REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1286/2004 proposto da
BIANCHINI SANDRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo e Andrea Faccon ed elettivamente domiciliata in Firenze, via V. Alfieri n. 19;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
e nei confronti di
FANETTI GIULIANA, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
dei verbali della commissione giudicatrice n. 3 del 27.4.2004 e n. 4 del 3.5.2004, n. 5 del 6.5.2004 e n. 11 del 18.5.2004 e n. 28 del 4.6.2004, relativi al concorso riservato, per esame e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica; nonché della nota n. 315 del 5.3.2004 della Direzione generale per il personale della scuola e del provvedimento, di estremi ignoti, che approva l’elenco degli ammessi alle prove orali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti E.Amante per N.Giallongo e C.Brozzo (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La dott.ssa Sandra Bianchini, che presta servizio come insegnante di religione cattolica, ha presentato domanda per partecipare al concorso relativo alla copertura di posti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
All’esito della prova scritta sostenuta, avendo riportato la votazione di 9/15, non è stata ammessa alla prova orale.
Dalla documentazione rilasciatale, è rilevabile la totale assenza di segni grafici, annotazioni o rilievi a margine dell’elaborato; inoltre, la commissione non ha enunciato alcuna motivazione, sia pure sintetica, in ordine all’attribuzione del punteggio.
Con ricorso notificato il 25.6.2004, la dott.ssa Bianchini ha impugnato gli atti sopra indicati, deducendo la carenza di motivazione del giudizio di non ammissione.
Con ordinanza n. 744/04, la Prima sezione del tribunale ha concesso la misura cautelare, limitatamente all’ammissione con riserva, rilevando che “il ricorso non appare sprovvisto di fumus boni iuris”.
Sulla base di tale provvedimento, la ricorrente ha sostenuto la prova orale il 16.7.2004, conseguendo una votazione pari a 12/15.
Con memoria notificata il 13.11.2004, ha impugnato il decreto del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana, n. 169 del 27.8.2004, nella parte in cui la include, con riserva, nella graduatoria generale di merito del concorso riservato a posti di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, del decreto 13.8.2004 n. 166, di approvazione della graduatoria generale definitiva, nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Con ulteriore memoria notificata il 4.3.2005, ha impugnato il decreto del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana 20.1.2005 n. 1, di approvazione della graduatoria di merito, distinta per diocesi, nella quale la ricorrente è collocata al 29° posto, ed “inclusa con riserva ammessa alla prova orale in applicazione ordinanza TAR”.
Nelle more, la dott.ssa Bianchini ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con il Liceo scientifico statale “G. Galilei” di Siena, per l’insegnamento della religione cattolica per 18 ore settimanali, con decorrenza 1.9.2004 e cessazione il 31.8.2005.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Con ordinanza 13.7.2005, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati al mantenimento del decreto 20.1.2005 n. 1.
Con memoria depositata il 28.5.2005, premesso di aver superato la prova orale con la lusinghiera votazione di 12/15, la ricorrente ha confermato l’interesse a veder consolidata la propria posizione in graduatoria, sottolineando di essere la sola partecipante al concorso ad aver conseguito l’ammissione con riserva e ad aver superato l’esame orale e, pertanto, la conferma in graduatoria non determinerebbe alcun pregiudizio per l’interesse pubblico e per altri partecipanti al concorso.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. 9.5.1994 n. 487 come modificato dall’art. 10 del d.p.r. 30.10.1996 n. 693, in relazione all’art. 3 l. 241/90.
In particolare, evidenziata l’assenza di correzione o di altri segni grafici sull’elaborato, rilevata l’impossibilità di individuare alcun collegamento tra il giudizio negativo ed i criteri, tra l’altro generici e onnicomprensivi, stabiliti dalla commissione d’esame ai fini della valutazione delle prove scritte, la ricorrente deduce la violazione delle norme e dei principi indicati da parte della commissione che si è limitata ad attribuire il punteggio di 9/15, escludendola dalla prova orale (alla quale è stata peraltro ammessa con ordinanza cautelare da questo Tribunale).
Pur conoscendo le oscillazioni della giurisprudenza in materia di motivazione di giudizi relativi a prove di concorso a posti di pubblico impiego (nel senso della sufficienza della motivazione espressa in forma numerica, vedasi Cons. St., IV, 15.9.2003 n. 5108), questa Sezione, in merito agli orientamenti manifestatisi, osserva quanto segue.
In base al primo, per lungo tempo prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, seguito soprattutto in tema di giudizi sulle prove di concorso o di esame, scritte ed orali, l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi esso come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 367; da ultimo, IV, 10 agosto 2004 n. 5513).
