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CLARA BEATRICE CALINI

Un nuovo intervento sostitutivo dello Stato sulle Regioni per violazione della normativa comunitaria: il D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e l'"esecuzione" dell'ordinanza del 19 dicembre 2006 del Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.


1. Il D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 recante «disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aereoporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio», all’articolo 4[1] contiene il secondo intervento sostitutivo di cui all’art. 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, a distanza di poco più di quattro mesi dal primo: il riferimento è al D.L. 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», rimasto però a livello di mero “tentativo” non avendo concluso l’iter di conversione in legge ed essendo, di conseguenza, decaduto in data 17 ottobre 2006[2].
Questo secondo intervento si è reso necessario a seguito dell’ordinanza del 19 dicembre 2006 del Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa nell’ambito del procedimento C 503/06 R, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 e 243 del Trattato istitutivo della Comunità europea (in seguito TCE), proposta il 13 dicembre 2006 dalla Commissione europea. Con il suo ricorso, la Commissione ha chiesto alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, fino alla pronuncia della sentenza di merito.Ad avviso del ricorrente, l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Regione Liguria della legge 31 ottobre 2006, n. 36[3] recante «attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/07 ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», appariva essere una vera e propria autorizzazione all’esercizio regolare della caccia di uccelli per i quali essa è, al contrario, vietata dalla normativa comunitaria[4]. Infatti, il contrasto con la direttiva 79/409/CEE era reso evidente sia dalla mancata previsione da parte della legge regionale del fondamentale presupposto legittimante la deroga costitutito dalla preventiva verifica dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, come stabilito tassativamente dall’art. 9 della direttiva, sia dalla mancata argomentazione circa le ragioni poste a sostegno della scelta: si fa riferimento all’astratta esigenza di evitare danni alle colture, senza il collegamento di tale astratta esigenza al provvedimento adottato e al modo in cui tale intervento possa ridurre le predette conseguenze dannose. Al contrario, una così generalizzata autorizzazione al prelievo venatorio avrebbe dovuto essere concessa e giustificata sulla base di un’attenta e concreta analisi non solo delle eventuali misure alternative ugualmente funzionali allo scopo, ma anche delle condizioni e dei presupposti legittimanti le deroghe stesse.Peraltro, già le delibere 1085 del 23 settembre 2005 e 1195 del 14 ottobre 2005 avevano adottato deroghe ai sensi delle lett. a) e c) dell’art. 9, par. 1 della direttiva, in quanto emanate senza la previa verifica dell’esistenza di altre soluzioni soddisfacenti e senza adeguata motivazione.Prima dell’intervento della Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva già impugnato innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale, con lo scopo di evitare l’avvio di un’ulteriore procedura di infrazione della direttiva 79/409/CEE che avrebbe determinato, da parte della Commissione Europea, il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia con il rischio di veder applicate pesanti sanzioni. I presupposti dell’impugnazione erano stati individuati nel fatto che, per quanto riguarda la cacciabilità in deroga dello storno, non vi era stata alcuna quantificazione e caratterizzazione dei danni causati da questa specie, e che la legge regionale non aveva preso in esame altre soluzioni soddisfacenti, come invece richiesto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. A ben vedere, la legge regionale in oggetto è una legge regionale “provvisoria”, in quanto prevede la caccia in deroga allo storno sino al 31 gennaio 2007: quando la Corte costituzionale deciderà la questione, la legge avrà già perso la sua efficacia. Si pongono, dunque, dubbi circa l’opportunità e l’adegutezza di questo primo “intervento” governativo, soprattutto laddove si consideri che il Governo non ha contestualmente impugnato la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 35, che prevede un meccanismo generale di cacce in deroga.

