Nel dibattito che ha accompagnato la predisposizione e la approvazione da parte del Governo del d.d.l. sulle dichiarazioni di convivenza (forma, all’italiana, di “unioni civili”) si è tenuto scarsamente in conto il punto di vista del diritto comunitario.
Del resto, ad oggi, non esistono atti normativi comunitari vincolanti che disciplinano le forme di convivenza familiare e la giurisprudenza della Corte di giustizia non è mai stata chiamata ad affrontare ex professo il tema. Si potrebbe, quindi, arrivare alla facile conclusione che il diritto comunitario sia indifferente al tema dei rapporti familiari.
Se non ci fosse la Carta di Nizza.
Sappiamo che a Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata soltanto proclamata politicamente a Nizza nel dicembre 2000, per poi divenire parte del progetto di Trattato costituzionale europeo. Tuttavia, pur non avendo ancora assunto formalmente forza giuridica (conosciamo le difficoltà del processo costituente europeo), la Carta è stata ripetutamente richiamata e utilizzata da numerose Corti statali ed europee e statali – C.E.D.U., Corte di giustizia della Comunità europea[1], Tribunali costituzionali di Spagna, Portogallo, Italia[2] – consolidando il proprio ruolo di «fonte preziosissima» e «strumento privilegiato» per identificare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario[3].
Ed è proprio nella Carta di Nizza che troviamo rilevanti elementi riguardo alle unioni civili. In tema di matrimonio l’art. 9 sancisce: “il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”. Può sembrare una norma avente uno scarso impatto, frutto di un compromesso “pilatesco”, per non prendere posizione sulle diverse forme di libertà di matrimonio previste nei diversi Stati comunitari. Invece a ben vedere se ne possono desumere due principi assai significativi:
A) dall’assenza di ogni riferimento soggettivo alla titolarità di questo diritto, discende una netta indicazione nel senso che ai regimi familiari possono accedere non soltanto gli eterosessuali, ma anche le persone dello stesso sesso; va considerato che inizialmente era stata proposta una formulazione che riconosceva questo diritto a “uomini e donne”, sulla falsariga della previsione dell’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. L’eliminazione di questa specificazione lascia pochi dubbi sulla volontà emersa nei lavori della Convenzione europea;
b) la previsione, accanto al diritto di sposarsi, di un diritto a costituire una famiglia lascia chiaramente intendere che l’Unione europea garantisce e valorizza anche forme di unione ulteriori rispetto al matrimonio. Non esiste solo un diritto a contrarre il matrimonio, ma anche quello di formare una famiglia, senza ricorrere ai vincoli matrimoniali. La formulazione della disposizione è chiarissima a livello testuale, come si desume dalla forma al plurale del verbo “sono garantiti”.
Va poi richiamato l’art. 20 della Carta di Nizza, che per la prima volta sancisce - nella sua generalità - il principio di eguaglianza formale a livello comunitario;.ad esso si affianca il divieto di discriminazione ribadito in maniera assai ampia dall’art. 21 della medesima Carta, specificamente anche rispetto alle “tendenze sessuali”.
Dal congiunto operare degli artt. 9, 20 e 21 della Carta desumiamo, allora, che per ogni cittadino comunitario è garantita, in maniera uguale e senza discriminazioni, la libertà di formare una famiglia (non soltanto di sposarsi), secondo le legislazioni nazionali.
Certo non possiamo arrivare a dire che la Carta di Nizza - pur individuando queste significative linee guida - imponga agli Stati di introdurre forme di vita familiare ulteriori rispetto al matrimonio.
Ma proviamo a fare un passo ulteriore.
Molti Stati europei, accanto al matrimonio tradizionale, prevedono forme istituzionalizzate di riconoscimento di legami affettivi, anche per persone dello stesso sesso, con effetti sostanzialmente analoghi a quelli del matrimonio.
Pur nella diversità di discipline giuridiche, nella maggior parte degli Stati europei sono state introdotte forme di Unione registrata avente natura pubblicistica, a partire dalla Danimarca nel 1989[4], seguita poi da Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito. La Francia ha scelto con i PACS la forma contrattuale del vincolo[5], mentre il Portogallo con la legge del 2001 sulle unioni civili ha optato per un sistema presuntivo, nel quale i conviventi si vedono riconosciuti determinati diritti indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto formale[6]. Altri Stati, come il Belgio, l’Olanda e la Spagna sono arrivati a prevedere prima forme di unione civile registrata per tutti i cittadini, poi hanno aperto il matrimonio anche agli omosessuali.
