà avere lo stesso significato.A ben vedere, chi è rimasto “ferito” dalle decisioni della giurisprudenza è stato proprio il crocifisso, privato e spogliato del suo significato e valore cristiano. Resta da chiedersi perché il Consiglio di Stato, organo di indiscusso prestigio e competenza, preposto alla tutela della giustizia nell’amministrazione, abbia scelto di dare questa soluzione a scapito di una soluzione conforme al dettato costituzionale.Forse garantire la pacifica convivenza in questo particolare momento storico è sembrato, e sembra, il fine primario cui tendere.[27]

 

9. Riflessioni critiche e conclusioni.
Dopo aver messo a confronto le sentenze più importanti in tema di esposizione dei simboli religiosi, e in particolare del crocifisso, in luoghi di pertinenza della Pubblica amministrazione, è necessario spendere qualche parola ulteriore di commento.E’ interessante notare come, nei casi trattati, il diritto fondamentale non è stato al centro di un rapporto tra il cittadino e lo Stato, ma al centro del rapporto tra una comunità religiosa assai numerosa e altre modestamente rappresentate. Le problematiche trattate, infatti, hanno avuto origine dalla richiesta avanzata da soggetti portatori di un’idea minoritaria, coloro che vorrebbero l’eliminazione dei simboli religiosi, in particolare della religione cattolica, dalla scuola, e la maggioranza dei cittadini Italiani tradizionalmente legati ai valori cristiani, e quindi favorevoli all’esposizione del crocifisso nelle scuole.Storicamente, le “lotte” portate avanti per ottenere il riconoscimento dei diritti fondamentali, si sono poste nei confronti dell’autorità: il contro-altare del diritto fondamentale è stato quindi sempre il soggetto detentore del potere cioè colui che ha gli strumenti coattivi per intervenire e incidere sullo stesso.Oggi, ottenuto il riconoscimento dell’originarietà e indisponibilità assoluta dei diritti fondamentali, non solo da parte dello Stato ma anche a livello comunitario, il cittadino si rivolge proprio allo Stato, suo originario avversario, per chiedere la tutela di questi diritti nei confronti degli altri soggetti, che, per tutelare le proprie posizioni, finiscono con il limitare lo speculare diritto altrui. Questo è un aspetto che meriterebbe un adeguato approfondimento che non sembra possibile in questa sede. Riteniamo comunque importante avere segnalato come, anche nel settore dei diritti fondamentali, abbia un grosso peso la così detta opinione sociale, che altro non è se non l’opinione della maggior parte degli individui di una comunità.Tenuto conto delle varie sfaccettature del problema, non è detto che le soluzioni oggi accolte dalla giurisprudenza, e variamente commentate dalla dottrina, risultino durevoli.Potrebbe ipotizzarsi che sulla materia intervenga il legislatore dettando la normativa che sia applicabile all’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi di pertinenza della Pubblica amministrazione.Allo stato attuale, però, sembra improbabile che il legislatore accetti di sobbarcarsi il pesante onere di realizzare una mediazione portata da forze politiche diverse, fortemente influenzate dagli organi ufficiali della Chiesa cattolica.Il legislatore – ovvero le forze politiche – trova più comodo scaricare sulla “società civile” l’onere di realizzare la mediazione e di elaborare le regole applicabili. L’onere quindi si trasferisce su altri “attori” della vita civile, e in primo luogo sui magistrati, che a loro volta rifiutano di assolvere a un compito che spetterebbe al Parlamento e ripiegano verso soluzioni formali e tali comunque da non determinare forti rivolgimenti in un settore così delicato.

 