 

2. Peraltro, non è la prima volta in cui la Repubblica italiana si trova a fronteggiare il problema della conformità dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di protezione della fauna e del prelievo venatorio.In particolare, la Repubblica italiana ha recepito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con la l. 11 febbraio 1992, n. 157, recante «norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio». In relazione a tale recepimento e, in particolare, al regime delle deroghe ai divieti posti dalla direttiva, la Commissione europea ha più volte manifestato la propria insoddisfazione. A fronte di una specifica procedura di infrazione (2001/2211) avviata per il mancato recepimento dell’art. 9 della direttiva in questione, lo Stato italiano ha approvato la l. 3 ottobre 2002, n. 221, che ha aggiunto un articolo (19 bis) alla citata l. n. 157 del 1992, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari. Già nel passato alcune Regioni non si erano attenute a tali prescrizioni: ci si riferisce, in particolare, alle Regioni Veneto e Sardegna nei confronti delle quali la Commissione europea ha avviato le procedure n. 2004/4926 e 2004/4242. Secondo la Commissione europea questo quadro negativo è aggravato dal sistema di controllo previsto dal citato articolo 19 bis, che consta di numerosi passaggi decisionali, tali da portare all’annullamento solo quando la deroga ha ormai esaurito i suoi effetti e, di conseguenza, l’utilità. A fronte di tale denuncia di inefficacia del sistema, la Commissione europea ha avviato due nuove procedure di infrazione (2006/2131 e 2006/4043, quest’ultima riferita alla Liguria) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE. Tale procedura è stata avviata in data 28 giugno 2006: in pari data la Commissione ha deliberato la proposizione dei ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per contrasto della normativa delle Regioni Veneto e Sardegna con la direttiva 79/409/CEE. Di fronte a tali contestazioni, il Governo aveva ritenuto di intervenire con il D.L. 16 agosto 2006, n.251[5], da un lato modificando l’articolo 19 bis della l. n. 221 del 2002, dall’altro agendo anche in via sostitutiva sulle difformi leggi e delibere regionali, al fine di risolvere una volta per tutte il pluriennale contenzioso con la Commissione.A tal fine, l’art. 8 del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, prevedeva che le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, adeguassero il proprio ordinamento alle disposizioni dell’art. 19 bis della l. 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dallo stesso decreto, abrogando o modificando le proprie leggi regionali, le delibere e gli atti applicativi ed, infine, i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. Decorso inutilmente tale termine, le leggi e gli atti regionali difformi si intendevano abrogati ed annullati. In attesa dell’adeguamento erano comunque sospesi gli effetti dei provvedimenti regionali in deroga alle predette disposizioni, al fine di evitare la compromissione degli interessi protetti dalla normativa comunitaria.Tale intervento sostitutivo aveva il carattere dell’urgenza ma, come già detto, non avendo superato le “sabbie mobili” dell’iter di conversione in legge è rimasto a livello di “tentativo”.A nostro sommesso avviso, è proprio a causa della mancata conversione in legge del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, che si è oggi reso necessario un ulteriore intervento, sia pur più circoscritto: infatti, laddove il decreto-legge fosse stato convertito in legge e l’effetto abrogativo da esso previsto fosse stato convalidato dalla legge di conversione, la legge di conversione avrebbe “travolto” anche la legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36. A ben vedere, l’effetto abrogativo avrebbe operato decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, a decorrere dal 16 novembre 2006, data in cui la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 sarebbe stata già in vigore. Può, di conseguenza, ritenersi che anch’essa sarebbe “caduta nella rete” di tutte le leggi “difformi”: si rammenti, infatti, che il D.L. 16 agosto 2006, n. 251 conteneva una “clausola di abrogazione innominata”[6] che operava nei confronti di tutte le disposizioni “difformi”, che non erano, infatti, individualmente indicate.Peraltro, potrebbe sostenersi che tale effetto abrogativo avrebbe operato solo nei confronti delle norme già in vigore al momento di emanazione del decreto-legge, e non nei confronti di quelle emanate nell’arco temporale di novanta giorni tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e l’operatività dell’effetto abrogativo (che, giova ripeterlo, avrebbe esplicato i suoi effetti solo in caso di convalida da parte della legge): tuttavia, il principio di necessaria coerenza del sistema, e soprattutto la considerazione della ratio dell’intervento governativo, teso ad eliminare le violazioni alla normativa comunitaria, portano ad escludere quest’ultima ipotesi. Resta, naturalmente, fuori il caso in cui la legge di conversione avesse disposto modifiche al meccanismo abrogativo.In conclusione, laddove il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251 non fosse rimasto a livello di “tentativo”, non ci sarebbe oggi materia del contendere.