Il secondo, affermato recentemente nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi, rileva invece l’insufficienza della mera valutazione numerica e la necessità di una apposita motivazione, configurandosi il punteggio come un’esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo e risultando esso inidoneo a porre il candidato in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio negativo (cfr., tra le tante, TAR Lombardia, III, 3 giugno 1998, n. 1157; TAR Veneto, I, 21 gennaio 2002, n. 137).
Tale giurisprudenza, in particolare, rileva che: il voto numerico non può contenere in sé la sua motivazione e pertanto, in assenza di indicazioni ulteriori, non è possibile sindacare il contenuto del giudizio; l’art. 3 della legge n. 241/1990 non riguarda la sola attività provvedimentale bensì anche quella di giudizio, avendo portata applicativa ampia e contenendo per di più un espresso riferimento alla materia dei pubblici concorsi, mentre le relative eccezioni sono espressamente indicate; soprattutto, l’efficacia e la speditezza dell’attività amministrativa, in relazione al principio costituzionale di buon andamento, possono comunque essere salvaguardate mediante un'applicazione ragionevole dell’obbligo di motivazione, tenendo conto della concorrente sussistenza di altri fattori (tra cui il carattere più o meno puntuale dei criteri di valutazione prefissati, l’impiego di segni di correzione degli elaborati, etc.).
Più di recente, anche la giurisprudenza del giudice d’appello ha valorizzato la possibilità di verificare in concreto, e con specifico riferimento alle ulteriori indicazioni rinvenibili nel procedimento, la sufficienza motivazionale del voto numerico, in tema di concorso pubblico a posti di ricercatore universitario, affermando l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica (VI, 30 aprile 2003, n. 2331). Ciò, sottolineando che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo. Al candidato va, infatti, assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.
In conclusione, la decisione puntualizza che “Il rispetto dei principi suddetti impone, allora -tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza- che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.
Si tratta di soluzione intermedia che pare coniugare con il rispetto dei principi enunciati le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico: ragioni come noto relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti. Ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall’elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici.” (cfr. sent. cit.).
Una seconda decisione (VI, 13 febbraio 2004, n. 558) ha ribadito tale orientamento, con riferimento ad un concorso a cattedre, sottolineando che anche là dove la valutazione è stata esternata attraverso una espressione verbale, e la commissione ha prefissato criteri di indirizzo logico-sistematico dell’attività di correzione, “l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso”; e che anche qualora la commissione abbia formalmente preso in considerazione detti criteri, astrattamente idonei ad inquadrare la capacità dei candidati, la motivazione rimane apparente se la commissione non fornisce le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto degli elaborati dei candidati.
Il Collegio ritiene di aderire a detto orientamento, definito “intermedio” dalle stesse pronunce sopramenzionate, recentemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Umbria, 12 maggio 2005 n. 274).
Analogo principio è stato recentemente affermato in tema di gare d’appalto: l’attribuzione del punteggio numerico può essere ritenuta una sufficiente motivazione, purché i criteri prefissati siano estremamente dettagliati (Cons. St., Sez. II, 16.11.2005, n. 5546/03).
Nella fattispecie, si ravvisa altresì la specifica violazione dell’art. 12, comma 1, d.p.r. n. 487/94 modificato dall’art. 10 d.p.r. n. 693/96.
La norma prescrive che le commissioni esaminatrici stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
Dalla lettura del verbale n. 3 del 27.4.2004, emerge che la commissione ha individuato, quali criteri di correzione tre “criteri indicatori”, definiti come “1. conoscenza dei contenuti e attinenza con la traccia”; “2.correttezza e chiarezza espositiva”; “3.capacità di sintesi”.
Essi, all’evidenza, appaiono generici, non cogenti, e non specificamente pertinenti agli ambiti tematici oggetto della specifica preparazione dei candidati.
Nella fase di applicazione di attribuzione del punteggio, la commissione ha omesso qualsiasi indicazione (in forma verbale, grafica o altro) circa se e in che misura siano stati rispettati i criteri prescelti in relazione ai contenuti dell’elaborato della ricorrente.
La congruità della motivazione va, infatti, giudicata, in base ai principi formulati dalla recente giurisprudenza, in relazione alla specificità/genericità dei criteri prescelti, con un rapporto inversamente proporzionale tra motivazione e criterio di valutazione (maggiore specificità della prima a fronte della genericità del secondo, e viceversa).
In mancanza di qualsivoglia elemento (note o segni grafici sull’elaborato) da cui trarre una motivazione, sia pure sintetica, della valutazione negativa operata dalla commissione d’esame, il provvedimento appare viziato da difetto assoluto di motivazione e come tale deve essere annullato.
All’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento, in parte qua, degli atti impugnati.
L’amministrazione è conseguentemente tenuta a disporre la rinnovazione della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, in coerenza con i principi sopra affermati.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 OTTOBRE 2006