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[1] Solo per citarne alcuni: La Repubblica, 12 febbraio 2004, Il velo proibito per una nuova Francia; 17 febbraio 2004, Chador. Un problema europeo; dal sito del Corriere della sera: 22 ottobre 2006, “Il velo legge di Dio” la guerra scoppia in TV; 25 ottobre 2006, Il caso del velo arriva in Parlamento; 27 ottobre 2006, Il velo? Come i capelli lunghi negli anni 60; 9 aprile 2006, Crocifisso nei seggi: polemiche; 17 ottobre 2006, Crocifisso al collo, sospesa dalla British; 16 febbraio 2006, Il crocifisso nelle scuole, simbolo di valori civili.
[2] F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, IX ed., Zanichelli, Bologna, 2003, pagg. 40 e ss.
[3] Solo con questa consapevolezza, tenendo a mente tutti i fattori, normativi e non, che intervengono nella concreta definizione della libertà religiosa, si possono capire le scelte che sono state fatte a livello giurisprudenziale negli ultimi anni e che non sempre sono di facile comprensione. Scelte che a volte hanno voluto riconfermare e ribadire la laicità dello Stato, altre si sono orientate più a favore della religione cattolica.
[4] Non può non sottolinearsi, tuttavia, che alcune volte il problema del bilanciamento tra opposti diritti fondamentali ha visto come protagonisti, non persone appartenenti a differenti culture e tradizioni, ma cittadini Italiani ed Europei, che, non riconoscendosi nella tradizione cattolica del nostro paese, hanno ritenuto lesive dei propri diritti abitudini invalse e generalmente accettate.
[5] “Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è necessario riaffermare anche simbolicamente la nostra identità tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale” TA.R. Veneto, Venezia, sez. III, 22.03.2005, n. 1110.
[6] Pressioni che oggi molti ritengono di subire anche dall’affissione in luoghi pubblici di un crocifisso.
[7] Recentemente in Inghilterra è sorta una questione, riferita dai mass-media, di una dipendente della compagnia aerea British Airwais che è stata invitata dai sui superiori a non indossare il crocifisso (per quanto piccolo) durante le ore di lavoro.
[8] La libertà religiosa come principio supremo dell’ordinamento giuridico si deve, infatti, innanzitutto ad alcune pronunce della Suprema Corte che, chiamata a decidere su differenti questioni attinenti al suo concreto esercizio, ha definito la stessa in tal senso (cfr. sent. 203/1989; 259/1990; 195/1993; 329/1997).
[9] G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, VII, Bologna, 2002/2003, pag. 626.
[10] Da un lato lo Stato moderno può contare sulla rigidità e fermezza delle norme Costituzionali, dall’altro ogni principio e valore assumono vesti differenti in ragione del diverso contesto storico politico preso in esame.
[11] La laicità, infatti, può essere intesa come equidistanza delle istituzioni da tutte le religioni, o più propriamente come netta separazione tra la sfera dello Stato e quella religiosa; sul punto si veda, senza pretesa di esaustività, F. FINOCCHIARO, cit. passim.; C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, pagg. 163 e ss.; Id., voce Stato laico, in Enc. Dir., vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 874-890.
[12] Cfr. la II parte della Costituzione Europea, che riprende e fa proprio il testo della Carta dei diritti fondamentali dell’unione, c.d. Carta di Nizza, del 2000.
[13] Il diritto canonico fa coincidere questi diritti innati con il nucleo fondamentale del diritto divino: che proviene all’uomo direttamente da Dio e la cui caratteristica tipica è data dall’immutabilità. Il primo riconoscimento dei diritti umani si deve a Ciro il Grande, re dei Persiani, che nel 539 a.C. creò quello che è oggi conosciuto come Cilindro di Ciro , ritenuto da molti come il primo esempio di documento riguardante i diritti umani. Il cilindro si trova oggi al British Museum e una copia è custodita significamene nella sede delle Nazioni Unite che, nel 1971 ha pubblicato per intero il testo in tutte le lingue dei paesi membri, come la prima dichiarazione dei diritti umani della storia. Nel medioevo, in tema di riconoscimento dei diritti umani come diritti naturali, si distinse la figura di Tommaso d’Aquino. E’ poi nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 che si riconoscono i diritti fondamentali della persona; successivamente anche nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, redatta in Francia nel 1789. Terminata la seconda guerra mondiale è nel 1958 a New York che viene redatta la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
[14] Sovente nel corso della storia si è assistito all’insanabile contrasto tra il diritto positivo e il diritto che per brevità definiamo naturale. Senza andare troppo indietro nel tempo, volendo citare un episodio relativamente recente, si può fare riferimento al processo di Norimberga che si concluse con la condanna degli ufficiali e gerarchi nazisti. In quella occasione, la contrapposizione tra diritto positivo e giustizia si manifestò in tutta la sua importanza e drammaticità: l’ordinamento giuridico della Germania nazista, pur formalmente valido ed efficace, era tuttavia espressione di principi e valori ingiusti per non discriminarli proprio perché violava i canoni più elementari della convivenza umana. La tragicità di questo contrasto, che non sempre si è manifestato e si manifesta così immediatamente come nel caso citato, è sempre stato presente nella società umana, da quando questa si è data un ordinamento e delle regole. Anche al mondo greco, così attento alle sfumature dell’animo umano e alla tragicità della sua esistenza terrena, non è sfuggito questo conflitto che viene infatti rappresentato in tutta la sua drammaticità da Sofocle nell’Antigone. Si è così giunti alla definitiva consapevolezza dell’esistenza di diritti della persona che, in nessun caso, possono essere disconosciuti.