 

3. Appare, tuttavia, opportuno cercare di riflettere su questo secondo intervento per il fatto che anch’esso si inserisce nel quadro del potere sostitutivo e della sua costituzionalizzazione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3[7].In particolare, l’articolo 120, secondo comma, Cost. conferisce al Governo il potere sostitutivo sugli organi delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nonché in caso di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed, infine, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre e comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.L’attuazione della norma di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione è stata operata dall’art. 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131 (legge “La Loggia”), che stabilisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo. In particolare, il primo comma prevede che il Presidente assegna in primo luogo all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari o dovuti, sia pur dopo aver sentito l’organo interessato. Come ulteriore garanzia è prevista la partecipazione al Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione interessata al provvedimento. In caso di violazione della normativa comunitaria, il secondo comma prevede che gli atti ed i provvedimenti sostitutivi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.Inoltre, il quarto comma dell’articolo 8 stabilisce che nei «casi di assoluta urgenza», è possibile saltare la fase della “diffida” qualora l’intervento sostitutivo «non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione». In ogni caso i provvedimenti nei quali si concreta la sostituzione governativa – siano quelli di cui ai commi 1 e 2, siano quelli di cui al comma 4 – «devono essere proporzionati alle finalità perseguite» (art. 8, comma 5).Infine, laddove l’intervento sostitutivo abbia il carattere dell’urgenza, esso, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della citata l. n. 131 del 2003, deve essere comunicato comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.In entrambe le ipotesi (primo e quarto comma), la norma fa riferimento alla natura «anche normativa» dei provvedimenti sostitutivi: certa dottrina ha, di conseguenza, sostenuto che il potere sostitutivo si sarebbe dovuto esercitare nelle forme di un decreto-legge atipico che, oltre agli ordinari presupposti, avrebbe dovuto uniformarsi a quelli di cui all’articolo 8 della legge “La Loggia” (l’inutile decorso del termine per l’adempimento regionale; l’audizione dell’organo interessato)[8]. In tale ipotesi, dunque, si colloca il D.L. 27 dicembre 2006, n. 297: non può dubitarsi che anche tale decreto-legge sia una forma di sostituzione dello Stato su una Regione resasi inadempiente (sia pur mediante commissione, e non mera omissione) di fronte all’attuazione della normativa comunitaria. Pur trattandosi di un intervento resosi necessario per prendere provvedimenti in esecuzione di una ordinanza della Corte di giustizia, esso è stato realizzato nelle forme di un intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. a fronte della mancata “spontanea” cooperazione della Regione Liguria. Infatti, l’ordinanza del Presidente della Corte del 19 dicembre 2006 non indica a quali adempimenti lo Stato dovrà dar corso e neppure il termine entro cui dovrà provvedere. Dunque, l’attuazione del disposto della Corte sarebbe potuta avvenire nelle forme di una “autotutela” della Regione Ligura che, spontaneamente, avrebbe potuto/dovuto annullare la legge oggetto di contestazione: di fronte a tale inattività regionale, lo Stato è intervento nelle forme della sostituzione di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.Nè si tratta, a ben vedere, dell’ipotesi di cui all’articolo 117, quinto comma, Cost.: infatti, è stato osservato[9] che lo strumento previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., può essere utilizzato per fronteggiare situazioni differenti dalla mera inerzia rispetto ad un obbligo di provvedere, laddove, al contrario, l’art. 117, quinto comma, fa riferimento ad un esercizio del potere sostitutivo «in caso di inadempienza», tale, dunque, da presupporre necessariamente l’inadempimento.Un altro tema attiene alla problematica del riesame. In particolare, non è chiaro se il riesame del provvedimento sostitutivo eventualmente richiesto dalla Conferenza possa sospenderne l’efficacia.Tenuto conto che l’adozione del provvedimento da riesaminare è avvenuta in via d’urgenza, la sospensione dell’efficacia ne vanificherebbe l’operato; ma in caso contrario, come si potrebbe rimediare alle conseguenze nel frattempo prodottesi qualora il riesame si sia concluso con il ritiro o la modifica del provvedimento urgente?Lo stesso interrogativo, infatti, era stato sollevato[10] in relazione all’efficacia di un eventuale riesame del D.L. 16 agosto 2006, n. 251: non essendo, però, in tale “precedente” stato richiesto il riesame[11], l’interrogativo rimane ancora oggi senza risposta.Infine, giova notare che questo secondo intervento sostitutivo governativo si differenzia notevolmente da quello di cui all’art. 8 del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, che era teso a sospendere l’applicazione e, in caso di conversione in legge, ad abrogare tutti gli atti “difformi”: la dottrina parla, in tali casi, di “clausola di abrogazione innominata”, tesa ad escludere con assoluta certezza la sopravvivenza di tutte le disposizioni anteriori difformi[12]. Al contrario, il decreto-legge oggetto di analisi si caratterizza per la sua puntualità nell’indicare la legge oggetto di censura: tale determinatezza dell’intervento è – risulta chiaro – dovuta al fatto che si tratta di dare attuazione ad un’altrettanto determinata ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