In buona sostanza, fra i Paesi dell’Europa occidentale, soltanto in Austria, Grecia e Irlanda, oltre che in Italia, manca una legislazione sulle Unioni civili, anche per persone dello stesso sesso.
Questo quadro va letto non solo alla luce della Carta dei diritti, ma anche in applicazione del generale principio di non discriminazione e del principio di libera circolazione e di ricongiungimento familiare anche a favore del partner.
Infatti, se ciascuno Stato si limita a riconoscere ed applicare il diritto a sposarsi solo secondo le legislazioni nazionali possono discenderne paradossali discriminazioni in base alla nazionalità dei diversi cittadini comunitari, in palese violazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, principio fondamentale dell'ordinamento comunitario (art. 12 TCE).
E’ plausibile che un olandese, un italiano e un portoghese possono diversamente disporre del diritto a regolarizzare la propria forma di convivenza in base alla nazionalità statale di appartenenza?
Il tutto si complica ancor di più ove si consideri che la cittadinanza europea comprende il diritto di libera e circolazione e soggiorno in tutti gli Stati membri. La direttiva 2004/38/CE prevede espressamente che gli Stati membri debbano agevolare la circolazione e il soggiorno non solo dei familiari in senso tradizionale, ma anche dei partner (art. 3); e il decreto legislativo di attuazione in Italia (approvato dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio scorso), recepisce testualmente tale disposizione. Si tratta di un’apertura significativa, che consente ai cittadini comunitari di portare con sé, come familiari, anche i partner di altri Stati membri.
Aggiungendo poi gli intrecci del diritto internazionale privato, le conseguenze divengono paradossali. Un cittadino italiano ha piena facoltà di regolarizzare una unione civile con una partner francese o una matrimonio omosessuale se ha scelto un partner olandese, mentre tutto ciò gli sarebbe precluso con un/una partner italiano/a!
Tutto ciò considerato siamo ancora così certi che il diritto comunitario sia così indifferente alle forme di convivenza familiare?
O forse ci comincia a sembrare che l’applicazione della Carta di Nizza e l’influenza (indiretta?) delle legislazioni degli altri Stati europei mette sempre più in crisi i tentativi di ritenere plausibile nella legislazione italiana la disciplina soltanto del matrimonio tradizionale.
Alla luce del diritto comunitario mi pare chiara quale debba essere – prima o poi – la configurazione del diritto a formare una famiglia nell’ordinamento italiano: un diritto da riconoscere anche a persone dello stesso sesso e da garantire anche in forme giuridiche diverse da quelle del matrimonio. |
[1] La Corte di giustizia dopo 5 anni di impassibile silenzio, ha finalmente preso in considerazione la Carta di Nizza nella sentenza 27 giugno 2006, C 540/03, Parlamento c. Consiglio, osservando: “Per quanto attiene alla Carta, essa è stata proclamata solennemente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000. Se è pur vero che la Carta non costituisce uno strumento giuridico vincolante, il legislatore comunitario ha tuttavia inteso riconoscerne l’importanza affermando, al secondo ‘considerando’ della direttiva, che quest’ultima rispetta i principi riconosciuti non solamente dall’art. 8 della CEDU, bensì parimenti dalla Carta. L’obiettivo principale della Carta, come emerge dal suo preambolo, è peraltro quello di riaffermare «i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte (...) e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo»”.
[2] Per la Corte costituzionale italiana, basta ricordare le sent. n. 135 e n. 445 del 2002; nn. 190, 393 e 394 del 2006.
[3] Sono parole utilizzate nella prima citazione della Carta da parte di un avvocato generale dinanzi alla Corte di giustizia; avv. generale A. Tizzano l’8 febbraio 2001, causa 173/99, BECTU/ Secretary of State for Trade and Industry.
[4] Legge n. 372 del 7 giugno 1989.
[5] Legge 99-994 del 15 novembre 1999; ritenuta costituzionalmente legittima dal Conseil constitutionnel con sentenza del 9 novembre 1999.
[6] Lei n. 7/2001; accanto ad essa abbiamo la lei n. 6/2001 sulle convivenze finalizzate ad un’economia comune. |