[15] F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, XI ed., Milano, 2000, p. 703 e ss.
[16] Con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati firmatari hanno istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo, chiamata ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi protocolli. Sebbene la Corte non possa essere adita prima dell’esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisone interna definitiva (art. 34, I comma), la Convenzione, con la sua istituzione, ha garantito un livello di giurisdizione sopranazionale posto a tutela dei diritti e delle libertà dell’individuo, anche e soprattutto nei confronti dello Stato. La possibilità di apprestare una tutela giurisdizionale alle previsioni della Convenzione dà alla stessa un ampio valore vincolante.
[17] A. BALDASSARRE, voce “Diritti inviolabili”, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989; A. CASSESE, I diritti umani oggi, Bari, 2005.
[18] Passaggi della relazione ministeriale al codice penale del 1930.
[19] Tali essendo i luoghi in cui viene svolta l’attività della Pubblica Amministrazione e dell’amministrazione della giustizia, nonché i locali dove si svolgono le operazioni elettorali.
[20] Si pensi al caso di un soggetto che esponga il crocifisso sulla sua automobile e circoli per le vie cittadine; o di chi distribuisca sulla pubblica via volantini inneggianti ad una confessione religiosa.
[21] Il velo islamico (hjiab) è un simbolo religioso e politico che, ancor oggi, in molti paesi musulmani, rappresenta un obbligo sociale che incombe sulle donne. Manca, tuttavia, nel Corano, una specifica prescrizione che si riferisca ad esso o che lo imponga come un comandamento di Dio; solo tramite l’attività interpretativa del testo, si è giunti a ritenere l’indispensabilità del suo uso. Probabilmente, ciò che per alcuni rappresenta oggetto di un vero e proprio comandamento di Dio, ha le sue origini più che nella religione, negli usi di una comunità primitiva, in cui le donne erano solite portare il velo per ragioni igieniche, come protezione dalla polvere. Abitudine, questa anche di altre comunità, tra cui quella cristiana. Anche la Madonna, tradizionalmente, viene raffigurata con il capo coperto da un velo. Per maggiori approfondimenti sul tema vedi S. QAMNI, La donna nei testi religiosi e nella leggenda, in Adab Wa Naqd, nn. 1-3, Il Cairo, marzo 1994; G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino, 1996; Z. LAOUEDJ, Dalla parola al crimine, in La schiavitù del velo, voci di donne contro l’integralismo islamico, a cura di G. Sgrena, Manifestolibri s.r.l., Roma, 1995; , M. C. IVALDI, Verso una nuova definizione della laicità? La recente normativa a proposito dei segni religiosi nella scuola in Francia, in Il diritto ecclesiastico, IV, 2004; G. POGGESCHI, Il velo islamico in Francia: un problema di società multietnica, in Quad. Cost., agosto 1995, II, 297; S. FERRARI, Le ragioni del velo, novembre 2004, recepito in internet, sito WWW.OLIR.IT; J. LUTHER, Il velo scoperto dalla legge: tavole di giurisprudenza costituzionale comparata, novembre 2004, recepito in internet, sito WWW.OLIR.IT; F. PATRUNO, Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità, giugno 2005, recepito in internet, sito WWW.OLIR.IT; A. DI MARTINO, La decisione sul velo del Bundesverfassungsgeiricht e A. RATTI, Il velo islamico all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, entrambi di settembre 2007 e recepiti in Internet, sito WWW.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html .
[22] La tradizione Francese dei rapporti tra potere politico e fenomeni religiosi, se si escludono il periodo napoleonico e la Restaurazione, è sempre stata improntata alla separazione delle due sfere. È del 1905 la legge che sancisce la separazione dello Stato dalla Chiesa, ponendo le basi per lo sviluppo di un sistema fortemente laico. La Costituzione del 4 ottobre 1958 ha definito la Francia come Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale.
[23] Quale sia poi la differenza tra indossare e ostentare è ancora da definire e quindi rimesso a valutazioni discrezionali.
[24] Per una ricostruzione della vicenda belga vedi M. CAVINO, La soluzione belga del problema della esposizione dei simboli religiosi, ottobre 2005, recepito in Internet, sito WWW.OLIR.IT.