4. È bene, a questo punto, analizzare l’ordinanza del Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre 2006, emessa nell’ambito del procedimento C 503/06 R, e le problematiche che essa solleva.Come già detto, con tale intervento la Corte di giustizia ha ingiunto all’Italia di sospendere l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, sull’attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006-2007.Il procedimento è stato instaurato con il ricorso della Commissione europea che ha chiesto, ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, che tale domanda sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario. Tali domande sono state proposte nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiarare che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale disposizione.Ad avviso della Commissione, la legge regionale n. 36/2006 rimette sostanzialmente in vigore la disciplina anteriore disposta dalla legge della Regione Liguria 5 ottobre 2001, n. 34, per le quali le stesse Autorità italiane avrebbero ammesso la contrarietà alla direttiva 79/409/CEE, successivamente abrogandola e sostituendola con la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 35.Tuttavia, il giorno stesso dell’adozione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35, il Consiglio Regionale della Liguria avrebbe adottato la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36, la quale contiene, secondo la Commissione, gli stessi elementi di incompatibilità con l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE contenuti nella legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34.Infatti, la deroga all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE non sarebbe, contrariamente a quanto impone il diritto comunitario, di natura eccezionale e specifica, in quanto risulta del tutto assente la giustificazione circa la necessità di autorizzare il prelievo di un certo numero di esemplari di una determinata specie al fine di proteggere l’olivicoltura.Pertanto la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36, autorizzerebbe, allo stesso modo della precedente legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34, l’autorizzazione ad una pratica regolare della caccia di uccelli protetti dalla direttiva 79/409/CEE.Rispetto a tali argomentazioni della Commissione, la Corte ha ritenuto che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36, rischierebbe di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico. Pertanto, ha stabilito che «appare necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ordinare alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione di tale legge per la stagione venatoria 2006/2007 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario»[13].Si tratta, dunque, di una ordinanza presidenziale ai sensi degli articoli 242 e 243[14] TCE. Sul punto, la problematica principale attiene alla efficacia diretta di tale ordinanza nell’ordinamento italiano: si tratta di capire se l’ordinanza in oggetto è idonea a produrre l’effetto sospensivo che reca a prescindere da un atto formale dello Stato italiano che ne riproduca il dispositivo. In altre parole, ci si chiede se il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 sia stato un passaggio necessario per determinare l’effetto sospensivo della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36, o se tale effetto sarebbe già scaturito direttamente dall’ordinanza della Corte. Il problema si colloca nel solco del più ampio tema dell’efficacia delle sentenze della Corte di giustizia nell’ordinamento giuridico italiano[15]. Non è questa la sede per affrontare analiticamente queste tematiche: appare sufficiente richiamare le argomentazioni legate al tema oggetto d’analisi.In particolare, ci sembra che l’intervento del Governo a mezzo del decreto-legge sia stato opportuno e quanto mai necessario, in quanto l’ordinanza del Presidente della Corte non appare essere in grado di produrre quell’effetto sospensivo in oggetto in maniera diretta nell’ordinamento italiano.Infatti, mentre secondo l’articolo 231 TCE la Corte di giustizia ha il potere di dichiarare «nullo e non avvenuto l’atto impugnato» laddove si tratti di atti (anche normativi) delle Istituzioni comunitarie, l’articolo 228 TCE[16] le permette soltanto di accertare se uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli imcombono in virtù del Trattato adottando una determinata legge o un altro atto. E ciò in quanto la sentenza della Corte – è ciò vale allo stesso modo per l’ordinanza – nell’ipotesi del ricorso per infrazione, ha una efficacia di mero accertamento: non si tratta, infatti, nè di una sentenza di accertamento costitutivo (annullamento dei provvedimenti nazionali riconosciuti come incompatibili), nè di condanna[17].Tuttavia, se la sentenza accerta che talune norme nazionali sono incompatibili con il trattato, è fatto divieto alle autorità statali di continuare ad applicarle, quantomeno nei casi in cui si ponga un’analoga questione[18]. Anche la Corte costituzionale italiana ha avallato questo orientamento con le sent. nn. 113 del 1985 e 389 del 1989, stabilendo che le sentenze della Corte di giustizia debbono ricevere da parte del giudice nazionale una diretta applicazione nell’ordinamento italiano con prevalenza sulle norme interne incompatibili. Diversamente, la dottrina ha sostenuto che i giudici nazionali sono tenuti a rispettare la sentenza indipendentemente dal fatto che lo Stato abbia emanato delle leggi per conformarvisi, ma i diritti dei privati non deriverebbero dalla sentenza – che può solo creare obblighi in capo agli Stati –, bensì dal diritto comunitario sostanziale che deve essere interpretato nel senso indicato dalla Corte di giustizia[19].Peraltro, non sembra che il fatto che la Corte di giustizia non possa annullare le leggi ed altri atti normativi emanati dagli Stati membri in contrasto con la normativa comunitaria metta in pericolo le finalità dell’Unione. Infatti, oltre alla garanzia data dalla diretta applicabilità delle decisioni (o, secondo la dottrina, del diritto comunitario da cui esse scaturiscono) da parte dei giudici nazionali, essa dispone di strumenti fortemente pervasivi, in quanto certamente idonei a determinare l’adempimento “spontaneo” dello Stato membro resosi inadempiente: ci si riferisce al secondo procedimento di infrazione per violazione dell’art. 228 TCE, con cui la Corte può emanare a carico dello Stato membro inadempiente una vera e propria sentenza di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.A nostro sommesso avviso, il Governo è, dunque, tempestivamente intervento rispetto ad una statuizione della Corte che necessitava di un formale recepimento da parte dello Stato: il D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 non costituisce, dunque, un quid pluris nel senso di inutile ripetizione di un comando già cogente. Non si tratta, in altre parole, di una mera formalizzazione di un effetto aliunde prodotto, bensì di un atto che introduce e positivizza la sospensiva della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, nel sistema giuridico italiano. Occorre, a questo punto, solo attendere per vedere se tale effetto sarà definitivamente convalidato dalla legge di conversione, o se tale intervento rimarrà, sic et simpliciter, un “secondo tentativo” di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