[25]E. DIENI, Simboli, religioni, regole e paradossi, testo corredato di note, del contributo presentato alla Tavola rotonda Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Campobasso, 21- 22 aprile 2005, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise, recepito in internet, sito WWW.OLIR.IT; A. PUGLIOTTO, Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l’ordinanza si naviga a vista, nota a sent. C. Cost. 15.12.2004, n. 389, in Diritto e giustizia, 2005, 3, 80; S. BARAGLIA, Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta, in Giur. Cost., 2004, 3, 2130; M. CANONICO, Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta, in Il dir. Eccl., 2004, 2, 259; F. MARGIOTTA BROGLIO, Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso, dicembre 2004, recepito in Internet, sito WWW.OLIR.IT; N. FIORITA, Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del TAR Veneto, aprile 2005, recepito in Internet, sito WWW.OLIR.IT; M. MADONNA, L’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche dal caso do Ofena all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta, dicembre 2004, recepito in Internet, sito WWW.OLIR.IT; G. DI COSIMO, Simboli religiosi nei locali pubblici le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza, in Giur. Cost., 2000, 2, 1130.
[26] Analoghe questioni si erano già poste in precedenza e riguardavano l’affissione del crocifisso nei seggi elettorali e nelle aule giudiziarie. Con la sentenza n. 4273 del 1 marzo 2000 la Cassazione penale, sez. IV, annullando la sentenza impugnata (C. d’Appello di Torino, 28 aprile 1999), ha ritenuto che costituisce “giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico, a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione propria degli arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose”. Nel settembre del 2005, la Corte di Cassazione è intervenuta per decidere sull’ammissibilità dell’istanza di rimessione di un procedimento, giustificata dall’imputato dalla presenza del crocifisso nell’aula di udienza. Anche in tal caso la Corte si è limitata a decidere sul problema processuale proposto senza addentrarsi nelle maglie della problematica di fondo, così argomentando: “l’istante contesta radicalmente la legittimità costituzionale nonché la persistente validità ed efficacia di quella circolare (emanata il 29 maggio del 1929 dall’allora Ministro di grazia e giustizia che prescriveva la presenza della croce nelle aule di udienza) sollevando questioni importanti che tuttavia esulano propriamente dal thema decidendum”. Nel novembre dello stesso anno il Tribunale de L’Aquila, con la sentenza del 18 novembre 2005, ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, 1 comma del cod. pen., nel comportamento di un magistrato, giudice di Tribunale, che rifiutava di tenere le udienze adducendo, come motivo della decisone di astenersi, la presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle cause.
[27] Il giudice amministrativo non è nuovo ai tentativi di sottrarsi a prendere una posizione chiara in merito al problema della legittimità dell’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici e in particolare nelle aule scolastiche (T.A.R. Lazio, III bis, sent. 23.07.2003, n. 8128). Era avvenuto che un soggetto avesse rivolto all’autorità scolastica una diffida a rimuovere da un’aula il simbolo del crocifisso, in quanto lesivo del diritto di libertà religiosa. Giacché a questa diffida non era seguito nessun provvedimento da parte dell’autorità scolastica, il soggetto aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo il silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte della sua diffida. Il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi di carattere formale. Ha ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, non poteva ritenersi che si fosse formato il silenzio impugnabile, in quanto la diffida non era stata preceduta dall’istanza, indirizzata all’amministrazione scolastica, di rimuovere il crocifisso. Si è ritenuto quindi che dovesse essere osservato il procedimento tipico e necessario per la formazione del silenzio inadempimento; procedimento che ha due momenti importanti di scansione e, cioè, l’istanza dell’interessato, l’inerzia dell’amministrazione e la notifica della diffida a provvedere. Mancando il primo atto, cioè l’istanza dell’interessato, a nulla poteva servire la diffida e, tanto meno, apparire idonea alla formazione del silenzio impugnabile. Questo ragionamento ha portato ad una sentenza di inammissibilità del ricorso e ha consentito al Giudice amministrativo di eludere il problema. Di contro si sarebbe potuto ragionevolmente ritenere che, ai fini della formazione del silenzio, non fosse necessaria nessuna domanda; infatti se si dovesse ipotizzare che l’esposizione del crocifisso contrasti con il principio di laicità dello Stato, sarebbe dovere dell’amministrazione rimuoverlo, senza bisogno di alcun atto dei privati che la stimolasse a compiere un atto di ripristino della legalità. In sostanza si vuol dire che, se la rimozione del crocifisso fosse un atto dovuto, il procedimento relativo dovrebbe aprirsi d’ufficio e non sarebbe necessaria alcuna istanza; con l’ulteriore conseguenza che la diffida a provvedere sarebbe idonea a determinare il silenzio inadempimento. Come si diceva, il T.A.R. in questo caso si sarebbe trovato costretto a prendere una decisione nel merito, mentre la rilevazione dell’inidoneità del procedimento per la formazione del silenzio impugnabile gli ha consentito di eludere il problema e di non scontentare nessuno.

 

pubblicato il 21.3.2007

 

 
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