 

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[1] L’articolo 4 («Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee») del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 stabilisce che: «1. In esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l’applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 ».
[2] Per un’attenta analisi della questione si rinvia a: Calini C.B., D.L. 16 agosto 2006, n. 251: il primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della legge 5 giugno 2003, n. 131, in www.giustamm.it (30/11/2006).
[3] L’articolo 1 («Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici») della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 stabilisce che:
«1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni previste dall’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità:
a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici;
b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante;
c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;
d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;
e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;
f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l’esclusione di martedì e venerdì;
g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione.
2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell’apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province.
3. I prelievi devono essere annotati sull’apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 157/1992.
5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».
[4] Stefutti V., Ancora sul prelievo venatorio in deroga. Ingiunta da Bruxelles la sospensione della LR 31 ottobre 2006 n. 36 della Regione Liguria, in www.dirittoambiente.com (28/12/2006).
[5] Per un’attenta analisi del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, si rinvia a: relazione al disegno di legge n. 1610, XV Legislatura, presentato alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi e dai Ministri De Castro, Pecoraro Scanio, Bonino, Lanzillotta, Bianchi in data 01/09/2006, recante «conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251».
[6] Cfr. Calini C.B., D.L. 16 agosto 2006, n. 251: il primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della legge 5 giugno 2003, n. 131, cit.
Sull’abrogazione innominata: Rescigno G.U., Note preliminari sulle principali manchevolezze della tecnica legislativa, in AA.VV., Fattibilità ed applicabilità delle leggi, Rimini, 152; Rescigno G.U., Corso di diritto pubblico, IV ed., Bologna, 183; Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, III ed., Torino, 2000, 179.
[7] Per un’attenta analisi del potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., cfr.: Fontana G., Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost., in Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, Modugno F. – Carnevale P. (a cura di), Milano, 2003; Mainardis C., I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Le Regioni, 2001, VI; Rescigno G.U., Attuazione regionale delle direttive comunitarie e potere sostitutivo dello Stato, in Le Regioni, 2002.
Per un excursus storico sul potere sostitutivo: Celotto A., Competenze regionali e potere sostitutivo statale nell’attuazione del diritto comunitario (nota a Corte cost., 27 luglio 1989, n. 460, Regione Emilia Romagna), in Giur. It., 1990, I, 1; D’Atena A., L’esecuzione e l’attuazione delle norme comunitarie fra Stato e Regioni, in Giur. Cost., 1979, I; Groppi t., Regioni e Unione europea, in La repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Groppi T.-Olivetti M. (a cura di), II ed., Torino, 2003.
[8] Per un dibattito sull’individuazione del tipo di atto idoneo a realizzare la sostituzione: Gianfrancesco E., Il potere sostitutivo, cit., 237; Fontana G., Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost., cit., 101; Cerulli Irelli V., Art. 8, Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, in Legge “La Loggia”, Commento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Cittadino C. (coordinamento di), Rimini, 2003, 177.
[9] Cfr. Celotto A., Le fonti comunitarie, in Il diritto amministrativo dopo le riforme, Parte generale, Corso G.-Lopilato V. (a cura di), Milano, 2006, 127; Idem, E’ ancora legittima la «sostituzione preventiva» dello Stato alle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario?, in Giur. cost., 2001, VI, 3791 s.
[10] Cfr. Calini C.B., D.L. 16 agosto 2006, n. 251: il primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della legge 5 giugno 2003, n. 131, cit.
[11] Per la problematica del riesame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge per la conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», repertorio atti nn. 2646 e 2647 del 5 ottobre 2006, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
[12] Cfr. Calini C.B., D.L. 16 agosto 2006, n. 251: il primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della legge 5 giugno 2003, n. 131, cit.
[13] Cfr. ordinanza presidenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre 2006, emessa nell’ambito del procedimento C 503/06 R, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE. Il testo dell’ordinanza è riportato in calce a : Stefutti V., Ancora sul prelievo venatorio in deroga. Ingiunta da Bruxelles la sospensione della LR 31 ottobre 2006 n. 36 della Regione Liguria, cit.
[14] L’articolo 242 TCE stabilisce che: «I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato».
L’articolo 243 TCE stabilisce che: «La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari».
Tali norme sono riprodotte in maniera analoga nell’articolo III-379 della Costituzione europea che stabilisce che: «1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 2. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie».
[15] Cfr. Daniele L., Diritto dell’Unione europea dal piano Schuman al progetto di Costituzione per l’Europa, Sistema istituzionale-Ordinamento-Tutela giurisdizionale, Milano, 2004, 197 ss.; Rasmussen H., La Corte di giustizia, in Trent’anni di diritto comunitario, a cura della Commissione delle Comunità europee, Lussemburgo, 1983, 159 ss.; Celotto A., L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi, Torino, 2003, 97 ss.
[16] L’articolo 228, paragrafo 1, TCE stabilisce che: «Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta». Tale norma è analoga a quella contenuta nell’articolo III-362, paragrafo 1, della Costituzione europea, che stabilisce che: «Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta».
[17] Daniele L., Diritto dell’Unione europea dal piano Schuman al progetto di Costituzione per l’Europa, Sistema istituzionale-Ordinamento-Tutela giurisdizionale, cit., 207; Beutler B.-Bieber R., L’Unione europea, Istituzioni, Ordinamento e Politiche, Bologna, 2001, 349 s.
[18] Cfr. C. Giust. CE, 2-2-1988, C 309/85, Barra c. Governo belga, FI, 1988, IV, 422 ss. ; C. Giust. CE, 6-10-1982, C 283/81, Cilfit c. Ministero della sanità, GI, 1983, I, 1, 1008 ss.
[19] Beutler B.-Bieber R., L’Unione europea, Istituzioni, Ordinamento e Politiche, Bologna, 2001, 350; Daniele L., Ancora sui rapporti tra diritto comunitario e diritto interno incompatibile secondo l’ordinamento costituzionale italiano, DCom, 1985, 472; Celotto A., L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi, cit., 106 s.

 

 
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